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IL NESSO DI CAUSALITA'
L'art. 40c.p. stabilisce che "... nessuno può essere punito per un fatto previsto dalle legge come reato, se l'evento
dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione..." Un
evento deve essere causato dalla condotta realizzata dall'agente. CONDOTTA----------------EVENTO
CAUSA
La necessità che sussista un nesso di collegamento tra la condotta e l'evento è inequivocabilmente espresso dall'art.
40.
La condotta può essere commissiva o omissiva.
L'evento è l'elemento essenziale del reato, causato dalla condotta dell'agente.
Spiegare il nesso causale non è facile perchè è impossibili ricostruire tutte le cause che hanno portato ad un evento.
Il termine causa può essere usato in due accezioni:
1)come condizione sufficiente a produrre un evento
2)come condizione necessaria a produrre un evento
Nessun evento ha una sola condizione necessaria: ogni evento avrà diverse condizioni necessarie che vanno a
formare una condizione sufficiente.
La condizione di causa del nostro ordinamento è di condizione necessaria "conditio sine qua non" cioè condizione
senza la quale non si verifica l'evento. Il processo penale deve accertare che la condotta è stata condizione
necessaria dell'evento.
Il giudice deve fare un procedimento di eliminazione mentale per arrivare a dimostrare che la condotta è conditio
sine qua non dell'evento: se eliminando mentalmente la condotta, l'evento non si sarebbe verificato, allora la condotta
è causale. Lo standard di decisione del giudice è la prova oltre ogni ragionevole dubbio, quindi non potrà basarsi
sul proprio libero convincimento, ma dovrà seguire il metodo scientifico per raggiungere la certezza processuale.
Il giudice per fare questo ragionamento usa la sussunzione sotto legge scientifica, fa ricorso al metodo scientifico.
Le leggi scientifiche possono essere:
Universali, cioè hanno la caratteristica di essere verificate nel 100% dei casi
Statistiche, cioè non possono essere fatte affermazioni di assolutezza, ma possono esserci spiegazioni causali
alternative.
Per poter avere una certezza deduttiva bisognerebbe poter conoscere tutte le condizioni che hanno causato l'evento,
ma non essendo ciò possibile il giudice ricorre a una spiegazione a parità di condizioni ceteris paribus per cui si
giungerà ad una spiegazione di tipo probabilistico.
Per distinguere tra leggi scientifiche universali e statistiche si utilizza una probabilità frequentista; mentre la
probabilità logica riguarda il capire se la legge che il giudice ha individuato è pertinente.
Tentativi di Flessibilizzazione del Nesso Causale
1° legato alla responsabilità medica, come condotta omissiva. C'è un problema di condotta causale: la condotta del
soggetto agente ha aumentato il rischio di causa, ma l'aumento del rischio non permette di capire se la condotta ha
causato l'evento, permette solo di dire se l'ha reso più probabile.
2° fatto dalla giurisprudenza con il tentativo di usare la causalità generale
Il settore in cui è più difficile spiegare il nesso causale è quello dei reati omissivi.
1) Azione e omissione non sono la stessa cosa dal punto di vista causale.
La causalità omissiva è una causalità ipotetica, che si fonda su un'ipotesi contrafattuale, in cui bisogna sostituire
all'omissione una condotta che non è mai avvenuta.
2) Azione e omissione sono entrambe ipotetiche. La causalità è sempre ipotetica perchè bisogna sempre sostituire
all'azione/omissione una non condotta/condotta.
Es. Val di Stava: la Cassazione aderisce alla sussunzione scientifica La svolta si realizza negli anni Novanta con la
storica sentenza della Corte di Cassazione sul disastro di Stava31: in tale pronuncia viene accolto il modello
generalizzante della sussunzione sotto leggi scientifiche.
La catastrofe della Val di Stava si verificò quando i bacini di decantazione della miniera di Prestavel ruppero gli argini
riversando fango sull'abitato di Stava, provocando la morte di 268 persone. La Commissione ministeriale d'
inchiesta accertò che tutto l' impianto costituiva una minaccia incombente sulla vallata, perché progettato, costruito e
gestito in modo da non offrire sufficienti margini di sicurezza. Il procedimento penale si concluse nel giugno ' 92 con
la condanna di 10 imputati per disastro colposo e omicidio colposo plurimo.
Es.causa Franzese Un punto importante in questo eterno dibattito è stato segnato dalla pronuncia delle Sezioni
Unite della Cassazione Penale del 2002, ormai conosciuta dagli operatori del diritto come “sentenza Franzese”,
riguardante un caso di responsabilità penale medica Si può partire dalla constatazione che, all’indomani
dell’entrata in vigore del Codice Rocco, si era sviluppato e consolidato un orientamento dottrinario e
giurisprudenziale alquanto indulgente nella valutazione della responsabilità del medico. Si riteneva infatti che, in
tema di colpa professionale del sanitario, i concetti di imperizia, negligenza ed imprudenza, andassero valutati
secondo criteri del tutto particolari per il frequente insorgere del rischio e del fortuito. Tali peculiarità portavano la
giurisprudenza a ritenere rilevante, ai fini della responsabilità penale, solo la colpa grossolana.
