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LA MAGISTRATURA ORDINARIA: la funzione giurisdizionale
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Per converso, ai giudici ordinari spetta il potere giurisdizionale nella sua generalità, con la sola esclusione delle materie e delle situazioni attribuite per legge a giudici speciali o a sezioni specializzate. La magistratura ordinaria è disciplinata dall'ordinamento giudiziario che va adottato con legge, secondo l'art.108 Cost.
Il pubblico ministero è un altro organo previsto dall'ordinamento giudiziario che si affianca al giudice: alle dipendenze del procuratore capo si trovano i sostituti procuratori. In materia civile, il p.m. esercita l'azione civile e interviene nei processi, nei casi stabiliti dalla legge; in materia penale, il p.m. è obbligato, secondo l'art.112 Cost., ad esercitare l'azione penale ed interviene a tutte le udienze penali.
Il testo riguarda le corti, i tribunali e le preture. Il p.m. ha carattere del tutto "neutrale" ed è estraneo all'apparato amministrativo. Il giudice naturale precostituito per legge: nessuno, secondo Costituzione, può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. La precostituzione del giudice, non in quanto persona fisica, ma in quanto organo, comporta la previa determinazione di competenze realizzabili in futuro e non già, a posteriori, in relazione a una controversia già insorta. Non un giudice qualsiasi è competente a giudicare la fattispecie ma solo il "giudice naturale".
Garanzie costituzionali del processo: alcuni principi in materia processuale fissati dalla Costituzione: ogniuno può agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi; art.113: "contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi."
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa. Tale tutela non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti."Art.24: la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. La Costituzione prevede che siano assicurati, ai non abbienti, mezzi per agire e difendersi davanti ogni giurisdizione.
Garanzie del processo penale: alcuni principi fissati dalla Costituzione: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (irretroattività della legge penale e riserva assoluta di legge, art.25); art.27: personalità della responsabilità penale, presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva, principi relativi alle finalità e all'entità delle pene.
Tanto nel processo civile quanto in quello penale i provvedimenti dei giudici possono assumere la forma del
decreto (da non motivare), dell'ordinanza o della sentenza (entrambe da motivare). Il ricorso in Cassazione per violazione di legge è sempre ammesso contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali emira ad evitare la possibilità di escludere il ricorso in Cassazione per particolari materie o limitandolo a particolari vizi di legittimità. Unica eccezione a questo principio si ha per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
SEZIONE: I GIUDICI SPECIALI:
- I principi fondamentali che risultano dalla Costituzione in ambito di giudici speciali sono:
- la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, secondo l'art. 102, ed è vietata l'istituzione di giudici straordinari (creati appositamente per una controversia) o speciali (che si occupano solo di alcune materie), consentendosi soltanto l'istituzione di sezioni specializzate
presso gli organi giudiziari ordinari;
b) revisione, e quindi sopravvivenza, dei giudici speciali di giurisdizione esistenti (ed è dunque un'eccezione al principio a));
c) mantenimento delle funzioni giurisdizionali di alcuni giudici speciali quali il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e i tribunali militari;
d) istituzione, nelle Regioni, con legge statale, di organi di giustizia amministrativa di primo grado;
e) la garanzia, da stabilirsi con legge, dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.
1. LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA:
I giudici speciali che assumono maggior importanza nel nostro ordinamento, sia per l'ampiezza della competenza, sia per l'entità delle pronunce, sono i giudici amministrativi.
Nel diritto pubblico, e in particolare nei rapporti tra privato e p.a., le posizioni giuridicamente tutelate non assumono soltanto la configurazione di diritti soggettivi, come nel diritto privato.
Accanto a questi si pongono nel nostro vigente
Ordinamento anche gli interessi legittimi, nella doppia configurazione di interessi occasionalmente protetti e di diritti affievoliti, mentre gli stessi interessi semplici possono acquistare qualche rilievo nella misura in cui investono il merito dell'attività amministrativa.
Le posizioni giuridiche soggettive tutelate:
- Diritti soggettivi: il diritto soggettivo sorge quando la legge attribuisce ad un soggetto un potere per la tutela primaria e diretta del proprio interesse.
- Interessi legittimi: si ha interesse legittimo (o interesse occasionalmente protetto) quando il comportamento della pubblica Amministrazione incide su una posizione giuridica che si trovi in una particolare relazione con la situazione di interesse generale, sicché ne scaturisce una protezione per l'interesse particolare altrimenti impossibile. (ad es. in caso di concorso pubblico l'interesse legittimo sarà di colui che è stato escluso a partecipare e che si trova
Perciò in una posizione soggettiva attiva qualificata).
