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DANNEGGIATO

Persona offesa

 Chiunque abbia subito un danno diretto risarcibile in conseguenza del fatto di reato

 (parenti del defunto)

Solo dopo l’esercizio dell’azione penale PUO’ COSTITUIRSI PARTE CIVILE e partecipare al

processo chiedendo il risarcimento del danno.

PERSONA OFFESA E’ SEMPRE anche DANNEGGIATA DAL REATO MENTRE NON

SEMPRE IL DANNEGGIATO E’ PERSONA OFFESA.

RESPONSABILE CIVILE non è concorrente nel reato ma è OBBLIGATO IN SOLIDO al

risarcimento del danno (es. assicurazione dell’auto che ha causato incidente e ucciso una

persona)

CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA  soggetto che deve per legge

pagare la pena pecuniaria comminata all’imputato qualora questo sia insolvibile (chi ha

responsabilità: - autorità – vigilanza – direzione)

Possono essere chiamati a partecipare nel procedimento penale sulla base di un

provvedimento del giudice o su richiesta del Pm, della parte civile o dell’imputato. 16

Cap. IV LE INDAGINI PRELIMINARI

Prima fase del procedimento penale individuata dal codice è la fase delle indagini preliminari.

PM e Polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per raccogliere gli elementi atti a

decidere se esercitare o meno l’azione penale e pertanto se formulare l’imputazione (chiedere

rinvio a giudizio) o chiedere archiviazione della notizia di reato.

PM deve svolgere anche accertamenti sui fatti e le circostanze a favore della persona

sottoposta ad indagini.

PM non è un organo giurisdizionale. Nella fase delle indagini preliminari le funzioni

giurisdizionali in via incidentale sono svolte dal GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI –

GIP

Gli atti delle IP sono SEGRETI fino a quando l’imputato non ne ha conoscenza e comunque non

oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Vi è la possibilità di accesso al registro delle notizie di reato a garanzia dell’individuo che

dev’essere informato delle iscrizioni a suo carico. Eccezione:

a. PM ritiene che potrebbero essere compromesse le indagini

b. Reati di una certa gravità

Nel corso delle indagini preliminari NON si procede all’assunzione delle PROVE in base al

principio del contradditorio in quanto la sede privilegiata per la formazione delle prove è il

DIBATTIMENTO

PM o/e PG ricevono NOTIZIA DI REATO=conoscenze che fanno ritenere verosimile la

realizzazione di un ILLECITO PENALE: CONSUMAZIONE O TENTATIVO.

La notizia di reato può arrivare da:

a. Denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio

b. Denuncia o querela da parte di privati

c. Referto (a cui sono tenuti gli esercenti professioni sanitarie)

IL PM dovrà esercitare d’ufficio l’azione penale in tutti i casi in cui non sia richiesta una

condizione di procedibilità

PM e PG iscrivono immediatamente la notizia di reato nel registro delle notizie di reato e

il nome della persona alla quale il reato viene attribuito. Ogni cittadino ha diritto ad essere

informato delle eventuali iscrizioni a proprio carico. Eccezione:

a. PM ritiene che potrebbero essere compromesse le indagini

b. Reati di una certa gravità

Dal momento dell’iscrizione dell’apposito registro:

1. avvio formale delle indagini preliminari

2. decorrono i termini di durata delle indagini preliminari e quindi per il rinvio a

giudizio

a. 6 mesi reati meno gravi

b. 1 anno per i delitti di mafia e altri delitti gravi (omicidio – rapina – estorsione) 17

I termini sono comunque prorogabili su richiesta del PM prima della scadenza

se esiste giusta causa o per la complessità delle indagini o per oggettiva

impossibilità a concluderle nei termini.

La durata massima è comunque di 18 mesi (2 anni per delitti di mafia)

I termini di durata delle indagini preliminari decorrono dalla data di iscrizione della

notizia di reato nel registro delle notizie di reato

Durata massima=garanzia per individuo (codice Rocco non c’erano termini di durata delle IP.

AVVIO DELLE INDAGINI PRELIMINARI – dirette da PM che si avvale della PG

- Accertamenti tecnici – ausilio di consulenti tecnici

- Ispezioni – perquisizione – sequestri (facoltà per il difensore di assistere)

- Intercettazioni telefoniche/ambientali e limitazione della libertà personale dell’indagato

(disposte dal GIP su richiesta del PM)

- Assunzione di sommarie informazioni da persone che possono riferire circostanze utili

- Interrogatorio dell’indagato (con la necessaria presenza del difensore)

- Indagini DIFENSIVE

Colloqui

o Acquisizione di documentazione

o Ispezione di luoghi

o

- INCIDENTE PROBATORIO – davanti al GiP con la presenza necessaria del PM e del

DIFENSORE

PG  sono stati notevolmente aumentati i poteri in termini di autonomia nello svolgere attività

investigative. Nel passato doveva esserci l’intervento IMMEDIATO del PM.

