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Questo decreto ha imposto agli organismi di vigilanza, l’obbligo di dare segnalazione di operazione so-
spette legate al riciclaggio. Oggi si considera pacifico che abbiano posizione di garanzia. Alcuni autori,
oggi, non sono tutti d’accordo. Certamente lo si accetta sul piano di reato di riciclaggio ma perchè c’è
uno specifico obbligo di segnalazione.
Quadro complessivo struttura illecito. Sbagliato voler leggere a tutti i costi questa disciplina con occhio
solo penalistico. Qualcuno sostiene che l’ente concorra sui generis nel reato della persona fisica. Altri,
riferimento all’articolo 40 cp, con posizione di garanzia che avrebbe l’ente. Altri, secondo l’articolo 57,
con la responsabilità del superiore.
L’apparato sanzionatorio è molto ampio: sanzioni interdittive e pecuniarie, es. Siemens Italia che a se-
guito di accuse di corruzione è stata interdetta per un anno dalla vendita di telefonini Siemens in Italia.
Le sanzioni pecuniarie per la prima volta vengono previste in un range da 100 a 1000 quote.
II. La parte speciale
I reati fallimentari, il fallimento e il reato di bancarotta
È uno dei settori genetici della materia. E le fattispecie sono dirimenti per saper padroneggiare il meto-
do nell’analisi dei reati. La materia ha la sua base legislativa nel regio decreto 267 del 1942.
Per capire la struttura di questi reati, bisogna capire cosa sia il fallimento. Il fallimento è una procedura
concorsuale a carattere liquidatorio. È una procedura giudiziaria con uno scopo particolare: lo scopo è
l’elemento che dà l’addio. La dichiarazione di fallimento. Prevede l’ordinamento che l’imprenditore
commerciale venga a trovarsi in uno stato di insolvenza nel momento in cui non è più in grado di ot-
temperare a tutte le obbligazioni assunte. L’imprenditore che vive dei rapporti di dare / avere si può
trovare in un certo momento del suo percorso in una situazione nella quale, le somme a sua disposizio-
ne e le sue possibili nuove somme, non saranno bastevoli per pagare i creditori. In questo stato di in-
solvenza, l’ordinamento deve dichiarare il fallimento. Viene attivata una procedura giudiziaria che ha
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uno scopo: soddisfare secondo criteri omogenei ed egualitari tutti i creditori, anche se non in toto. Si
vuole evitare la “corsa alla diligenza”. Questa è una delle procedura concorsuali, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria di grande imprese in crisi. Le soluzioni hanno come
obiettivo non solo ripagare i creditori, ma anche la tenuta del lavoro subordinato è importante. In que-
sta disciplina ci sono anche istituti come il concordato preventivo che tiene insieme un po’ di più gli in-
teressi dei creditori e dei debitori.
Cosa c’entra il diritto penale con una situazione di impresa che va in crisi: c’entra perchè nella legge da-
gli articoli 216 in poi ci sono una carrellata di reati. Il primo è la bancarotta. Questo reato ha la struttura
del fatto tipico molto articolata. Proprio questa singolare struttura è alla base di tutti questi problemi in-
terpretativi che si sono posti in questi anni. Più volte si è proposto di modificare, ma oggi è così e a tal
punto che nonostante il governo abbia emanato un DDL di riforma del fallimento, ma senza toccare le
norme penali.
Nella genesi di questi reati si capiscono tanti perchè sulle questioni. Partiamo da lontano, dal medioevo.
Prende corpo in quegli anni, l’impresa commerciale in senso stretto. Cambia per la prima volta una co-
sa: comincia a prendere corpo l’impresa sul credito. Nasce l’impresa commerciale sul rapporto di dare
avere in una situazione nella quale questi rapporti non si esauriscono nell’immediato. Se sono creditore
di un certo soggetto, io ho un interesse patrimoniale a vedermi pagato. Chi mi garantisce circa il fatto
che questo soggetto mi pagherà davvero? Al di là degli strumenti di tutela individuale (per esempio,
azioni), chi mi dà garanzia che questo soggetto mi pagherà anche in una situazione di difficoltà? Nei
primi casi in cui un debitore non ottemperava, il diritto dell’epoca trovò soluzione cercando di adattare
e applicare a queste situazioni, una figura di illecito classica. Il furto. Si adattò la fattispecie di furto a
questa situazione. Però in questo caso il “bene altrui” non è “altrui”, ma è già mio anche se non l’ho
pagato. Non si può applicare il furto su un soggetto materiale che è già di proprietà del privato. Diffi-
coltà di razionalizzazione. Ma soprattutto, quando scattava la sanzione penale? Il diritto penale trovò
fulcro applicativo, nel momento in cui l’imprenditore commerciale si trovava nell’impossibilità di ot-
temperare a tutti i suoi debiti, l’insolvenza. In quel momento, per l’imprenditore (ancora “da strada”) il
banco, si rompeva. La frattura dell’attività di impresa, da lì il reato di bancarotta: si rompe il banco sul
quale si svolge l’attività di impresa.
Se io imprenditore mi trovo nell’impossibilità di ottemperare a tutte le obbligazioni e fallisco, sono san-
zionabile. Questo e vento può essere determinato da situazioni molto diversificate. Anche incolpevoli.
