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Corso di diritto penale (parte generale)

Fabrizio Ramacci

Parte prima

Principi costituzionali e interpretazione della legge penale

Capitolo 1: Lineamenti generali del diritto penale

Premessa

Il conoscere è determinato dall’oggetto della conoscenza. Le scelte che si compiono devono essere guidate dall’esperienza e dimostrate correttamente dalla ragione.

Dobbiamo distinguere:

  • Fatti “essere del mondo” (ciò che accade). L’ordine è dato dal binomio causa - effetto. Ci sono delle leggi causali che l’uomo si limita solamente a riconoscerle esistenti in natura.
  • Norme “dovere essere del mondo” (ciò che deve accadere). L’ordine è dato dal binomio lecito – illecito. Ci sono delle norme giuridiche, ossia delle norme vincolanti, che devono essere osservate correttamente dai singoli individui.

Mondo delle norme

La norma è un dovere, questa come tale deve essere rispettata attraverso una scelta corretta da parte della singola persona. Se tale dovere non viene rispettato dobbiamo parlare di inadempimento/violazione della norma. Ciò andrà a generare la sanzione. Il dovere mostra la soggezione del singolo alle leggi dello stato (leggi vincolanti). In questo modo notiamo una limitazione all’autodeterminazione del singolo. La violazione della norma legittima l’uso della forza da parte dello Stato.

N.B. Differenza fondamentale fra fatti e norme

L’ordine nei fatti dipende e si calcola sull’ipotesi concettuale. Quest’ultima se corrisponde ai fatti è vera, se invece non vi corrisponde è falsa. L’ordine nelle norme dipende da una valutazione della scelta/ipotesi concettuale relativamente ad una norma. Se la scelta corrisponde alla norma abbiamo un comportamento lecito; se la scelta non corrisponde alla norma abbiamo un comportamento illecito.

Caratteristica primaria del diritto penale

Collegamento fra inosservanza della norma e sanzione (conseguenza giuridica attribuita mediante procedimento giudiziario).

Norme penali

Tali norme devono essere uguali per tutti (principio di isonomia) ed agiscono come extrema ratio. Ciò significa che tali norme dovranno essere attuate soltanto quando tutte le altre alternative possibili non risultino essere idonee. Le norme che disciplinano un nuovo tipo di illecito possono regolare solo le condotte sorte dopo l’entrata in vigore delle norme stesse (vedi art. 25 Costituzione e art. 1 Codice Penale). La norma penale non è un comando poiché produce l’effetto di un comando. Qualora vi sia un comportamento che genera un fatto contrastante con la norma, questa conferisce un valore negativo al fatto (ecco che si genera il disvalore). Da un punto di vista meramente sociale le norme vengono dettate in base al contesto storico-sociale di una determinata collettività. Lo scopo è di indirizzare il comportamento dei singoli verso delle scelte coerenti e rispettose della realtà.

Tre concetti propri del diritto penale strettamente collegati tra loro

1. Autonomia

Affermare che il diritto penale non è autonomo equivale a dire che la sua funzione è meramente sanzionatoria. Ciò non può essere considerato valido per due motivi:

  • Se la sanzione ha fondamento nella legalità, allora essa stessa è precetto e legge.
  • Non tutti i precetti esistenti altrove sono inclusi nel diritto penale ma solo una parte di essi vi è inclusa (dipendentemente dallo scopo che perseguono).

Quindi non si può affermare che vi sia un diritto penale meramente sanzionatorio poiché ciò significherebbe la mancata autonomia precettiva del diritto stesso. Il diritto penale infatti non sanziona condotte/scelte che non risultano conformi a norme di altra natura bensì sanziona condotte/scelte non conformi a precetti penali.

2. Sussidiarietà

Il diritto penale viene applicato quando gli altri precetti non si rivelino sufficienti a disciplinare una determinata questione. Esso agisce per necessità. Questo perché si va a prediligere l’autonomia individuale per risolvere un determinato conflitto; qualora essa non riesca allora agisce il diritto penale. Ecco perché si parla del diritto penale come extrema ratio.

