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DOLO

Intenzione di commettere fatto illecito mediante una determinata azione o omissione

L’art. il delitto è doloso quando l’evento dannoso o pericoloso è

43 C.P. stabilisce che:

dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione

Il DOLO è costituito da 2 momenti:

MOMENTO CONOSCITIVO MOMENTO VOLITIVO

L’agente deve conoscere gli elementi precedenti e L’agente deve avere la volontà di tenere

contemporanei alla propria condotta. Intendiamo: quel dato comportamento.

elemento di fatto ed elemento di diritto (giuridici/

normativi)

L’art. l’errore di fatto, che costituisce il reato, esclude la punibilità

47 C.P. stabilisce che:

dell’agente.

Se si tratta di un errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è

preveduto dalla legge come delitto colposo. L’errore su uana legge diversa dalla legge penale

esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul facco che costituisce il reato.

ERRORE SUL FATTO ERRORE SULLA LEGGE

(errore di fatto) (errore di diritto)

Falsa rappresentazione della realtà Ignoranza o falsa conoscenza di

una norma giuridica

Parliamo dell’errore vizio, il quale incide sul

Procedimento di formazione della volontà.

L’errore, incidendo su tale procedimento, fa

venir meno il dolo, poiché questo ultimo

esige una conoscenza certa e determinata e

una volontà chiara, da parte dell’agente, sul

fatto che andrà a commettere.  

In presenza di “errore di fatto” è assente il dolo l’agente non è punibile per il

fatto commesso.

Ma se c’è colpa è presente la punibilità dell’agente qualora il fatto commesso sia

preveduto dalla legge come “delitto colposo”

COLPA 

Per valutare se c’è o meno la dobbiamo differenziare=

ERRORE SCUSABILE ERRORE INESCUSABILE

Nessun rimprovero può essere mosso L’errore è determinato da: negligenza,

contro l’agente imprudenza, imperizia

Sarebbe stato commesso anche da Non sarebbe stato commesso da un

altro individuo altro individuo

Relativamente alle norme extra-penali

L’errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, ammette l’esclusione della punibilità

quando vi è errore scusabile.

L’art. le disposizioni dell’art. precedente si applicano anche se l’errore sul

48 C.P. stabilisce che:

fatto, che costituisce il reato, è determinato dall’altrui inganno. In questo caso del fatto

commesso risponderà la persona che ha indotto l’altra a compiere fatto illecito

ERRORE INDOTTO

Differenza tra 2 casi: 

1) Responsabilità del soggetto/autore mediato a titolo di dolo

Egli ha volontà e consapevolezza di indurre un altro soggetto a commettere reato

Responsabilità del soggetto/autore immediato NO DOLO

NO COLPA

2) Responsabilità del soggetto/autore mediato SI DOLO

Quando l’errore è inescusabile SI COLPA

FORME DI DOLO

DOLO DIRETTO Si realizza il fatto illecito secondo l’intenzione

Ha 2 sottocategorie:

Dolo diretto di I° grado = DOLO INTENZIONALE

Coincidenza tra fatto voluto e fatto intenzionale

Dolo diretto di II° grado = DOLO PREVISIONE CERTA

Previsione certa delle conseguenze riguardanti il fatto illecito

DOLO INDIRETTO Dolo eventuale

L’agente è consapevole che dalla condotta, che posto in essere, possono

sorgere anche ulteriori conseguenze rispetto a quelle volute

 

DOLO GENERICO Il momento volitivo volontà di realizzare il fatto

 

Il momento conoscitivo conoscenza degli elementi del fatto

 

DOLO SPECIFICO il momento volitivo volontà di realizzare il fatto

 

Il momento conoscitivo conoscenza degli elementi del fatto, la

quale però va al di là andando a considerare anche dei fini ulteriori

DOLO DI DANNO volontà di ledere il bene protetto

DOLO DI PERICOLO volontà di porre in pericolo il bene protetto

DOLO D’IMPETO il soggetto al tempo stesso si rappresenta e vuole il fatto

DOLO DI PROPOSITO il soggetto in tempi diversi si rappresenta e vuole il fatto illecito

DOLO ALTERNATIVO si vogliono realizzare 2 eventi diversi, ma alla fine se ne realizza

soltanto uno 

DOLO GENERALE il fatto illecito si realizza in modo diverso rispetto a quello che

l’agente si era rappresentato e aveva voluto

Quali sono i casi tipici in cui mancano la coscienza e volontà?

Si devono considerare tutti gli elementi di fatto noti, pertinenti al fatto illecito del reato.

E’ possibile usare anche le massime di esperienza.

E’ necessaria una rappresentazione unitaria del fatto, che riunisca in sé tutti gli elementi tipici del

fatto illecito.

Qual è il momento dell’accertamento?

Quando è necessario accertare la volontà e la coscienza dell’agente.

Dobbiamo distinguere 3 situazioni:

 DOLO INIZIALE: il dolo non è presente nel momento in cui si compie la condotta causale

 DOLO CONCOMITANTE: il dolo è presente dall’inizio della condotta fino alla

realizzazione dell’evento

 DOLO SUCCESSIVO: il dolo è presente nel momento successivo alla condotta causale.

