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CONOSCENZA DELL'ILLICEITÀ
Ai fini della sussistenza della colpevolezza, è sufficiente la possibilità di conoscere il precetto
penale costituito dal comando di agire penalmente sanzionato. Nel campo dei reati omissivi, la
possibilità di non conoscere il precetto penale va sempre presa in considerazione, mentre in quello
dei reati commissivi tale possibilità è da tenere in conto soltanto in presenza di circostanze
oggettive. TENTATIVO
- reati omissivi impropri: ammissibile sono reati di evento sicché è possibile ipotizzare il
tentativo in tutti i casi nei quali la condotta omissiva volontaria non è seguita per circostanze
fortuite dalla verificazione dell'evento. L'omissione tentata assume rilevanza penale nel momento
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in cui il ritardo nell'azione di salvataggio provoca un pericolo diretto per il bene tutelato o
comunque, aggrava una situazione di pericolo preesistente.
- reati omissivi propri: inconcepibile poiché la condotta illecita si esaurisce nel momento in cui
l’atto deve essere compiuto. Se il termine utile per compiere l'azione prescritta non è scaduto, il
non averla posta in essere non implica ancora violazione dell'obbligo, mentre, se il termine è
scaduto, il reato è già perfetto.
Dottrina tentativo configurabile quando il soggetto non si limiti a non agire ma compia atti
positivi diretti in modo non equivoco a non adempiere al comando di azione (es. l'ipotesi del p.u.
che si reca all'estero al fine di non essere presente nel tempo e nel luogo in cui dovrebbe
compiere un atto dell'ufficio).
Ove il termine per adempiere non sia decorso, ci si troverà di fronte ad un'ipotesi di tentativo
tutte le volte che un soggetto obbligato precostituisca una situazione tale da rendere impossibile
l'ottemperanza alla pretesa normativa.
PARTECIPAZIONE CRIMINOSA NEL REATO OMISSIVO
Principi del concorso di persone nel reato sono applicabili tanto all'azione che all'omissione.
- concorso mediante omissione in un reato omissivo: più soggetti obbligati decidono di comune
accordo che ciascuno non adempirà al suo obbligo di condotta (es. più persone convengono di
non prestare soccorso ad un ferito nel quale si sono per caso imbattute). Basterà tener conto della
singola condotta omissiva di per sé idonea da sola ad integrare tutta la fattispecie di reato.
Si può concorrere mediante omissione alla realizzazione di un reato commissivo soltanto a
condizione che l'omittente sia «garante» dell'impedimento dell'evento costituito dal «reato»
direttamente commesso da terzi soggetti.
Secondo la dottrina italiana il garante che si limiti a non impedire un reato riveste, in rapporto
all’esecutore materiale, una posizione secondaria assimilabile più a quella del complice che non
a quella del coautore.
- concorso mediante azione in un reato omissivo: es. Tizio istiga Caio a non soccorrere una
persona in pericolo. Il ricorso all'istituto della partecipazione criminosa si rivela superfluo
qualora pure l'istigatore sia personalmente in grado di soccorrere la persona in pericolo, in
presenza di tale condizione anch'egli può assumere direttamente il ruolo di autore del delitto di
omissione di soccorso. 96
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
Art. 42 c.p. dopo avere stabilito nel co. 2 che di un fatto delittuoso si risponde a titolo di dolo o
colpa, aggiunge nel co. 3 che «la legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico
dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione». Con il termine altrimenti il
legislatore allude ad un ulteriore parametro di imputazione, la responsabilità oggettiva.
Un determinato evento viene posto a carico dell'autore in base al solo rapporto di causalità
materiale, non si richiede né che l'evento costituisca oggetto di una volontà colpevole (dolo), né che
sia conseguenza di una condotta contraria a regole di diligenza sociali o scritte (colpa).
La responsabilità oggettiva non configura un modello delittuoso autonomo ma si innesta
strutturalmente nelle diverse tipologie delittuose: reati dolosi e colposi, commissivi ed omissivi.
Poiché l'agente è chiamato a rispondere a prescindere da qualsiasi legame psicologico con l'evento
di cui trattasi, i casi di responsabilità oggettiva introducono vistose eccezioni al principio di
colpevolezza.
Nell'ambito di un sistema penale moderno né ragioni di prevenzione generale, né ragioni di
semplificazione probatoria possono costituire motivi decisivi per giustificare, sul piano politico-
criminale, deroghe al principio di colpevolezza.
