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Diritto Penale (8 maggio 2014) Prof. M. Masucci

Nesso di causalità.

Ha una validità che si estende anche al diritto civile e amministrativo.

Il nesso di causalità stabilisce una relazione tra termini: l'evento costitutivo di una certa fattispecie

di reato o di illecito e la condotta umana.

Non ci interessa ogni qualsiasi relazione ma solo quella della condotta umana.

Il nesso di causalità è un requisito generale nel senso che il codice penale lo regola nella sua parte

generale ma soprattutto in un senso più profondo perché il problema della sussistenza e

accertamento del nesso causale si pone con riferimento a quasi tutte le fattispecie di reato.

Ciò aiuta a centrare un profilo un po’ equivoco. Molti penalisti, almeno tra quelli attuali,

distinguono all'interno delle fattispecie criminose tra i reati c.d. con evento e quelli privi di evento o

formali o di pura condotta volendo con ciò segnalare che queste fattispecie non hanno un evento e

quindi non c'è la causalità.

Esempi di reati di pura condotta: l'evasione, secondo alcuni tutti si riassumerebbe in una condotta.

Per alcuni anche il furto o l'ingiuria.

In realtà nel nostro ordinamento i reati privi di evento sono una sparuta minoranza. Infatti

nell'evasione come si fa a dire che non si è realizzato un risultato? Il soggetto si trova in un luogo

diverso quindi un risultato c'è. In ogni caso quindi bisognerebbe riconoscere che anche nei c.d. reati

di pura condotta il problema dell'accertamento causale si pone. Anche Marcello Carlo che accoglie

la distinzione tra reati poi accerta il nesso causale nei reati di condotta e fa l'esempio della ingiuria

che si perfeziona con la spedizione del documento, la lettera, che contiene l'ingiuria.

Il codice penale italiano enuncia una disciplina del nesso causale nell'art. 40

Art 40 cp: “Rapporto di causalità - Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla

legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non

è conseguenza della sua azione od omissione. (2) Non impedire un evento, che si ha

l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

La disciplina della causalità non si esaurisce solo nel 40.

Art 41 cp: “Concorso di cause - Il concorso di cause preesistenti o simultanee o

sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il

rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. (2) Le cause sopravvenute

escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare

l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sè

un reato, si applica la pena per questo stabilita. (3) Le disposizioni precedenti si applicano

anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito

altrui”.

Nel 2008 le SU civili, sul risarcimento del danno per HIV a seguito di trasfusione, hanno ribadito di

far riferimento alla medesima definizione di nesso causale penale.

L'art. 40 enuncia un requisito abbastanza semplice e perentorio. Il nesso di causalità è un elemento

essenziale del reato.

Conseguenza vuol dire innanzitutto risultato, prodotto di un evento. Una delle scelte principali di

questo termine sta nella constatazione che l'evento normalmente è conseguenza di una pluralità di

fattori causali e questa pluralità può essere tacita e non espressamente individuata. Per esempio

nell'omicidio, definito come cagionare la morte di un uomo, l'evento è cagionare e la conseguenza è

la morte. Se l'omicidio avviene tramite l'esplosione del colpo di arma da fuori il colpo va a bersaglio

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per una serie di leggi fisiche che sono fattori concausali di un evento che ne è la conseguenza. Il

giudice non ha bisogno di scrivere queste cose, non dice che tizio risponde perché esiste la legge di

gravità, questi sono assunti.

Il 41, consapevole di ciò, si preoccupa di specificare il significato del concorso di più fattori causali

distinguendo tra fattori precedenti, concomitanti e successivi alla condotta umana.

Come fa il giudice, o il giurista in genere, ad accertare il nesso di c

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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