Oppure anche colpevoli, magari perchè ha fatto scelte troppo rischiose. Ma si può pensare anche a
comportamenti di frode o ha nascosto beni ai creditori, oppure li ha fatti avere ad un amico. La dottrina
dell’epoca si rese conto che di fronte allo stesso fenomeno, gli atteggiamenti dell’attore del fatto illecito
potevano essere diversificati: bancarotta dolosa, colposa, ma anche non colpevole. La dottrina così ha
distinto trai casi più gravi, rappresentativi di atteggiamento doloso (quando l’imprenditore ha nascosto i
suoi beni, li ha destinati ad attività parallele) o colposo (con comportamenti imprudenti). Criteri che
consentivano di distinguere situazioni di dolo, colpa, non-colpevolezza. Furono elaborati criteri inter-
pretativi.
In questo contesto si parlò di un altro aspetto: che garanzie dà l’ordinamento al creditore, per poter ve-
rificare ex post, che l’imprenditore abbia fatto un buon uso dei propri beni? L’obbligo di tenere docu-
menti in cui racconta quotidianamente l’attività: i libri contabili. È funzionale anche perchè ex post si
può ricostruire il movimento degli affari. Di fronte a questa tutela, l’eventualità di un imprenditore che
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falsifichi le scritture, le occulti, le distrugga, sono situazioni diverse in cui si è dimenticato di annotare o
le ha tenute in modo non completo.
Avviene che in questa grande tradizione storica di Beniamino Stracca, tutto questo trova un momento
storico fondamentale nel momento in cui gli ordinamenti riconoscono il principio di legalità: non ci so-
no più criteri dottrinali dei glossatori, ma quando questo patrimonio di conoscenza, diventa necessario
di tipizzare le varie fattispecie. Il percorso che ha portato a questa tipizzazione trova ancora un modello
immutato nel reato di bancarotta.
Indicatore del dolo diventa la condotta del reato. Nella bancarotta semplice (con clausola di sussidiarie-
tà espressa) l’orizzonte detentivo è molto ridotto, da 3 a 10 anni la fraudolenta, da 6 mesi a 2 anni la
semplice. La struttura del reato c’è il soggetto attivo qualificato, con elemento centrale il fallimento (non
si sa se è evento, condizione obiettiva di punibilità, etc.) e ci sono condotte che si ricollegano di più alla
colpa (non sono colposi!) e non più al dolo (ad es. spese eccessive).
Oggi il contesto è diverso. Dalla prima lettura di 216 e 217, il reato o i reati di bancarotta presentano ca-
ratteristiche strutturale nelle quali ci sono pluralità di condotte con elenco di tipo casistico. Non è cau-
salmente orientata (“chiunque cagiona la morte”) e vediamo che ci sono sanzioni penali molto diverse.
La lettura complessiva di tutte le ipotesi di bancarotta, porta oggi a distinguere molteplici ipotesi di ban-
carotta. La complessità strutturale di questo reato ha portato dottrina e giurisprudenza a distinguere
singole ipotesi. La bancarotta con questa struttura complessa viene classificata in più ipotesi. I criteri di-
stintivi:
1. Un primo criterio distintivo rilevante è il soggetto. Perchè può essere l’imprenditore, ma è
tale nell’impresa individuale. Quando l’impresa viene esercitata tramite una società?
L’imprenditore è la società. Infatti, è della società il fallimento. Si dice propria la bancarotta
quando il soggetto attivo è l’imprenditore. È impropria quando il soggetto attivo è un sog-
getto diverso dall’imprenditore (ma è posto in essere da un soggetto-persona fisica che ha
agito per la società fallita).
2. Un secondo criterio distintivo attiene alla distinzione fissata dalla legge, il nomen iuris. Si di-
stingue tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice.
3. Uno terzo criterio tiene conto della possibilità che la condotta tipica venga realizzata prima
del fallimento o dopo il fallimento. Tipo la distrazione o sottrazione dei beni. Si distingue
quindi la bancarotta pre-fallimentare e la bancarotta post-fallimentare.
4. Un quarto criterio guarda all’oggetto materiale del reato e dall’altro ad una diversa eventuali-
tà che considera il bene giuridico tutelato. Si distingue quindi una bancarotta patrimoniale,
bancarotta documentale e una bancarotta preferenziale - nella quale si danneggiano non tut-
ti i creditori ma solo alcuni.
Se prendiamo queste denominazioni, si costruisce una griglia del genere:
Soggetto Propria Impropria -
Nomen Iuris Fraudolenta Semplice -
Tempo Pre-fallimentare Post-fallimentare -
Oggetto materiale reato / Patrimoniale Documentale Preferenziale
bene giuridico
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Per una parte questi criteri sono legislativi, in tutti gli altri sono convenzionali-interpretativi. Sono ne-
cessari tutti e quattro, però non tutte le possibili concatenazioni possono trovare riscontro.
Esempi. La prima ipotesi dell’articolo 216 è propria, fraudolenta, pre-fallimentare, patrimoniale, la se-
conda è uguale ma è documentale e non patrimoniale. Al secondo comma, propria, fraudolenta, post-
fallimentare, patrimoniale. Al terzo comma, propria fraudolenta, sia pre- sia post-, preferenziale.
All’articolo 217 propria, semplice, pre-fallimentare,