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CAPITOLO XI: LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E IL TERRORISMO
1)L’analisi dei temi della criminalità richiede indispensabili integrazioni, e subisce profonde modificazioni,
di carattere innanzitutto definitorio, con riferimento alla problematica della criminalità organizzata.
Le forme e i fenomeni di criminalità organizzata, ivi compresi quelli di terrorismo, costituiscono priorità sia
per il diritto penale che per la politica.
Le figure delittuose autonome associative sono appunto le forme penalistiche tipiche di quella che noi oggi
chiamiamo la criminalità organizzata. È molto interessante rilevare che proprio nel momento in cui è giunto
a compimento(nel codice Rocco) il processo di astrazione e generalizzazione della figura delittuosa
autonoma dell’associazione per delinquere, come associazione volta a commettere più delitti, di qualunque
tipo, si può dire abbia avuto inizio la tendenza alla legislazione speciale, relativa alle diverse forme di
criminalità organizzata.
In tal senso va considerata anche la figura di associazioni sovversive dell’art.270 del Codice Rocco, costruita
con riferimento diretto e dichiarato alle organizzazioni comuniste, socialiste ed anarchiche. Di seguito vanno
poi considerati, fino ad oggi, i delitti di: associazione contrabbandiera, associazioni che perseguono finalità
politiche mediante organizzazioni di carattere militare, associazione finalizzata al traffico illecito di
stupefacenti, associazione di tipo mafioso e associazioni segrete.
Le figure delittuose autonome associative hanno avuto giustificazione prevalente nella dottrina penalistica
nei termini dell’anticipazione della soglia della risposta e della responsabilità penale., in confronto a quella
ordinaria dei delitti. L’associazione di tipo mafioso del terzo comma dell’art.416-bis c.p. qualifica e anzi
presuppone l’attività delittuosa dell’associazione con caratteristiche di violenza e intimidazione tale da aver
determinato la situazione di condizionamento e controllo ambientale, di cui appunto gli associati si
avvalgono. Per questo l’associazione mafiosa è stata definita un’associazione che delinque, una figura
delittuosa associativa a struttura mista o complessa, a differenza dei delitti meramente associativi.
Nelle figure delittuose associative è abbastanza contraddetto il concetto classico di “fattispecie” penale,
come modello di fatto, a dimensione individuale, descritto e punito nella norma. Nella norma è descritta la
forma ovvero il fenomeno associativo, organizzativo di un’attività delittuosa, ed è punita la relazione del
singolo con tale associazione ed organizzazione.
2)La nozione di criminalità generalizzata ha cominciato ad essere usata in Italia a partire della metà degli
anni ’70 con riferimento ai fenomeni dei sequestri di persona, di diffusione delle droghe e dei primi gruppi
terroristici.
L’organizzazione può essere definita in generale la coordinazione dell’agire di una pluralità di persone per la
realizzazione di un’attività complessa. L’organizzazione è una nozione processuale, di tipo complesso e
dinamico: è data dalla generalità e dalla effettività delle relazioni funzionali; guardate nel loro divenire e in
un contesto. In tal senso si può dire che sia una nozione di carattere sociologico: data cioè dal complesso
dinamico delle relazioni funzionali. Si usa anche sempre più spesso la nozione di “sistema criminale”, con
riferimento al complesso delle connessioni fra fatti e persone relative alla commissione dei delitti.
La nozione di complessità, esprime in generale i risultati dell’analisi multifattoriale e contestuale. Possiamo
distinguere(Bertalanffy) fra complessità organizzata e complessità non organizzata. La prima riguarda
l’analisi dei sistemi e la seconda riguarda l’analisi dei flussi.
L’organismo può essere distinto dall’organizzazione perché quello funziona da solo mentre questa è
costituita da isole di potere cosciente, cioè da soggetti liberi di scelte.
L’organizzazione, che è data appunto dalla generalità e dalla effettività delle relazioni funzionali, va tenuta
distinta dall’organigramma che è costituito dalla rappresentazione formale delle posizioni funzionali ovvero
dei ruoli all’interno dell’organizzazione.
La relazione del singolo con l’organizzazione non può essere rappresentata in termini causali. In confronto
alla nozione di causalità, quella di relazione funzionale esprime un significato in sé più debole ma
espressione di un’analisi più ricca: del molteplice, della relatività, del divenire, di tipo multifattoriale,
contestuale, dinamico.
2a)Con l’attraversamento della problematica ovvero della teoria generale dell’organizzazione assume una
nuova luce tutta la materia dei delitti associativi. La funzione peculiare delle figure delittuose associative,
ovvero delle forme di responsabilità per l’organizzazione, può essere definita intanto di generalizzazione di
definizione della responsabilità per il contributo personale alla dimensione organizzativa dell’associazione
criminosa.
