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La materialità dei reati e l'offensività in concreto
In molteplici categorie di reati previsti dall'ordinamento manca - secondo modelli di offesa concreti, ma soprattutto come 'criterio dispesso il requisito della materialità in senso stretto, ad esempio per: interpretazione penale' (offensività in concreto): reati associativi, reati di possesso, reati di sospetto e reati omissivi. Un primo filone di sentenze che si servono dell'offensività come propri. A questi ultimi è stata riconosciuta un'essenza normativa e criterio di interpretazione è rinvenibile in tutte quelle pronunce in cui non fisica, ovvero l'omissione non potrebbe essere ipotizzata se non la corte 'concretizza' e dà un valore concreto ad alcune fattispecie presupponendone la norma impositiva dell'agire: si punisce il reato di 'pericolo astratto' nelle istanze sollevate dal giudice a quo. soggetto per non aver compiuto l'azione che aveva il dovere Un comportamento del.genere non è possibile coi casi di pericologiuridico di compiere. presunto, descritti dalla legge penale in modo piuttosto puntuale. Per il principio di offensività, il reato deve sostanziarsi nell'offesa di– Un altro gruppo di sentenze della Corte guarda al momento un bene giuridico (nullum crimen sine iniuria). applicativo della norma penale, dove si 'invita' il giudice ad escludere L'idea fondante della visione "realistica" dell'illecito penale stava– dall'area del penalmente rilevante quelle condotte che, tenuto conto nella non-condivisione di una concezione puramente formalistica della 'particolarità della singola fattispecie', non presentino una nell'applicazione della norma penale che fosse ancorata alla sola lesione in concreto di beni giuridici tutelati. E' il caso della sentenza 'verifica della corrispondenza del fatto concreto alla fattispecie tipica n.62\1986: nella quale ilgiudice a quo sollevò questione diastratta'. E' necessaria una verifica in concreto dell'offesa all'interesse legittimità costituzionale sull'art.2 della legge 895\1967 sul divieto ditutelato. detenzione illegale di esplosivo, che, non fissando una quantitàIl fondamento costituzionale più decisivo delle teoria del reato come– minima legale di esplosivo fu ritenuta in contrasto col principio dioffesa di beni costituzionalmente rilevanti, è ricavato dall'art. 13 offensività. La Corte Costituzionale respinse l'eccezione diincostituzionalità, affermando che il 'penalmente rilevante', ovvero il esperienze politiche totalitarie.quantitativo minimo di esplosivo in grado di non mettere in pericolo In materia penale, il tema di discriminazioni ratione subiecti si è–beni girudici tutelati, doveva essere ricavato per via interpretativa dal posto in termini limitati. Tuttavia non sidevono trascurare le nuove giudice. realtà in grado di riproporre il problema, come le leggiVi è una categoria di reati detti 'senza offesa', accomunati da una sull'immigrazione, posto proprio dalla presenza di comunità– sorta di incostituzionalità, per contrasto con il principio di diversissime per cultura e religione, dalla illiceità stessa dei lorooffensività. Ad esempio i reati ostativi (che espongono a pericolo costumi.l'integrità del bene solo indirettamente), quelli a dolo specifico (fatto In ambito penalistico il tema della ragionevolezza spesso si intreccia–a scopo illecito), quelli di sospetto e i reati omissivi propri. con quello della determinatezza della norma penale: quanto più èNel nostro codice “è punito anche chi compie atti idonei, diretti in determinata la fattispecie, tanto più sarà garantita l'uniformità di– modo non equivoco acommettere un delito se l'azione non si compie trattamento dei casi concreti. ! Il controllo di ragionevolezza hao l'evento non si verifica."(art. 56 c.p). influito sulla 'teoria generale del reato', fondata sul riferimentoIl fondamento politico-criminale della punibilità del 'tentativo', è vincolante al sistema di beni costituzionali e al valore della libertàstato individuato nell'esigenza di prevenire l'esposizione a pericolo di personale.una serie di beni oggetto di incriminazione. La teoria oggettiva del Ad un iniziale rifiuto della Consulta a pronunciarsi in tema di–reato tentato dice che gli atti vengono puniti in quanto ragionevolezza, che avrebbe implicato valutazioni di tipo politico'oggettivamente in grado di porre in pericolo il bene tutelato'. proprie dell'attività legislativa, seguì un'apertura in tempi recenti. IlAll'opposto le tesi soggettiviste individuano laIl ratio della punibilità sindacato di ragionevolezza per disparità di trattamento è vincolato del 'tentato' nella manifestazione dell'intenzione delittuosa. Ad un 'tertium comparationis' e all'analisi di una pluralità di elementi, come la ratio legis. Capitolo VI - Principio di Eguaglianza e Controllo di Ragionevolezza In materia penale è diffusa la convinzione di una minor penetrazione sulle norme penali del sindacato di ragionevolezza, a causa della