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Il diritto penale classico e il diritto penale del rischio
Il diritto penale classico è risolto nello schema (azione/omissione - nesso di causalità - evento). Ad esempio, l'articolo 575 del codice penale. Nel termine "cagionare" deve essere ricompresa qualsiasi azione o omissione da cui deriva come conseguenza l'evento morte; si fa riferimento all'omissione possibile grazie alla clausola di equivalenza contenuta nel codice penale.
Oggi, alcuni parlano di un diritto penale del rischio, venendosi a creare un conflitto tra diritto penale del rischio e dell'evento. Sottolineando la funzione preventiva del diritto penale del rischio, secondo i sostenitori di tale concezione, questo troverebbe applicazione in diversi settori della società contemporanea:
- Reati omissivi con violazione dell'obbligo di garanzia
- Fattispecie associative
- Rischio avvertito dalla società (es. immigrazione clandestina)
- Danni ambientali
- Reati con violazione di regole cautelari e cautelative (es. esposizione a sostanze tossiche)
Quindi, vi...
è stato (almeno prima della sentenza Franzese) un passaggio dalla causalità al concetto dell’aumento del rischio; ad es il reato del sanitario nella resp. Medica OMISSIVA colposa era imputabile ogniqual volta vi erano serie e apprezzabili possibilità di successo. Riferimento quindi alle massime diesperienza e alle leggi probabilistiche; nell’incriminazione del sanitario non si tiene conto delle possibiliconcause. Il diritto penale del rischio trova applicazione in importantissimi settori della società e siavverte l’esigenza di una concezione più flessibile della causalità senza che si sostituisca questo concettofondamentale con quello dell’aumento del rischio.Prima delle sentenze Franzese, Andreotti e Mannino, la giurisprudenza tendeva ad ampliare i settori diapplicazione del diritto penale del rischio a discapito della causalità.In seguito all’espansione della società del rischio, parte della
La dottrina ha messo in discussione il giudizio controfattuale ex post; infatti, rispetto al bene vita e incolumità naturale il giudizio viene effettuato quando il danno è già avvenuto ed è irreparabile, quindi viene rilevata la scarsa funzione preventiva del diritto penale classico. Riflessione sulla pena e sulla funzione rieducativa che questa svolge; è necessario agire prima che il fatto sia compiuto senza mettere a repentaglio i diritti umani e le libertà fondamentali. Responsabilità penale individuale per i più gravi crimini; l'obiettivo è quello di individuare determinati soggetti che hanno pianificato, organizzato e determinato le violenze. Infatti, la responsabilità degli Stati maschera quella individuale e colpevolizza l'intera società e comunità. Stella propone un modello causale basato su leggi scientifico universali e sul principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio applicabile in
tutti i settori del diritto. La critica alla concezione di Stella è ravvisabile nella difficoltà di utilizzazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio e delle leggi scientifico universali in quei reati gravi (genocidio) in cui sono coinvolti i diritti umani. Inoltre, si fa notare che: - il paradigma causale fondato sull'oltre ogni ragionevole dubbio e su legge universali scientifiche è difficile da provare e quindi si sviluppa una cultura dell'impunità. - bisogna tenere conto delle necessità di responsabilità individuale degli statuti internazionali e tutela dell'innocente. - bisogna adeguare la normativa nazionale e garanzia processuali e sostanziali. È necessario effettuare una valutazione sociologica nei delitti commessi nell'ambito dell'attività d'impresa; bisogna, infatti, partire dal fatto che esistono macro-strutture fortemente frammentanti in cui si perde il ruolo dell'individuo e dellaSua coscienza (necessario ai fini di un’imputazione penale classica). Tale valutazione e stato dei fatti comporterebbe un superamento della resp. Individuale nei reati ambientali ed derivanti dalla produzione industriale con l’affermazione della responsabilità dell’ente in quanto persona giuridica.
Nel nostro ordinamento vi è il d.lgs. 231/2001 che disciplina in parte la materia; non mancano, inoltre, proposte per l’introduzione di una fattispecie di reato autonoma (corporate killing): tale modello sancisce la resp. di omicidio dell’impresa se un DIFETTO nella gestione dell’organizzazione è causa O UNA DELLE CAUSE della morte. Per DIFETTO si intende l’attività della società gestita in modo da non garantire la salute o sicurezza del personale.
La persona giuridica è imputabile anche se la causa immediata della morte è rinvenibile nell’azione o omissione di una persona fisica.
Autonoma colpevolezza
dell'intero sistema penale.Il nostro sistema penale, anche se vi sono casi in cui, per la particolarità e delicatezza del bene, il reato di pericolo si sostituisce a quello di evento (art. 270 quater cp) oppure la responsabilità dell'ente per omessa comunicazione delle informazioni inerenti la sicurezza dell'ente. La configurabilità di un simile sistema contrasta con i principi costituzionali di offensività e materialità. Ergo, un sistema di giustizia penale migliore si può avere non attraverso la proliferazione di figure nuove di reato di pericolo, ma attraverso la corretta valutazione delle figure di reato esistenti, della causalità e del giudizio controfattuale.
Rapporto tra evento e rischio in alcuni reati contro la P.A. Cerchiamo di risolvere alcuni problemi interpretativi derivanti dall'applicazione di alcuni reati contro la P.A.:
- Legislazione premiale per chi denuncia la corruzione entro un determinato periodo di tempo dalla commissione del reato;
- ...
CENTRALITA' DEL GIUDIZIO CONTROFATTUALE E CONDICIO SINE QUA NON
Reati commissivi: valutare nel caso in cui il soggetto non avesse tenuto quel comportamento se l'evento si sarebbe verificato o meno.
Reati omissivi: valutare nel caso in cui il soggetto avesse tenuto il comportamento NON TENUTO se l'evento si sarebbe verificato o meno.
Condizione INUS o test NESS variabili espressive della CONDICIO SINE QUA NON.
Le massime di esperienza possono essere utilizzate a patto che siano razionalmente motivate, venga rispettato il principio del giudizio controfattuale e si avvalgono di metodi critico razionali come quelli delle leggi scientifiche.
CAUSALITA' NELLA FATTISPECIE ASTRATTA.
1) Kaufmann: la causalità astratta appartiene alla fattispecie;
2) Maiwald: causalità astratta non va considerata come elemento della fattispecie altrimenti non ci sarebbe bisogno dei periti;
in realtà, per una corretta disquisizione della causalità,anche nella fattispecie astratta, bisogna partire dalle garanzie e regole del cpp. In primis, si dovrebbe sostenere che, dato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e l'importanza della tutela dell'innocente, la causalità dovrebbe avvalersi solo delle leggi scientifico universali; invero, la suddetta affermazione deve conciliarsi con il processo indiziario penale. IL GIUDICE, QUINDI, EVITANDO LE ESTREMIZZAZIONI DEI DUE METODI, DEVE UTILIZZARE SIA IL METODO SCIENTIFICO SIA QUELLO INDUTTIVO; riferimento alle leggi universali, probabilistiche e anche massime di esperienza purché motivate razionalmente e si avvalgono di metodi critico-razionali delle scienze esatte. GIURISPRUDENZA PRIMA DELLA SENTENZA FRANZESE 2 indirizzi in materia di responsabilità omissiva del medico: 1) mero aumento del rischio relativo al comportamento omesso; percentuali di salvezza che di volta in volta permetterebbero o meno l'imputazione del fatto (ampia.
discrezionalità del giudice nell'indicizzazione delle percentuali);
"sentenze Battisti" riferimento a leggi universali