Capitolo X: Il carcere
La trasformazione della pena tra XVIII e XIX secolo
Nel passaggio tra i secoli XVIII e XIX, dopo la rivoluzione francese e soprattutto nella prima parte dell’Ottocento, la riforma del diritto penale riguardò anche la sostituzione delle pene corporali, pubbliche e spettacolari con la generalizzazione della prigione. I modi cruenti, pubblici e spettacolari d’infliggere le condanne a morte ebbero una dimensione di massa lungo tutto il secolo XVIII e furono in voga fino ai primi anni del XIX. La gente accorreva in massa per assistere alle esecuzioni capitali. L’oggetto del supplizio era il corpo del reo, che doveva essere straziato.
Lo strumento carcerario come pena tipica
Parallelamente alla cultura e al primato della legge astratta e generale, si è affermato lo strumento carcerario come pena più diffusa, divenuta tipica. Il carcere era soprattutto il luogo in cui il condannato aspettava il processo e poi l’esecuzione della pena. L'affermazione dello strumento carcerario come pena tipica corrisponde, indubbiamente, all’esigenza di umanizzazione delle pene e alle critiche nei confronti della pena di morte, fatte valere dai riformatori. Di per sé, il carcere esprime la concezione religiosa della pena come modo di espiazione ed emenda per il condannato: è una tecnica di persuasione che guarda le anime; appunto il penitenziario come luogo e strumento della penitenza. La stessa struttura fisica del carcere, delle celle, è ad immagine dei conventi.
La rieducazione e la disciplina
È un errore pensare che la problematica della rieducazione sia intervenuta successivamente all’affermazione dello strumento carcerario: essa si è affermata unitamente ad esso. Ovviamente questa concezione della rieducazione del condannato si è andata progressivamente affinando. Secondo l’analisi di Michel Foucault bisogna anche ricordare che il movimento per riformare le prigioni non è un fenomeno tardivo, bensì essa è quasi contemporanea alla prigione stessa. La concezione della rieducazione riguarda il reo, il condannato. È dunque distinta dalla concezione del reato come oggetto della pena. Nozione corrispondente alla funzione rieducativa della pena è quella di pericolosità del reo, del condannato: da un lato il reato va valutato come sintomo della pericolosità soggettiva; dall’altro il reo dovrebbe scontare la pena finché non sia stato rieducato.
Un aspetto messo in evidenza da Foucault è la disciplina, concetto sviluppatosi all’inizio dell’800 nelle istituzioni religiose, monastiche, militari, ospedaliere, manicomiali, scolastiche, delle manifatture e delle fabbriche. La disciplina costituisce un mezzo di razionalizzazione e una modalità di controllo della collettività.
La misurabilità della pena
La fortuna del carcere come modello penale tipico è legata alla sua astratta misurabilità, in anni, mesi e giorni. Ciò rende la pena proporzionabile alla gravità del reato e adattabile alla pericolosità del reo, e consente in linea di principio l’uguaglianza. Questa caratteristica dell’astratta misurabilità è stata collegata da Pasukanis al modello sociale borghese, al modo di produzione capitalistico, al lavoro umano misurato dal tempo, al primato della forma di merce. La pena rapportata alla colpevolezza è in via di principio analoga alla retribuzione rapportata al danno. È soprattutto sintomatica l’espressione matematica che caratterizza la gravità della sentenza: il numero dei giorni, dei mesi, ecc. di privazione della libertà, l’ammontare della multa in denaro, la privazione di questi o quei diritti. Va qui ricordato come Carrara abbia sostenuto la necessità di costruzione del diritto criminale come dottrina matematica. Si capisce meglio, peraltro, la diffusione della concezione retributiva della pena, antitetica in linea di principio della concezione rieducativa.
Critiche alla concezione capitalistica della pena
Paiono tuttavia forzate alcune posizioni contenute nel famoso libro di Georg Rusche e Otto Kirchheimer, “Pena e struttura sociale”. La prima, più in generale, che il penitenziario si sia formato e strutturato a immagine del modello organizzativo della manifattura e della fabbrica. La seconda posizione che il lavoro dei detenuti all’interno dei penitenziari sia stato direttamente funzionale ed asservito al modo di produzione e allo sviluppo capitalistico. Contrariamente a queste concezioni Foucault afferma che la disciplina si è affermata parallelamente in altre istituzioni a dimensione collettiva, comprese quella manifattura e della fabbrica. Inoltre, egli afferma che il lavoro all’interno del carcere sia fine a se stesso e irrilevante dal punto di vista economico e abbia piuttosto le funzioni di controllo, sottomissione e correzione del detenuto. Il lavoro penale non può avere incidenza sull’economia. Esso dev’essere concepito come se fosse un meccanismo che trasforma il detenuto violento, agitato, irriflessivo in un elemento che gioca il suo ruolo con perfetta regolarità. Il lavoro in prigione, secondo l’autore, può servire per riqualificare il ladro in operaio docile. Il salario ha un valore morale perché fa prendere amore e abitudine al lavoro; esso funziona come motore e punto di riferimento delle trasformazioni individuali.
