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L'OMICIDIO PRETERINTENZIONALE
Nella fattispecie dell'omicidio preterintenzionale è indifferente che si verifichi l'evento voluto (lesioni personali o percosse) perché l'evento costitutivo della fattispecie è l'evento della morte, non voluto ma causato; ai fini della descrizione della fattispecie è dunque superflua la menzione della verifica dell'evento voluto, poiché ciò che è determinante è la sussistenza del dolo del delitto di percosse o di lesioni, perché nell'omicidio preterintenzionale questo elemento psichico deve dirigere la condotta dalla quale deriva l'evento più grave non voluto. Si ricordi la definizione data dall'articolo 43 c.p., per la quale il delitto è preterintenzionale "quando dall'azione od omissione deriva un evento più grave di quello dovuto dall'agente". Si deve concludere, dunque, che almeno il tentativo.
di percosse o di lesioni personali è necessario affinché possa sussistere il dolo relativo all'evento del reato di passaggio, quello attraverso il quale si cagiona la morte, evento che deve essere voluto perché la definizione normativa del delitto preterintenzionale data nell'articolo 43 postula l'esistenza del dolo rispetto all'evento meno grave. La limitazione modale riferita, che restringe l'ambito della condotta rilevante da quella genericamente causale dell'art. 575 a quella che si specifica per essere diretta a commettere il delitto di percosse o il delitto di lesioni, non esclude che la fattispecie descritta dall'art. 584 sia anch'essa una fattispecie causalmente orientata. Occorre però che sia ben chiaro che il dolo del reato di passaggio non ha nulla a che vedere con l'evento morte, che è un evento non voluto. Si è detto anche che l'evento morte può essere imputato a titolo diresponsabilità oggettiva oppure a titolo di colpa. La prima era più coerente con la sistematica del codice Rocco e con la previsione in linea generale della responsabilità oggettiva enunciata all'articolo 42. La seconda ipotesi deve essere però attualmente essere preferita, anche se manca nell'art. 584 la previsione espressa della responsabilità a titolo di colpa per l'evento morte, che sarebbe richiesta dall'art. 42. Infatti, dopo la nota sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, l'esigenza di adeguare la legge vigente al principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.) rende necessaria la rilettura dell'art. 584 nel senso della responsabilità soggettiva: dolo, quindi, per l'antecedente causale, colpa per l'evento più grave di quello voluto. Un caso particolare di omicidio preterintenzionale è previsto dall'art. 18, comma quattro della
legge n. 194 del 1978. La struttura della fattispecie differisce da quella generale descritta nell'art. 584 c.p., perché in questo caso la morte che costituisce l'evento dell'omicidio preterintenzionale deve essere causata da un aborto e dunque la vittima può essere esclusivamente una donna in stato di gravidanza. La condotta tipica è alternativamente descritta come quella di chi "cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna", oppure come quella di chi "provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna". Nell'uno e nell'altro caso il reato di passaggio, che ai sensi di questa particolare norma incriminatrice deve essere consumato, è quello di aver cagionato l'interruzione della gravidanza in assenza del consenso della donna. L'aborto causato è anch'esso preterintenzionale. Occorre aggiungere la precisazione che
L'evento morte della donna, preveduto dall'art.19 comma 5 e 6 della stessa legge n. 94 del 1978, costituisce una circostanza aggravante della procurata interruzione della gravidanza con inosservanza delle prescrizioni di legge; l'addebito di tale circostanza è dunque subordinato alla disciplina generale, disposta dall'art. 59 c.p.
LA MORTE COME DELITTO ABERRANTE: L'ARTICOLO 586
L'art. 586 stabilisce che "quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83 ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate". L'evento morte, che si realizza a causa di un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del delitto doloso o per un'altra causa, deve essere causato per colpa dell'agente. Non deve dunque trattarsi di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento.
