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Il problema della difesa contro il delitto
Le posizioni ottimistiche, pessimistiche e realistiche
Accanto al fatto e alla personalità, il terzo pilastro su cui si fonda il diritto penale, sono le conseguenze penali previste per l'autore del fatto criminoso. Queste non sono altro che un aspetto del più generale problema della difesa contro il crimine, problema che si incentra sul quesito di fondo: è il delitto ineliminabile? Oppure può essere eliminato? O è soltanto contenibile? E con quali mezzi?
Dieci sono le "costanti" criminalistiche che in qualche modo prescindono dall'inquadramento del suddetto problema da ambiti ottimistici, pessimistici o realistici:
- La criminalità è una costante della storia umana;
- Il numero di coloro che pervengono al crimine cresce con il decrescere di validi sistemi di controllo sociale;
- Il problema della politica criminale è quello non dell'eliminazione, ma di un costante impegno.
di contenimento dellacriminalità entro limiti ragionevoli di sopportabilità sociale;
tra il sistema extrapenale e il sistema penale di controllo sociale esiste un rapporto di proporzione inversa;
la politica sociale preventiva è la migliore politica criminale e la pena è la extrema ratio della politica sociale;
la pena è strumento irrinunciabile di controllo sociale;
nella politica criminale non si può distruggere senza sostituire;
tra garantismo e difesa sociale esiste una potenziale tensione e, oltre certi limiti, conflitto;
tra andamento della criminalità e garantismo esiste un rapporto di proporzione inversa;
con l'affievolirsi della difesa statuale contro il crimine, aumentano i fenomeni dell'autodifesa e dell'autogiustizia.
La prevenzione generale
Per i seguaci della teoria della prevenzione generale, scopo della pena è impedire che vengano commessi in futuro reati: nata nell'ambito dell'ideologia illuministica,
questa teoria attribuisce alla pena un andamento utilitaristico, in quanto essa costituirebbe un mezzo per distogliere i consociati dal commettere atti criminosi. In particolare, la pena viene intesa come una controspinta rispetto al desiderio di procurarsi quel piacere che costituisce la spinta criminosa. Tale funzione preventiva è assolta sia nel momento in cui la pena viene minacciata dalla legge, come conseguenza della violazione di un determinato precetto, sia nel momento in cui essa viene concretamente applicata: se alla minaccia non seguisse anche l'applicazione contro i trasgressori, la pena perderebbe per il futuro qualsiasi efficacia intimidatrice. La prevenzione speciale Secondo la teoria della prevenzione speciale, la pena tende ad impedire che colui che si è reso responsabile di un reato torni a delinquere anche in futuro. Questo effetto positivo può essere conseguito in tre modi diversi, attraverso l'emenda del reo, la sua rieducazione orisocializzazione; l'intimidazione e cioè l'efficacia dissuasiva della condanna e dalla sua esecuzione; la neutralizzazione qualora si tratti di pena detentiva consistente nella segregazione del reo che gli impedisce di commettere altri reati. Nelle ricostruzioni della dottrina più recente, la prevenzione speciale assume come criterio-guida la rieducazione, concepita come risocializzazione, ossia come processo inteso a favorire la riacquisizione dei valori basilari della convivenza. In quest'ottica deve essere interpretato l'art. 27/3 Cost., secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". La prospettiva della risocializzazione concerne soprattutto la fase esecutiva della pena, ma svolge un ruolo importante anche nella fase precedente della inflizione giudiziale: infatti, nella scelta del tipo e dell'entità della sanzione, il giudice devefarsi guidare soprattutto dallapreoccupazione di incidere sulla personalità del reo, in modo da favorirne il recupero.
Il problema del trattamento
Nella sua molteplicità differenziata di misure, il trattamento a braccia:
- la pena;
- i trattamenti medici;
- i trattamenti psicologici;
- i trattamenti sociali.
Quanto all'esame scientifico della personalità, esso abbraccia sia la diagnosi criminologica sia la prognosicriminologica. La diagnosi criminologica consiste in una serie di accertamenti mirante a definire le caratteristichedella personalità del reo. La prognosi criminologica della personalità è il complesso di indagine volta a consentireun giudizio di previsione sul comportamento futuro del reo ed è la premessa essenziale per l'adozione o meno dideterminate misure o per la concessione di determinati benefici nei confronti del soggetto.
