Istituzioni di procedura penale
Capitolo I – Giurisdizione e processo
Giurisdizione è l'attività del giudice per esprimere la volontà della legge in situazioni di conflitto o incertezza. La Legge Penale definisce i comportamenti umani che costituiscono reato e ne individua le pene. Il reato non lede solo l’interesse individuale della vittima ma anche quello collettivo dell’intera società.
Un illecito civile può essere risolto anche in via stragiudiziale con l’accordo delle parti. Un illecito penale, e quindi l’applicazione della pena, non può essere rimesso alla volontà delle parti ma esige sempre l’intervento del giudice.
Nella giurisdizione penale si individuano tre figure:
- Giudice – posizione di imparzialità, indipendente da ogni altro potere
- Due parti separate nelle figure che risponde all’esigenza di separare l’imputato dalla persona offesa e sono:
- Imputato al quale viene attribuito il reato assistito dal suo difensore
- Pubblico Ministero che rappresenta la società offesa dal reato e assume la titolarità dell’accusa.
- Situazione di incertezza discussa tra le parti e risolta dal giudice.
La persona offesa dal reato è:
- Parte se esercita azione civile e chiede quindi il risarcimento del danno nel processo penale
- Testimone
- Gode di alcuni poteri:
- Essere informata dell’inizio delle indagini
- Nominare un difensore
- Indicare elementi di prova
- Opporsi alla richiesta di archiviazione
Il processo penale si incentra sulle garanzie dell’imputato – colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il processo rappresenta un esempio di giustizia procedurale imperfetta in quanto non vi è certezza che il suo fine tipico (condanna colpevole o assoluzione innocente) sia raggiunto. È l’attività che si svolge dal momento dell’attribuzione di un fatto penalmente rilevante ad una determinata persona fisica fino alla pronuncia della sentenza definitiva. Comprende quindi tutta una serie di atti che hanno origine da un’imputazione e si concludono con una sentenza definitiva.
Imputazione
L’imputazione è l’attribuzione da parte del PM di un fatto costituente reato ad una determinata persona fisica. È costituito da tre elementi:
- Imputato – elemento soggettivo: persona fisica vivente che dev’essere individuata fin dall’inizio del processo (la morte estingue il reato)
- Eccezione in cui il processo è compatibile con la morte dell’imputato: revisione del giudicato, si svolge a favore di chi è stato ingiustamente condannato quando sopraggiungono prove della sua innocenza
- Deroga alla persona fisica, introdotta ipotesi di processo penale contro le persone giuridiche per illeciti amministrativi dipendenti da reato (ente partecipa al processo con il proprio rappresentante legale)
- Fatto – elemento oggettivo: la condotta, il comportamento lesivo. È compito del PM ricostruire il fatto “storico” che appartiene al passato e non è suscettibile di osservazione e di verifica. Deve quindi essere fatta una verifica empirica se il fatto è stato commesso oppure no, ricostruendolo solo sulla base delle prove
- La qualifica giuridica – elemento oggettivo: fattispecie criminosa. Viene quindi fatta una verifica semantica diretta a stabilire cosa significa quel fatto nella legge penale
La sentenza è l’atto conclusivo del processo:
- Sentenza di condanna – prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio
- Assoluzione – non è richiesta la prova di innocenza
Improcedibilità: il processo viene troncato in quando non sussistono i canoni per procedere; l’azione penale non avrebbe dovuto essere stata avviata.
Irrevocabile: non più soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione (appello e ricorso in Cassazione) – ha un’efficacia simile alla legge nei limiti di quello che è stato giudicato ma diversamente dalla legge non è soggetta all’annullamento.
La sentenza ha due componenti:
- Conoscitiva – motivazione della sentenza: l’imputato è riconosciuto colpevole o non colpevole. Il giudice sulla base delle prove ritiene provata o meno la colpevolezza → realtà verso il giudice
- Imperativa – emerge dal dispositivo cioè l’atto con cui il giudice dichiara colpevole o assolto → giudice verso realtà
Particolarmente importanti sono le fattispecie, che sono i requisiti sufficienti e necessari perché un atto produca gli effetti tipici e sia quindi valido: solo i requisiti previsti a pena di nullità compongono la fattispecie dell’atto = principio di tassatività dei vizi processuali.