Durata e individualizzazione della pena
La giusta durata della pena deve dunque variare non solo secondo l’atto e le sue circostanze, ma secondo la pena stessa, quale si svolge concretamente. Ciò significa che se la pena deve essere individualizzata, non lo è a partire dall’individuo autore-responsabile del delitto, ma a partire dall’individuo punito. Non si tratta che di “riformare il cattivo soggetto”. Una volta operata la riforma il soggetto deve rientrare nella società.
Funzione di controllo sociale del carcere
Dell’analisi di Foucault va riportata l’individuazione di una funzione precipua del carcere di definizione, ovvero de-limitazione della delinquenza, per finalità innanzitutto di controllo sociale. La prigione, dunque, è stata un’invenzione di tutta una tecnica di sorveglianza, di controllo, di identificazione degli individui, di inquadramento dei loro gesti, delle loro attività, della loro energia. Il carcere avrebbe, secondo Foucault, comunque un effetto di consolidamento della delinquenza rispetto agli illegalismi, corrispondente alle differenze di classe e agli interessi della classe dominante. La prigione fabbrica i delinquenti, secondo Foucault, condannando i detenuti alla recidiva e facendo cadere in miseria le loro famiglie.
Il Panopticon di Bentham
Proprio nell’analisi di Foucault, che ne ha tenuto gran conto, può essere ricordato il famoso contributo di Jeremy Bentham circa il Panopticon, che divenne intorno agli anni 1830-1840 il programma architettonico della maggior parte dei progetti di prigione. Panopticon (letteralmente: che vede tutto) è il nome che Bentham diede alla struttura architettonica da lui ideata per la reclusione e la sorveglianza. All’esterno sta una costruzione ad anello e al centro una torre di sorveglianza. Le finestre della torre di sorveglianza, rivolte verso la faccia interna dell’anello, sono schermate in modo che da esse sia possibile osservare, i reclusi delle celle, senza essere visti. Si tratta quindi di uno strumento di sorveglianza che consente di tenere sotto controllo i soggetti reclusi, evitando il ricorso alla violenza, senza che i sorveglianti possano essere a loro volta osservati.
Le riforme degli anni '70
Nella seconda metà degli anni ’60 si è aperta in Europa e negli Stati Uniti una stagione rilevantissima di rinnovamento culturale e sociale e poi anche di riforme istituzionali. I movimenti studenteschi e operai, la musica rock, la pop art, una fase di profondo rinnovamento del cinema, delle forme di comunicazione, del linguaggio e degli intellettuali. Il dibattito e i movimenti hanno riguardato anche il problema del carcere e l’ambiente carcerario. In Italia i primi anno ’70 sono stati gli anni di grande dibattito sui temi della pena, culminati dalle riforme del 1974 del diritto penale e del 1975 dell’ordinamento penitenziario. La fine degli anno’60 e l’inizio degli anni ’70 sono stati anche degli anni di movimenti e delle rivolte delle carceri per il miglioramento delle condizioni della detenzione.
Il significato principale della riforma del diritto penale del 1974 è di avere aumentato il potere discrezionale del giudice penale nella valutazione della responsabilità e nella determinazione della pena. La riforma del 1975 dell’ordinamento penitenziario ha introdotto i permessi-premio, il regime di semi-libertà, l’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale come alternativo della reclusione fino a tre anni. Nel 1978 è stata approvata la legge 180 ad opera di Franco Basaglia, grazie alla quale è stata superata l’istituzione manicomiale come luogo di segregazione e repressione del disagio psichico delle persone più deboli.
Crisi del modello correzionale
Gli anno’70 e ’80 sono stati anche gli anni del terrorismo, soprattutto in Italia e anche in Germania, nonché dei delitti di mafia. E così è stato inaugurato, dall’altra parte, il regime della detenzione e delle carceri speciali, prima per i terroristi e poi per i mafiosi. Queste riforme sono servite molto più direttamente a garantire l’ordine nelle strutture carcerarie in confronto a quanto abbiano contribuito a favorire la rieducazione e risocializzazione dei condannati.
Complessivamente sono aumentati i delitti e i casi di recidiva. Oggi però non attraversa una fase di grande fortuna l’ideologia del trattamento penitenziario e della rieducazione. Dopo gli anni ’70 ha cominciato ad entrare in crisi il modello che possiamo chiamare correzionale. La crisi era riferita alla modestia delle risorse economiche, culturali e umane. La crisi dello stato sociale è comunque crisi di risorse innanzitutto economiche disponibili e impegnate. Così assistiamo ad un disinvestimento dalla logica dello stato sociale e del recupero sociale del reo.
Come afferma Elvio Fassone, quanto all’abolizione di rendere scientifica la base della rieducazione, non si nega che la conoscenza del soggetto sia la premessa del suo inserimento. Se rieducazione vuol dire essenzialmente motivare una persona in modo autonomo e durevole verso obiettivi accettati come validi, è sorprendente che si voglia motivare il detenuto ad una vita di lavoro, di responsabilità e partecipazione.
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