Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DOLO
Intenzione di commettere fatto illecito mediante una determinata azione o omissione
L’art. il delitto è doloso quando l’evento dannoso o pericoloso è
43 C.P. stabilisce che:
dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione
Il DOLO è costituito da 2 momenti:
MOMENTO CONOSCITIVO MOMENTO VOLITIVO
L’agente deve conoscere gli elementi precedenti e L’agente deve avere la volontà di tenere
contemporanei alla propria condotta. Intendiamo: quel dato comportamento.
elemento di fatto ed elemento di diritto (giuridici/
normativi)
L’art. l’errore di fatto, che costituisce il reato, esclude la punibilità
47 C.P. stabilisce che:
dell’agente.
Se si tratta di un errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è
preveduto dalla legge come delitto colposo. L’errore su uana legge diversa dalla legge penale
esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul facco che costituisce il reato.
ERRORE SUL FATTO ERRORE SULLA LEGGE
(errore di fatto) (errore di diritto)
Falsa rappresentazione della realtà Ignoranza o falsa conoscenza di
una norma giuridica
Parliamo dell’errore vizio, il quale incide sul
Procedimento di formazione della volontà.
L’errore, incidendo su tale procedimento, fa
venir meno il dolo, poiché questo ultimo
esige una conoscenza certa e determinata e
una volontà chiara, da parte dell’agente, sul
fatto che andrà a commettere.
In presenza di “errore di fatto” è assente il dolo l’agente non è punibile per il
fatto commesso.
Ma se c’è colpa è presente la punibilità dell’agente qualora il fatto commesso sia
preveduto dalla legge come “delitto colposo”
COLPA
Per valutare se c’è o meno la dobbiamo differenziare=
ERRORE SCUSABILE ERRORE INESCUSABILE
Nessun rimprovero può essere mosso L’errore è determinato da: negligenza,
contro l’agente imprudenza, imperizia
Sarebbe stato commesso anche da Non sarebbe stato commesso da un
altro individuo altro individuo
Relativamente alle norme extra-penali
L’errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, ammette l’esclusione della punibilità
quando vi è errore scusabile.
L’art. le disposizioni dell’art. precedente si applicano anche se l’errore sul
48 C.P. stabilisce che:
fatto, che costituisce il reato, è determinato dall’altrui inganno. In questo caso del fatto
commesso risponderà la persona che ha indotto l’altra a compiere fatto illecito
ERRORE INDOTTO
Differenza tra 2 casi:
1) Responsabilità del soggetto/autore mediato a titolo di dolo
Egli ha volontà e consapevolezza di indurre un altro soggetto a commettere reato
Responsabilità del soggetto/autore immediato NO DOLO
NO COLPA
2) Responsabilità del soggetto/autore mediato SI DOLO
Quando l’errore è inescusabile SI COLPA
FORME DI DOLO
DOLO DIRETTO Si realizza il fatto illecito secondo l’intenzione
Ha 2 sottocategorie:
Dolo diretto di I° grado = DOLO INTENZIONALE
Coincidenza tra fatto voluto e fatto intenzionale
Dolo diretto di II° grado = DOLO PREVISIONE CERTA
Previsione certa delle conseguenze riguardanti il fatto illecito
DOLO INDIRETTO Dolo eventuale
L’agente è consapevole che dalla condotta, che posto in essere, possono
sorgere anche ulteriori conseguenze rispetto a quelle volute
DOLO GENERICO Il momento volitivo volontà di realizzare il fatto
Il momento conoscitivo conoscenza degli elementi del fatto
DOLO SPECIFICO il momento volitivo volontà di realizzare il fatto
Il momento conoscitivo conoscenza degli elementi del fatto, la
quale però va al di là andando a considerare anche dei fini ulteriori
DOLO DI DANNO volontà di ledere il bene protetto
DOLO DI PERICOLO volontà di porre in pericolo il bene protetto
DOLO D’IMPETO il soggetto al tempo stesso si rappresenta e vuole il fatto
DOLO DI PROPOSITO il soggetto in tempi diversi si rappresenta e vuole il fatto illecito
DOLO ALTERNATIVO si vogliono realizzare 2 eventi diversi, ma alla fine se ne realizza
soltanto uno
DOLO GENERALE il fatto illecito si realizza in modo diverso rispetto a quello che
l’agente si era rappresentato e aveva voluto
Quali sono i casi tipici in cui mancano la coscienza e volontà?
Si devono considerare tutti gli elementi di fatto noti, pertinenti al fatto illecito del reato.
E’ possibile usare anche le massime di esperienza.
E’ necessaria una rappresentazione unitaria del fatto, che riunisca in sé tutti gli elementi tipici del
fatto illecito.
Qual è il momento dell’accertamento?
Quando è necessario accertare la volontà e la coscienza dell’agente.
Dobbiamo distinguere 3 situazioni:
DOLO INIZIALE: il dolo non è presente nel momento in cui si compie la condotta causale
DOLO CONCOMITANTE: il dolo è presente dall’inizio della condotta fino alla
realizzazione dell’evento
DOLO SUCCESSIVO: il dolo è presente nel momento successivo alla condotta causale.
