Caratteristiche e funzioni del diritto penale
Diritto penale: parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. Complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una sanzione (pena), proibisce determinati comportamenti umani considerati contrari ai fini che esso persegue (reato) e offensivi di beni giuridici ritenuti meritevoli di tutela.
Reato: ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette sanzioni penali.
Principi cardine del diritto penale
- Principio di materialità: necessario un comportamento esterno da parte del soggetto
- Principio di necessaria lesività o offensività: il comportamento materiale deve ledere o mettere in pericolo beni giuridici penalmente protetti
- Principio di colpevolezza (art. 27, co. 1, Cost.): perché la condotta dell'agente sia punibile, deve essere a lui riconducibile almeno a titolo di colpa
Sanzioni penali: pena e misura di sicurezza. Ratio: difendere la società dal delitto e risocializzare il delinquente.
Leggi penali: vietano un determinato comportamento minacciando, in caso di trasgressione, l’inflizione di una pena. Reato, pena e misura di sicurezza sono i tre pilastri su cui poggia il diritto penale.
Necessità del ricorso allo strumento penale poiché i mezzi di protezione predisposti dagli altri settori dell'ordinamento non risultano sempre altrettanto idonei a prevenire la commissione di fatti socialmente dannosi.
Funzione della sanzione penale
- Prevenzione generale: la minaccia della sanzione penale tende a distogliere la generalità dei consociati dal commettere reati
- Prevenzione speciale: la concreta inflizione della pena mira a impedire che il singolo autore del reato torni a delinquere
Bene giuridico
La tutela penalistica deve avere ad oggetto beni essenziali ai fini di un’ordinata convivenza umana. Laddove si tratti di beni o interessi di secondaria importanza, dovrebbero soccorrere tecniche di tutela di carattere extrapenale.
Teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico: assumere la Costituzione a criterio di riferimento nella scelta di ciò che può legittimamente assurgere a reato. Bene giuridico trova la sua più incisiva tutela nel diritto penale alla luce dei principi costituzionali:
- Art. 25, co. 2, Cost.: impone la riserva assoluta di legge in materia penale affidando al parlamento o governo (d.l., d.lgs.) il potere di legiferare in materia penale
- Art. 27, co. 1, Cost.: la responsabilità penale è personale
- Art. 27, co. 3, Cost.: attribuendo alla pena una funzione rieducativa, presuppone una delimitazione dell'area dell'illecito penale ai soli fatti lesivi di quei valori che possono essere assunti a meta del processo di rieducazione del condannato
- Art. 13 Cost.: sancendo il carattere inviolabile della libertà personale, riprova ulteriormente che l'uso della coercizione penale va limitato a quei soli casi, che lasciano apparire inevitabile il costo di una restrizione della libertà come effetto dell'imposizione della sanzione (costituzionalizzazione del principio che ammette il ricorso allo strumento penale nei soli casi di stretta necessità)
- Art. 2 e 3 Cost.: rappresentano i valori protetti dai principi costituzionali
Il ricorso alla pena trova giustificazione soltanto se diretto a tutelare beni socialmente apprezzabili dotati di rilevanza costituzionale; la tutela penale è legittimamente estensibile anche a beni che trovano nella Costituzione un riconoscimento soltanto implicito (esistono beni che, pur non menzionati dalla Costituzione, rientrano nondimeno nel sistema sociale dei valori).
