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Diritto penale: parte speciale

Delitti contro la personalità dello stato

Nozioni generali

Al primo posto, nella gerarchia dei beni protetti nella parte speciale del codice penale, il legislatore del '30 ha collocato i delitti politici, intitolandoli “delitti contro la personalità dello Stato”. Più in particolare, il titolo primo del libro secondo ricomprende a sua volta, nella predetta intitolazione, cinque capi così distinti:

  • Delitti contro la personalità internazionale dello Stato (art. 241 a 275);
  • Delitti contro la personalità interna dello Stato (art. 276 a 293);
  • Delitti contro i diritti politici del cittadino (art. 294);
  • Delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti (art. 295 a 300);
  • Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti (301 a 313).

Una tale scelta sistematica sottintende una corrispondente opzione di valore. Collocando al primo posto la tutela della personalità dello Stato, il codice Rocco ha voluto anche simbolicamente evidenziare l’importanza prioritaria che la tutela penale dello Stato rivestiva specie nell’ambito della concezione fascista allora dominante.

Le maggiori innovazioni legislative sono frutto della legislazione dell’emergenza emanata per fronteggiare la criminalità terroristica dilagante nel nostro paese sul finire degli anni settanta. Vengono introdotte nel codice le seguenti nuove fattispecie di reato:

  • Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione dell’ordine (art. 289 bis);
  • Associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis);
  • Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280).

Lo Stato ha inteso innanzitutto rassicurare la collettività circa la volontà politica di combattere efficacemente il terrorismo; nello stesso tempo, lo Stato democratico ha voluto munirsi di strumenti repressivi diversi dalle fattispecie del codice Rocco. Le novità sono risultate più di forma che di sostanza.

I delitti di attentato

Il delitto di attentato prende anche il nome di delitto a consumazione anticipata: il reato è cioè perfetto già in presenza del fatto diretto a realizzare l’obbiettivo preso di mira, senza che ne sia necessario l’effettivo conseguimento. Il codice penale non contiene una disciplina generale della figura in esame, limitandosi a prevedere singole ipotesi di attentato soprattutto nell’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato. Le fattispecie di attentato sono tornate al centro del dibattito penalistico a seguito della loro riscoperta applicativa sul finire degli anni cinquanta e, più di recente, nel contesto dell’emergenza terroristica.

Tale riscoperta ha finito con il riproporre le obiezioni che da sempre il delitto in esame aveva suscitato. Tali obiezioni si riferiscono soprattutto all’originario modello storico di attentato, quale fattispecie criminosa diretta a reprimere remoti atti preparatori lontani dalla soglia di punibilità del tentativo: l’illiberalità insita in questa fattispecie deriverebbe, appunto, dalla sua attitudine a incriminare propositi delittuosi non ancora tradotti in fatti oggettivamente idonei a minacciare gli obbiettivi presi di mira.

La riscoperta del principio di idoneità ex art. 49 comma 2 ed il riconoscimento del suo carattere di generalissimo principio informatore della struttura di tutte le fattispecie incriminatrici, non potevano non avere come conseguenza il rifiuto delle incriminazioni poggiate su una mera direzione soggettiva della volontà. Di qui la ritenuta esigenza di ricostruire le stesse fattispecie di attentato, arricchendole del requisito non scritto della idoneità: l’espressione "fatto diretto a" diventa "fatto idoneo diretto a". È però da escludere che attraverso l’introduzione di un simile correttivo sia raggiungibile un livello ottimale di garanzia. E ciò perché la gran parte delle fattispecie di attentato contenute nell’ordinamento positivo sono incentrate su eventi di così grandi proporzioni, da rendere problematico il giudizio circa l’idoneità delle singole condotte incriminabili a provocarne la verificazione.

Delitti di associazione politica

Un importante modello delittuoso tipico del diritto penale politico è quello del reato associativo. Nel nostro ordinamento, la legittimità costituzionale del reato associativo è subordinata ad alcune irrinunciabili condizioni. Posto innanzitutto che la Costituzione tutela la libertà di associazione, il legislatore penale non può mai criminalizzare fatti che costituiscono libero esercizio del diritto di associarsi. I criteri di una legittima criminalizzazione di fatti associativi non possono, perciò, che essere dedotti dai limiti che lo stesso art. 18 Cost. pone alla libertà associativa: detta disposizione invero subordina il diritto di associazione al perseguimento di “fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale” e, inoltre, proibisce “le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”. Ne consegue che sono legittimamente incriminabili:

  • Le associazioni che perseguono un programma criminoso;
  • Le associazioni che perseguono scopi leciti mediante mezzi vietati.

Alla stregua del principio della personalità della responsabilità penale, il legislatore è tenuto a costruire la fattispecie in modo tale che ciascun associato sia chiamato a rispondere nei limiti del contributo personalmente arrecato all’associazione.