Nel 2000 la Corte interviene con una prima dichiarazione, per cui 1) al fine di accertare il nesso causale serve un
grado di certezza prossima al 100%; 2) successivamente si pronuncierà dicendo che sono sufficienti serie ed
apprezzabili probabilità di successo.
Nel 2002 si esprim con una nuova sentenza, per cui l'antecedente della condotta umana ha causato l'evento. Le
Sezioni Unite però non condividono questo secondo intervento: si fa riferimento per la prima volta alla prova oltre
ogni ragionevole dubbio.
CAUSALITA' GENERALE
L'idoneità di un fatto a causare un evento non è un valido nesso causale. La causalità generale è solo una possibilità di
causa.
Il tema della causalità generale assume particolare rilievo quando si parla di casi relativi all'amianto degli anni '70-'80
con sviluppo di mesoteliomi e tumori polmonari che hanno portato alla morte di 18 operai. l Tribunale ha assolto
tutti gli imputati, evidenziando come l’impostazione accusatoria fosse carente in ordine alla prova della c.d. causalità
generale, ossia all’individuazione di una affidabile legge scientifica di copertura, capace di porre in correlazione la
classe delle condotte contestate agli imputati, con la classe degli eventi concretamente verificatisi. Per poter
condannare una persona è necessario infatti dimostrare che la morte di un soggetto è avvenuta senza alcun dubbio in
seguito all'esposizione con quella sostanza. l giudice imposta il problema causale secondo il paradigma esplicativo
della causalità commissiva, interrogandosi se, in assenza della condotta di ciascun imputato, l’evento lesivo – malattia
o morte – non si sarebbe verificato del tutto, o quanto meno si sarebbe verificato in un momento cronologicamente
successivo, così “regalando” alle vittime ulteriori anni di vita.
Quanto ai mesoteliomi pleurici – ferma restando la loro pacifica riconducibilità all’amianto – il giudice afferma che
non esiste un’affidabile legge scientifica in grado di ricollegare alla protratta esposizione all’amianto un effetto
acceleratore della patologia, con la conseguenza che non è possibile conferire rilievo concausale alla condotta posta in
essere da ciascun imputato. L’assoluzione, dunque, è per non aver commesso il fatto.
Con riferimento ai tumori polmonari il problema è che quest’ultima patologia si può da una parte ricondurre
all'esposizione all'amianto, ma è comunque un tumore multifattoriale, sicché non sempre è agevole stabilire se sia
stato determinato dall’amianto, piuttosto che, ad esempio, dal fumo di sigaretta.
TEMPUS COMMISSI DELICTI
Momento commissivo del reato: è essenziale verificare il tempus commissi delicti, il momento, cioè, in cui si considera
realizzata la fattispecie di reato onde individuare la disciplina normativa da applicare al caso concreto.
Nell'ambito della giurisprudenza, prevale, ai fini dell'individuazione del tempus delicti, il criterio della condotta nel
senso che, ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile al caso di specie, occorre riferirsi al
momento in cui sia stata posta in essere l'azione o l'omissione integrante il fatto di reato. Il reato si verifica nel
momento consumativo del reato; prima del momento consumativo non c'è reato e dopo il reato c'è un post-fatto.
Il momento consumativo vede la presenza di tutti gli
elementi essenziali del reato; se ne manca anche uno solo non c'è reato.
1)Delicati problemi si pongono con riferimento ai reati permanenti in quanto si è affacciato il dubbio se la norma
penale successiva sfavorevole, entrata in vigore durante la permanenza del reato, sia applicabile a condotte di reato
iniziate prima.
La giurisprudenza ha concluso per l'applicazione della norma successiva sfavorevole, sul rilievo che, in caso di reato
permanente, la volontà colpevole si protrae nel tempo per cui, piuttosto che di momento consumativo, dovrebbe
parlarsi di periodo consumativo.
I reati eventualmente permanenti sono caratterizzati dal fatto che, astrattamente, il reato si configura istantaneo
in quanto non è richiesta la protrazione della condotta , tuttavia è possibile che, nella concreta realizzazione del fatto
di reato, il soggetto reiteri la condotta lesiva dando luogo ad una modalità permanente di realizzazione del reato
istantaneo. Si pensi, ad esempio, all'ingiuria che può, eventualmente, essere caratterizzata dalla ripetizione delle
espressioni offensive anche se, ai fini dell'integrazione dei presupposti materiali del reato, era sufficiente la prima di
esse.
2) Reati istantanei: scompaiono un istante dopo l'essersi verificati. I reati di evento sono tutti istantanei.
3) Reati abituali: si tratta di reati in cui il comportamento criminoso viene prodotto dalla reiterazione da parte del
reo nel tempo di più condotte identiche e omogenee.
Propri: diverse condotte protratte nel tempo. L'esempio comunemente richiamato di tale figura di reato, è il delitto di
maltratatmenti in famiglia, laddove l'abitualità della condotta è elemento strutturale del reato.
Impropri: a prescindere dal numero di condotte, il reato è unico. Ad esempio lo sfruttamento della prostituzione.