Ciò non comporta, per il legislatore ordinario, l'obbligo di creare fattispecie penali finalizzate alla sua salvaguardia. Il riferimento alla rilevanza costituzionale offre soltanto un criterio di legittimazione negativa dell'intervento punitivo, nel senso che risulta così delimitata l'area di ciò che non potrebbe (costituzionalmente) mai assurgere a materia di reato. Una volta accertato che il bene è sussumibile nell'ambito dei valori costituzionali, la scelta del «se e come punire» risulta condizionata dalla presenza di ulteriori fattori:
- Verificare se la tutela del bene sia assicurabile mediante tecniche sanzionatorie extrapenali (criterio della sussidiarietà)
- Verificare se il grado dell'aggressione al bene raggiunga una soglia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla sanzione punitiva (criterio della meritevolezza di pena)
- Spetta al legislatore la responsabilità ultima della decisione relativa all'an e al quomodo dell'intervento penale
Problema della compatibilità con la Costituzione
Problema della compatibilità con la Costituzione delle figure di reato contenute nell'ordinamento, può porsi sotto una duplice angolazione visuale:
- Verificando se si tratti di fattispecie poste a tutela di un bene sufficientemente definito e in armonia col sistema dei valori costituzionali:
- Al diritto penale non spetta di salvaguardare valori attinenti alla sfera etica, la cui violazione non comporti tangibili danni sociali diversi dall'offesa alla morale corrente (reati c.d. senza vittima es. la pornografia)
- L'individuazione del bene giuridico quale entità specifica e facilmente afferrabile, diventa progressivamente meno agevole man mano che si passi dalle fattispecie poste a tutela dei classici beni individuali (es. vita) a quelle finalizzate alla protezione di interessi «superindividuali», o ad ampio raggio (es. ambiente)
- Sono problematici sotto il profilo dell'enucleazione di uno specifico bene giuridico quale oggetto di tutela i delitti omissivi c.d. propri, consistenti nella mera inosservanza di un obbligo di condotta penalmente sanzionato
- Controllando la conformità ai principi costituzionali delle tecniche di tutela adottate dal legislatore per garantire la salvaguardia del bene stesso, problemi di costituzionalità:
- Reati di sospetto: si discostano dal principio di offensività, il legislatore incrimina fatti che non ledono né pongono in pericolo il bene protetto. Tutela preventiva sulla presunta pericolosità dell’agente e non tanto sull’idoneità offensiva della condotta (es. possesso ingiustificato di chiavi false)
- Reati ostativi: il legislatore incrimina le condotte che preannunziano comportamenti che ledono o pongono in pericolo il bene; delitti-ostacolo in quanto la funzione è quella di frapporre un impedimento al compimento dei fatti concretamente offensivi (es. incriminazione del possesso di sostanze stupefacenti quale momento preannunziato dello spaccio). Ammissibili il bene finale da salvaguardare sia di elevato rango
- Reati di pericolo presunto (in senso stretto): tipicizza fatti che secondo una regola di esperienza è presumibile provochino una messa in pericolo del bene protetto. Ammissibili solo in presenza di alcune rigorose condizioni e di alcuni correttivi
- Delitti di attentato: modello delittuoso che colpisce già gli atti preparatori di condotte destinate ad offendere interessi attinenti alla personalità dello Stato
- Reati a dolo specifico con condotta neutra: illeciti imperniati su di una condotta che può addirittura costituire esercizio di un diritto costituzionalmente riconosciuto, ma che assume rilevanza penale in virtù del fine soggettivamente perseguito (dolo specifico) dall'agente
Teoria del bene giuridico e sindacato di legittimità costituzionale: il processo di selezione dei beni rientra nell'ambito della discrezionalità valutativa del legislatore penale; pertanto, la Corte costituzionale non può entrare troppo nel merito perché ciò rischierebbe di tradursi in un'inammissibile ingerenza nelle scelte politiche del Parlamento.
Il modello di controllo di legittimità prevalentemente adottato si incentra sul rapporto tra la norma penale denunciata e l’esercizio di libertà costituzionalmente garantite:
- Sentenze di rigetto: di fattispecie di matrice autoritaria del codice Rocco (es. reati bestemmia), contrastanti con fondamentali diritti di libertà come ad es. quello della libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), la Corte ha operato il salvataggio facendo leva sul rilievo che le fattispecie predette sarebbero finalizzate alla tutela di beni (ordine pubblico) dotati, a loro volta, di rango costituzionale
- Sentenze «manipolative» del bene protetto: l’esigenza di conservare nell'ordinamento figure di reato sospettate di contraddire i principi costituzionali, ha indotto la Corte a riformularne l'oggetto della tutela, in modo da renderlo più compatibile con la Costituzione (es. in tema di delitti di religione nuovo bene protetto il sentimento religioso quale espressione della personalità del singolo credente)
- Sentenze di accoglimento: la ritenuta illegittimità della norma penale in questione viene fatta dipendere dalla sua attitudine a comprimere diritti di libertà costituzionalmente garantiti, senza che tale incidenza possa considerarsi giustificata dall'esigenza di tutelare altri beni o interessi costituzionalmente rilevanti
Principio di sussidiarietà
Il ricorso al diritto penale è ammesso solo come extrema ratio e l’inflizione della pena si giustifica solo se risulta necessaria e conforme allo scopo cui tende l’ordinamento. L'utilizzazione della sanzione penale è legittima nella misura in cui si riveli uno strumento promettente in vista di un'efficace tutela del bene giuridico.