3. Frammentarietà

Questo concetto si lega a quello precedente poiché il diritto penale viene applicato in alcuni casi dopo che si sarà svolta un’attenta selezione. Sono questioni meritevoli di tutela dal punto di vista penale soltanto quelle che risultino essere più gravi e per le quali l’interesse pubblico impone sanzioni penali. Inoltre sono sanzionabili tramite diritto penale solo i fatti che vengono previsti espressamente da norme penali.

Approfondimento: Fenomeno della depenalizzazione

Legge n. 689/1981 (modifiche del sistema penale): “Non costituiscono più reato e sono oggetto di sanzione amministrativa i reati per i quali precedentemente era prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. Vengono fissati i principi dell’illecito amministrativo.”

Circolare del Presidente del Consiglio del 1983 (criteri orientativi della scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative): “La scelta tra sanzione penale e sanzione amministrativa deve basarsi su due principi: principio di proporzionalità (rapporto tra illecito e reazione punitiva) e principio di sussidiarietà (principio di extrema ratio).”

Circolare del Consiglio dei Ministri del 1986 (criteri orientativi per la scelta tra delitti e contravvenzioni): “Quando la scelta va nella direzione del diritto penale, bisogna scegliere se parlare di delitto o contravvenzione. La decisione deve essere presa andando verso la minore gravità dell’illecito. Si andrà a preferire il delitto solamente quando l’apparato sanzionatorio della contravvenzione risulti essere insufficiente.”

Approfondimento: Storicizzazione e relativizzazione

  • Storicizzazione = Recupero dell’autonomia della legalità (legge a misura d’uomo = legge uguale per tutti).
  • Relativizzazione = Taglio netto con la trascendenza (diritto laico basato solo sulla legge).
  • Prima legittimazione: Trascendenza, il diritto umano dipende e si fonda sul diritto divino.
  • Seconda legittimazione: Binomio giusto – buono, il diritto penale si basa sul consenso sociale.
  • Terza legittimazione: Miglioramento dei valori sociali, il diritto penale non è soltanto un supporto ai poteri dello Stato poiché è contemporaneamente un limite rispetto al potere punitivo dello Stato.

Reato

Esso è composto da due elementi: inosservanza e danno.

Secondo questo giurista il reato è concepito sotto una duplice veste: entità giuridica (in quanto la legge imprime carattere giudicio all’infrazione) e violazione dei diritti (aggressione a beni/delitti reali o ideali che vengono garantiti e tutelati dalla legge). La funzione primaria del delitto penale è quella di “tranquillizzare”. Quanto appena detto porta a sostenere che il diritto penale si fonda su precetti giuridici già precedentemente sanciti da altri settori dell’ordinamento giuridico. In tal modo il diritto penale non andrebbe più a produrre diritti poiché si limiterebbe ad imporre sanzioni. In tal modo non verrebbe rispettato il principio di autonomia del diritto penale.

Osserviamo adesso due tesi

Prima tesi

Il diritto penale è autonomo perché non dipende da precetti già stabiliti da altri settori dell’ordinamento giuridico. Seguendo questa tesi il diritto penale ha il compito di tutelare il bene giuridico basandosi su due direttive:

  • Si deve valutare la consistenza dell’offesa andando ad individuare una lesione sensibile per la quale è irrinunciabile la tutela penale.
  • Dobbiamo analizzare il vincolo di tutela che troviamo nel legame che intercorre tra Costituzione e Tutela Penale. Tale legame si concretizza negli art. 13 e 27 della Costituzione nel punto in cui le norme affermano rispettivamente che “la libertà personale è inviolabile” – “la pena ha la funzione di rieducare il condannato”. In sostanza la restrizione della libertà personale è giustificata solo in vista della riaffermazione di valori che hanno rilevanza costituzionale e che devono essere tutelati dal diritto penale; inoltre aggiungiamo che l’importanza della rieducazione del reo si fonda sullo scopo di arrivare ad una formazione culturale dei valori costituzionali rendendo così il condannato consapevole della propria responsabilità per il fatto commesso.

Il diritto penale tutela:

  • Beni esplicitamente costituzionali (citati nella Costituzione).
  • Beni implicitamente costituzionali.

