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Istituzioni diritto penale dell’economia – Lanzi e Putinati

Capitoli:

1. I fondamenti e i principi costituzionali

2. Il reato

3. Gli elementi essenziali del reato

4. La prospettiva soggettiva della responsabilità

5. Le forme di manifestazione del reato

6. Le conseguenze e gli esiti della punibilità

7. La responsabilità delle società

Reati di false comunicazioni sociali

Reati di Aggiotaggio e Abuso di mercato

Reati Fallimentari

Reati di Riciclaggio e Autoriciclaggio Programma esteso

I parte:

- I principi costituzionali, principalmente: il principio di legalità (riserva di legge,

irretroattività, determinatezza e tassatività) e di personalità della responsabilità penale;

la responsabilità oggettiva; la successione della legge penale nel tempo; i rapporti col

diritto penale complementare.

- Il reato, l’oggetto giuridico e l’offensività; i soggetti; i reati propri; i soggetti qualificati di

fatto (art. 2639 c.c.).

- La condotta, l’evento, la causalità; i reati omissivi; (le scriminanti).

- La suitas; la colpevolezza; le varie manifestazioni del dolo e della colpa; l’errore e

l’ignoranza della legge penale; l’imputabilità.

- Le circostanze, il tentativo.

- Il concorso di persone e le deleghe di funzioni.

- Il concorso di reati.

- Le condizioni obiettive di punibilità.

- Le sanzioni: principali, accessorie e gli effetti civili; le cause estintive del reato e della

pena.

- La responsabilità delle società ex d.lgs. 231/200

II parte:

- I reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621; 2621-bis, 2621-ter e 2622 c.c.); i reati

relativi al conflitto d’interessi (2629-bis e 2634 c.c.);

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e abusi di mercato (artt. 184 e 185 d.lgs. 24.2.1998, n. 58);

- I reati fallimentari (artt. 216, 217, 217-bis, 218, 219, 223, 224, 225 e 236-bis R.D.

16.3.1942, n. 267);

- i reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1)

Capitolo 1 Libro 1

ISTITUZIONI DI DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA (Lanzi-Putinati)

INTRODUZIONE – CAPITOLO 1

I Fondamenti e i principi costituzionali

Il diritto penale dell’economia

L’insieme delle norme penalistiche costituisce con i suoi istituti, le sue regole, i suoi precetti e le sue

sanzioni l’ordinamento giuridico penale o Sistema penale.

DIRITTO PENALE è quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti che costituiscono reato. Cioè l’insieme

delle regole e delle discipline che si ricavano dalla disanima e dallo studio di un tale ordinamento costituisce

ciò che si è soliti definire Diritto Penale.

Possiamo quindi dire che una norma è penale quando, direttamente o indirettamente, serve ad individuare

delle responsabilità penali (suscettibili a sanzioni penali) e determinare se, come e quando queste ultime

debbano essere scontate.

Le sanzioni penali tendono all’obiettivo di difendere la società dal delitto e di risocializzare il reo e si dividono

in: • Pene

o Principali (ergastolo, reclusione, multa, arresto e ammenda)

o Accessorie

• Misure di sicurezza

Il reato dal punto di vista giuridico formale possiamo definirlo come ogni fatto umano alla cui realizzazione

la legge riconnette sanzioni penali che possono essere la pena e la misura di sicurezza. Ogni altro fatto illecito

sarà di carattere amministrativo o civile ma non penale.

Reo→ persona che commette il reato

REATO – PENA – MISURA DI SICUREZZA costituiscono i pilastri su cui poggia l’edificio del moderno diritto

penale

I reati si articolano in:

➢ →

Delitti puniti con

o Ergastolo

o Reclusione

o multa

➢ →

Contravvenzioni punite con

o Arresto

o Ammenda →

MODERNO DIRITTO PENALE vede il reato ruotare attorno a tre principi cardine

- Principio di materialità

- Principio di necessaria lesività o offensività

- Principio di colpevolezza

DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA ricordiamo che non viene individuato un sistema parallelo autonomo e

distinto rispetto al sistema penale

Quali sono i coefficienti che conferiscono al fenomeno criminale e alla disciplina normativa il requisito

dell’economicità? Si è cercato di dare una risposta attraverso due diversi approcci