Il principio di sussidiarietà costituisce una specificazione nel campo del diritto penale del più generale principio di proporzione: principio che ammette il ricorso a misure restrittive dei diritti dei singoli solo nei casi di stretta necessità, vale a dire quando queste risultino indispensabili per la salvaguardia del bene comune. La pena deve essere conforme allo scopo della prevenzione e della rieducazione del condannato.
Il criterio della sussidiarietà può essere concepito in due accezioni diverse:
- Concezione ristretta: il ricorso allo strumento penale appare ingiustificato o superfluo quando la salvaguardia del bene sia ottenibile mediante sanzioni di natura extrapenale. A parità di efficacia, il legislatore dovrebbe optare per lo strumento che comprime meno i diritti del singolo
- Concezione più ampia: la sanzione penale sarebbe comunque da preferire anche nei casi di non strettissima necessità, tutte le volte in cui la funzione stigmatizzante propria della pena risulti utile ai fini di una più forte riprovazione del comportamento criminoso e, di conseguenza, di una riaffermazione dell'importanza del bene tutelato
L’accoglimento di una concezione ristretta del principio di sussidiarietà consente di meglio raccordare la tutela penalistica alle altre tecniche di tutela extrapenale.
Principio della meritevolezza della pena
La sanzione penale deve essere applicata nei soli casi in cui l'aggressione al bene protetto sia di gravità intollerabile (più alto è il livello del bene tutelato all'interno della scala gerarchica della Costituzione, tanto più si avrà meritevolezza di pena dei comportamenti che tale bene ledono o pongono in pericolo, e viceversa).
Principio di frammentarietà
La funzione di tutela del diritto penale si esplica solo contro specifiche forme di aggressione dei beni giuridici (incompiutezza). Operante a tre livelli:
- La tutela penale è posta contro specifiche forme di aggressione al bene e non tutte: alcune fattispecie di reato tutelano il bene oggetto di protezione non contro ogni aggressione proveniente da terzi, ma soltanto contro specifiche forme di aggressione (es. nei delitti contro il patrimonio, il legislatore reagisce soltanto contro certe modalità di aggressione, considerate più gravi ed insidiose)
- La sfera di rilevanza penale è più limitata rispetto all’antigiuridicità dell’intero ordinamento (es. le violazioni contrattuali, illecite per il diritto civile, sono di regola irrilevanti in sede penale)
- L'area di rilevanza penale non coincide con ciò che è moralmente riprovevole (es. omosessualità, ancora condannata in certi ambienti è da tempo decriminalizzata nell'ordinamento italiano)
Carattere frammentario del diritto penale:
- Contrasta con la prevenzione generale: la frammentarietà della tutela contrasterebbe con l'esigenza di reprimere tutti i comportamenti capaci di ledere il bene protetto, anche se non formalmente tipizzati. Per rimediare a tale lacunosità, la giurisprudenza non di rado indulge verso interpretazioni estensive delle fattispecie incriminatrici
- Contrasta con la prevenzione speciale: la frammentarietà contrasta con l'esigenza di risocializzazione quale obiettivo dell'esecuzione della pena; se la pena deve tendere non solo ad impedire la recidiva ma soprattutto a riorientare il reo secondo il sistema dei valori dominanti, sarebbe più coerente penalizzare tutte le condotte lesive dei beni assunti a punti di riferimento del processo rieducativo. Tuttavia, proprio perché il processo rieducativo ha lo scopo di favorire nel reo la riacquisizione dell'integrale rispetto dei valori, questi deve essere tendenzialmente sollecitato a riorientare la sua condotta in modo da evitare tutti i comportamenti offensivi di tali valori, e non soltanto quelli che dovessero risultare formalmente penalizzati
Il principio di frammentarietà rappresenta un'ulteriore proiezione della concezione dello strumento penale come extrema ratio.