PG ricevuta notizia di reato deve informare SENZA RITARDO il PM. Dopo la comunicazione, la

PG: Esegue le direttive del PM

 Svolge di propria iniziativa, informando il PM, tutte le altre attività di indagine che

 consistono nel:

Assicurare le fonti di prova

o Identificare le persone sottoposte alle IP ed eventuali altre persone

o Acquisire informazioni dalla persona sottoposta ad indagini o da altre

o persone utili a fornire informazioni ai fini dell’indagine

Possibilità di fare perquisizioni personali e locali

o Compiere altre attività atipiche

o

ha spazi investigativi autonomi.

PM  le indagini preliminari del PM sono la parte essenziale del procedimento penale 18

Prima del 1988  prove assunte nelle IP

In maniera autonoma dalla PG

 in fase preistruzione

 in fase di istruzione sommaria o formale

attraverso la lettura dei verbali entravano nel dibattimento trasformando il contraddittorio in sede

di formazione della prova in un contraddittorio sulla prova già formata

Dopo 1989  è stato inibito al PM il potere di assunzione delle prove riservando tale assunzione

al giudice del dibattimento.

I singoli atti di indagine preliminare compiuti dal PM sono:

accertamenti tecnici

 individuazione di persone o cose

 assunzione di informazioni

 interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso

 ispezioni – perquisizioni e sequestri

 intercettazioni (con autorizzazione del giudice)

 interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o confronto tra lo stesso ed altre

 persone: il PM ha il potere di invitare a comparire l’indagato e di farlo accompagnare

coattivamente nel caso in cui non si presenti spontaneamente).

INDAGINI DIFENSIVE

Indagato e avvocato difensore per conoscere l’esistenza dell’indagine e del suo contenuto:

a. possono chiedere la comunicazione delle iscrizioni al registro delle notizie di reato 

indagato deve sospettare ci sia una pendenza di un procedimento penale a suo carico

b. attraverso l’“informazione di garanzia” spedita dal PM alla persona sottoposta alle

indagini e alla persona offesa

La norma ha una funzione di garanzia  l’indagato può predisporre tempestivamente le sue

difese.

Legge 95  il legislatore ha cercato proteggere la persona sottoposta ad indagine e tardare il più

possibile l’invio dell’informazione di garanzia che può essere notificata dal PM SOLO quando

deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere (interrogatorio – perquisizione

– accertamento tecnico irripetibile).

Al primo atto a cui in difensore deve assistere, il PM deve notificare alla persona sottoposta alle

indagini un’Informazione sul diritto di difesa che contiene una serie di informazioni:

obbligatorietà della difesa tecnica,

 nominativo del difensore di ufficio e facoltà di nominare un difensore di fiducia

 diritto all’interprete,

 indicazioni per patrocinio a spese dello Stato

 19

Indagato e difensore (dal momento dell’incarico che dev’essere risultare da atto scritto),

conosciuta l’esistenza di un procedimento a carico dell’indagato possono esercitare il diritto di

difesa: indagato può difendersi durante l’interrogatorio condotto dal PM o dalla PG

 difensori possono presentare memorie o richieste scritte al PM

 difensore può presenziare a determinati atti di indagine ed essere avvisato

 preventivamente del compimento di alcuni di essi

indagato e difensore possono ricercare elementi di prova a discarico svolgendo

 un’indagine parallela rispetto al PM o alla PG – INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

(l.397/2000)

Nel corso delle investigazioni difensive il difensore dell’indagato:

può sentire le persone in grado di riferire su circostanze utili alle indagini e

o chiedere loro di rendere una dichiarazione scritta o redigere verbale di

assunzione di informazioni

chiedere documenti in possesso della pubblica amministrazione. Se pubblica

o amministrazione rifiuta può chiedere al PM di disporre sequestro, se PM non

accetta potrà trasmettere la richiesta al GIP

accedere a determinati luoghi per eseguire rilievi o altro e redigendo verbale

o

-

E’ prevista la formazione del FASCICOLO DEL DIFENSORE che viene conservato presso la

segreteria del GIP e contiene tutti gli atti di investigazione difensiva. Giudice e PM possono

prenderne visione all’occorrenza.

Al termine delle IP il FASCICOLO DEL DIFENSORE viene inserito all’interno del fascicolo

del PM

INCIDENTE PROBATORIO

I verbali delle prove assunte durante l’incidente probatorio saranno utilizzati dal giudice

del dibattimento perché la prova viene comunque assunta in contradditorio tra le parti

davanti ad un giudice terzo ed imparziale

Nel corso delle IP il PM e la persona sottoposta ad indagini possono chiedere al GIP che

si proceda con INDICENTE PROBATORIO=assumere PROVE e non soltanto raccogliere

elementi di prova PARTICOLARI URGENZE

Si può chiedere l’incidente probatorio nei seguenti casi:

assumere la testimonianza di una persona che c’è fondato motivo di ritenere non

 potrà essere esaminata in dibattimento per infermità o altro grave impedimento

assumere una testimonianza che per elementi concreti e specifici vi è fondato motivo

 di ritenere che la persona sia esposta a violenza o minaccia, offerta o promessa di

denaro o di altre utilità affinché non deponga o deponga il falso

confronti tra persone che hanno reso dichiarazioni discordanti quando ricorrono le

 prime due situazioni

l’esame della persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità di

 altri 20

esame di persone imputate in un procedimento connesso

 perizia o esperim

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Publisher
A.A. 2016-2017
39 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aberto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Torrente Giovanni.