Nell’ambito della normativa penale vigente, il modello del reato associativo si articola in maniera diversificata, in funzione della tecnica di tipizzazione utilizzata dal legislatore. Alcune ipotesi di reato presentano una struttura essenziale e scarna, perché ruotano fondamentalmente attorno al mero fatto associativo. Altre fattispecie specificano meglio le caratteristiche dell’apparato strumentale di cui l’associazione deve dotarsi per raggiungere gli obiettivi perseguiti: ad es. la nuova fattispecie dell’associazione segreta introdotta con la legge n. 17 dell’82 tipicizza le modalità di svolgimento delle attività sociali; analogamente l’art. 416 bis tipicizza il metodo mafioso. Proprio queste fattispecie incriminatrici caratterizzate dalla tipizzazione più dettagliata degli elementi strutturali del reato associativo, sono quelle che meglio si conformano ai principi costituzionali in materia penale. Essendo irrealistica la prospettiva di una completa abolizione dei reati associativi in sede di riforma dell’attuale sistema penale, è auspicabile che il futuro legislatore ne perfezioni la struttura arricchendola il più possibile di elementi che ne incrementino il livello di determinatezza e l’attitudine offensiva.

Nel tipizzare le condotte associative, il legislatore è solito utilizzare una tecnica incriminatrice imperniata sulla distinzione tra attività di rango superiore e attività di semplice partecipazione. I ruoli di rango superiore ricomprendono, a loro volta, le seguenti attività: promozione, costituzione, organizzazione, direzione. Tali attività, punite con sanzione equivalente e comunque più grave rispetto alla semplice partecipazione, configurano di regola rispetto a quest’ultima un titolo autonomo. È promotore colui il quale prende l’iniziativa per la creazione dell’associazione, portando a conoscenza dei terzi il programma sociale. È costitutore chi crea l’associazione, facendola venire a esistenza nel mondo esterno mediante il reclutamento del personale e il reperimento dei mezzi. Si definisce ancora organizzatore colui il quale fornisce una struttura operativa al sodalizio criminoso, agendo con autonomo potere decisionale. È infine direttore chi svolge funzioni di guida e di gestione.

Controversa è la figura di partecipazione. Tale nozione ha un indubbio contenuto minimo e carattere psicologico, consistente nella coscienza e volontà di essere membro dell’associazione criminosa e di farne proprie le finalità e gli obiettivi. Di solito la giurisprudenza definisce il contenuto della partecipazione in forma negativa, e cioè includendo in tale concetto tutti i comportamenti diversi dalla promozione, costituzione e organizzazione. Così ad es. si è sostenuto che è partecipe colui che svolge compiti meramente esecutivi e non rilevanti ai fini della vita e della sopravvivenza dell’associazione sovversiva o colui che svolge attività perfettamente fungibile, priva di rilevanza risolutiva nella struttura dell’organizzazione. Correttamente intesa, la condotta di partecipazione implica la realizzazione di attività materiali, di ordine esecutivo, finalizzate alla sopravvivenza della associazione e/o al perseguimento degli scopi sociali.

Uno dei nodi cruciali dell’intera problematica dei reati associativi riguarda il rapporto tra il fatto dell’appartenenza all’associazione ed il concorso nei reati oggetto del programma dell’associazione criminosa. Si tratta di stabilire se la partecipazione alla deliberazione del programma sociale criminoso implichi per ciò solo la responsabilità per i singoli delitti programmati. Dottrina e giurisprudenza sono tendenzialmente orientate ad escluderlo, ritenendo insufficiente la semplice partecipazione alla associazione ai fini della responsabilità concorsuale. Una corretta impostazione del problema non può partire dalla semplice appartenenza all’associazione, ma dall’attività svolta all’interno dell’associazione.

Leggere articoli 270, 270 bis, 271, 304, 305, 306 e 307.

Delitti contro i segreti di stato

Il legislatore del '30, in conformità con l’ideologia fascista, volle tutelare sia la sicurezza dello Stato sia tutti gli altri interessi politici fondamentali, dalla saldezza economica al migliore assetto sociale della nazione. Il codice razionalizza e completa la tutela delle notizie riservate, già introdotta con la legislazione speciale in epoca prossima all’entrata dell’Italia nel primo conflitto mondiale, con l’obiettivo di vietare la divulgazione di notizie attinenti alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato. La distinzione tra le notizie segrete e le notizie riservate è il perno della originaria disciplina codicistica. Le notizie segrete costituiscono il segreto di Stato in senso stretto. Il segreto può essere sia politico che militare. Le notizie riservate sono invece quelle che, pur conosciute da un numero indeterminato di persone, non devono essere divulgate per decisione della competente autorità amministrativa, sia centrale che periferica.

La disciplina del codice è stata riformata, ancorché non integralmente ed organicamente, con la legge n. 801 del 1977, che provvede a ridefinire la nozione di segreto di Stato. L’art. 12 comma 1 di questa legge statuisce che “sono coperti da segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno alla integrità dello Stato democratico anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi Costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell’ordine costituzionale”. A questa definizione di segreto si deve far ora riferimento per interpretare le fattispecie del codice penale.

Le singole ipotesi di reato poste a tutela del segreto si distinguono in due grandi categorie: quelle di procacciamento e quelle di divulgazione delle notizie segreti. I reati di procacciamento sono tre: il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, lo spionaggio politico o militare e l’agevolazione colposa.