Quando parliamo del bene giuridico dobbiamo osservarlo attraverso due concezioni:

  • Concezione metodologica: ragion d’essere dell’incriminazione che viene individuata nella funzione che la norma svolge e nello scopo che il legislatore voleva raggiungere con l’emanazione di tale precetto.
  • Concezione teologica: scopo delle norme penali ossia il dato oggettivo da tutelare in vista delle esigenze dei singoli e della collettività.

Seconda tesi

Le norme penali non proteggono solo un bene giuridico astratto ma anche delle funzioni. Si tutela l’esercizio del potere legale, ossia le istituzioni. Diversamente, quando parliamo di una tutela rivolta esclusivamente al bene giuridico intendiamo una tutela della persona. La tutela delle istituzioni è importante perché queste garantiscono il soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Conclusione finale relativa ad entrambe le tesi

Il diritto penale, mediante la tutela del bene giuridico e delle istituzioni, assicura ordine e benessere sociale.

Principio di offensività

È oggetto di diritto penale soltanto il reato che genera offesa ad un bene giuridico tutelato da norme incriminatrici. Per “offensività concreta” intendiamo: un’offesa reale percepibile e consistente.

Critica a questo principio attraverso due punti di vista:

  • Il bene giuridico è lo scopo della norma. Dato che ogni norma ha quindi un suo scopo, dietro ogni reato (violazione della norma giuridica) si trova un bene giuridico leso. Di conseguenza è la norma che costituisce il bene e non è il reato a farlo.
  • Il reato non deve essere visto come offesa ad un bene giuridico bensì come violazione dell’obbligo di fedeltà dei cittadini verso lo Stato.

Dal punto di vista del diritto interno tale principio entra in crisi quando si afferma l’esistenza del “reato senza offesa” (reato di sospetto, reato di ostacolo, reato di scopo) poiché in questo troviamo l’intenzione/volontà di compiere un determinato fatto ma non la concretezza del fatto illecito.

In realtà il principio è stato costituzionalizzato mediante gli art. 25 e 27 della Costituzione. La prima di queste due norme afferma che: “è reato soltanto il fatto offensivo dove si manifesta una lesione. La semplice intenzione, volontà, minaccia non costituisce reato”. Inoltre questo principio viene confermato dalla legge ordinaria attraverso due vie: art. 49 del Codice Penale.

Cosa afferma la Costituzione in merito al diritto penale?

  • Esclude che un fatto possa essere considerato un reato al di fuori di una previsione legislativa.
  • Esclude che al reato possa seguire un’altra sanzione se non quella prevista e stabilita dalla legge.
  • Esclude che si possa rispondere di intenzioni criminose non esternate in fatti.
  • Esclude che si possa essere colpiti dalla pena per un fatto che non sia guidato dalla propria volontà cosciente.

L’art. 13 della nostra Costituzione garantisce l’inviolabilità della libertà personale salvo casi e modi espressamente previsti dalla legge. Infatti, la sanzione penale può manifestarsi in due modalità: restrizione diretta della libertà personale attraverso la pena detentiva e restrizione indiretta della libertà personale attraverso la libertà controllata.

Di conseguenza dobbiamo sottolineare quanto stabilisce l’art. 18 del Codice Penale: “le pene detentive o restrittive della libertà personale sono: ergastolo, reclusione, arresto; le pene pecuniarie sono: multa e ammenda”.

Principi costituzionali in materia penale:

  • Principio di legalità (vedi art. 25 Costituzione): Il reato deve essere previsto espressamente dalla legge. La pena deve essere certa nella specie e nella quantità secondo il tenore edittale. Questa deve essere prestabilita dalla legge prima che venga commesso il fatto costituente reato. Le misure di sicurezza si applicano in aggiunta o in alternativa alla pena in base alla pericolosità sociale dell’autore del reato. Queste devono essere espressamente previste dalla legge.
  • Principio di materialità: Per esserci la pena, il fatto deve essere stato commesso materialmente.
  • Principio di determinatezza: La legge non può essere generica nel disciplinare un reato. Essa deve essere specifica e determinata.
  • Principio di tassatività: Vincolo di determinare un fatto in base all’interpretazione della legge. Il dato legislativo è tassativo ossia inderogabile in via interpretativa.
  • Principio di irretroattività: La norma penale non può sanzionare fatti commessi prima dell’entrata in vigore della norma stessa.
  • Principio di offensività: Il fatto posto in essere considerato penalmente rilevante deve aver offeso un bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici.
  • Principio di umanizzazione (art. 27 della Costituzione): Non sono ammesse: pena di morte, pene corporali, pene consistenti in trattamenti degradanti e malfamanti.
  • Principio di personalità (art. 27 della Costituzione): La responsabilità penale è personale. Si è puniti per un fatto commesso dalla propria persona e non per fatto altrui. Un fatto è considerato proprio attraverso due requisiti:
    • Requisito oggettivo: deve essere un nesso di causalità fra evento offensivo e fatto commesso.
    • Requisito soggettivo: il fatto deve essere espressione della propria volontà e coscienza.