Nulle se manca o è incompleta nei suoi elementi essenziali il dispositivo o se manca la sottoscrizione del giudice. Nullità assolute significano insanabili e sono:
- Capacità del giudice
- Numero dei giudici necessari per il collegio
- Iniziativa del PM dell’azione penale
SITUAZIONI OGGETTIVE: rapporto tra soggetto e condotta
Potere genera effetti giuridici o mancanza di potere: condotta giuridicamente inesistente.
- Dovere
- Il PM è titolare dell’azione penale ed ha l’obbligo di esercitare azione penale di fronte a qualsiasi notizia di reato purché fondata (art. 112 Cost.) – deve pertanto chiedere un certo tipo di intervento del giudice in relazione alla notizia di reato che arriva al suo ufficio.
Fondatezza della notizia di reato = sussistenza di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Il PM non può decidere liberamente se la giurisdizione debba o meno essere esercitata pertanto egli non può archiviare – non gli sono affidate scelte di politica criminale.
Facoltà: non ci sono né obblighi né doveri.
- Onere
- Perfetto: esito favorevole può derivare solo dalla condotta dell’interessato. Es. danneggiato che si costituisce parte civile: è un’iniziativa non surrogabile.
- Imperfetto: effetto può realizzarsi anche altrimenti – le prove di colpevolezza non prodotte dal PM possono essere assunte d’ufficio dal giudice.
Modelli processuali
Vi sono tre tipi di modello processuale:
Modello accusatorio (tipo paesi common law)
- Separazione delle funzioni: i tre soggetti caratterizzanti il processo penale si muovono e agiscono attraverso funzioni nettamente separate tra di loro
- Pubblico Ministero → accusa
- Imputato (con il suo difensore) → difesa contrapposti – sullo stesso piano
- Giudice → giudizio → posizione di assoluta terzietà rispetto alle parti
- Acquisizione della prova = principio dispositivo. Le prove vengono ammesse dal giudice su richiesta, quindi ad iniziativa di parte.
- Modalità di acquisizione = principio del contraddittorio. Le prove vengono acquisite in contraddittorio tra le parti. Le prove possono essere:
- Costituite cioè formate in sede processuale (contraddittorio per la prova)
- Precostituite cioè facenti parte di una realtà esterna al processo (es. l’arma del delitto) – (contraddittorio sulla prova)
- In senso debole = sulla prova. Vi è la possibilità per entrambe le parti di offrire al giudice i propri contributi argomentativi sulle prove già formulate.
- In senso forte = per la prova. La formazione della prova deve avvenire con il contributo attivo delle parti contrapposte.
- Svolgimento del processo = oralità e pubblicità. Oralità comprende due principi fondamentali:
- Immediatezza = il giudice che pronuncia la sentenza finale dev’essere lo stesso che ha assistito all’assunzione delle prove.
- Concentrazione = il processo deve svolgersi in modo rapido e concentrato senza intervalli di tempo tra l’assunzione della prova in udienza e la discussione finale.
- Valutazione della prova = principio del libero convincimento. Il giudice non è minimamente vincolato nel momento in cui valuta le prove. Egli può formare liberamente il suo pensiero fatto salvo l’obbligo di motivare (quando previsto). Il giudice valuta la prova dando conto della motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
- Esercizio dell’azione penale = discrezionale. Il titolare dell’azione penale decide liberamente se la giurisdizione debba o non debba essere esercitata in relazione alla notizia di reato pervenute al suo ufficio. Egli compie delle scelte di politica criminale:
- Non può essere politicamente irresponsabile
- Ufficio organizzato gerarchicamente
- Numero dei gradi di giudizio: unicità dei gradi di giudizio di merito. La decisione del giudice di primo grado rimane intatta; non c’è un secondo giudice che rivaluti le prove e che dia un secondo giudizio sul merito.