COLPA
Comportamento caratterizzato da: negligenza, imprudenza, imperizia o dall’inosservanza di
regole e norme
L’art. il delitto è colposo ( = contro l’intenzione) quando l’evento, anche
43 C.P. stabilisce che:
se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica per :
negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di regole, norme o regolamenti.
Il fondamento della colpa è costituito da :
PREVEDIBILITA’ : quando l’agente si rappresenta in mente le conseguenze
- relative alla sua
condotta
EVITABILITA’ :
- nel rispettare quanto stabilito dalla legge e quanto concerne con il principio
di buona fede, al fine di evitare il danno
Distinguiamo due forme di COLPA:
COLPA GENERICA COLPA SPECIFICA
Negligenza, imprudenza, imperizia violazione di norme specifiche
Imposte dalla legge
Vengono violate delle regole cautelari
che, se fossero state rispettate, avrebbero
evitato il danno.
COLPA PROPRIA NO VOLONTA’ DI COMPIERE FATTO ILLECITO
COLPA IMPROPRIA SI VOLONTA’ DI COMPIERE FATTO ILLECITO:
esempio:
Eccesso colposo
- Errore nelle cause di giustificazione
- Errore di fatto discriminato dalla colpa
-
COLPA INCOSCIENTE quando l’agente non si rende conto che la sua condotta
potrebbe provocare eventi dannosi.
COLPA COSCIENTE ( = colpa di previsione) l’agente si rappresenta in mente
l’evento dannoso come possibile, ma ha una sicura fiducia affinchè questo non si
verificherà.
Differenza tra colpa cosciente e dolo eventuale:
in questo ultimo caso l’agente accetta il rischio che l’evento dannoso si verifichi e
non fa nulla per evitarlo.
TEORIA DELL’AUMENTO DEL RISCHIO
Per non penalizzare la vita sociale mediante divieti di ogni attività che presenta probabilità di
produrre evento dannoso, l’ordinamento giuridico consente l’esercizio di tali attività pericolose
imponendo però il rispetto e l’attenzione nell’osservare particolari e specifiche forme cautelari,
evitando così di commettere danno.
PRETERINTENZIONE: SUSSISTE QUANDO L’AGENTE HA LA VOLONTA’ DI UN EVENTO MINORE,
MA SI VERIFICA UN EVENTO PIU’ GRAVE
L’art. oltre l’intenzione) quando
43 C.P. stabilisce che: il delitto è preterintenzionale (o
dall’azione o dall’omissione deriva un evento dannoso/pericoloso più grave di quello
originariamente voluto dall’agente.
Necessario è: nesso causale fra evento e condotta
Una parte della dottrina vede la preterintenzione come
DOLO MISTO A RESPONSABILITA’ OGGETTIVA non è dalla legge espressamente richiesto
che l’evento più grave debba essere ricondotto all’agente per negligenza, imprudenza o imperizia.
Un’altra parte della dottrina vede la preterintenzione come
per l’evento minore e per l’evento maggiore.
DOLO MISTO A COLPA DOLO COLPA
OBIETTIVA DI PUNIBILITA’
CONDIZIONE
L’art. 44 C.P. stabilisce che: quando la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una
condizione, il colpevole risponde del reato anche se l’evento-condizione non è da lui voluto.
Le condizioni obiettive di punibilità sono eventi contemporanei o successivi ad un fatto illecito ed
estranei a questo, da cui dipende la punibilità del reato.
La dottrina le divide in due gruppi:
- CONDIZIONI INTRINSECHE (imputate a titolo di colpa):
Comportano un aggravemento dell’offesa al bene
partecipi del reato. giuridico
Esempio: il pubblico scandalo
- CONDIZIONI ESTRINSECHE (possono essere imputate a titolo di resp. oggettiva):
estranee al reato.
Esempio: annullamento matrimonio
CONTRAVVENZIONI = REATI MENO GRAVI
L’art. 42 C.P. stabilisce che: ognuno risponde della propria azione o omissione, cosciente e
volontaria, sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.
L’art. 43 C.P. stabilisce che: la differenza tra reato doloso e reato colposo, stabilita per i delitti,
vale anche per le contravvenzioni, ogni volta che la legge penale faccia dipendere da tale
distinzione un determinato effetto giuridico.
Rimane fermo il presupposto della coscienza e volontà.
E’ necessario però che vi sia anche dolo o colpa.
COLPEVOLEZZA
Costituita da due elementi: dolo e colpa
Esaminiamo 3 punti di vista:
- Colpevolezza in senso formale = considera lo stretto legame psicologico fra: autore e fatto
Per accertare se il fatto avviene secondo la volontà dell’autore (= dolo) o contro la volontà
dell’autore (= colpa).
L’elemento della imputabilità è escluso, perché a compiere reato potrà essere sia il soggetto
imputabile sia il soggetto non imputabile. è presente anche l’elemento
- Colpevolezza in senso sostanziale = nel legame: autore e fatto
dell’imputabilità, solamente l’imputabile
poiché ( soggetto capace di intendere e di volere)
può commettere reato ed essere assoggettato
- Colpevolezza eclettica = tale concezione eclettica della colpevolezza evidenzia due concetti:
descrittivo ascrittivo
concezione formale concezione sostanziale
si deve verificare che il fatto bisogna misurare il livello
sia preveduto dalla l