    Questo principio è strettamente legato alla persona fisica poiché la persona giuridica viene punita esclusivamente per un fatto commesso da altrui persona/e ed inoltre la persona giuridica non agisce mediante volontà cosciente e non può essere rieducata attraverso la pena (legge n. 300/2000).

  • Principio di colpevolezza (art. 27 della Costituzione): Per essere considerati colpevoli di un fatto è necessario che questo rientri in una realtà dominata e controllata dall’autore del fatto medesimo.

Storia del diritto penale

  • Diritto romano: La pena ha carattere sacrale il cui scopo è volto alla purificazione mediante il sacrificio. La pena inoltre è vendetta privata lecita.
  • Dodici Tavole (451 a.C.): È ancora presente la concezione sacrale della pena anche se limitata ai soli delitti privati. Si distinguono infatti: crimina e delicta. Per crimina intendiamo: delitti pubblici puniti con pena pubblica da magistrati che hanno potere giurisdizionale penale. Per delicta intendiamo: delitti privati puniti con pena privata da magistrati che hanno potere giurisdizionale civile.
  • Leggi Corneliane e Giuliae: La giurisdizione criminale diviene sempre più una competenza del potere pubblico.
  • Regni barbarici: Si torna indietro alla concezione del diritto romano.
  • Comuni e signorie: Si ritorna a riconoscere potere alla giurisdizione pubblica basandosi su due concetti:
    • Diritto romano
    • Diritto canonico: il delitto è inteso come peccato; la pena è intesa come penitenza.
  • Illuminismo: L’idea di un codice penale nasce in questo periodo storico per raggiungere due scopi:
    • Dare certezza e unità al diritto.
    • Evitare comportamenti arbitrari.

    La “Leopoldina” (riforma della legislazione criminale toscana risalente al 1786) rappresenta la prima realizzazione degli ideali illuministici. Questa infatti stabilisce dei principi giuridici indiscussi. Da notare come un divulgatore di essa fu proprio Cesare Beccaria.

    • Beccaria: Solamente le leggi possono stabilire le pene correlate e conseguenti ad un determinato delitto. Un delitto viene riconosciuto e identificato come tale solamente se è previsto dalla legge. Inutile e ingiusta è la pena di morte: inutile perché la privazione della libertà personale garantisce un maggior effetto sul condannato; ingiusta perché lo Stato non ha il diritto sulla vita dei singoli. Deve esserci sempre una proporzione tra delitto e pena, inoltre se il delitto è incerto l’uomo deve essere ritenuto innocente fino a prova contraria.
  • Codice penale Zanardelli (1889): Si tratta del primo codice penale del Regno d’Italia. Questo presenta delle innovazioni che non possiamo ricondurre né all’Illuminismo né al giusnaturalismo bensì al positivismo. Tali innovazioni sono:
    • Misure restrittive per l’imputato prosciolto qualora il giudice accerti un’infermità mentale.
    • Sostituzione della pena detentiva con la “casa di custodia” per colui che è semi-infermo di mente; sostituzione della pena detentiva con il ricovero per gli ubriachi abituali.
    • Ricovero del minore in un istituto di rieducazione e correzione.
    • Liberazione condizionale del condannato qualora tenga determinate condotte.
  • Liberalismo giuridico: Tutto ciò che le leggi penali vietano andando così a limitare la libertà dei singoli si fonda sul fatto che essi stessi hanno dato il loro consenso a far questo allo Stato. Lo scopo che si intende perseguire è...
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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