La realtà e i miti del trattamento
Gli ultimi lustri hanno segnato anche la caduta
deterrenza e la rieducazione del condannato. La misura di sicurezza, invece, ha come obiettivo principale la tutela della società, attraverso l'isolamento del soggetto pericoloso. La pena, nel nostro sistema, è concepita come una reazione sociale al reato commesso, che punisce il colpevole e cerca di dissuadere gli altri potenziali criminali. La sua durata e modalità di esecuzione dipendono dalla gravità del reato e dalle circostanze specifiche del caso. La misura di sicurezza, invece, viene applicata quando il soggetto è considerato socialmente pericoloso, ma non può essere punito a causa di una condizione di inimputabilità o di semi-imputabilità. Essa può consistere nell'internamento in una struttura psichiatrica o in altre forme di controllo e sorveglianza. Entrambi i sistemi, però, sono stati oggetto di critiche e dibattiti. Da un lato, si è sostenuto che la pena non sia sufficientemente efficace nel prevenire la recidiva e nel favorire la reintegrazione sociale del condannato. Dall'altro lato, si è criticato il sistema delle misure di sicurezza per la sua tendenza a prolungare l'isolamento del soggetto senza offrire un percorso di riabilitazione adeguato. In conclusione, il sistema dualistico della pena e della misura di sicurezza è stato messo in discussione a causa dei suoi limiti e delle sue criticità. La ricerca di alternative e di nuove strategie di trattamento del crimine è diventata sempre più urgente, al fine di garantire una giustizia più efficace e rispettosa dei diritti umani.suaconcreta applicazione al reo. La misura di sicurezza ha, viceversa, una funzione di prevenzione speciale, attraverso,oltre che la neutralizzazione, il processo di risocializzazione che dovrebbe, almeno in teoria, esserle proprio.Il sistema del doppio binario, pur costituendo un indiscutibile progresso, è tutt'altro che scevro di inconvenienti. Ildualismo ha una sua coerenza nei casi in cui le pene e le misure di sicurezza hanno come destinatari soggettidiversi: le prime gli imputabili non pericolosi e le seconde i non imputabili pericolosi. Si rivela invece gravementedifettoso nei casi in cui porta ad applicare, pur se in tempi successivi, tanto la pena quanto la misura di sicurezza almedesimo soggetto, come appunto è previsto rispetto all'imputabile e al semimputabile socialmente pericolosi.Benché la Costituzione consideri la pena come elemento non eliminabile del nostro sistema, si ritiene nondimenoche essa recepisca ma non imponga il sistema del
doppio binario. Più che cristallizzate costituzionalmente il doppiobinario, l'art. 25/2 ha la funzione garantista di sancire la legalità anche in materia di misure di sicurezza qualoraesistano. Ciò significa che, se l'attuale sistema dualistico non è di per se incostituzionale, non per questo sarebbetale un sistema che configurasse misure unitarie per i soggetti imputabili o semimputabili pericolosi, purché essemantengano ferme, nei termini suddetti, il loro carattere primario punitivo-intimidativo.
LA PENA
ARGOMENTO IN SINTESI. Elemento costitutivo della norma incriminatrice che si affianca al precetto. E’ la sanzione previstadall'ordinamento per la violazione del precetto, e consiste, in prima analisi, in una limitazione dei diritti del soggetto colpevole.La pena è una sanzione di carattere afflittivo. La pena è stata interpretata come castigo divino, come ricompensa del malecompiuto, come esigenza della coscienza umana.
Riaffermazione dello Stato (teorie retributive); ovvero come mezzo per distogliere i non sociati dal compiere atti criminosi, o per evitare che il reo commetta nuovamente un reato (teorie preventive). La pena è infatti retribuzione, in quanto il carattere afflittivo comporta il rendere male per male; è prevenzione in quanto è volta a riadattare il soggetto colpevole alla vita sociale.
La nozione di pena
Concettualmente la pena è la limitazione dei diritti del soggetto quale conseguenza della violazione di un obbligo, che è comminata per impedire tale violazione e ha carattere eterogeneo rispetto al contenuto dell'obbligo stesso.
La pena pubblica abbraccia non solo la pena criminale, ma anche la pena amministrativa. La pena criminale è la sanzione afflittiva prevista dall'ordinamento giuridico per chi viola un comando di natura penale.
Il fondamento della pena
Le opinioni in materia sono riconducibili alle seguenti quattro teorie fondamentali,
Che rappresentano i momenti di una dialettica mai superata. Teoria della retribuzione. Per questa teoria, compendiabile nell'assunto che il bene va ricompensato con il bene e il male con il male, la pena è un valore positivo che trova in se stessa la sua ragione e giustificazione. Essa è il corrispettivo del male commesso e viene applicata a cagione del reato commesso. Si possono distinguere però, due diversi aspetti:
- La retribuzione morale, secondo la quale la pena è una esigenza etica profonda e insopprimibile della coscienza umana. Chi bene opera ha diritto di ottenere dall'ordinamento giuridico un riconoscimento sotto forma di un accrescimento delle sue possibilità giuridiche (diritto premiale). Chi viola gli imperativi della legge deve sottostare ad una diminuzione di beni giuridici (diritto penale).
- La retribuzione giuridica, secondo la quale la pena trova il proprio fondamento non al di fuori, ma all'interno dell'ordinamento giuridico.
Come antidoto contro la immoralità, c'è la forza purificatrice del dolore.
Teoria della prevenzione generale (o della intimidazione). Secondo questa teoria, la pena ha invece un fondamento utilitarista.