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E PRINCIPI COSTITUZIONALI
incompatibilità col principio sancito dall’art. 27, co. 1, Cost. principio del carattere
personale della responsabilità penale: se si interpreta il principio della personalità nella sua
espansione massima, cioè come sinonimo di responsabilità personale colpevole, le obiezioni di
incostituzionalità sono fondate. L’art. 27 Cost. non si limita solo ad imporre che nessuno venga
punito per un fatto commesso da altri, ma prevede anche che nessuno venga punito per un fatto
non colpevole, cioè a lui non attribuibile almeno a titolo di colpa; da cià deriva che di
colpevolezza non può certo parlarsi nel caso della responsabilità oggettiva basata sul semplice
nesso di causalità materiale (nullum crimen sine culpa). Secondo la Corte la responsabilità
oggettiva contrasta con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale.
incompatibilità col principio sancito dall’art. 27, co. 3°, Cost. responsabilità rieducativa
della responsabilità penale: non avrebbe senso irrogare una sanzione penale ad un soggetto cui
non può essere mosso alcun rimprovero neppure di semplice leggerezza. La stessa funzione
rieducativa della pena postula che il fatto addebitato sia psichicamente riportabile, almeno nella
forma della colpa, al soggetto da rieducare.
Se l'inderogabile rispetto del principio di colpevolezza funge, come ammette la stessa Corte
costituzionale sent. 364/88 e n. 1085/88, da presidio garantistico a salvaguardia della libertà di
programmazione delle azioni future di ciascun individuo, la responsabilità oggettiva è
costituzionalmente inammissibile proprio perché confligge con tale libertà: se il soggetto è punibile
anche in assenza di dolo o colpa, la possibilità di incorrere in una sanzione penale finisce col
dipendere anche da fattori da parte sua incontrollabili, con la conseguenza che egli non è in grado di
programmare la sua vita in modo da sfuggire al rischio di accidentali condanne.
Ai fini dell'individuazione di una responsabilità penale conforme ai principi costituzionali deve
esserci un legame psicologico tra l'agente e gli elementi più significativi della fattispecie penale
astratta. Alla stregua di una simile conclusione, risultano costituzionalmente illegittime pressoché
tutte le principali ipotesi codicistiche di responsabilità obiettiva.
CASI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA «PURA»
a) aberratio delicti (evento diverso da quello voluto dall’agente): art. 83 c.p. se per errore nell'uso
dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello
voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto
dalla legge come delitto colposo. 97
La formula «a titolo di colpa» si riferisce al piano delle conseguenze sanzionatorie, il che
significa che si applicano le stesse pene previste per il reato colposo, mentre il criterio di
attribuzione della responsabilità rimane di natura obiettiva;
b) responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto: art. 116 c.p. qualora il reato
commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se
l'evento è conseguenza della sua azione.
Corte di Cassazione sent. sez. un. 2009 ha affermato che la responsabilità per l'evento non voluto
reato diverso sia
presuppone, oltre al nesso di causalità con la condotta dell'agente, anche che il
uno sviluppo prevedibile di quello formante l'oggetto del disegno criminoso.
c) reati di stampa: salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di
concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto
del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione
siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per
tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
- parte della dottrina, nonostante l'intervenuta modifica legislativa, sostiene continui a
configurare un'ipotesi di responsabilità oggettiva: l'inciso «a titolo di colpa» si riferirebbe non
già al fondamento della responsabilità, bensì alla disciplina del fatto come se fosse colposo;
- dottrina e giurisprudenza prevalente considerano, la figura di reato come colposa a tutti gli
effetti: al direttore deve potersi rivolgere l'addebito o di non avere controllato, a causa di un
atteggiamento negligente, il contenuto dell'articolo, ovvero di averne superficialmente
valutato la liceità penale.
Qualora l'omesso controllo del direttore dipenda non già da negligenza, ma dalla precisa
volontà di assecondare la pubblicazione di un articolo di contenuto penalmente illecito, si
configura una normale ipotesi di concorso (doloso) del direttore nel fatto doloso dell'autore
dello scritto.
CASI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA «MISTA»
La gran parte delle ipotesi di responsabilità oggettiva presenti nel nostro ordinamento si innestano
su di una precedente fattispecie-base, la quale a sua volta risulta per lo più incentrata su di un'azione
dolosa; non mancano, tuttavia, ipotesi di responsabilità oggettiva connesse ad una fattispecie-base
colposa.
a) preterintenzione: criterio autonomo di ascrizione di responsabilità.
Delitto è preterintenzionale o oltre l’intenzione quando dall’azione o dalla omissione deriva un
evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente.
- volontà di un evento minore (dolo)
- non volontà di un evento più grave, che va quindi oltre l’intenzione.
Ipotesi di preterintenzione.
- omicidio preterintenzionale – art. 584 c.p. – quando un soggetto, con atti diretti a percuotere
o ledere, cagiona (involontariamente) la morte di un uo