Principio di autonomia
- Binding: attribuisce al diritto penale una funzione secondaria o accessoria e sanzionatoria. La sua funzione specifica consisterebbe nel rafforzare con la propria sanzione i precetti e le sanzioni degli altri rami del diritto
- In Italia, Grispigni: attribuisce al diritto penale un carattere ulteriormente sanzionatorio. Ogni condotta costituente reato sarebbe sempre e in ogni caso vietata anche da un'altra norma di diritto privato o di diritto pubblico e ogni reato integrerebbe un illecito di natura non penale prima ancora di essere vietato dal diritto penale; la sanzione penale serve così di completamento e di rafforzamento all’altra sanzione non penale
Tesi non accolte nella parte in cui pretenderebbero di disconoscere l'indubbia autonomia funzionale e tecnica dello strumento penalistico. Il diritto penale pone dei precetti il cui contenuto va determinato non sulla base del richiamo ad altre branche del diritto, ma autonomamente in relazione alle particolari esigenze e finalità della norma penale. Le specifiche forme di aggressione sono tipizzate in fattispecie, l'illecito penale è quindi un illecito di modalità di lesione.
L’unica verità attiene al nesso che può instaurarsi tra il carattere “secondario” del diritto penale e il principio di sussidiarietà: se la sanzione penale deve costituire l’extrema ratio cui ricorrere una volta esauriti tutti gli altri strumenti di tutela, ne deriva che il diritto penale non può precedere, ma può soltanto intervenire successivamente agli altri settori dell'ordinamento. Secondarietà o accessorietà non è altro che un equivalente linguistico della sussidiarietà del diritto penale.
Per potere procedere all'applicazione delle tipiche sanzioni punitive, il giudice penale non è vincolato a precedenti valutazioni di altri giudici o autorità amministrative, per cui è indifferente che la sanzione penale sia preceduta o no da altri tipi di sanzione.
Partizioni del diritto penale
- Parte generale: disciplina i criteri d'imputabilità, delle conseguenze giuridiche del reato e gli elementi condizionanti la punibilità
- Parte speciale: catalogo di fattispecie, che descrivono i singoli comportamenti illeciti, ordinate per categorie di beni giuridici (vengono ricompresi in uno stesso raggruppamento i reati che offendono un medesimo bene). Parte generale e parte speciale si integrano vicendevolmente
Codice Rocco e riforme successive
Il catalogo delle fattispecie di parte speciale rispecchia per grandi linee quello ereditato dalla tradizione penalistica liberale, con la differenza però che il legislatore del '30 inasprisce pesantemente il trattamento sanzionatorio.
- Codice Rocco: introduzione del doppio binario (pena-misure di sicurezza)
- Abolita la pena di morte
- Riformata la disciplina penale della responsabilità per i reati commessi col mezzo della stampa
- Modificati gli istituti della sospensione condizionale della pena e della liberazione condizionale
- L. 354/1975: riforma dell'ordinamento penitenziario: introduzione delle sanzioni alternative alla pena detentiva (affidamento in prova, semilibertà e liberazione anticipata)
- D.l. 306/1992: nato per contrastare l'emergenza mafiosa, prevede la possibilità di sospensione delle normali regole di trattamento e degli istituti premiali previsti dalla legge penitenziaria
- L. 689/1981: introduce sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria)
- Introduzione dei nuovi reati di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, dell'associazione di tipo mafioso, dello scambio elettorale politico-mafioso
- Riforma dei reati sessuali (L. 66/1996)
- Introduzione dei reati in materia informatica
- Introduzione dei reati in materia di sfruttamento sessuale dei minori
Funzione di garanzia della legge penale: principio di legalità
Trae origine dal contratto sociale e si giustifica con l’esigenza di vincolare l'esercizio di ogni potere dello Stato alla legge. Destinatari del principio di legalità sono il legislatore e il giudice.
Quattro sono i sotto-principi del principio di legalità:
- Riserva assoluta di legge
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