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Circostanze a effetto speciale
CIRCOSTANZE DEFINITE E INDEFINITE:
- Circostanze definite (o tipiche): quelle i cui elementi costitutivi sono compiutamente descritti dalla legge.
- Circostanze indefinite (o discrezionali): quelle la cui individuazione, in assenza di ogni tipizzazione legislativa o comunque di una compiuta tipizzazione legislativa, è rimessa alla discrezionalità del giudice.
Quanto alle circostanze attenuanti, è il caso delle attenuanti generiche e dell'attenuante del "danno patrimoniale di speciale tenuità".
Quanto alle circostanze aggravanti, si pensi all'aggravante comune del "danno patrimoniale di rilevante gravità".
CIRCOSTANZE OGGETTIVE E SOGGETTIVE:
- Circostanze oggettive (Art. 70 C.P.): quelle che "concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo".
ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso".
5- CIRCOSTANZE SOGGETTIVE sono quelle che "concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole".
• L'IMPUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE: LA DISCIPLINA ORIGINARIAMENTE PREVISTA NEL CODICE DEL 1930: secondo l'originario dettato dell'art. 59 c.p., le circostanze sia aggravanti sia attenuanti rilevavano di regola OBIETTIVAMENTE: si applicavano cioè anche se non conosciute dall'agente o erroneamente ritenute inesistenti.
LA DISCIPLINA VIGENTE: per effetto della LEGGE n. 19/1990, la disciplina dell'imputazione delle circostanze ha conosciuto importanti modificazioni: ART 59 C.P.:
- È rimasta ferma la IRRILEVANZA delle circostanze aggravanti e attenuanti erroneamente supposte.
dovrà essere presa in considerazione a favore dell'agente, anche se lui non ne era a conoscenza o se per errore pensava che non esistesse. Per quanto riguarda le circostanze aggravanti, se l'agente per errore ritiene che siano presenti, queste non saranno valutate contro di lui. Ad esempio, se un ladro crede di rubare un oggetto di grande valore ma in realtà si tratta di un oggetto di poco valore, la presenza di una circostanza aggravante non sarà presa in considerazione. Tuttavia, è importante sottolineare che la rilevanza oggettiva delle circostanze attenuanti rimane ferma. Ciò significa che le circostanze che riducono la gravità del reato saranno valutate a favore dell'agente, anche se lui non ne era a conoscenza o se per errore pensava che non esistessero. Ad esempio, se un agente commette un furto convinto di aver rubato un oggetto di valore inestimabile, ma in realtà si tratta di un oggetto di poco valore, questa circostanza attenuante dovrà essere presa in considerazione a favore dell'agente.oggettivamente esistente, anche se da lui non conosciuta, verrà valutata a suo favore. - È MUTATA la disciplina delle circostanze aggravanti: il legislatore ha armonizzato l'imputazione delle circostanze aggravanti al principio di colpevolezza, stabilendo che tali circostanze possono essere poste a carico dell'agente solo se gli si può muovere almeno un rimprovero di colpa: "soltanto se erano da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa". Vi sono alcune circostanze aggravanti che rilevano solo se i dati di fatto che le integrano sono conosciuti dall'agente.
L'ERRORE SULLA PERSONA DELL'OFFESO: L'ART. 60, CO 1 C.P.: introduce alcune deroghe alla disciplina generale dell'imputazione delle circostanze per le ipotesi di ERRORE SULLA PERSONA DELL'OFFESO con riferimento alle circostanze aggravanti non conosciute dal soggetto agente. Si tratta di
ipotesi in cui l'agente versi in errore sull'identità della persona offesa. Se la legge contempla una o più circostanze aggravanti che riguardano talune condizioni o qualità della vittima reale, o i suoi rapporti con il colpevole, l'art. dispone che tali aggravanti non vengano mai poste a carico dell'agente. L'errore sulla persona dell'offeso: esclude l'applicabilità dell'aggravante, anche se si tratta di errore o ignoranza dovuti a colpa, che potevano cioè essere vietati con la dovuta diligenza. ES: Tizio vuole uccidere l'odiato vicino di casa Caio, per questo si reca di notte in un luogo isolato in cui sa che Caio dovrà passare. Tuttavia, quando si avvicina qualcuno con una corporatura simile a quella di Caio, egli apre il fuoco e uccide la persona, che in realtà era Sempronio che passava di là. Tizio risponde sempre di omicidio volontario (non cambia nulla in merito all'analisi del dolo), ma non risponde di omicidio aggravato dalla circostanza di aver ucciso Caio.della responsabilità), ma cambia la disciplina delle circostanze, in particolare si potrebbero presentare circostanze aggravanti, per esempio nel caso in cui Sempronio fosse un pubblico ufficiale. Tuttavia in questi casi di errore sulla persona l'art. 60 detta un regime di favore, stabilendo che non possono essere applicate le circostanze aggravanti non conosciute, se appunto riferite all'identità della persona. L'ART. 60 CO 2 C.P.: contempla l'ipotesi in cui, a seguito di un errore sulla persona offesa, l'agente supponga di trovarsi in presenza di una situazione che integrerebbe una circostanza attenuante relativa alle qualità o condizioni personali dell'offeso o ai rapporti tra colpevole ed offeso: in deroga alla generale irrilevanza del putativo nella sfera delle circostanze, la circostanza attenuante erroneamente supposta viene valutata a favore del colpevole. ES: Tizio percuote Caio, ritenendo erroneamente che si tratti di Mevio, ecioè dell'autore dell'immotivato spintone che ha fatto ruzzolare Tizio per una scala. Tizio beneficerà dell'attenuante della provocazione per aver "reagito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui". L'ART. 60 CO 3 C.P. enuclea le circostanze relative all'età e quelle relative alle condizioni o qualità fisiche o psichiche della stessa persona offesa, disponendo che per tali circostanze, in caso di errore sulla persona dell'offeso, non opera la disciplina di favore dettata dai commi 1 e 2. Per questo gruppo di circostanze troverà applicazione la disciplina generale dettata dall'art. 59 c.p. L'APPLICAZIONE DEGLI AUMENTI O DELLE DIMINUZIONI DI PENA: (a) UNA SOLA CIRCOSTANZA: Se è presente nel caso concreto UNA SOLA circostanza aggravante o attenuante, il giudice di procede così: "quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati,“l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole”.
