I delitti di omicidio
Capitolo I: Un esperimento metodologico
Il problema del significato per un ingenuo lettore di norme. In questo capitolo Ramacci ci mostra come per applicare la norma ai casi concreti occorra in primo luogo rifarsi all’interpretazione letterale della norma stessa cercando di capire il significato del testo. Per avere la certezza del significato occorre però anche ricorrere all’interpretazione sistematica, ossia confrontare la coerenza dell’interpretazione con le altre norme dell’ordinamento connesse con la norma in questione. Questo procedimento ci permette di capire con ragionevole certezza cosa la norma dispone e se vogliamo anche comprendere perché la norma dispone in questo modo dobbiamo ricorrere ad un terzo tipo di interpretazione, quella storica, che ci permette di ricostruire il perché dell’inserimento della norma nell’ordinamento.
Ovviamente l’interpretazione storica porta alla luce i motivi ideologici e le esigenze che hanno indotto il legislatore ad introdurre nell’ordinamento la norma e quindi tale tipo di analisi è per sua natura esterna al terreno propriamente giuridico-normativo. L’autore ci dimostra tale procedimento ricorrendo ad un immaginario ingenuo lettore da lui chiamato Melchiorre e ci spiega il perché di tale nome. Melchiorre infatti è tra i re magi il portatore di incenso. L’incenso per sua natura dà il meglio di sé quando non esiste più e quindi quando produce fumo. Nello stesso tempo l’immaginario lettore di norme Melchiorre dà il meglio di sé nel raggiungimento dell’obiettivo: nel risultato non c’è più il metodo ma il risultato (fumo odoroso dell’incenso) non si raggiunge senza il metodo (ustione della resina).
Detto questo Ramacci immagina che il lettore Melchiorre si trovi di fronte alla norma dell’art. 575 che punisce l’omicidio (Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21). La prima parte della norma non crea problemi particolari di interpretazione dal punto di vista letterale ma qualche dubbio può sorgere sulla seconda parte di essa. È sufficiente però il ricorso all’art. 17 che stabilisce le pene principali per i delitti (ergastolo, reclusione, multa) e per le contravvenzioni (arresto e ammenda). Il nostro lettore quindi può rendersi conto che l’omicidio è previsto dal nostro ordinamento come delitto dato che prevede come pena secondo l’art. 575 la reclusione.
Il ricorso all’art. 23 può mostrare al nostro lettore in cosa consista la reclusione in quanto tale articolo dispone che la pena della reclusione si estende dai 15 giorni ai 24 anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati. Dal confronto con tale norma il nostro lettore può rendersi conto del fatto che l’omicidio è considerato nel nostro ordinamento come un delitto molto grave dato che il minimo della pena prevista per esso è quasi il massimo della pena prevista in astratto per la reclusione.
Il nostro lettore si è così fatto una idea abbastanza chiara del tessuto normativo del nostro codice penale che disegna una fitta trama di disposizioni collegate tra di loro ed ha quindi acquisito la nozione che in relazione all’art. 575 cp il rischio penale sta nel subire la pena della reclusione per un periodo non inferiore ai 21 anni e questo nei confronti di chiunque sia ritenuto colpevole di aver cagionato la morte di un uomo. A questo punto il nostro lettore si chiede se il fatto che il legislatore parli della morte di un uomo possa significare che la disposizione non si applichi a chi provochi invece la morte di una donna. Chiaramente il buon senso già suggerisce al nostro lettore che un tale dubbio possa essere escluso in quanto la tutela della vita deve riguardare indifferentemente sia l’uomo che la donna ma egli vuole rafforzare tale tesi sul piano strettamente giuridico.
L’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale stabilisce che nell’applicare la legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello derivante dall’interpretazione letterale e dalle intenzioni del legislatore. È evidente che nel caso in questione il significato proprio della parola uomo è quello di essere umano e quindi l’enunciato uomo esprime un concetto di genere che comprende tanto l’uomo che la donna e quindi il significato proprio della parole ci lascia concludere che la vittima dell’omicidio può essere tanto un uomo che una donna e che in entrambi i casi debba applicarsi la norma dell’art. 575 cp.