riserva di legge assoluta imposta dal 25 Cost. Nell'art. 3.1 Cost. Si è colto un nucleo forte, che esclude la legittimità di distinzioni ratione subiecti, correlate cioè a qualità meramente soggettive, anziché alla natura dell'atto, dell'attività, della ragionevolezza sulle fattispecie penali, ove possano discenderne funzione edell'oggetto giuridico. E' questa l'uguaglianza senza effetti in malam partem, registra una singolare eccezione nell'ipotesi di distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, in cui oggetto di sindacato siano norme penali di favore: in tali casi, condizioni sociali. La Corte Costituzionale, secondo l'interpretazione infatti, le traiettorie della politica criminale - lungi dall'essere dominante, opererà un 'controllo di ragionevolezza' per applicare in garantite dalla riserva stabilita dall'art. 28 l. n. 87/1953 - possono concreto l'eguaglianza, trattando in maniera eguale situazioni eguali, essere intercettate e corrette, elidendo la norma irragionevolmente ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse. discriminatoria in melius e facendo rivivere, dunque, l'eventuale La prima conseguenza sul piano penalistico è quindi quella del disciplina generale, applicabile nel giudizio a quo
ancorché più – divieto di incriminazioni fondate in termini discriminatori. È sfavorevole. Evidente la connessione tra questo divieto e il ripudio di recenti ragionevolezza e del parametro ex art.3 cost: I Giudici Nazionali hanno ribadito che, la Corte Costituzionale, in – 1) neutralizzazione delle incoerenze logiche del sistema forza del principio di irretroattività sotto il principio di legalità, non 2) occupandosi del tema della “proporzionalità della pena” spesso può introdurre in via additiva nuovi reati, né ampliare con le sue relazione a principi costituzionali, come la finalità rieducativa ex art. sentenze figure di reato già esistenti, essendo queste prerogative del 27 Cost. Il nesso fra proporzione e rieducazione si traduce nei legislatore; mentre i Giudici Europei hanno precisato che, le direttive seguenti termini: il reo non deve vivere come ingiusto e non possono aggravare\determinare.la responsabilità penale degli sproporzionato il trattamento inflittogli, altrimenti non sarebbeimputati. disposto a 'rendersi conto' del torto commesso.dalla sentenza n. 108 del 1981 in poi la Corte scinde stabilmente tra– questioni processuali e questioni sostanziali. Se in relazione al primo Capitolo VII - Lo Scopo della Penaprofilo il giudice delle leggi ha ormai illuminato le zone d’ombra della giustizia costituzionale, sussiste ancora, per la seconda ipotesi,un forte atteggiamento di self-restraint. Nella 'sociologia' del diritto penale, l’istituzione del sistema delle–In particolare, l’escamotage adottato con la sentenza n. 148 del 1983 pene legali viene considerato come strumento di controllo sociale.ha consentito di risolvere definitivamente la questione Incidendo negativamente sugli status sociali degli individui, ladell’irrilevanza “istituzionale” delle norme penali di favore, sanzione penale agisce in
modo da contrastare la mobilità sociale, conciliando due principi in realtà inconciliabili, quello della inoltre l'applicazione selettiva delle pene ha come risultato irretroattività della legge penale e quello dell'assenza di zone franche collaterale la copertura di un'ampia illegalità criminale, di fatto dell'ordinamento sottratte alla giustizia costituzionale. impunita. Sotto questo profilo la necessità delle pene si coniuga con un ideale di 'conservazione' della realtà sociale esistente. Diversamente, interpretando in maniera rigida il principio di legalità, – la Consulta ha più volte limitato il proprio controllo di Il diritto penale moderno non esprime universali di giustizia, ma si – costituzionalità, da un lato precludendosi l'adozione di pronunce giustifica in quanto orientato a fini di utilità. La cosiddetta 'pena inadditive in malam partem, dall'altro.Dalla sentenza n. 394 del 2006 in astratto persegue lo scopo di dissuadere i potenziali violatori dell'apoi, riconoscendo non sindacabili le norme penali più favorevoli che legge, con un fine di prevenzione generale. Abroghino una preesistente fattispecie, abolendo in tutto o in parte un reato. Equivalente al valore di quello: è il principio della retribuzione legale. Per quanto riguarda il controllo di ragionevolezza sulla misura delle pene, la Corte Costituzionale è passata da un iniziale atteggiamento di chiusura basato sull'affermazione di incontrollabile discrezionalità non c'è bisogno di giustificazioni, la pena deve essere giusta perché delle scelte politico-criminali espresse dal legislatore.
Attraverso le proporzionate al fatto.comminatorie edittali, all'affermazione, quanto meno sul piano Nel corso della storia, l'egemonia culturale della special-prevenzione–teorico, della possibilità di un controllo, quindi alla declaratoria di accompagna l'affermazione del modello correzionale di giustiziaincostituzi