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CAPITOLO XI: LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E IL TERRORISMO

1)L’analisi dei temi della criminalità richiede indispensabili integrazioni, e subisce profonde modificazioni,

di carattere innanzitutto definitorio, con riferimento alla problematica della criminalità organizzata.

Le forme e i fenomeni di criminalità organizzata, ivi compresi quelli di terrorismo, costituiscono priorità sia

per il diritto penale che per la politica.

Le figure delittuose autonome associative sono appunto le forme penalistiche tipiche di quella che noi oggi

chiamiamo la criminalità organizzata. È molto interessante rilevare che proprio nel momento in cui è giunto

a compimento(nel codice Rocco) il processo di astrazione e generalizzazione della figura delittuosa

autonoma dell’associazione per delinquere, come associazione volta a commettere più delitti, di qualunque

tipo, si può dire abbia avuto inizio la tendenza alla legislazione speciale, relativa alle diverse forme di

criminalità organizzata.

In tal senso va considerata anche la figura di associazioni sovversive dell’art.270 del Codice Rocco, costruita

con riferimento diretto e dichiarato alle organizzazioni comuniste, socialiste ed anarchiche. Di seguito vanno

poi considerati, fino ad oggi, i delitti di: associazione contrabbandiera, associazioni che perseguono finalità

politiche mediante organizzazioni di carattere militare, associazione finalizzata al traffico illecito di

stupefacenti, associazione di tipo mafioso e associazioni segrete.

Le figure delittuose autonome associative hanno avuto giustificazione prevalente nella dottrina penalistica

nei termini dell’anticipazione della soglia della risposta e della responsabilità penale., in confronto a quella

ordinaria dei delitti. L’associazione di tipo mafioso del terzo comma dell’art.416-bis c.p. qualifica e anzi

presuppone l’attività delittuosa dell’associazione con caratteristiche di violenza e intimidazione tale da aver

determinato la situazione di condizionamento e controllo ambientale, di cui appunto gli associati si

avvalgono. Per questo l’associazione mafiosa è stata definita un’associazione che delinque, una figura

delittuosa associativa a struttura mista o complessa, a differenza dei delitti meramente associativi.

Nelle figure delittuose associative è abbastanza contraddetto il concetto classico di “fattispecie” penale,

come modello di fatto, a dimensione individuale, descritto e punito nella norma. Nella norma è descritta la

forma ovvero il fenomeno associativo, organizzativo di un’attività delittuosa, ed è punita la relazione del

singolo con tale associazione ed organizzazione.

2)La nozione di criminalità generalizzata ha cominciato ad essere usata in Italia a partire della metà degli

anni ’70 con riferimento ai fenomeni dei sequestri di persona, di diffusione delle droghe e dei primi gruppi

terroristici.

L’organizzazione può essere definita in generale la coordinazione dell’agire di una pluralità di persone per la

realizzazione di un’attività complessa. L’organizzazione è una nozione processuale, di tipo complesso e

dinamico: è data dalla generalità e dalla effettività delle relazioni funzionali; guardate nel loro divenire e in

un contesto. In tal senso si può dire che sia una nozione di carattere sociologico: data cioè dal complesso

dinamico delle relazioni funzionali. Si usa anche sempre più spesso la nozione di “sistema criminale”, con

riferimento al complesso delle connessioni fra fatti e persone relative alla commissione dei delitti.

La nozione di complessità, esprime in generale i risultati dell’analisi multifattoriale e contestuale. Possiamo

distinguere(Bertalanffy) fra complessità organizzata e complessità non organizzata. La prima riguarda

l’analisi dei sistemi e la seconda riguarda l’analisi dei flussi.

L’organismo può essere distinto dall’organizzazione perché quello funziona da solo mentre questa è

costituita da isole di potere cosciente, cioè da soggetti liberi di scelte.

L’organizzazione, che è data appunto dalla generalità e dalla effettività delle relazioni funzionali, va tenuta

distinta dall’organigramma che è costituito dalla rappresentazione formale delle posizioni funzionali ovvero

dei ruoli all’interno dell’organizzazione.

La relazione del singolo con l’organizzazione non può essere rappresentata in termini causali. In confronto

alla nozione di causalità, quella di relazione funzionale esprime un significato in sé più debole ma

espressione di un’analisi più ricca: del molteplice, della relatività, del divenire, di tipo multifattoriale,

contestuale, dinamico.

2a)Con l’attraversamento della problematica ovvero della teoria generale dell’organizzazione assume una

nuova luce tutta la materia dei delitti associativi. La funzione peculiare delle figure delittuose associative,

ovvero delle forme di responsabilità per l’organizzazione, può essere definita intanto di generalizzazione di

definizione della responsabilità per il contributo personale alla dimensione organizzativa dell’associazione

criminosa.

