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Teorie della causalità
C) Teoria della causalità umana (ANTOLISEI);D) Teoria della causalità scientifica.
Le ultime tre possono essere considerate correttivi della teoria della causalità naturale.
A) Teoria della causalità naturale.
Enunciata nel secolo scorso da un criminalista tedesco von Buri, concepisce la causalità in termini logico-naturalistici, considerando causa dell'evento la condotta umana che sia condicio sine qua non del verificarsi dell'evento, valutata secondo un giudizio causale ex post, ad evento avvenuto. La condotta è accertabile come causa necessaria quando, utilizzando il procedimento dell'eliminazione mentale, l'evento verrebbe meno.
Critica:
* Tale teoria porta a considerare causa dell'evento la condotta umana indispensabile, anche quando vi sia stato il concorso di condizioni estranee del tutto eccezionali.
* Consente il regresso all'infinito da condizione a condizione, portando a considerare causadeterminante e adeguata per la produzione dell'evento. Secondo questa teoria, la causa adeguata è quella che, in base all'esperienza comune, può essere considerata come la causa normale e prevedibile dell'evento. La teoria della causalità adeguata permette di escludere come cause remote o insignificanti quelle condotte umane che, pur essendo condizioni necessarie per l'evento, non sono determinanti o non sono considerate come cause normali e prevedibili. Questa teoria è stata sviluppata per superare le limitazioni della teoria della causalità naturale e per fornire una base più solida per l'attribuzione di responsabilità.altresì - secondo un giudizio ex ante, rapportato al momento della condotta stessa - adeguata secondo criteri della scienza ed esperienza comune, fondati su giudizi di probabilità propri della vita sociale. Critica:
- Teoria che pecca per difetto, in quanto espelle dal campo della causalità giuridica tutti quegli eventi che, anche se in generale debbono ritenersi conseguenza non probabile, straordinaria di quel certo tipo di condotta, tuttavia rispetto alla specificità della situazione concreta e alla specifica scienza dell'agente, possono essere preventivamente calcolati come del tutto probabili o pressoché certi (chimico, nuova sostanza mortale, omicidio).
- Rilievo codicistico: il nostro codice nella formulazione degli artt. 40, 41 non racchiude nessun riferimento alla idoneità o adeguatezza "in generale" di un tipo di condizione rispetto ad un tipo di evento. Antolisei aveva rilevato l'incompatibilità tra la
Successione di eventi, enunciata da una legge universale o statistica. Tale caratterizzazione presenta inevitabilmente un aspetto soggettivo, nel senso che non si può prescindere dal punto di vista dal quale, ex ante, il giudizio viene effettuato.* Si verifica una contaminazione fra nesso di causalità e colpevolezza, col far dipendere il nesso di causalità da una ambigua prevedibilità, dominabilità.* Lo stesso Antolisei riconosce la necessità di un giudizio ex ante formulato dal punto di vista dell'agente e dell'uomo ossequiente alle leggi. Ciò sembra un riproponimento della causalità adeguata.* [concorso di persone art.116] D) Teoria della causalità scientifica. La condotta è causa dell'evento se tramite un giudizio ex post, ad evento avvenuto, seguendo il procedimento dell'eliminazione mentale, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico (cioè secondo
il "metodo scientifico causale"), l'evento è conseguenza, certa o altamente probabile, dell'azione, in quanto senza di essa l'evento non si sarebbe, con certezza o con alto grado di probabilità, verificato.
La causalità scientifica, nella logica dell'accertamento giudiziale, costituisce il momento primario, passando all'accertamento della colpevolezza solo dopo aver accertato il nesso causale.
Il metodo scientifico consiste nella sussunzione del caso sotto le leggi scientifiche di copertura.
Le leggi scientifiche sono rinvenibili nelle c.d. leggi universali e le leggi statistiche.
La distinzione presenta una tendenziale rilevanza giuridica, inoltre ai fini del diritto penale non si può prescindere dalle leggi statistiche; ciò sia per l'inadeguatezza del ristretto numero delle c.d. leggi universali conosciute, sia perché molte spiegazioni scientifiche hanno una base probabilistica.
