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CONDOTTA ATTIVA
- se il superamento della soglia di punibilità è considerato CONDIZIONE OBIETTIVA DI PUNIBILITÀ, il
soggetto è punibile per la presentazione della dichiarazione, anche senza aver voluto superare la
soglia di evasione. in questo caso, si tratta di REATO DI CONDOTTA CON CONDIZIONE OBIETTIVA DI
PUNIBILITA’
secondo la Cassazione, il superamento della soglia di evasione deve essere considerato evento.
art.4 del D.lgs. 74/2000: DICHIARAZIONE INFEDELE
“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni
annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi
passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi
indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. (-> superamento della soglia di
punibilità)
Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione,
della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri
concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante
ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza,
della non deducibilità di elementi passivi reali.
Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente
considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale
percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1,
lettere a) e b)”
in passato, l’art.4 parlava di elementi passivi “fittizi”: costi non realmente sostenuti, inesistenti. secondo
un’altra interpretazione, rientrava in tale definizione anche il costo indeducibile (costo sostenuto
realmente, ma che lo Stato non consente di portare in deduzione) -> elusione = rispetto formale della
legge, ma mediante raggiri si ottiene un’indebita riduzione d’imposta. i costi ottenuti mediante il
meccanismo dell’elusione sono considerati indeducibili (rientrano quindi nel concetto di elementi passivi
“fittizi”). nel 2015, si è deciso invece di escludere la rilevanza penale dell’elusione d’imposta, modificando
nell’art.4 la parola “elementi passivi fittizi” in “elementi passivi inesistenti” (= intesi solo come COSTI NON
REALMENTE SOSTENUTI).
- condotta: presentazione di DICHIARAZIONE con ELEMENTI ATTIVI INFERIORI RISPETTO A QUELLI
EFFETTIVI oppure ELEMENTI PASSIVI INESISTENTI -> ma in questo caso non è richiesta la presenza di
fatture su operazioni inesistenti o di altri documenti che attestano operazioni simulate (clausola di
sussidiarietà -> si applica l’art.4 fuori dai casi previsti dagli art.2 e 3).
- potrebbe sembrare reato comune (“chiunque”), ma di fatto è reato proprio (soggetto attivo è il
contribuente: soggetto che ha conseguito ricavi o sostenuto spese detraibili)
- può essere considerato sia reato di evento con condotta attiva (se si considera il superamento della
soglia di punibilità come evento -> opinione prevalente), che reato di condotta con condizione
obiettiva di punibilità (se si considera il superamento della soglia di punibilità come condizione
obiettiva di punibilità)
- se il superamento della soglia di punibilità è considerato EVENTO: il soggetto che presenta la
dichiarazione infedele, oltre a conoscere e volere il fatto di reato (presentazione della dichiarazione
infedele), deve anche prevedere e volere il superamento della soglia di punibilità. è sufficiente il
dolo eventuale
art.5 del D.lgs.74/2000: OMESSA DICHIARAZIONE
“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando
l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50.000.
È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione
di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
(-> reato di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta)
Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata
entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto.”
- reato comune (“chiunque”), ma di fatto è reato proprio (soggetto attivo è il soggetto obbligato a
presentare la dichiarazione)
- si tratta di una CONDOTTA OMISSIVA PROPRIA: deve verificarsi la situazione tipica (conseguimento
di ricavi), possibilità di realizzare la situazione tipica, mancato adempimento da parte di un altro
soggetto (però nei reati tributari le deleghe non sono penalmente rilevanti) e decorso del termine
stabilito dalla legge penale (in questo caso, il termine ultimo è 90 giorni dopo il termine ufficiale)
- dolo specifico: al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto
- anche in questo caso, le soglie di punibilità possono essere considerate evento (reato di evento con
condotta omissiva) o condizione obiettiva di punibilità (reato di condotta con condizione obiettiva
di punibilità)
problema: come calcolare le imposte dovute da un evasore totale? l’accusa (guardia di finanza) avrò l’onere
di accertare quanti ricavi non sono stati dichiarati -> nel calcolo della soglia di punibilità, si deve tenere
conto solo dei ricavi non dichiarati o anche dei costi effettivamente sostenuti? si è stabilito che nello
stabilire la soglia di punibilità, si tiene conto anche dei costi effettivamente sostenuti solo se questi sono
documentati.
REATO DI OMESSA DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA (modello 770): il sostituto d’imposta è
tenuto a presentare la dichiarazione sulle ritenute operate nel periodo d’imposta di riferimento -> si tratta
di condotta omissiva propria (devono sussistere quindi le condizioni affinché si possa configurare come
condotta omissiva). non è più previsto il dolo specifico: rimane comunque necessaria la dimostrazione della
volontà e consapevolezza del soggetto attivo.
art.6 del D.lgs.74/2000: TENTATIVO
“I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.
Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di
altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore
complessivo non inferiore a dieci milioni di euro” Capo II
Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte
art.10 del D.lgs.74/2000: OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine
di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o
distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in
modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”
- delitto (reclusione)
- reato comune (“chiunque”), ma di fatto è reato proprio
- condotta: OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI O DOCUMENTI OBBLIGATORI
(oggetto materiale del reato) -> in modo da non consentire la ricostruzione del volume degli affari
(lo Stato deve ricostruire il volume d’affari per poter calcolare le imposte dovute)
- dolo specifico: “al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire
l'evasione a terzi”
- “Salvo che il fatto costituisca più grave reato” -> reato più grave che si potrebbe commettere
tramite condotta di occultamento o distruzione di documenti contabili è la bancarotta fraudolenta
documentale. se il soggetto attivo, dopo aver occultato o distrutto le scritture contabili
obbligatorie, viene dichiarato fallito -> si applica la disciplina sulla bancarotta.
se invece le scritture sono andate distrutte per negligenza del soggetto, che non ha voluto e
previsto né il fatto tipico, né il fatto che il volume d’affari non è più ricostruibile –> NON è reato,
perché si tratta di colpa (se successivamente viene dichiarato fallito, potrebbe rispondere per
bancarotta semplice documentale).
- REATO DI PERICOLO CONCRETO: nel momento in cui il soggetto occulta o distrugge le scritture
contabili, si crea un concreto pericolo per lo Stato di non riuscire a ricostruire la base imponibile per
ottenere il pagamento delle imposte.
gli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater sono stati introdotti successivamente a partire dal 2004
art.10 – bis del D.lgs.74/2000: OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE
“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa
dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000
euro per ciascun periodo d'imposta”
- dolo generico -> deve conoscere e volere il fatto tipico (volontà di mancato versamento delle
ritenute)
- reato proprio -> soggetto attivo è il sostituto d’imposta
- condotta omissiva consiste nel MANCATO VERSAMENTO DI RITENUTE applicate
- in presenza di SOGLIA DI PUNIBILITA’ può essere:
reato di condotta con condizione obiettiva di punibilità -> NON è necessario che il soggetto
attivo preveda e voglia superare la soglia di punibilità
oppure reato di evento con condotta omissiva (situazione tipica è l’applicazione di ritenute;
termine ultimo previsto dalla legge penale è il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale del sostituto d’imposta) -> in questo