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Capitolo 1: I delitti contro il patrimonio in generale

Sezione I – Premessa introduttiva

1. Concezione codicistica e rilevanza criminologica dei delitti contro il patrimonio

I delitti contro il patrimonio sono contenuti nel titolo 13° del libro 2° del codice penale e offendono, in via esclusiva o principale, diritti soggettivi o interessi a contenuto economico-patrimoniale, facenti capo a persone fisiche o giuridiche. È uno dei settori della parte speciale, vi è un rapporto di stretta accessorietà e/o contiguità che si instaura in questa materia tra i concetti penalistici e le fondamentali categorie del diritto civile. Il problema che si pone è: la tutela penale deve vantare una sua autonomia rispetto alla protezione del patrimonio assicurata dagli istituti civilistici?

I reati contro il patrimonio sono statisticamente più frequenti per diversi motivi:

  • Depersonalizzazione della proprietà e del patrimonio (il reo viene sempre meno in contatto con la vittima quale persona in carne ed ossa, l'aggressione criminosa si trasforma in attacco alla proprietà come valore astratto);
  • Crisi dei valori che investe le società contemporanee;
  • Messa in crisi del valore della proprietà come bene di importanza primaria.

2. Il patrimonio come bene giuridico di categoria: portata e limiti

Il patrimonio è il bene giuridico sotto il quale sono raggruppati tutti i reati contenuti nel titolo 13° del codice penale. Nel 1889, con il codice Zanardelli, si denominavano gli illeciti patrimoniali "delitti contro la proprietà", una definizione ritenuta inadatta a ricomprendere l'intero oggetto della tutela penale non circoscritto al solo diritto di proprietà.

Infatti, le fattispecie contenute nel 13° titolo non tutelano solo la proprietà, ma anche il patrimonio visto come complesso dei diritti e dei rapporti giuridici di contenuto patrimoniale che fanno capo a una persona. Si è arrivato ad affermare che il concetto di patrimonio muta in rapporto all'istituto giuridico o al settore normativo che viene di volta in volta in questione.

La dottrina tedesca distingue i reati in due categorie:

Orientamento tradizionale

  1. Reati contro la proprietà: l'oggetto della tutela penale è costituito dal potere di signoria che il titolare del diritto di proprietà (o altro diritto) esercita sulle cose. Si ritiene sufficiente che sia pregiudicata la possibilità del titolare del diritto di usare e disporre a suo piacimento delle cose che gli appartengono. Non richiede che il soggetto passivo subisca un danno patrimoniale. In questo senso è considerato furto anche l'impossessamento di cose di semplice valore di affezione, come la sottrazione di una lettera d'amore.
  2. Reati contro il patrimonio in senso stretto: la prospettiva in questo caso è più materiale e meno formale. La fattispecie prevede come requisito costitutivo esplicito l'altrui danno patrimoniale. Il reato non si configura se la cosa o la singola posizione giuridica aggredita è priva di valore economico-patrimoniale, ovvero se la perdita patrimoniale subita dalla vittima viene compensata da una controprestazione del soggetto attivo di valore equivalente.

Si può vedere come questa distinzione stia lentamente scemando per via di un tentativo di materializzazione dei reati del primo tipo e una formalizzazione dei reati del secondo tipo:

  • In alcuni casi di furto e appropriazione indebita, il cui disvalore non sembra ancora sufficiente a giustificare la punibilità del fatto, si è cercato di evitare soluzioni così formalistiche che trasformerebbero reati come il furto o l'appropriazione indebita in reati privi di offesa. La dottrina per questo ha cercato dei correttivi, quindi per la configurabilità del reato si richiede:
    • Violazione del diritto in senso formale;
    • Lesione di un concreto interesse del proprietario.
  • I casi sono quelli della truffa contrattuale e della truffa a danno dello Stato. Nella truffa contrattuale la giurisprudenza ravvisa il reato pur in presenza di una controprestazione economicamente equivalente del soggetto attivo, identificando il danno nella lesione della libertà di autodeterminazione contrattuale del truffato o nella mancata destinazione del denaro a un impiego per lui personalmente più vantaggioso. Nella truffa a danno dello Stato il danno patrimoniale viene spiritualizzato sino al punto di considerare tale anche il mancato rispetto del vincolo di destinazione di determinati beni al soddisfacimento di scopi pubblici.

