Anteprima
Vedrai una selezione di 17 pagine su 77
Appunti del corso Diritto penale d'impresa Pag. 1 Appunti del corso Diritto penale d'impresa Pag. 2
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso Diritto penale d'impresa Pag. 6
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso Diritto penale d'impresa Pag. 11
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso Diritto penale d'impresa Pag. 16
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso Diritto penale d'impresa Pag. 21
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso Diritto penale d'impresa Pag. 26
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso Diritto penale d'impresa Pag. 31
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso Diritto penale d'impresa Pag. 36
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso Diritto penale d'impresa Pag. 41
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso Diritto penale d'impresa Pag. 46
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso Diritto penale d'impresa Pag. 51
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso Diritto penale d'impresa Pag. 56
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso Diritto penale d'impresa Pag. 61
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso Diritto penale d'impresa Pag. 66
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso Diritto penale d'impresa Pag. 71
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso Diritto penale d'impresa Pag. 76
1 su 77
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CONDOTTA ATTIVA

- se il superamento della soglia di punibilità è considerato CONDIZIONE OBIETTIVA DI PUNIBILITÀ, il

soggetto è punibile per la presentazione della dichiarazione, anche senza aver voluto superare la

soglia di evasione. in questo caso, si tratta di REATO DI CONDOTTA CON CONDIZIONE OBIETTIVA DI

PUNIBILITA’

secondo la Cassazione, il superamento della soglia di evasione deve essere considerato evento.

art.4 del D.lgs. 74/2000: DICHIARAZIONE INFEDELE

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi

chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni

annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi

passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di

elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi

indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. (-> superamento della soglia di

punibilità)

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione,

della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri

concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante

ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza,

della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente

considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale

percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1,

lettere a) e b)”

in passato, l’art.4 parlava di elementi passivi “fittizi”: costi non realmente sostenuti, inesistenti. secondo

un’altra interpretazione, rientrava in tale definizione anche il costo indeducibile (costo sostenuto

realmente, ma che lo Stato non consente di portare in deduzione) -> elusione = rispetto formale della

legge, ma mediante raggiri si ottiene un’indebita riduzione d’imposta. i costi ottenuti mediante il

meccanismo dell’elusione sono considerati indeducibili (rientrano quindi nel concetto di elementi passivi

“fittizi”). nel 2015, si è deciso invece di escludere la rilevanza penale dell’elusione d’imposta, modificando

nell’art.4 la parola “elementi passivi fittizi” in “elementi passivi inesistenti” (= intesi solo come COSTI NON

REALMENTE SOSTENUTI).

- condotta: presentazione di DICHIARAZIONE con ELEMENTI ATTIVI INFERIORI RISPETTO A QUELLI

EFFETTIVI oppure ELEMENTI PASSIVI INESISTENTI -> ma in questo caso non è richiesta la presenza di

fatture su operazioni inesistenti o di altri documenti che attestano operazioni simulate (clausola di

sussidiarietà -> si applica l’art.4 fuori dai casi previsti dagli art.2 e 3).

- potrebbe sembrare reato comune (“chiunque”), ma di fatto è reato proprio (soggetto attivo è il

contribuente: soggetto che ha conseguito ricavi o sostenuto spese detraibili)

- può essere considerato sia reato di evento con condotta attiva (se si considera il superamento della

soglia di punibilità come evento -> opinione prevalente), che reato di condotta con condizione

obiettiva di punibilità (se si considera il superamento della soglia di punibilità come condizione

obiettiva di punibilità)

- se il superamento della soglia di punibilità è considerato EVENTO: il soggetto che presenta la

dichiarazione infedele, oltre a conoscere e volere il fatto di reato (presentazione della dichiarazione

infedele), deve anche prevedere e volere il superamento della soglia di punibilità. è sufficiente il

dolo eventuale

art.5 del D.lgs.74/2000: OMESSA DICHIARAZIONE

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul

valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando

l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50.000.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione

di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

(-> reato di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta)

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata

entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al

modello prescritto.”

