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La responsabilità degli enti

Il d. lgs. 231/2001 introduce nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti collettivi per fatti di reato. Si tratta di una forma di responsabilità che deriva dalla commissione di un reato commesso da determinate persone fisiche, nell'ambito dell'ente, nell'interesse o a vantaggio dell'ente. L'istituzione di questo tipo di responsabilità mira a colpire le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa che non sono solo effetto di un'iniziativa privata del singolo, bensì rientrano nell'ambito di una diffusa politica aziendale. Numerose sono le fonti normative internazionali e comunitarie che hanno imposto ai singoli Stati di introdurre siffatta forma di responsabilità. Per effetto di provvedimenti normativi successivi al decreto 231, la responsabilità dell'ente è stata progressivamente estesa ad un'ampia serie di reati, andando a ricomprendere anche ipotesi che poco o nulla hanno a che fare con la criminalità d'impresa. La conseguenza è che oggi sembra quasi una clausola di stile per il legislatore prevedere, per ogni categoria di reati che desta particolare allarme sociale, anche una responsabilità per gli enti collettivi.

L'ambito di applicazione soggettiva

Il secondo comma dell'art. 1 individua i soggetti destinatari del provvedimento. Sono:

  • Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. Vi rientrano, quindi, le persone giuridiche private riconosciute, comprese le fondazioni, cioè una serie di istituzioni non aventi lo scopo di svolgere un'attività economica, alle quali è concesso il riconoscimento della personalità giuridica mediante specifiche forme.
  • Per quanto riguarda le società, vi rientrano sia quelle aventi personalità giuridica che quelle che ne sono prive.
  • Infine, vanno considerate le associazioni non riconosciute, che comprendono una serie di soggetti privi di personalità giuridica che svolgono istituzionalmente un'attività non determinata da fini di profitto.

Parrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del provvedimento le società di fatto o irregolari, mentre non sembra possibile farvi rientrare le società occulte e le società apparenti. Il comma 3 specifica che le norme del decreto non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Parimenti, viene esclusa l'applicazione del decreto agli enti pubblici associativi, agli enti pubblici che erogano un pubblico servizio e agli enti che perseguono un fine dello Stato. Non sono esclusi, invece, gli enti pubblici economici, cioè enti pubblici creati per la gestione di un'impresa che operano in regime di diritto privato. La Suprema Corte ha escluso l'applicabilità del decreto alle imprese individuali. La giurisprudenza di merito ha stabilito l'applicabilità delle norme anche nei confronti di società straniera che, pur avendo la sede principale all'estero, operi in Italia. Nel caso in cui il reato sia commesso all'estero nell'interesse di un ente con sede in Italia, l'ente può rispondere anche di reati commessi all'estero purché sussistano alcune condizioni:

  • L'ente deve avere a sua sede principale in Italia;
  • L'ente può rispondere nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.; se sussiste tale condizione l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
  • Nei casi in cui la legge preveda che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

I criteri di attribuzione della responsabilità

Ai sensi del d. lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente deve derivare:

  • Dalla commissione di un reato (c.d. reato presupposto);
  • Da parte di una persona fisica appartenente all'ente;
  • Nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

A tali presupposti oggettivi, il legislatore ha voluto affiancare un presupposto soggettivo affinché si possa attribuire la responsabilità all'ente: una colpa di organizzazione, ovverosia che l'ente non si sia dotato di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione del reato. In altre parole, si esige che il reato posto in essere dalla persona fisica sia espressione della politica aziendale o derivi comunque da una colpa nell'organizzazione dell'attività dell'ente. La responsabilità dell'ente, ancorché dipendente dalla commissione di un reato, si presenta come autonoma. Infatti, il decreto delinea alcune situazioni rispetto alle quali la responsabilità dell'ente permane anche se il correlato processo penale non può avere corso (autonomia della responsabilità dell'ente). I casi sono quelli in cui:

  • L'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile; ciò significa che, in tutte le ipotesi in cui, per la complessità dell'assetto organizzativo interno, non sia possibile ascrivere la responsabilità penale in capo ad un determinato soggetto, e ciò nondimeno risulti accertata la commissione di un reato, l'ente ne dovrà rispondere sul piano amministrativo, ferma restando la sussistenza di una colpa organizzativa;
  • Il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia; ciò significa che la responsabilità dell'ente permane anche nel caso in cui il reato subisca una vicenda estintiva (si pensi alla morte del reo prima della condanna) diversa dall'amnistia, in presenza della quale, dunque, non potrà procedersi neanche nei confronti dell'ente.
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mazzacuva Nicola.
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