Tale interpretazione può essere rafforzata anche ricorrendo all’interpretazione sistematica in quanto già l’art. 3 cost stabilisce che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso e quindi poiché il codice penale non contiene una specifica norma che incrimina l’omicidio di una donna se ne deve concludere che poiché non è ammissibile una disuguaglianza nella tutela l’art. 575 deve tutelare la vita di ogni essere umano, senza distinzione di sesso. Quanto sopra ci dimostra quindi che una volta acquisito il significato letterale della norma esso deve essere sottoposto ad una verifica circa la congruenza con le intenzioni del legislatore, verifica che sarà positiva allorché il significato acquisito sia coerente con le altre norme dell’ordinamento connesse con la norma in questione.
Capitolo II: Ancora sul significato del termine uomo
Tornando all’esame dell’art. 575 il nostro lettore ha appreso che il termine uomo nella norma in questione ha un significato generico e che quindi la norma tutela la vita sia dell’uomo che della donna e quindi può chiedersi se la conformazione fisica standard dell’essere umano abbia qualcosa a che vedere con la norma in questione. In altre parole il nostro Melchiorre si chiede se la norma possa essere applicata a chi cagiona la morte di un mostro, che da un punto di vista fisico non ha niente di umano rispetto alla conformazione fisica standard dell’essere umano.
La risposta non può ovviamente che essere positiva in quanto la norma tutela ogni essere appartenente biologicamente al genere umano e quindi l’art. 575 non ha bisogno di integrazione con altre norme se il dubbio verte sulla sua applicazione all’uccisione del mostro qualora l’essere mostruoso appartenga biologicamente al genere umano. La cosa è però diversa se il dubbio riguardi l’uccisione di un animale evoluto in modo simile all’uomo o l’uccisione di un essere intelligente proveniente da altri mondi e quindi biologicamente alieno.
Il nostro lettore potrebbe propendere per l’applicazione anche in questi casi dell’art. 575 ma tale interpretazione sarebbe in contrasto con l’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale che stabilisce che le leggi penali non si applicano oltre i casi in esse considerati. Il caso considerato, quindi, quello dell’uccisione di un essere simile ad un uomo non può essere ricompreso nella casistica dell’art. 575 dato il divieto di analogia che afferma appunto che ogni controversia relativa all’applicazione di una legge penale debba essere risolta in base ad una precisa disposizione di legge. Dobbiamo quindi concludere che l’art. 575 non possa applicarsi al caso dell’uccisione dell’animale umanoide o dell’alieno perché tali casi non sono previsti dalla legge italiana come omicidio dato che la legge vigente contempla come tale solo l’uccisione di un uomo.
Ovviamente la ragione del divieto di analogia in materia penale sta nel fatto che applicando la legge penale a casi diversi da quelli in essa descritti si perverrebbe alla creazione di una nuova legge, cosa che il nostro ordinamento riserva in maniera assoluta al legislatore ordinario (riserva assoluta di legge di cui all’art. 25 cost). Al nostro lettore immaginario si presenta però un altro dubbio. L’art 56 cp punisce il tentativo di omicidio ed egli si chiede se il tentativo di omicidio debba essere un fatto o se possa essere punita anche l’intenzione criminosa non esplicitata in un fatto.
La risposta è ovviamente negativa in quanto l’intenzione criminosa, per essere punita, deve esplicitarsi in un fatto esterno percepibile in quanto tale da tutti, fatto che deve essere un accadimento oggettivo e non uno stato d’animo soggettivo. La semplice intenzione di uccidere quindi non può essere configurata come tentato omicidio in quanto in questo caso mancano, come previsto dall’art. 56, gli atti univoci idonei a cagionare la morte di un uomo. Il nostro lettore può rendersi anche conto del fatto che il caso previsto dall’art. 56 non è compreso nella previsione generale dell’art. 575. Quest’ultimo infatti punisce solo l’omicidio consumato e quindi se non esistesse l’ulteriore norma incriminatrice dell’art. 56 il tentato omicidio non sarebbe punibile in quanto per punire il tentato omicidio sarebbe necessaria l’applicazione analogica dell’art. 575, cosa che come sappiamo è vietata nel nostro ordinamento in materia penale.