- reato comune (“chiunque”), ma di fatto è reato proprio (soggetto attivo è il soggetto obbligato a

presentare la dichiarazione)

- si tratta di una CONDOTTA OMISSIVA PROPRIA: deve verificarsi la situazione tipica (conseguimento

di ricavi), possibilità di realizzare la situazione tipica, mancato adempimento da parte di un altro

soggetto (però nei reati tributari le deleghe non sono penalmente rilevanti) e decorso del termine

stabilito dalla legge penale (in questo caso, il termine ultimo è 90 giorni dopo il termine ufficiale)

- dolo specifico: al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto

- anche in questo caso, le soglie di punibilità possono essere considerate evento (reato di evento con

condotta omissiva) o condizione obiettiva di punibilità (reato di condotta con condizione obiettiva

di punibilità)

problema: come calcolare le imposte dovute da un evasore totale? l’accusa (guardia di finanza) avrò l’onere

di accertare quanti ricavi non sono stati dichiarati -> nel calcolo della soglia di punibilità, si deve tenere

conto solo dei ricavi non dichiarati o anche dei costi effettivamente sostenuti? si è stabilito che nello

stabilire la soglia di punibilità, si tiene conto anche dei costi effettivamente sostenuti solo se questi sono

documentati.

REATO DI OMESSA DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA (modello 770): il sostituto d’imposta è

tenuto a presentare la dichiarazione sulle ritenute operate nel periodo d’imposta di riferimento -> si tratta

di condotta omissiva propria (devono sussistere quindi le condizioni affinché si possa configurare come

condotta omissiva). non è più previsto il dolo specifico: rimane comunque necessaria la dimostrazione della

volontà e consapevolezza del soggetto attivo.

art.6 del D.lgs.74/2000: TENTATIVO

“I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.

Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica

quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di

altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore

complessivo non inferiore a dieci milioni di euro” Capo II

Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte

art.10 del D.lgs.74/2000: OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine

di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o

distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in

modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”

- delitto (reclusione)

- reato comune (“chiunque”), ma di fatto è reato proprio

- condotta: OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI O DOCUMENTI OBBLIGATORI

(oggetto materiale del reato) -> in modo da non consentire la ricostruzione del volume degli affari

(lo Stato deve ricostruire il volume d’affari per poter calcolare le imposte dovute)

- dolo specifico: “al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire

l'evasione a terzi”

- “Salvo che il fatto costituisca più grave reato” -> reato più grave che si potrebbe commettere

tramite condotta di occultamento o distruzione di documenti contabili è la bancarotta fraudolenta

documentale. se il soggetto attivo, dopo aver occultato o distrutto le scritture contabili

obbligatorie, viene dichiarato fallito -> si applica la disciplina sulla bancarotta.

se invece le scritture sono andate distrutte per negligenza del soggetto, che non ha voluto e

previsto né il fatto tipico, né il fatto che il volume d’affari non è più ricostruibile –> NON è reato,

perché si tratta di colpa (se successivamente viene dichiarato fallito, potrebbe rispondere per

bancarotta semplice documentale).

- REATO DI PERICOLO CONCRETO: nel momento in cui il soggetto occulta o distrugge le scritture

contabili, si crea un concreto pericolo per lo Stato di non riuscire a ricostruire la base imponibile per

ottenere il pagamento delle imposte.

gli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater sono stati introdotti successivamente a partire dal 2004

art.10 – bis del D.lgs.74/2000: OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la

presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa

dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000

euro per ciascun periodo d'imposta”

- dolo generico -> deve conoscere e volere il fatto tipico (volontà di mancato versamento delle

ritenute)

- reato proprio -> soggetto attivo è il sostituto d’imposta

- condotta omissiva consiste nel MANCATO VERSAMENTO DI RITENUTE applicate

- in presenza di SOGLIA DI PUNIBILITA’ può essere:

reato di condotta con condizione obiettiva di punibilità -> NON è necessario che il soggetto

 attivo preveda e voglia superare la soglia di punibilità

oppure reato di evento con condotta omissiva (situazione tipica è l’applicazione di ritenute;

 termine ultimo previsto dalla legge penale è il termine previsto per la presentazione della

dichiarazione annuale del sostituto d’imposta) -> in questo

Dettagli
A.A. 2023-2024
77 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaagalliani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Melchionda Alessandro.