Contraddizione: la dottrina maggioritaria, se per un verso ammette che cose prive di valore economico possano costituire oggetto di furto punibile, tende per altro verso ad escluderlo nel caso di reato di danneggiamento. Furto e danneggiamento appartengono infatti alla medesima categoria di reati, non si capisce.

Vi sono quindi due possibili strade da percorrere:

  1. Rimarcare la dimensione patrimoniale di tutti i reati contenuti nel titolo 13° (lesione della proprietà = danno economico), quelli patrimoniali in senso stretto ma anche quelli contro la proprietà. Le eventuali ipotesi di lesione della proprietà scompagnata da un pregiudizio economico effettivo si riducono a casi-limite poco frequenti, che formano un'entità trascurabile;
  2. Concetto di lesione patrimoniale trascendente la dimensione puramente economica del danno. Oggetto della tutela: il rispetto della destinazione funzionale della cosa o del bene in conformità all'interesse del titolare della posizione giuridica soggettiva. Però, la meritevolezza di tutela dell'interesse finisce col dipendere dal puro atteggiamento soggettivo, se non dalla reazione emotiva del soggetto che lamenta l'offesa, mentre tra i principi generali dell'ordinamento vi è la tendenza all'oggettivizzazione. Per evitare questo è preferibile adottare come criterio di valutazione il punto di vista oggettivo di un soggetto-tipo idealmente collocato nella stessa situazione concreta del soggetto passivo.

Reati pluri-offensivi: in questi reati il patrimonio non è sempre tutelato come bene giuridico esclusivo, figure di reato come l'estorsione, il sequestro estorsivo, la truffa oltre al patrimonio ledono beni di natura personale come il diritto alla libertà e all'autodeterminazione individuale. Il legislatore del '30 ha comunque ritenuto prevalente l'offesa arrecata al patrimonio.

3. La classificazione dei reati patrimoniali

  • Classificazione incentrata sul bene giuridico (è in crisi) protetto sfocia nella bi-partizione:
    1. Delitti contro la proprietà in senso stretto (furto, appropriazione indebita, rapina, danneggiamento);
    2. Delitti contro il patrimonio (truffa, estorsione, usura).
  • Fa leva sulle caratteristiche offensive della condotta, questo criterio risulta preferibile, il legislatore del '30 ha classificato i reati contenuti nel titolo 13° in base alla fondamentale bipartizione tra condotte violente e condotte fraudolente. Secondo la Relazione ministeriale al progetto del codice penale bisogna intendere la violenza in senso lato come "qualsiasi energia fisica diretta sulla cosa";
  • Altro modello classificatorio è incentrato sulla condotta, il diverso ruolo assunto dal soggetto passivo:
    • Aggressione o usurpazione unilaterale: l'aggressione criminosa promana tutta dal reo;
    • Delitti con cooperazione artificiosa della vittima: si instaura un rapporto interattivo tra l'autore del fatto e la persona offesa. La vittima non si limita a subire il reato ma coopera da parte sua al processo lesivo, compiendo consensualmente atti di disposizione patrimoniale che la danneggiano.

Questo schema classificatorio è preferibile.

4. Le caratteristiche della tutela: scelte originarie e linee di tendenza successive

Codice Rocco: riflette forme di tutela di una realtà socio-economica di stampo prevalentemente agricolo, non ancora investita dalla moderna rivoluzione industriale e tecnologica. In coerenza con l'ideologia fascista i beni della proprietà e del patrimonio ricevono una protezione rafforzata, esempio: delitto di furto aveva una pena molto severa.

Con la Costituzione Italiana anche la proprietà perde quel carattere di preminenza e assolutezza che la connotava nella tradizione borghese-individualistica, e si vede attribuita una funzione sociale che incide anche sulle modalità e i limiti della sua tutela penale.

Riforme: primi anni '70 c'è stato un ulteriore inasprimento del trattamento sanzionatorio dei delitti di rapina, estorsione, sequestro di persona, ricettazione, per fronteggiare in chiave illusoriamente general-preventiva momentanee ed allarmanti esplosioni di criminalità. Poi ci sono state le modifiche del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ('78 e '80).

