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Introduzione

Il concetto giuridico della responsabilità penale individuale risente fortemente del cambiamento della nostra società. Nonostante si voglia affermare la responsabilità penale delle persone giuridiche in diversi settori (danno ambientale, esposizione a sostanze tossiche…), la responsabilità individuale è, e resta, al centro dell’intero sistema giuridico. A tal proposito è opportuno chiarificare il ruolo che la causalità assume nel suddetto contesto.

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale si concentra anche sulle leggi (intese nel loro senso più lato) che il giudice può utilizzare nel giudizio; leggi scientifico universali/ “quasi universali”, leggi probabilistiche e massime di esperienza. Il tutto deve essere confrontato con un principio recentemente introdotto nel c.p.p.: “il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”. Tuttavia, un ruolo importante nell’affrontare i suddetti temi viene svolto dal processo penale e dalle sue garanzie ma, un ruolo ancor più importante, deve essere riconosciuto al diritto penale sostanziale.

Capitolo I

Il diritto penale classico è risolto nello schema (azione/omissione – nesso di causalità - evento). Es. art. 575 cp. Nel termine cagionare deve essere ricompresa qualsiasi azione o omissione da cui deriva come conseguenza l’evento morte; riferimento all’omissione possibile grazie alla clausola di equivalenza contenuta nel codice penale.

Oggi, alcuni parlano di un diritto penale del rischio, venendosi a creare un conflitto tra diritto penale del rischio e dell’evento. Sottolineando la funzione preventiva del diritto penale del rischio, secondo i sostenitori di tale concezione, questo troverebbe applicazione in diversi settori della società contemporanea:

  • Reati omissivi con violazione dell’obbligo di garanzia;
  • Fattispecie associative;
  • Rischio avvertito dalla società (es. immigrazione clandestina);
  • Danni ambientali;
  • Reati con violazione di regole cautelari e cautelative (es. esposizione a sostanze tossiche).

Quindi, vi è stato (almeno prima della sentenza Franzese) un passaggio dalla causalità al concetto dell’aumento del rischio; ad esempio il reato del sanitario nella responsabilità medica omissiva colposa era imputabile ogniqualvolta vi erano serie e apprezzabili possibilità di successo. Riferimento quindi alle massime di esperienza e alle leggi probabilistiche; nell’incriminazione del sanitario non si tiene conto delle possibili cause. Il diritto penale del rischio trova applicazione in importantissimi settori della società e si avverte l’esigenza di una concezione più flessibile della causalità senza che si sostituisca questo concetto fondamentale con quello dell’aumento del rischio.

Prima delle sentenze Franzese, Andreotti e Mannino, la giurisprudenza tendeva ad ampliare i settori di applicazione del diritto penale del rischio a discapito della causalità. In seguito all’espansione della società del rischio, parte della dottrina ha messo in discussione il giudizio controfattuale ex post; infatti, rispetto al bene vita e incolumità naturale il giudizio viene effettuato quando il danno è già avvenuto ed è irreparabile, quindi viene rilevata la scarsa funzione preventiva del diritto penale classico.

Riflessione sulla pena e sulla funzione rieducativa che questa svolge; è necessario agire prima che il fatto sia compiuto senza mettere a repentaglio i diritti umani e le libertà fondamentali. Responsabilità penale individuale per i più gravi crimini; l’obiettivo è quello di individuare determinati soggetti che hanno pianificato, organizzato e determinato le violenze. Infatti, la responsabilità degli Stati maschera quella individuale e colpevolizza l’intera società e comunità.

Stella propone un modello causale basato su leggi scientifico universali e sul principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio applicabile in tutti i settori del diritto. La critica alla concezione di Stella è ravvisabile nella difficoltà di utilizzazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio e delle leggi scientifico universali in quei reati gravi (genocidio) in cui sono coinvolti i diritti umani. Inoltre, si fa notare che:

  • Il paradigma causale fondato sull’oltre ogni ragionevole dubbio e su legge universali scientifiche è difficile da provare e quindi si sviluppa una cultura dell’impunità.
  • Bisogna tenere conto delle necessità di responsabilità individuale degli statuti internazionali e tutela dell’innocente.
  • Bisogna adeguare la normativa nazionale e garanzia processuali e sostanziali.

È necessario effettuare una valutazione sociologica nei delitti commessi nell’ambito dell’attività d’impresa; bisogna, infatti, part...

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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