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CONOSCENZA DELL'ILLICEITÀ

Ai fini della sussistenza della colpevolezza, è sufficiente la possibilità di conoscere il precetto

penale costituito dal comando di agire penalmente sanzionato. Nel campo dei reati omissivi, la

possibilità di non conoscere il precetto penale va sempre presa in considerazione, mentre in quello

dei reati commissivi tale possibilità è da tenere in conto soltanto in presenza di circostanze

oggettive. TENTATIVO

- reati omissivi impropri: ammissibile sono reati di evento sicché è possibile ipotizzare il

tentativo in tutti i casi nei quali la condotta omissiva volontaria non è seguita per circostanze

fortuite dalla verificazione dell'evento. L'omissione tentata assume rilevanza penale nel momento

95

in cui il ritardo nell'azione di salvataggio provoca un pericolo diretto per il bene tutelato o

comunque, aggrava una situazione di pericolo preesistente.

- reati omissivi propri: inconcepibile poiché la condotta illecita si esaurisce nel momento in cui

l’atto deve essere compiuto. Se il termine utile per compiere l'azione prescritta non è scaduto, il

non averla posta in essere non implica ancora violazione dell'obbligo, mentre, se il termine è

scaduto, il reato è già perfetto.

Dottrina tentativo configurabile quando il soggetto non si limiti a non agire ma compia atti

positivi diretti in modo non equivoco a non adempiere al comando di azione (es. l'ipotesi del p.u.

che si reca all'estero al fine di non essere presente nel tempo e nel luogo in cui dovrebbe

compiere un atto dell'ufficio).

Ove il termine per adempiere non sia decorso, ci si troverà di fronte ad un'ipotesi di tentativo

tutte le volte che un soggetto obbligato precostituisca una situazione tale da rendere impossibile

l'ottemperanza alla pretesa normativa.

PARTECIPAZIONE CRIMINOSA NEL REATO OMISSIVO

Principi del concorso di persone nel reato sono applicabili tanto all'azione che all'omissione.

- concorso mediante omissione in un reato omissivo: più soggetti obbligati decidono di comune

accordo che ciascuno non adempirà al suo obbligo di condotta (es. più persone convengono di

non prestare soccorso ad un ferito nel quale si sono per caso imbattute). Basterà tener conto della

singola condotta omissiva di per sé idonea da sola ad integrare tutta la fattispecie di reato.

Si può concorrere mediante omissione alla realizzazione di un reato commissivo soltanto a

condizione che l'omittente sia «garante» dell'impedimento dell'evento costituito dal «reato»

direttamente commesso da terzi soggetti.

Secondo la dottrina italiana il garante che si limiti a non impedire un reato riveste, in rapporto

all’esecutore materiale, una posizione secondaria assimilabile più a quella del complice che non

a quella del coautore.

- concorso mediante azione in un reato omissivo: es. Tizio istiga Caio a non soccorrere una

persona in pericolo. Il ricorso all'istituto della partecipazione criminosa si rivela superfluo

qualora pure l'istigatore sia personalmente in grado di soccorrere la persona in pericolo, in

presenza di tale condizione anch'egli può assumere direttamente il ruolo di autore del delitto di

omissione di soccorso. 96

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Art. 42 c.p. dopo avere stabilito nel co. 2 che di un fatto delittuoso si risponde a titolo di dolo o

colpa, aggiunge nel co. 3 che «la legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico

dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione». Con il termine altrimenti il

legislatore allude ad un ulteriore parametro di imputazione, la responsabilità oggettiva.

Un determinato evento viene posto a carico dell'autore in base al solo rapporto di causalità

materiale, non si richiede né che l'evento costituisca oggetto di una volontà colpevole (dolo), né che

sia conseguenza di una condotta contraria a regole di diligenza sociali o scritte (colpa).

La responsabilità oggettiva non configura un modello delittuoso autonomo ma si innesta

strutturalmente nelle diverse tipologie delittuose: reati dolosi e colposi, commissivi ed omissivi.

Poiché l'agente è chiamato a rispondere a prescindere da qualsiasi legame psicologico con l'evento

di cui trattasi, i casi di responsabilità oggettiva introducono vistose eccezioni al principio di

colpevolezza.

Nell'ambito di un sistema penale moderno né ragioni di prevenzione generale, né ragioni di

semplificazione probatoria possono costituire motivi decisivi per giustificare, sul piano politico-

criminale, deroghe al principio di colpevolezza.