Sezione II: I concetti generali

1. Rilievi metodologici

La materia dei reati patrimoniali è per sua natura quella più contigua al diritto civile. Il problema è il seguente: i concetti di origine privatistica mantengono il loro significato d'origine anche nel diritto penale? Qualcuno sostiene la scissione dei concetti in ambito penale e privatistico affermando una certa superiorità del diritto penale in quanto si occupa della protezione di valori che attingono la sfera spirituale dell'uomo (mentre il diritto civile sarebbe finalizzato alla protezione degli interessi materiali economicamente rilevanti).

Sono da escludersi a priori tutte le tesi estremiste, quindi sia quella:

  • Pancivilistica: subordina i concetti penalistici alle elaborazioni civilistiche;
  • Autonomistica: fa leva sul carattere autonomo del diritto penale.

È un tipico problema di interpretazione che deve essere risolto caso per caso, comunque il criterio guida più plausibile è il seguente: principio di unità dell'ordinamento giuridico.

2. La nozione di patrimonio

Le due tesi che sono oscillate in dottrina sono state:

  • Giuridica: risale al Binding e Merkel, patrimonio strettamente connesso con il diritto civile, somma dei diritti soggettivi patrimoniali facenti capo ad una persona. Coincide con la lesione della posizione giuridica tutelata con la conseguenza che ci sarà lesione anche nel caso in cui le cose oggetto dell'attività criminosa siano prive di valore economico. Conseguenza: truffa da reato di danno si trasforma in reato di pericolo. Inoltre non sarebbe più possibile graduare la gravità del reato in funzione del valore economico delle cose aggredite;
  • Economica: definisce il patrimonio come l'insieme dei beni economicamente rilevanti appartenenti ad un soggetto. La concezione economica può portare a includere nell'area della tutela penale anche posizioni economiche disapprovate in altri settori del diritto, in contraddizione con il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico;
  • Economica-giuridica: il concetto penalistico di patrimonio è caratterizzato dalla effettiva rilevanza economica quanto dalla dimensione giuridico-formale delle cose che ne fanno parte. La tesi preferibile è quella che tende a circoscrivere la protezione penale a quei rapporti economici che l'ordinamento riconosce espressamente.

Più di recente parte della dottrina si è sforzata di costruire un concetto di patrimonio nel quale siano anche riconoscibili i caratteri del bene costituzionalmente rilevante. Da qui l'elaborazione di una concezione personalistica del patrimonio appositamente orientata a ricomprendere soltanto l'insieme dei beni e dei rapporti idonei ad assolvere una funzione strumentale rispetto all'autodeterminazione e allo sviluppo della persona umana.

3. Il concetto di cosa

Le figure più antiche di reato contro il patrimonio sono quelle che aggrediscono cose sottoposte al concreto potere di signoria del proprietario. Emblematiche in questo senso sono le figure di:

  • Furto;
  • Rapina;
  • Danneggiamento.

La cosa è l'oggetto materiale dei reati di "aggressione unilaterale" contro la proprietà o altro diritto. Nel senso del diritto penale è definibile cosa ogni oggetto corporale o fisico, ogni entità fisica del mondo esterno che presenti i caratteri della:

  1. Definitezza spaziale;
  2. Esistenza autonoma.

Abbiamo assistito nel corso degli anni ad una tendenziale estensione del concetto di cosa:

  • Energie: senza attendere l'ausilio della scienza, quasi tutti i legislatori europei si sono da tempo preoccupati di inserire disposizioni normative ad hoc. Articolo 624 2° comma c.p. "agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico". Deve trattarsi di energie suscettive di essere apprese e godute dall'uomo con profitto proprio e danno altrui;
  • Dati informatici: i beni informatici (programmi, informazioni e dati) non sono assimilabili né alle cose corporali né alle energie, non sono suscettibili né di sottrazione né di spossessamento, né sono in condizione di essere appresi e goduti nel senso stretto del termine. L'unica soluzione sarebbe quella di introdurre una nuova normativa appositamente destinata a reprimere la criminalità informatica.