1. Approccio di tipo funzionale è economico il reato è strumentalmente connesso all’esercizio di

un’attività economica. In quest’ottica assumerebbe rilievo il ruolo del soggetto agente nel processo

economico sociale, es. figura criminologica de colletti bianchi

1

Capitolo 1 Libro 1

2. Approccio di tipo effettuale è economico il reato che lede interessi economici secondo i criteri di

classificazione consuetamente adottati dalla dottrina penalistica e dagli apparati codicistici e quindi

secondo questa prospettiva occorre guardare all’incidenza offensiva del fatto reato.

Questi sono i due approcci che consentono di definire l’oggetto di diritto penale dell’economia

Il diritto penale si caratterizza per una parte generale contenuta nel Codice penale e un’altra parte speciale

contenuta in altre leggi speciali, il tutto unito da una norma cosiddetta ART. 16 DEL CODICE PENALE

CERNIERA

→ “in base al quale le disposizioni del Codice penale (codice rocco) si applicano anche alle materie regolate

da altre leggi penali in quanto non sia stabilito altrimenti da queste.” Secondo questa norma quello che è

stabilito nel Codice penale nella parte generale vale anche per quanto stabilito in altre leggi penali salvo che

queste ultime stabiliscano aspetti diversi dalla disciplina generale. Quindi art. 16 del Codice penale è una

norma cerniera tra la parte generale e la parte speciale contenuta in altre leggi speciali (es. codice civile,

legge fallimentare, leggi tributarie, leggi sul mercato mobiliare e intermediari finanziari ecc) unicità del

sistema penale incentrato su regole generali del codice penale, mentre mutano i settori di parte speciale

dove si posizionano le singole previsioni peculiari a quel comparto.

Dunque per questo motivo non si può parlare di un diritto penale economico autonomo e diverso rispetto al

diritto penale degli stupefacenti. Infatti queste terminologie riproducono null’altro che settori del medesimo

diritto dei quali si parla distintamente per opportunità pratiche (accademiche, professionali…)

L’unicità del sistema penale trova conferma nella circostanza che all’apice dell’ordinamento giuridico

penalistico sta la Costituzione che contiene norme di rango superiore all’ambito della relativa gerarchia delle

fonti del diritto. Infatti le norme costituzionali relative alle previsioni penalistiche, da cui tutte le altre

dipendono, valgono universalmente per tutti i vari settori penalistici.

D’altra parte il diritto penale dell’economia presenta delle peculiarità che in qualche modo lo escludono

dall’insieme. Questo per le caratteristiche tecniche quali:

➢ Oggetto giuridico

➢ Qualifiche dei soggetti attivi

➢ Ma soprattutto le connotazioni socio-economico che ne condizionano interpretazione e

applicazione. Infatti il tipo di autore dei reati economici è inquadrabile nella categoria criminologica

dei “colletti bianchi” soggetti abbienti, di buona estrazione sociale che sotto una facciata perbene

commettono, a fini di lucro, delitti e contravvenzioni nel settore professionale nel settore in cui

operano. I principi costituzionali

Questo sistema penale si caratterizza fondamentalmente per la centralità di due principi costituzionali:

- La legalità disciplinata dall’art. 25 comma 2 della Costituzione

- Personalità della responsabilità penale disciplinata dall’art 27 comma 1 della Costituzione

Questo li rende inattaccabili da parte della legislazione ordinaria e consente così di dire che la stessa

Costituzione ha un ruolo immediato e diretto nell’identificazione nella struttura del Sistema penale

PRINCIPIO DI LEGALITA’

“Nessuno può esser punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”

Art. 25 comma 2 Cost.

Le due regole inderogabili poste a presidio dell’ordinamento sono quindi:

➢ Riserva assoluta di legge

➢ Irretroattività della norma penale 2

Capitolo 1 Libro 1

È frutto del pensiero illuministico ed è l’emblema del passaggio dallo Stato assoluto allo Stato di diritto.