La determinazione della pena dovrà perciò avvenire con un GIUDIZIO BIFASICO:
- Nella prima fase, il giudice quantificherà la pena per il reato semplice
- Nella seconda fase, il giudice procederà all’aumento o alla diminuzione di pena conseguente alla circostanza
Queste due fasi dovranno emergere nella sentenza, dove dovrà essere indicata sia la pena per il reato semplice, sia la misura dell’aumento o della diminuzione.
Il giudice NON potrà fare una doppia valutazione dello stesso elemento, sia nella determinazione della pena-base (cioè della pena che applicherebbe per il reato semplice), sia ai fini dell’aumento o della diminuzione di quella pena.
Nel caso in cui la norma di legge che prevede la singola circostanza non specifichi la misura dell’aumento o della diminuzione di pena, la pena per il reato
semplice dovrà essere aumentata o diminuita fino a 1/3 (circostanza a efficacia comune). Al fine di determinare in concreto la misura dell'aumento o della diminuzione da apportarsi alla pena per il reato semplice, il giudice deve scomporre la fattispecie astratta della circostanza aggravante o attenuante in una Scala Continua Di Sottofattispecie, individuando una serie di ipotesi tutte riconducibili a quella circostanza, graduate secondo la loro gravità se si tratta di circostanza aggravante ovvero secondo la loro tenuità se si tratta di circostanza attenuante: all'interno di tale scala il giudice collocherà la circostanza del caso concreto, per stabilire il suo grado di intensità.
La pena della RECLUSIONE da applicarsi per effetto dell'aumento determinato da una sola circostanza aggravante ha un limite massimo: non può superare gli anni 30. Nel caso di una sola circostanza attenuante, alla pena dell'ERGASTOLO è
sostituita la reclusione da 20 a 24 anni. Qualora sia presente nel caso concreto una sola circostanza per la quale la legge preveda un aumento o una diminuzione della pena superiore ad 1/3 (circostanza ad effetto speciale), quel maggior aumento/diminuzione verranno calcolati a partire dalla pena-base fissata dal giudice per il reato semplice, secondo l'accennato CRITERIO DELL'INTENSITÀ DELLA CIRCOSTANZA. Qualora la circostanza presente nel caso concreto sia una CIRCOSTANZA AUTONOMA (per la quale ciò è la legge prevede una pena di specie diversa da quella prevista per il reato semplice, individuando un'apposita cornice di pena) o una CIRCOSTANZA INDIPENDENTE (per la quale ciò è la legge prevede una cornice di pena diversa da quella prevista per il reato semplice), il giudice sceglierà la pena all'interno del nuovo spazio edittale utilizzando i criteri generali di commisurazione della pena: in questo caso la commisurazione della pena per il reato complesso sarà effettuata secondo il CRITERIO DELLA PROPORZIONALITÀ.- RAPPORTO DI SPECIALITÀ: l’unico necessario che deve esserci tra il reato base e quello aggravato. Significa che l’ipotesi aggravata deve contenere tutti gli elementi dell’ipotesi base del reato+ almeno un elemento specializzante (portati dalla circostanza aggravante). ES: nell’omissione di soccorso aggravata dalla morte della vittima questo criterio è rispettato, perché l'ipotesi in cui la vittima muore contiene tutti gli elementi dell'ipotesi base (l'omesso intervento a fronte di una persona e stato di bisogno) + un elemento specializzante rappresentato dal fatto che la persona
è morta a seguito di quellamissione.− L’ESPRESSA QUALIFICAZIONE di una disposizione come circos