Per la sua conformazione strutturale si aggrediscono cose mobili (reati di aggressione unilaterale). Distinzione tra beni mobili e beni immobili articolo 812 cc, rientrano nel concetto di cose mobili anche le cose mobilizzate, parti di immobili che vengono mediante separazione distaccate dall'originario corpo di appartenenza e rese suscettibili di appropriazione. Riassuntivamente è cosa mobile la cosa che può essere rimossa e spostata dal luogo in cui si trova, anche se soltanto previa mobilizzazione.

4. Altruità

Punti di certezza:

  • Non possono considerarsi altrui le res nullius (cosa sulla quale nessuno vanta diritti), né le res derelictae (cose che il proprietario abbandona con l'intenzione di spogliarsene liberamente);
  • Legge 968/'77: la selvaggina non è più considerata res nullius ma costituisce patrimonio indisponibile dello Stato.

Secondo la visione comune per altruità bisogna intendere "proprietà di altri", e il concetto di proprietà andrebbe a sua volta determinato in base ai consueti parametri civilistici. Oggi l'altruità acquista un altro significato: potrebbe evocare anche relazioni di interesse che vanno ben al di là del tradizionale riferimento al diritto di proprietà. Infatti, considerare l'altruità solo come "proprietà di altri" non darebbe adeguata protezione, per esempio, al caso del nudo proprietario che si rende responsabile di abusi ai danni di chi possiede o usufruisce della cosa ad altro titolo. In questo caso, se si interpreta il concetto di altruità in maniera lata, la cosa oggetto di danneggiamento può essere definita altrui anche rispetto al nudo proprietario.

La tendenza ad affrancare il concetto di altruità da quello di proprietà può trovare sostegno nella circostanza che il legislatore del '30 ha identificato l'oggettività giuridica di categoria non più nella proprietà bensì nel patrimonio. Quindi altrui = appartiene al patrimonio di altri, e nel concetto di patrimonio rientrano oltre al diritto di proprietà tutti gli altri diritti e tutti gli altri rapporti giuridici di contenuto patrimoniale. Il requisito dell'altruità, interpretato in senso ampio, ricomprende le relazioni di interesse che intercorrono tra le cose e i soggetti (≠ dall'agente) che vantano su di essi diritti di proprietà o altri diritti di natura patrimoniale.

Ora bisogna capire quali siano i limiti del concetto di altruità: questo concetto abbraccia tutte le relazioni di interesse che assumono giuridica rilevanza sul piano patrimoniale o se la capacità espansiva del concetto si deve arrestare in funzione delle qualità o delle caratteristiche che connotano alcune soltanto delle varie relazioni di interesse che si possono prospettare. La soluzione preferibile è la seconda, bisogna però trovare i criteri idonei a orientare la selezione dei vincoli di interesse veramente rilevanti in sede penale. Una parte della dottrina propone come parametro selettivo l'importanza economico-sociale del diritto offeso. Il giudice dovrebbe considerare "altrui" le cose oggetto del diritto che, nel caso concreto, possiede un peso economico-sociale "maggiore" del diritto di cui è titolare il soggetto attivo. C'è un inconveniente però: si rimette al potere discrezionale del giudice la scelta dell'interesse prevalente e perciò meritevole di tutela.

5. Possesso e detenzione

Vi sono i sostenitori della:

  • Concezione autonomistica: ritenevano che la nozione di possesso fosse da ricostruire facendo esclusivo riferimento alle disposizioni del diritto civile. Inconveniente pratico: esclusione del reato di appropriazione indebita nel caso di appropriazione di cose possedute a titolo di deposito necessario essendo infatti il depositario, secondo le norme di diritto civile, non un possessore ma un semplice detentore, l'appropriazione da lui commessa si dovrebbe qualificare furto, in contrasto con quanto stabilito dalla legge penale;
  • Concezione autonomistica: la nozione di possesso deve a priori determinarsi alla stregua delle sole norme penali e tendeva ad identificare il possesso in senso penalistico con la semplice detenzione, e cioè con la mera relazione di fatto con la cosa. In tal modo però si trascura che lo stesso legislatore penale distingue tra possesso e detenzione che emergono nella fattispecie di furto.
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher baldassarre20 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Zanotti Marco.
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