- Presunzione di innocenza. L’imputato non viene considerato colpevole fino alla sentenza definitiva.
Modello inquisitorio (Europa occidentale) – dalla tortura alla confessione
- Commistione delle funzioni: accusa = difesa = giudizio = fanno capo alla stessa figura. Il giudice svolge le funzioni dell’accusatore:
- Riceve notizia di reato
- Ricerca e forma le prove
- Formula l’imputazione
- Decide
- Acquisizione della prova = d’ufficio. Le prove vengono assunte d’ufficio dal giudice-accusatore.
- Modalità di acquisizione – unilaterale. È il giudice-accusatore il protagonista del momento della formazione della prova.
- Svolgimento del processo = scrittura e segretezza. Prevalenza della parola scritta rispetto all’orale. Il processo si svolge tendenzialmente in segreto.
- Valutazione della prova = sistema di prove legali. Vi sono regole e vincoli per la valutazione della prova. Può non essere obbligatorio l’obbligo di motivazione (modello anglosassone giuria decide senza obbligo di motivare la decisione).
- Esercizio dell’azione penale = obbligatorio. Il titolare dell’azione penale, quindi l’organo dell’accusa, è obbligato a stimolare l’esercizio della giurisdizione cioè a richiedere un certo tipo di intervento da parte del giudice in relazione alla notizia di reato che perviene al suo ufficio.
- Numero dei gradi di giudizio: pluralità dei gradi di giudizio di merito. PM e imputato possono appellarsi contro le sentenze di condanna o di proscioglimento.
- Nessuna presunzione di innocenza.
I principi del modello accusatorio sono:
- Separazione delle funzioni dei soggetti processuali
- Principio dispositivo per acquisizione della prova
- Contraddittorio per la formazione delle prove
- Oralità – immediatezza e concentrazione
- Pubblicità
- Libero convincimento del giudice
- Unicità dei gradi di giudizio in merito
- Principi irrinunciabili: presunzione di innocenza, diritto di difesa
Storia
Rivoluzione Francese e assemblea Costituente – riforme in direzione accusatoria. Codice Napoleonico 1808 – sistema misto che influenzò i modelli di tutta Europa continentale (Italia compresa) – sbilanciamento verso inquisitorietà. Codice Italiano 1865 – Codice Piemonte influenzato da codice Napoleonico venne esteso a tutta l’Italia nel 1865. Riforma con aspri dibattiti tra:
- Scuola classica
- Scuola positiva
Codice Finocchiaro – 1913 componente mista a forte connotazione inquisitoria. Fascismo e codice Rocco 1930 – sistema misto con caratteri fortemente inquisitori: Importante la fase istruttoria condotta:
- Dalla polizia giudiziaria o dal PM o dal giudice istruttore
- “Processo di polizia” = la polizia svolgeva autonomamente le indagini e raccoglieva le prove senza doverlo comunicare al PM salvo l’arresto
PM riceva gli atti dell’indagine preliminare:
- Poteva archiviare direttamente se riteneva manifestamente infondata la notizia di reato
- Esercitava azione penale
- Istruzione sommaria (casi semplici) PM assumeva le prove in assoluta segretezza ed era titolare di ampi poteri per la restrizione delle libertà personali del soggetto. I provvedimenti conclusivi erano emanati dal giudice istruttore → proscioglimento o Presidente del Tribunale → rinvio a giudizio
- Istruzione formale (casi complessi) giudice istruttore svolge le indagini sia a carico che a favore dell’imputato, in segreto e senza limiti temporali. In base agli atti raccolti dal giudice, il PM presentava per iscritto le proprie richieste. Il giudice istruttore quindi emanava una sentenza istruttoria di proscioglimento o una sentenza di rinvio a giudizio → avvio della fase dibattimentale
- Fase dibattimentale – lettura dei verbali inerenti gli atti compiuti nella fase istruttoria. La lettura delle deposizioni testimoniali non era consentita di regola ma veniva fatto in molti casi.