Richiamandoci a particolari ipotesi,
La condizione necessaria è la condotta nei casi della c.d. causalità alternativa ipotetica, quando cioè l'evento, cagionato dall'agente, si sarebbe, pur sempre verificato per altra causa pressoché contestuale. L'evento rispetto al quale si pone la causalità della condotta è quello concreto e non astratto. (es.: distruzione con esplosivo della casa, che sarebbe stata egualmente distrutta dal vasto incendio scoppiato nelle vicinanze; uccisione con arma da fuoco di soggetto che sarebbe egualmente morto perché precedentemente avvelenato).
Condizione necessaria è altresì la condotta nei casi della c.d. causalità addizionale, quando cioè l'evento è cagionato dal concorso di più condotte ad efficacia simultanea, ciascuna però sufficiente a produrlo. (es.: A e B, indipendentemente l'uno dall'altro, incendiano contemporaneamente la casa che sarebbe andata parimenti distrutta se)
.Uno solo dei due avesse agito). La eccezionalità dell'evento dipende, di regola, dal concorso di fattori eccezionali sopravvenuti, cioè successivi alla condotta, nonché dal concorso di fattori preesistenti o simultanei alla condotta.
La causalità nel codice. (n.56) L'art. 41/2 "..sono state da sole sufficienti.." fa riferimento ad una serie causale autonoma, indipendente che escluderebbe il nesso di causalità tra l'evento generatosi e la condotta dell'agente.
Non accoglibile l'interpretatio abrogans della disposizione come duplicato dell'art. 40. Il codice Rocco contiene molte disposizioni descrittive che ribadiscono principi già enunciati altrove. Trattasi di tecnica legislativa perfino raccomandabile quella di spiegare, rienunciandolo in modo diverso, un principio basilare dell'ordinamento che è quello della necessità di un nesso di condizionamento. Principio ribadito dall'art. 41
anche nel primo terzo comma. Rubrica fuorviante che parla di "concorso di cause", l'art.41/2 si riferisce alle cause sopravvenute. La riconduzione della serie causale autonoma al concorso di cause non potrebbe essere considerata impropria: si può considerare una specie del genus "concorso" il fenomeno che si verifica allorché, dopo una causa che rimane ipotetica (non operante), interviene una causa autonoma ed effettivamente operante. Usando le parole della Corte di Cassazione: "in tema di rapporto di causalità, per causa sopravvenuta, da sola sufficiente alla produzione dell'evento, deve ritenersi quella del tutto indipendente dal fatto del reo, avulsa dalla sua condotta, operante con assoluta autonomia...". Il fatto che l'art.41/2 includa solo "Le cause sopravvenute" crea una ingiustificabile disparità di trattamento con le altre cause citate nell'art.41/1. Antolisei propose di estendere ladisciplina delle cause sopravvenute aquelle concomitanti o preesistenti tramite un procedimento analogico inbonam partem (rif. Analogia).Più fondatamente si è invece fatto ricorso al combinato disposto dell’art.41 e dell’art.45.Approfondimenti:Concorso di cause, Studium Juris, pag. 1089, 1997
Art.45 c.p.Il caso fortuito è generalmente associato all’imprevedibilità. Ingiurisprudenza è definito come “un quid imponderabile, improvviso edimprevedibile che s’inserisce d’improvviso nell’azione del soggettosoverchiando ogni possibilità di resistenza o di contrasto si da rendere fataleil compiersi dell’evento cui l’agente viene a dare, quindi, un contributomeramente fisico”.♦ La divergenza d’inquadramento del caso fortuito è stata spiegata comeuso del medesimo termine “fortuito” con significati diversi: da un lato,assimilazione alle cause sopravvenute che
Interrompono il nesso di causalità, dall'altro, riduzione al limite negativo della colpevolezza, o della colpa in senso stretto.
Assunto tradizionale in dottrina è che il fortuito esclude la colpevolezza e non la causalità. L'espressione "ha commesso il fatto", usata dal codice, dimostrerebbe appunto che il fortuito viene in considerazione solo quando esiste un rapporto di causalità tra azione umana ed evento.
La riconduzione del problema del fortuito al problema dell'imputazione per colpa è implicita nella limitazione dell'esimente del fortuito alle sole azioni lecite, sull'assunto della compatibilità del fortuito con la responsabilità indiretta da aberratio delicti.
Nel caso di forza maggiore, la dottrina pone l'accento sulla inevitabilità e secondo una ampia accezione tra.