È una funzione che può essere definita altresì di interdizione, di tipo concreto e dinamico, dell’esistenza e

dell’attività dell’associazione ovvero organizzazione criminosa. Questa funzione è peculiare e distinta

rispetto alla funzione definita ordinaria del diritto penale, di prevenzione astratta e generale del tipo di fatto

mediante la previsione della pena; e corrisponde alle nozioni di lotta e di contrasto, della criminalità

organizzata.

Connotazione essenziale delle nozioni di sistema, di organizzazione e di funzione è quella di stabilità, di

persistenza, rispettivamente dell’insieme e nell’insieme. La relazione funzionale del singolo con la

organizzazione ha carattere di stabilità in quanto il soggetto sia elemento della struttura ovvero della

dimensione organizzativa. La relazione funzionale del singolo con l’organizzazione ha comunque effetti di

stabilità rispetto alla struttura, ovvero attività dell’organizzazione in quanto la prestazione del singolo sia

valutabile in termini di utilità, di funzionalità.

3)Il problema della definizione di carattere generale e sistematico della criminalità organizzata è stato posto e

invero affrontato formalmente per la prima volta in un documento ufficiale nella Convenzione delle Nazioni

Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, firmata a Palermo nei giorni 12-15 Dicembre 2000.

Ratificata nel nostro ordinamento con a legge 146/2006.

Nell’art.1 della Convenzione è indicato “l’Oggetto”: di promuovere la cooperazione al fine di combattere più

efficacemente la criminalità transnazionale organizzata.

Nell’art.2 , “Terminologia”, sono contenute le seguenti definizioni:

a) L’espressione gruppo criminale organizzato designa un gruppo strutturato, che esiste da un certo tempo,

composto da tre o più persone che agiscono con lo scopo di commettere infrazioni gravi per trarne

direttamente o indirettamente un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;

b) L’espressione infrazione grave designa una condotta che costituisce un infrazione passibile di una pena

privativa della libertà personale di cui il massimo non dev’essere inferiore a quattro anni;

c) L’espressione gruppo strutturato designa un gruppo che non si è costituito occasionalmente per

commettere immediatamente un’infrazione.

Nell’art.3 è definito “l’Ambito di applicazione” della Convenzione, relativo alla prevenzione, alle

investigazioni e all’esercizio dell’azione penale.

Nell’art.5 , che riguarda la “Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato”, gli

Stati sono impegnati ad attribuire rilevanza penale: al fatto di accordarsi con una o più persone in vista della

commissione di un’infrazione grave per un fine legato direttamente o indirettamente al conseguimento di un

vantaggio finanziario o materiale; alla partecipazione attiva di una persona all’attività criminale; al fatto di

organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare e favorire mediante aiuto o consigli la commissione di

un’infrazione grave mediante un gruppo criminale organizzato.

Nell’art.4, invece, è stata introdotta la circostanza aggravante che per i reati puniti con la pena della

reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo

un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da u

terzo alla metà.

4)Oggi proprio la materia della criminalità organizzata appare particolarmente frastagliata e difforme. Un

approccio penalistico di carattere generale e sistematico alla problematica della criminalità organizzata, ivi

compreso il terrorismo, può essere costituito dal riferimento della teoria e delle categorie dell’organizzazione

alle normali categorie delittuose.

Così la struttura organizzativa stabile di un’attività delittuosa costituita da una pluralità di persone può essere

definita come un’organizzazione funzionale al compimento di delitti di una o più tipologie determinate.

Alla pena dei delitti da cui è costituita l’attività dell’organizzazione, può essere comunque parametrata la

pena di questa responsabilità personale.

Questa generalizzazione disciplinare penalistica, qui adottata per il superamento della dimensione

specialistica dei delitti associativi, è già avvenuta fra il Medioevo e la codificazione pe le discipline del

tentativo e del concorso di persone nel reato.

CAPITOLO XII: L’EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITà, LA TEORIA DEI SISTEMI E IL

CONTIBUTO DELL’ANALISI FUNZIONALISTICA

1)Abbiamo parlato della complessità come un nuovo tipo e metodo d analisi rispetto a quello binario-causale

classico. Abbiamo definito la complessità come il risultato dell’analisi multifattoriale e contestuale. Questa

analisi è sorretta dal metodo funzionali stico: vi è centrale la nozione di relazione funzionale in luogo di

quella causale. Questo tipo di analisi è particolarmente utile, contribuisce a ridefinire e risolvere molti

problemi, proprio in campo criminologico.

Questo tipo di analisi è in sé diversa da quella propriamente causale, in grado per altro di integrarla, nonché

di superarne taluni limiti esplicativi.

L’analisi causale è quella corr

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher swarovskyna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e criminologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Aleo Salvatore.