È una funzione che può essere definita altresì di interdizione, di tipo concreto e dinamico, dell’esistenza e
dell’attività dell’associazione ovvero organizzazione criminosa. Questa funzione è peculiare e distinta
rispetto alla funzione definita ordinaria del diritto penale, di prevenzione astratta e generale del tipo di fatto
mediante la previsione della pena; e corrisponde alle nozioni di lotta e di contrasto, della criminalità
organizzata.
Connotazione essenziale delle nozioni di sistema, di organizzazione e di funzione è quella di stabilità, di
persistenza, rispettivamente dell’insieme e nell’insieme. La relazione funzionale del singolo con la
organizzazione ha carattere di stabilità in quanto il soggetto sia elemento della struttura ovvero della
dimensione organizzativa. La relazione funzionale del singolo con l’organizzazione ha comunque effetti di
stabilità rispetto alla struttura, ovvero attività dell’organizzazione in quanto la prestazione del singolo sia
valutabile in termini di utilità, di funzionalità.
3)Il problema della definizione di carattere generale e sistematico della criminalità organizzata è stato posto e
invero affrontato formalmente per la prima volta in un documento ufficiale nella Convenzione delle Nazioni
Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, firmata a Palermo nei giorni 12-15 Dicembre 2000.
Ratificata nel nostro ordinamento con a legge 146/2006.
Nell’art.1 della Convenzione è indicato “l’Oggetto”: di promuovere la cooperazione al fine di combattere più
efficacemente la criminalità transnazionale organizzata.
Nell’art.2 , “Terminologia”, sono contenute le seguenti definizioni:
a) L’espressione gruppo criminale organizzato designa un gruppo strutturato, che esiste da un certo tempo,
composto da tre o più persone che agiscono con lo scopo di commettere infrazioni gravi per trarne
direttamente o indirettamente un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;
b) L’espressione infrazione grave designa una condotta che costituisce un infrazione passibile di una pena
privativa della libertà personale di cui il massimo non dev’essere inferiore a quattro anni;
c) L’espressione gruppo strutturato designa un gruppo che non si è costituito occasionalmente per
commettere immediatamente un’infrazione.
Nell’art.3 è definito “l’Ambito di applicazione” della Convenzione, relativo alla prevenzione, alle
investigazioni e all’esercizio dell’azione penale.
Nell’art.5 , che riguarda la “Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato”, gli
Stati sono impegnati ad attribuire rilevanza penale: al fatto di accordarsi con una o più persone in vista della
commissione di un’infrazione grave per un fine legato direttamente o indirettamente al conseguimento di un
vantaggio finanziario o materiale; alla partecipazione attiva di una persona all’attività criminale; al fatto di
organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare e favorire mediante aiuto o consigli la commissione di
un’infrazione grave mediante un gruppo criminale organizzato.
Nell’art.4, invece, è stata introdotta la circostanza aggravante che per i reati puniti con la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo
un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da u
terzo alla metà.
4)Oggi proprio la materia della criminalità organizzata appare particolarmente frastagliata e difforme. Un
approccio penalistico di carattere generale e sistematico alla problematica della criminalità organizzata, ivi
compreso il terrorismo, può essere costituito dal riferimento della teoria e delle categorie dell’organizzazione
alle normali categorie delittuose.
Così la struttura organizzativa stabile di un’attività delittuosa costituita da una pluralità di persone può essere
definita come un’organizzazione funzionale al compimento di delitti di una o più tipologie determinate.
Alla pena dei delitti da cui è costituita l’attività dell’organizzazione, può essere comunque parametrata la
pena di questa responsabilità personale.
Questa generalizzazione disciplinare penalistica, qui adottata per il superamento della dimensione
specialistica dei delitti associativi, è già avvenuta fra il Medioevo e la codificazione pe le discipline del
tentativo e del concorso di persone nel reato.
CAPITOLO XII: L’EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITà, LA TEORIA DEI SISTEMI E IL
CONTIBUTO DELL’ANALISI FUNZIONALISTICA
1)Abbiamo parlato della complessità come un nuovo tipo e metodo d analisi rispetto a quello binario-causale
classico. Abbiamo definito la complessità come il risultato dell’analisi multifattoriale e contestuale. Questa
analisi è sorretta dal metodo funzionali stico: vi è centrale la nozione di relazione funzionale in luogo di
quella causale. Questo tipo di analisi è particolarmente utile, contribuisce a ridefinire e risolvere molti
problemi, proprio in campo criminologico.
Questo tipo di analisi è in sé diversa da quella propriamente causale, in grado per altro di integrarla, nonché
di superarne taluni limiti esplicativi.
L’analisi causale è quella corr