eneppure di una causa che rappresenti l'evenienza del caso fortuito o della forza maggiore. Quando si avvera l'ipotesi dell'errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato esso è usualmente qualificato come errore inabilità o errore imperizia. All'interno dell'art. 586, il rinvio alle disposizioni dell'art. 83 costituisce un supplemento descrittivo che specifica la disciplina applicabile nel senso che, sotto un primo profilo, l'iniziale condotta dolosa non determina responsabilità penale per l'evento aberrante, salvo che tale evento non si realizzi per colpa e tale fatto non sia autonomamente già previsto dalla legge come delitto colposo, e, sotto un secondo profilo, che trovano applicazione le regole del concorso formale di reati, quando si avveri l'ipotesi considerata sotto il primo profilo. L'articolo 83 rappresenta la norma generale che disciplina i casi in cui, a seguito del tentativo o dellarealizzazione di un reato se ne cagiona per colpa un altro preveduto come delitto colposo, qualunquesia. L'articolo 586 disciplina l'ipotesi particolare in cui a seguito di un delitto doloso si cagiona per colpa la morte o la lesione di una persona; l'articolo 586 è dunque norma doppiamente speciale rispetto all'articolo 83: in primo luogo perché l'art. 586 presuppone la commissione di un delitto doloso e non anche di una contravvenzione dolosa, a differenza dell'art. 83 che presuppone genericamente un reato; in secondo luogo perché l'evento non voluto, rilevante per l'art. 586, è limitato alla morte o alla lesione personale, mentre per l'art. 83 può essere qualunque evento costitutivo di un delitto colposo. Come l'art. 83 anche l'art. 586 non è una norma incriminatrice. L'interpretazione letterale dell'art. 586, integrato dal rinvio all'art. 83, consente diritenere che l'addebito della conseguenza non voluta è normativamente previsto a titolo di colpa. La medesima conclusione non è possibile senza una forzatura del testo dell'art. 584, nel quale non compare l'espressa menzione della colpa. L'articolo 586 disciplina come evento aberrante la morte che derivi come conseguenza non voluta dalla commissione di un delitto doloso, consumato o almeno tentato; in tale caso esso rinvia alla disciplina dell'art. 589, con l'aumento fino ad un terzo della pena prevista per l'omicidio colposo, in concorso formale con il delitto doloso presupposto. Ovviamente, l'aumento fino al triplo previsto per il concorso formale di reati, sarà disposto in relazione alla pena prevista per la violazione più grave. Occorre precisare che il delitto doloso presupposto non può consistere di percosse o lesioni personali perché se da tali delitti deriva la morte della medesima persona offesa.deve trovare applicazione, per il principio di specialità, l'art. 584, per cui il fatto deve essere valutato come omicidio preterintenzionale. L'art. 586 può trovare applicazione quando dal delitto presupposto di percosse o lesioni personali derivi la morte della persona diversa dal percosso o dal leso. Deve ancora precisarsi che il medesimo principio di specialità impedisce che anche altri delitti possano costituire il delitto presupposto rilevante ai sensi dell'art. 586. Ciò avviene in tutti i casi in cui la legge penale prevede espressamente un aumento di pena da applicarsi sulla pena prevista dal delitto doloso dal quale deriva la morte come conseguenza non voluta dal reo (ad es. gli articoli 571, 572, 588, 591 ecc.). OMICIDIO COLPOSO L'articolo 589 descrive l'omicidio colposo come il fatto di chi "cagiona per colpa la morte di una persona". La descrizione della condotta è a forma libera e cioèc'è la possibilità di realizzare la morte della persona con una azione o con un'omissione. La specificità dell'art. 589 consiste nella previsione di una condotta colposa, come tale produttiva di un evento che si verifica contro l'intenzione dell'agente, ma pur sempre per una sua inosservanza volontaria di cautele doverose, inosservanza che rende la sua condotta imprudente, negligente o imperita ovvero inosservante delle regole specificamente mirate allo scopo di impedire danni per i terzi. L'evento colposo non è voluto, si verifica contro l'intenzione; ciò significa che anche quando l'agente si rappresenta la possibile verificazione dell'evento, la rappresentazione lo conduce ad escludere tale possibilità. Il grado delle colpa è direttamente proporzionale alla prevedibilità dell'evento. La previsione dell'evento è una circostanza aggravante dell'omicidio.
colposo perché alla colpevole indifferenza di chiespone gli altri ad un pericolo quando il danno era prevedibile, si aggiunge l'errore di valutazione del potenziale di pericolosità della condotta. Tale errore, che è poi una colpevole sottovalutazione del pericolo di un danno previsto, può consistere tanto nell'esclusione della verifica di un accadimento, che invece poteva accadere e che in realtà si verifica, quanto nella ipervalutazione della abilità dell'agente, ritenuta tale da scongiurare l'evento e che tale invece non si dimostra, perché l'evento si verifica. È necessario rilevare che l'evento è preveduto anche in alcuni dei casi di colpa impropria, ad esempio quando un omicidio è commesso per eccesso colposo di una causa di liceità oppure nella supposizione erronea dell'esistenza di un tale causa. In tali casi non è possibile ravvisare l'esistenza
della circostanza aggravante. La pena prevista per l'omicidio colposo è la reclusione da sei mesi a cinque anni. Tuttavia, l'articolo 589 prevede anche l'omicidio colposo plurimo e l'omicidio colposo in concorso con le lesione personali colpose; in tal caso si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più