Il fatto che la semplice intenzione criminosa non sia punibile è rafforzato anche dall’analisi sistematica in quanto già l’art. 25 cost stabilisce che la punizione debba essere vincolata alla commissione di un fatto e l’art. 1 cp stabilisce che nessuno può essere punito se non per un fatto che sia espressamente previsto dalla legge come reato.
Capitolo III: L’obbligatorietà della legge penale
Il nostro Melchiorre torna all’esame dell’art. 575 e si sofferma sulla parola “chiunque” (chiunque cagiona la morte di un uomo è punito…) e si chiede se la legge penale obblighi chiunque al mondo o solo i cittadini italiani. Ovviamente Melchiorre sa che la risposta deve essere trovata nella legge e poiché l’art. 575 è abbastanza generico occorre ricorrere all’interpretazione sistematica. A tale proposito l’art. 3 cp stabilisce che la legge penale italiana obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello stato, cittadini italiani o stranieri, salve le eccezioni previste dal diritto pubblico interno e internazionale. L’art. 3 enuncia quindi il principio di territorialità in quanto dispone che la legge italiana obbliga chiunque, cittadino o straniero, che si trova nel territorio dello stato dove appunto lo stato può esercitare la sua sovranità salve le eccezioni previste dal diritto pubblico interno o internazionale.
L’art. 4 cp stabilisce poi che anche l’apolide possa essere considerato cittadino italiano, e quindi soggetto alla legge penale italiana, purché residente nel territorio dello stato e precisa che agli effetti della legge penale è territorio dello stato il territorio della repubblica e ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello stato e quindi anche le navi ed aeromobili italiani ovunque si trovino salvo che siano soggetti secondo il diritto internazionale ad una legge straniera. Il nostro lettore quindi ha appreso, grazie agli artt. 3 e 4, che il termine chiunque indica sia un cittadino che uno straniero o un apolide residente e che quindi può essere punito per omicidio chiunque lo abbia dovunque commesso a condizione che si trovi sul territorio dello stato o su altro territorio soggetto alla sovranità dello stato.
La legge penale italiana invece non può applicarsi all’omicidio commesso da straniero su straniero all’estero a meno che il reo non si trovi sul territorio dello stato e sempre che non venga concessa l’estradizione dello straniero allo stato estero che ne abbia fatto richiesta. Il criterio oggettivo stabilito con il collegamento con il territorio dello stato ha quindi una doppia valenza: la legge penale italiana si applica a coloro che, italiani, stranieri o apolidi residenti, commettono l’omicidio sul territorio dello stato anche se successivamente si trovano all’estero e a tutti coloro che, cittadini o stranieri, commettono l’omicidio all’estero ma successivamente si trovano (per scelta o per estradizione) nel territorio dello stato.
Il nostro lettore torna quindi a riflettere sul termine chiunque e si rende conto che l’omicidio è un reato comune e non un reato proprio, che è quello che può essere commesso solo da un soggetto qualificato (cittadino, testimone o pubblico ufficiale, ecc) e anzi che anche l’essere non appartenente al genere umano (alieno o animale intelligente) può essere punito per omicidio. Infatti l’indeterminatezza del termine chiunque consente questa interpretazione che è invece impossibile (stante il divieto di analogia) per la vittima che, dato l’uso del termine uomo, deve essere appartenente al genere umano. La specificità dell’omicidio consiste quindi nel fatto descritto come condotta omicida e quindi causale (cagiona) rispetto alla morte di un uomo.
A questo punto il nostro lettore comincia a chiedersi come debba intendersi l’enunciato “cagionare la morte di un uomo”. Il nostro lettore sa benissimo che accertare la causalità significa affermare la connessione necessaria tra due fenomeni, oggettivamente percepibili e dimostrare la necessità di tale connessione tramite argomentazioni scientificamente corrette. La causalità infatti non permette e non tollera indeterminatezza e quindi affermare che un fenomeno è conseguenza di un altro equivale ad accertare che solo questo (e non un diverso fenomeno) è causa determinante dell’evento.