Diritti affievoliti: si ha diritto affievolito quando un diritto soggettivo si estingue a causa dell'esercizio dei poteri dell'autorità amministrativa. Il diritto soggettivo è dunque subordinato alla sua compatibilità con l'interesse pubblico. In caso di incompatibilità, il diritto perde la sua rilevanza e appunto si affievolisce, riducendosi a mero interesse legittimo. L'esempio più comune è l'espropriazione per pubblica utilità: lo stesso diritto di proprietà si affievolisce, e la proprietà del bene espropriato viene trasferita ad altro soggetto.
I Tribunali amministrativi regionali: i TAR sono stati istituiti con la l.6 dicembre 1971, previsti dall'art.125 Cost., e sono stati riordinati con la l.27 aprile 1982. I TAR sono "organi di giustizia amministrativa di primo grado", composti da un presidente e da almeno cinque
magistratiamministrativi regionali: le loro circoscrizioni sono regionali ma possono essere istituite sezionistaccate. Il TAR decide su vari tipi di ricorso e sulla violazione di interessi; la sua giurisdizione è diregola di legittimità. Il termine per presentare ricorso al TAR è di sessanta giorni dalla conoscenzadell'atto da parte dell'interessato e le sentenze, con le quali si conclude il procedimento dinanzi al TAR, sono impugnabili mediante ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, da proporreentro sessanta giorni dalla sentenza.Anche il Consiglio di Stato ha una competenza generale di legittimità e una competenza particolaredi merito. Nella grande maggioranza dei casi, il C.di s. decide sulla controversia annullando ladecisione impugnata o respingendo il ricorso contro di essa. Contro le decisioni pronunziate dal C.di s. sono ammessi soltanto il ricorso per revocazione in alcuni casi e il ricorso in Cassazione permotivi.inerenti alla giurisdizione. Il Consiglio di presidenza della giurisdizione amministrativa: tale organismo, composto da 13 membri effettivi, si configura organo di autogoverno della magistratura amministrativa. Le sue attribuzioni sono dirette all'organizzazione dell'attività dei giudici amministrativi e a garantire l'indipendenza organizzativa della magistratura amministrativa. Il consiglio delibera sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardanti lo stato giuridico dei magistrati del consiglio di stato e dei TAR. Esso inoltre delibera sui provvedimenti disciplinari riguardanti tali magistrati.
Commissioni tributarie: possono essere annoverate tra i giudici speciali amministrativi oggi esistenti. Esse sono competenti a giudicare sulle controversie concernenti le imposte sui redditi, l'IVA, l'INVIM, l'imposta di registro, l'imposta sulle
Successioni e donazioni, le imposte ipotecaria e catastale, l'imposta sulle assicurazioni, i tributi comunali nonché negli altri casi previsti dalla legge. Con il d.lgs.n.545/1992 si sono costituite commissioni provinciali e commissioni regionali. Avverso la sentenza della commissione regionale può essere proposto ricorso per cassazione.
Tribunali delle acque pubbliche: rientrano nella giustizia amministrativa gli organi giurisdizionali aventi competenza sulle controversie in materia di acque pubbliche e precisamente di acque del demanio idrico statale. Nonostante la definizione tali tribunali sono Sezioni specializzate della Corte di appello presso la quale sono istituiti. Giudice speciale è invece il Tribunale superiore delle acque pubbliche istituito a Roma, e composto di 12 componenti. Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale superiore è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Altre giurisdizioni amministrative
1. LE GIURISDIZIONI SPECIALI
Le giurisdizioni speciali sono previste nel nostro ordinamento.
2. LA GIUSTIZIA PENALE MILITARE
I giudici speciali istituiti nell'ambito della giurisdizione penale militare sono i tribunali militari, che in tempo di pace, come afferma l'art.103 Cost., hanno giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate, mentre in tempo di guerra la competenza, ovviamente più vasta, viene rimessa alla legge. Per reato militare si intende qualunque violazione della legge penale militare o quella fattispecie criminosa nella quale si realizzi concorso di lesione della legge penale comune e della legge penale militare.
I Tribunali militari, in numero di otto, sono giudici di primo grado; quando vi sia concorso nel reato di militari e civili, è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria.
La Corte militare d'appello giudica sull'appello proposto avverso tutti i provvedimenti emessi dai Tribunali militari. Contro i provvedimenti
Dei giudici militari è ammesso ricorso per cassazione secondo le norme del codice di procedura penale.
Il Consiglio della magistratura militare: con la l.30 dicembre 1988, n.56