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E PRINCIPI COSTITUZIONALI

 incompatibilità col principio sancito dall’art. 27, co. 1, Cost. principio del carattere

personale della responsabilità penale: se si interpreta il principio della personalità nella sua

espansione massima, cioè come sinonimo di responsabilità personale colpevole, le obiezioni di

incostituzionalità sono fondate. L’art. 27 Cost. non si limita solo ad imporre che nessuno venga

punito per un fatto commesso da altri, ma prevede anche che nessuno venga punito per un fatto

non colpevole, cioè a lui non attribuibile almeno a titolo di colpa; da cià deriva che di

colpevolezza non può certo parlarsi nel caso della responsabilità oggettiva basata sul semplice

nesso di causalità materiale (nullum crimen sine culpa). Secondo la Corte la responsabilità

oggettiva contrasta con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale.

 incompatibilità col principio sancito dall’art. 27, co. 3°, Cost. responsabilità rieducativa

della responsabilità penale: non avrebbe senso irrogare una sanzione penale ad un soggetto cui

non può essere mosso alcun rimprovero neppure di semplice leggerezza. La stessa funzione

rieducativa della pena postula che il fatto addebitato sia psichicamente riportabile, almeno nella

forma della colpa, al soggetto da rieducare.

Se l'inderogabile rispetto del principio di colpevolezza funge, come ammette la stessa Corte

costituzionale sent. 364/88 e n. 1085/88, da presidio garantistico a salvaguardia della libertà di

programmazione delle azioni future di ciascun individuo, la responsabilità oggettiva è

costituzionalmente inammissibile proprio perché confligge con tale libertà: se il soggetto è punibile

anche in assenza di dolo o colpa, la possibilità di incorrere in una sanzione penale finisce col

dipendere anche da fattori da parte sua incontrollabili, con la conseguenza che egli non è in grado di

programmare la sua vita in modo da sfuggire al rischio di accidentali condanne.

Ai fini dell'individuazione di una responsabilità penale conforme ai principi costituzionali deve

esserci un legame psicologico tra l'agente e gli elementi più significativi della fattispecie penale

astratta. Alla stregua di una simile conclusione, risultano costituzionalmente illegittime pressoché

tutte le principali ipotesi codicistiche di responsabilità obiettiva.

CASI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA «PURA»

a) aberratio delicti (evento diverso da quello voluto dall’agente): art. 83 c.p. se per errore nell'uso

dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello

voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto

dalla legge come delitto colposo. 97

La formula «a titolo di colpa» si riferisce al piano delle conseguenze sanzionatorie, il che

significa che si applicano le stesse pene previste per il reato colposo, mentre il criterio di

attribuzione della responsabilità rimane di natura obiettiva;

b) responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto: art. 116 c.p. qualora il reato

commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se

l'evento è conseguenza della sua azione.

Corte di Cassazione sent. sez. un. 2009 ha affermato che la responsabilità per l'evento non voluto

reato diverso sia

presuppone, oltre al nesso di causalità con la condotta dell'agente, anche che il

uno sviluppo prevedibile di quello formante l'oggetto del disegno criminoso.

c) reati di stampa: salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di

concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto

del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione

siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per

tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

- parte della dottrina, nonostante l'intervenuta modifica legislativa, sostiene continui a

configurare un'ipotesi di responsabilità oggettiva: l'inciso «a titolo di colpa» si riferirebbe non

già al fondamento della responsabilità, bensì alla disciplina del fatto come se fosse colposo;

- dottrina e giurisprudenza prevalente considerano, la figura di reato come colposa a tutti gli

effetti: al direttore deve potersi rivolgere l'addebito o di non avere controllato, a causa di un

atteggiamento negligente, il contenuto dell'articolo, ovvero di averne superficialmente

valutato la liceità penale.

Qualora l'omesso controllo del direttore dipenda non già da negligenza, ma dalla precisa

volontà di assecondare la pubblicazione di un articolo di contenuto penalmente illecito, si

configura una normale ipotesi di concorso (doloso) del direttore nel fatto doloso dell'autore

dello scritto.

CASI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA «MISTA»

La gran parte delle ipotesi di responsabilità oggettiva presenti nel nostro ordinamento si innestano

su di una precedente fattispecie-base, la quale a sua volta risulta per lo più incentrata su di un'azione

dolosa; non mancano, tuttavia, ipotesi di responsabilità oggettiva connesse ad una fattispecie-base

colposa.

a) preterintenzione: criterio autonomo di ascrizione di responsabilità.

Delitto è preterintenzionale o oltre l’intenzione quando dall’azione o dalla omissione deriva un

evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente.

- volontà di un evento minore (dolo)

- non volontà di un evento più grave, che va quindi oltre l’intenzione.

Ipotesi di preterintenzione.

- omicidio preterintenzionale – art. 584 c.p. – quando un soggetto, con atti diretti a percuotere

o ledere, cagiona (involontariamente) la morte di un uo

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A.A. 2013-2014
144 pagine
23 download
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Stortoni Luigi.