Esprime il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una legge preesistente che lo preveda come

reato e ne stabilisca la relativa sanzione

Si ricava da una serie di norme collocate a diversi livelli della gerarchia delle fonti che vede all’apice la

Costituzione e poi la legge ordinaria

A livello della Costituzione il principio di legalità trova la sua applicazione nell’art. 25 dove nessuno può essere

punito se non in vigore di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso

A livello di legge ordinaria bisogna fare riferimento a:

- Art. 1 del Codice penale nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto

come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite

- Art. 199 del Codice penale nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano

espressamente stabilite dalla legge e fuori dai casi dalla stessa preveduti

Dalla lettura di tali disposizioni ne deriva che appartiene alla legge e soltanto ad essa il monopolio esclusivo

nello stabilire il fondamento limiti e conseguenze della responsabilità penale

La funzione del principio di legalità è quindi quella di garantire la libertà del singolo attraverso la sottrazione

della competenza penale al potere esecutivo e al potere giudiziario

Il principio di legalità in base a tre profili

1. Fonte

2. Formulazione

3. Efficacia nel tempo del processo penale

Si caratterizza per tre altri principi, tre ulteriori corollari

1. Principio della riserva di legge: ci metterebbe al riparo da possibili arbitri del governo

2. Principio di determinatezza e tassatività: dai possibili arbitri del giudice

3. Principio di irretroattività: dai possibili arbitri dello stesso legislatore

Questi tre principi sono funzionali alla medesima esigenza garantista

Il principio di legalità ha delle fonti a livello di legislazione sovranazionale

- Art. 7 della CEDU

- Art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europeo “principi della legalità e della

proporzionalità dei reati e delle pene”

PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE

Le disposizioni penalistiche tendono, direttamente o indirettamente, ad infliggere sanzioni che in modo

mediato o immediato, possono determinare l’effetto di una privazione della libertà personale. Quindi il

fenomeno è grave ed eccezionale. L’eccezione (molti individuano l’opzione legislativa penalistica come

extrema ratio) è giustificata dalla ricorrenza di una condotta tanto grave e spregevole da meritare

addirittura la sanzione penale.

Praticamente si vuole che sia la stessa collettività alla quale l’individuo partecipa a decretare che certe

condotte sono talmente gravi ed intollerabili da meritare la sanzione penale. Così l’individuo, e la

collettività, sono garantiti che nessun potere amministrativo, nessun frazionario potrà prevedere la

privazione di libertà nei confronti di un individuo. Solo il “Popolo sovrano (art. 1 c.2 Cost)” è l’unico

legittimato a privare la libertà di un proprio appartenente. Quindi solo con legge può esser prevista una

responsabilità penale (nullum crimen sine lege) dunque il libro predilige la tesi maggioritaria della riserva

assoluta di legge. Sono solo leggi dello stato ad esser fonti di diritto penale e non leggi regionali anche se di

regioni a Statuto Speciale. 3

Capitolo 1 Libro 1

Con riferimento alla natura della riserva di legge la nostra Costituzione non chiarisce se si tratti di una riserva

di legge assoluta o relativa.

Che differenza c’è?

- Assoluta: se la costituzione rimette la disciplina di una determinata materia solamente alla legge

- Relativa: se consente che la legge detti linee fondamentali della materia rimettendo a norme di livello

subordinato

Tesi minoritaria: si tratta di una riserva di legge relativa in quanto soltanto una collaborazione tra fonti

regolamentari e fonti legislative consente al diritto penale di stare al passo con l’evoluzione della società e

della tecnica

Tesi maggioritaria: si tratta di una riserva di tipo assoluto, si esclude che il legislatore possa rimettere la

disciplina della materia a fonti sub legislative. Ribadito anche dalla Corte Costituzionale come ad esempio

nella sentenza n.21 del 19 Gennaio 1957. Che in un suo passo afferma

“[…] la disciplina del potere punitivo, anche in materia contravvenzionale, è riservata allo Stato ed è del

tutto preclusa alle Regioni, anche a Statuto Speciale. Il potere punitivo non può esser riconosciuto alle

Regioni neppure per garantire l’efficacia delle norme da esse emanate nelle materie attribuite alla loro

competenza legislativa”.