Costituzione – modifiche al codice penale attraverso riforme. Nel 1974 legge delega molto dettagliata che vincolava il legislatore delegato all’adozione di un modello processuale di tipo accusatorio con rigorosi controlli parlamentari. Progetto preliminare del 1978 abbandonato. Nel 1987 emanata nuova legge delega ispirata ai principi del modello accusatorio con alcuni principi tra cui:
- Metodo orale
- Potere dispositivo delle parti in merito alla prova
- Esame diretto di parti e testimone
- Eliminazione del giudice istruttore
- Netta separazione delle funzioni all’interno del processo
- Eliminazione dei poteri del PM per le libertà personali
Il legislatore italiano ha scelto nel 1989 un modello a matrice prevalentemente accusatoria – approvato nel 1988 ed entrato in vigore il 24.10.1989.
Capitolo II: Principi Costituzionali
Art. 13, co. 2 - Inviolabilità della libertà personale
La libertà personale è inviolabile. Le limitazioni alla libertà personale sono consentite solo nei casi previsti tassativamente dalla legge. In materia di libertà personale sussiste a garanzia del cittadino una doppia riserva:
- Riserva di legge – nei casi e modi previsti dalla legge
- Riserva di giurisdizione – per atto motivato dall’autorità giudiziaria
Casi di necessità ed urgenza: autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e se non vengono convalidati nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Controllo ex post dell’autorità giudiziaria.
Art. 14, co. 1 - Inviolabilità del domicilio
Il domicilio è inviolabile – non si possono eseguire ispezioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Art. 24, co. 2 e 3 – Diritto di difesa
- Diritto di essere assistiti da un difensore di fiducia (difensore d’ufficio se non si provvede a nominare uno personalmente)
- Parità tra le parti tra accusa e difesa (art. 111 Cost. – giusto processo)
- Patrocinio dei non abbienti = istituito con legge 219/90 e migliorato con D.P.R. 115/2002
Art. 27, co.2 – Presunzione di non colpevolezza
L’imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva. Spetta al PM provare la colpevolezza dell’imputato e non all’imputato provare la sua innocenza. Può essere comunque sottoposto a restrizioni della libertà personale.
Art. 25, co. 1 – Giudice naturale precostituito per legge
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Articolo collegato all’imparzialità dell’organo giudicante: nessuno può essere giudicato da un giudice istituito appositamente per giudicare quel determinato caso. Vi sono delle regole di competenza per materia e per territorio stabilite:
- Dalla legge, prima della commissione del reato → precostituite
- Secondo criteri obiettivi → naturalità
È possibile lo spostamento del procedimento ad altro giudice ugualmente competente per materia nei casi di:
- Astensione
- Ricusazione e incompatibilità del giudice
- Rimessione del processo
Art. 111 – La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge
Riforma 1999 – 5 nuovi commi all’art. 111 dedicati al sistema processuale. Riforma necessaria per recepire indicazioni dettate da fonti internazionali:
- Convenzione europea dei diritti dell’uomo
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
Giusto processo = lealtà e correttezza nei comportamenti dei diversi soggetti processuali. L’art. 111 cost. ha espressamente costituzionalizzato:
- Il principio di terzietà del giudice
- Il principio di imparzialità del giudice
Art. 111 co. 2 – vengono riportati i principi internazionali in materia processuale che caratterizzano i modelli processuali di tradizione accusatoria. Ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la realizzazione.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto di procedura penale
-
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Paoli Paola, libro consigliato Manuale di procedura penale , Paol…
-
Riassunto esame Diritto processuale penale, Prof. Vicoli Daniele, libro consigliato Compendio di procedura penale, …
-
Riassunto esame Procedura penale , Prof. Scalfati Adolfo, libro consigliato Manuale di diritto processuale penale, …