COLPA

Comportamento caratterizzato da: negligenza, imprudenza, imperizia o dall’inosservanza di

regole e norme

L’art. il delitto è colposo ( = contro l’intenzione) quando l’evento, anche

43 C.P. stabilisce che:

se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica per :

negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di regole, norme o regolamenti.

Il fondamento della colpa è costituito da :

PREVEDIBILITA’ : quando l’agente si rappresenta in mente le conseguenze

- relative alla sua

condotta

EVITABILITA’ :

- nel rispettare quanto stabilito dalla legge e quanto concerne con il principio

di buona fede, al fine di evitare il danno

Distinguiamo due forme di COLPA:

COLPA GENERICA COLPA SPECIFICA

Negligenza, imprudenza, imperizia violazione di norme specifiche

Imposte dalla legge

Vengono violate delle regole cautelari

che, se fossero state rispettate, avrebbero

evitato il danno. 

COLPA PROPRIA NO VOLONTA’ DI COMPIERE FATTO ILLECITO

COLPA IMPROPRIA SI VOLONTA’ DI COMPIERE FATTO ILLECITO:

esempio:

Eccesso colposo

- Errore nelle cause di giustificazione

- Errore di fatto discriminato dalla colpa

- 

COLPA INCOSCIENTE quando l’agente non si rende conto che la sua condotta

potrebbe provocare eventi dannosi.

COLPA COSCIENTE ( = colpa di previsione) l’agente si rappresenta in mente

l’evento dannoso come possibile, ma ha una sicura fiducia affinchè questo non si

verificherà.

Differenza tra colpa cosciente e dolo eventuale:

in questo ultimo caso l’agente accetta il rischio che l’evento dannoso si verifichi e

non fa nulla per evitarlo.

TEORIA DELL’AUMENTO DEL RISCHIO

Per non penalizzare la vita sociale mediante divieti di ogni attività che presenta probabilità di

produrre evento dannoso, l’ordinamento giuridico consente l’esercizio di tali attività pericolose

imponendo però il rispetto e l’attenzione nell’osservare particolari e specifiche forme cautelari,

evitando così di commettere danno.

PRETERINTENZIONE: SUSSISTE QUANDO L’AGENTE HA LA VOLONTA’ DI UN EVENTO MINORE,

MA SI VERIFICA UN EVENTO PIU’ GRAVE

L’art. oltre l’intenzione) quando

43 C.P. stabilisce che: il delitto è preterintenzionale (o

dall’azione o dall’omissione deriva un evento dannoso/pericoloso più grave di quello

originariamente voluto dall’agente.

Necessario è: nesso causale fra evento e condotta

Una parte della dottrina vede la preterintenzione come 

DOLO MISTO A RESPONSABILITA’ OGGETTIVA non è dalla legge espressamente richiesto

che l’evento più grave debba essere ricondotto all’agente per negligenza, imprudenza o imperizia.

Un’altra parte della dottrina vede la preterintenzione come

 per l’evento minore e per l’evento maggiore.

DOLO MISTO A COLPA DOLO COLPA

OBIETTIVA DI PUNIBILITA’

CONDIZIONE

L’art. 44 C.P. stabilisce che: quando la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una

condizione, il colpevole risponde del reato anche se l’evento-condizione non è da lui voluto.

Le condizioni obiettive di punibilità sono eventi contemporanei o successivi ad un fatto illecito ed

estranei a questo, da cui dipende la punibilità del reato.

La dottrina le divide in due gruppi:

- CONDIZIONI INTRINSECHE (imputate a titolo di colpa):

Comportano un aggravemento dell’offesa al bene

partecipi del reato. giuridico

Esempio: il pubblico scandalo

- CONDIZIONI ESTRINSECHE (possono essere imputate a titolo di resp. oggettiva):

estranee al reato.

Esempio: annullamento matrimonio

CONTRAVVENZIONI = REATI MENO GRAVI

L’art. 42 C.P. stabilisce che: ognuno risponde della propria azione o omissione, cosciente e

volontaria, sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

L’art. 43 C.P. stabilisce che: la differenza tra reato doloso e reato colposo, stabilita per i delitti,

vale anche per le contravvenzioni, ogni volta che la legge penale faccia dipendere da tale

distinzione un determinato effetto giuridico.

Rimane fermo il presupposto della coscienza e volontà.

E’ necessario però che vi sia anche dolo o colpa.

COLPEVOLEZZA

Costituita da due elementi: dolo e colpa

Esaminiamo 3 punti di vista:

- Colpevolezza in senso formale = considera lo stretto legame psicologico fra: autore e fatto

Per accertare se il fatto avviene secondo la volontà dell’autore (= dolo) o contro la volontà

dell’autore (= colpa).

L’elemento della imputabilità è escluso, perché a compiere reato potrà essere sia il soggetto

imputabile sia il soggetto non imputabile.  è presente anche l’elemento

- Colpevolezza in senso sostanziale = nel legame: autore e fatto

dell’imputabilità, solamente l’imputabile

poiché ( soggetto capace di intendere e di volere)

può commettere reato ed essere assoggettato

- Colpevolezza eclettica = tale concezione eclettica della colpevolezza evidenzia due concetti:

descrittivo ascrittivo

concezione formale concezione sostanziale

si deve verificare che il fatto bisogna misurare il livello

sia preveduto dalla l

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A.A. 2018-2019
113 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frarosci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Fiorella Antonio.