Corte Costituzionale n.487/1989 “La riserva di legge penale non è soltanto un limite negativo di fronte a

possibili arbitri di altri poteri statali ma costituisce un mezzo per giuste e limitate scelte scriminalizzatrici,

vincolate ad assicurare le condizioni minime del vivere democratico senza sacrificare la libertà oltre quel

tanto strettamente necessario a garantirla […]”

La ratio garantista sottesa al principio di legalità non tollera alcuna interferenza da parte del potere esecutivo

nella definizione delle figure criminose e delle relative pene

Riserva assoluta di legge solo con la legge si può prevedere il precetto, cioè la regola di comportamento,

e la sanzione, cioè la conseguenza della violazione del precetto penale.

La legge è il risultato della funzione legislativa esercitata collettivamente dal Parlamento ed è promulgata dal

Presidente della Repubblica quindi massima espressione di una normativa frutto della volontà del popolo

sovrano. Hanno però il medesimo valore anche i decreti legislativi e i decreti legge che sono atti normativi

emessi dal Governo che non ha il requisito di rappresentanza del Popolo sovrano ma unicamente della

maggioranza del Parlamento. Quindi la loro funzione è subordinata all’attività e alla volontà del Parlamento.

Norme penali in bianco in relazione alle quali si pone il problema se è rispettata la riserva di legge che ha

rilevanza costituzionale, sono norme che contemplano soltanto la sanzione e rinviano ad un’altra fonte

normativa per il precetto.

Formula: “è punito con chiunque viola il disposto all’art. x della legge y”, si dice che tali norme superano il

vaglio di legittimità laddove la fonte normativa richiamata sia una legge, viceversa se fosse un regolamento

oppure una direttiva o una circolazione la previsione sarebbe incostituzionale e sarebbe in contrasto con

l’art. 25 comma 2. Esempio: art. 650 del Codice penale che disciplina l’inosservanza degli adempimenti

dell’autorità

Dispositivo dell'art. 650 Codice penale “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità(1) per ragione di giustizia o di

sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene(2), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato

[337, 338, 389, 509](3), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206

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Capitolo 1 Libro 1

Si è posta la questione del rispetto o meno della riserva di legge, ed è intervenuta anche la Corte Costituzionale

con la sentenza n. 168 del 1971 che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale e si è

detto che il precetto sarebbe il provvedimento amministrativo e quindi sarebbe illecito penale la semplice

inosservanza di quest’ultimo, ma in realtà la norma specifica che questo provvedimento deve essere

legalmente dato, e deve riguardare determinate materie richiedendo l’intervento legislativo a monte. Per

questa ragione la Corte costituzionale ha affermato l’infondatezza

Con riferimento alla riserva di legge si pone un’altra questione, cosa si intende per legge? Concetto inteso in

senso ampio comprensivo non solo della legge in senso tecnico ma degli atti ad essa equiparati. Sono quindi

fonti del diritto penale le leggi formali oltre alla costituzione, gli atti normativi emanati dal Parlamento, quali

le leggi costituzionali (art. 138 costituzione) e le leggi ordinarie (art. 70 e seguenti della costituzione), sono

fonti anche le leggi materiali, cioè gli atti aventi forza di legge emanati da organi diversi dal potere legislativo

quali decreti legislativi e decreti-legge (art. 76 e 77 della Costituzione) emanati dal Governo

Con riferimento alle leggi materiali occorre precisare che la legge delega emanata dalle camere rappresenta

la volontà espressa dal legislatore delegante che determina i principi e i criteri direttivi per tempo e oggetti

definiti poi sarà il Governo che attuerà tale legge delega attraverso l’emanazione del decreto legislativo. Per

quanto riguarda i decreti leggi il controllo e l’attività parlamentare interviene ex post e infatti perdono

efficacia se non vengono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione

Nel settore del diritto penale dell’economia si fa grande uso dei decreti-legge e legislativi

Ai fini dell’art. 25 comma 2 della Costituzione per legge si intende: legge formale, materiale e ci sono una

serie di esclusioni:

- Regolamenti

- Leggi regionali anche se si tratta di regione a Statuto Speciale es. Sentenza della Corte Costituzionale

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara-1234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale dell'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof D'Altilia Letizia.
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