Il nostro lettore però sa anche che l’art. 575 descrive la condotta che cagiona la morte e quindi una condotta causale e che quindi va accertato il significato del termine causalità in senso normativo. Occorre quindi ricorrere all’art. 40 cp in base al quale l’evento morte può essere ritenuto conseguente (e quindi causato) sia da una azione che da una omissione in quanto tale art. precisa che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Il nostro lettore quindi si rende conto che il termine cagiona nell’art. 575 deve essere inteso tanto nel significato di cagionare attivamente che nel significato di non impedire l’evento morte e che quindi la previsione dell’art. 575 risulta raddoppiato perché riguarda sia il reato di azione che di omissione.
Una breve analisi sistematica permette al nostro lettore che tale possibilità di raddoppio della previsione non è tipica del solo art. 575 in quanto si applica anche ad altre previsioni (art. 578 che prevede l’infanticidio “la madre che cagiona la morte del proprio neonato”, art. 584 omicidio preterintenzionale “chiunque con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli artt. 581 e 582 cagiona la morte …) e che quindi anche tali fattispecie prevedono sia la realizzazione attraverso una azione che attraverso una omissione.
Il nostro lettore quindi riflette sul fatto che la legge penale vigente non fa differenza se l’agente abbia cagionato la morte con una condotta positiva o con una omissione e che questo dipende dal fatto che se la morte di un uomo è l’evento che non deve essere provocato è indifferente la forma della condotta in quanto ciò che è rilevante è l’efficienza causale della condotta stessa. La soluzione del problema della causalità riguardo all’omicidio comporta quindi l’accertamento che il collegamento tra condotta e uccisione è tale da dimostrare con certezza che l’evento morte è conseguenza di una condotta omicida. La fattispecie prevista dall’art. 575 e cioè il fatto previsto dalla legge come omicidio consiste in una condotta causale dell’uccisione e ciò anche in funzione garantista in quanto il codice di procedura penale stabilisce che il giudice deve pronunciare la sentenza di condanna solo quando l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.
Ovviamente ciò si ripercuote anche sull’accertamento della causalità che deve essere raggiunto per mezzo di un ragionamento ineccepibile anche sul piano scientifico e corroborato da un livello di probabilità vicino alla certezza. Il nostro lettore ha quindi stabilito che l’accertamento della causalità è fondamentale per la funzione di garanzia e di determinatezza necessaria soprattutto per una previsione come quella dell’art. 575 la cui sanziona comporta una riduzione della libertà individuale. Il dubbio che ora si pone è il seguente: si pone un problema di causalità qualora un giovane, innamorato follemente di una fanciulla, le abbia detto “se non mi ami mi uccido” e alla sua risposta negativa si sia tolto la vita.
A tale proposito occorre ricordare che se anche ai sensi dell’art. 40 anche una omissione può essere considerata causale a condizione che il compimento dell’azione omessa avrebbe impedito il verificarsi dell’evento. In altre parole si può considerare causale l’omissione quando sostituendo ad essa l’azione che non è stata compiuta l’evento prodotto non avrebbe potuto verificarsi. Occorre però anche considerare che l’art. 40 riguarda il mancato compimento di una azione che si aveva l’obbligo giuridico di compiere e invece in questo caso la fanciulla che si nega all’innamorato non può averne cagionato la morte per omissione dato che non esiste un obbligo giuridico ad accettare.
Occorre poi considerare un altro punto: anche prescindendo dall’assenza di un obbligo giuridico sarebbe giusto considerare omicida la condotta della fanciulla visto che si è di fronte ad una azione suicida del giovane? La risposta deve essere trovata nella legge e quindi nella lettura congiunta dell’art. 575 e dell’art. 580 (istigazione al suicidio) dato che il suicidio e il tentato suicidio non sono previsti dalla legge italiana come reati. In primo luogo si deve escludere che il comportamento negativo della fanciulla possa configurare omicidio in quanto la morte risulta causata esclusivamente dalla stessa vittima e in secondo luogo si deve…
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