Leggere gli articoli 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 e 263.

I delitti di apologia e istigazione

Nell’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, un ruolo non secondario è stato attribuito alla fattispecie di apologia e di istigazione dal legislatore del '30. La rilevanza penale delle condotte apologetiche e istigatrici appare invece oggi assai problematica, giacché si tratta di forme di comportamento che in ogni caso interferiscono con l’esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero: di qui il problema dei limiti di compatibilità tra le norme che incriminano le condotte predette e l’articolo 21 della Costituzione.

La nozione di apologia è controversa già sul piano definitorio: nel linguaggio comune, il termine allude a un discorso tendente a difendere o esaltare una persona o una dottrina o un fatto. Il codice ha omesso di definire l’apologia. Di conseguenza, la determinazione della nozione giuridico-penale di apologia è rimasta affidata alla giurisprudenza, la quale ha tradizionalmente sostenuto che essa consiste in un discorso tendente a persuadere un gran numero di persone mediante l’uso di un linguaggio articolato e suggestivo: la Cassazione a Sezioni Unite, in una sentenza della fine degli anni cinquanta, è giunta addirittura a sostenere che per aversi apologia è sufficiente la formulazione di un giudizio favorevole che implichi l’approvazione convinta dell’episodio verificatosi e per conseguenza l’adesione spirituale ad esso da parte del dichiarante che lo considera come proprio.

Quanto alla istigazione, essa viene solitamente definita, secondo una accezione abbastanza lata, come qualsiasi condotta diretta a eccitare, determinare, rafforzare o alimentare l’altrui risoluzione. Quanto ai rapporti tra istigazione e libera manifestazione del pensiero, vanno subito richiamate le prese di posizione della Corte Costituzionale. Nella sentenza 16/’73, la corte ha escluso che l’istigazione rappresenti una forma di manifestazione del pensiero rientrante nell’area di tutela dell’art. 21 Cost.; questa piuttosto costituirebbe “azione e diretto incitamento all’azione”, e questa sua caratteristica ne determinerebbe la illiceità.

Un tale punto di vista non è però accettabile. È infatti arbitrario delimitare l’area della manifestazione del pensiero alla sola comunicazione di conoscenze astratte prive di conseguenze pratiche. Nella successiva sentenza n. 108/’74, la illiceità della istigazione è stata invece subordinata alla sua attitudine a rappresentare un “pericolo concreto”, in quanto suscettibile di provocare, attraverso l’azione sulla psiche dei destinatari, comportamenti lesivi di beni dotati di rilevanza costituzionale. Questa soluzione è più in linea con l’ispirazione di fondo dell’ordinamento democratico. Penalmente rilevante è la istigazione che, secondo un giudizio ex ante e in concreto, si riveli idonea a commettere un determinato reato.

Al fine di rendere compatibile l’incriminazione dei fatti di apologia o di istigazione con l’art. 21 Cost., la Corte Costituzionale con sentenza n. 65/’70 ha fissato il principio per cui l’apologia punibile “non è la manifestazione del pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti”.

Leggere gli articoli 266, 272, 302 e 303.

Delitti di vilipendio politico

Sotto la denominazione di delitti di vilipendio politico vengono ricomprese le figure previste negli articoli 290 (vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate), 291 (vilipendio alla nazione italiana) e 292 (vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato) del codice penale. Si tratta di ipotesi di reato che si ispirano alla medesima ratio di tutela, quella cioè di evitare che determinate istituzioni possano essere scalfite nella loro considerazione generale e che possa essere conseguentemente pregiudicato il principio di autorità.

Dal punto di vista definitorio, la nozione di vilipendio è ambigua e controversa: vilipendere equivale a “tenere a vile”, ad esprimere cioè disprezzo per una persona o per una cosa. La compatibilità dei reati di vilipendio politico con i principi fondamentali dello Stato democratico è stata contestata con una intensità e forza sempre crescenti, ed in ogni caso direttamente proporzionali alla maturazione politica che si andava conseguendo nel paese. Ma con pari energia parte della dottrina e la stessa Corte Costituzionale si sono sforzate di dimostrare che i vilipendi politici sono conformi a Costituzione, ma nessuno degli orientamenti è riuscito a dimostrarlo in modo convincente. I vilipendi non sono dunque compatibili con la libertà di manifestazione del pensiero. Questa conclusione non muta neppure se si interpreti additivamente il concetto di vilipendio con l’aggiunta dell’elemento del pericolo della disobbedienza quale effetto del disprezzo espresso (cosa che ha fatto la Corte Costituzionale con sentenza n. 20 del 1974). Negli ultimi anni si è tentato di eliminare dal nostro ordinamento penale i vilipendi politici mediante proposte di legge in senso abrogativo e richieste di referendum abrogativo. Tutte queste iniziative sono però rimaste senza esito.

Leggere gli articoli 290, 291 e 292.

Offese al presidente della repubblica

Gli articoli da 276 a 279 incriminano alcuni comportamenti lesivi della persona del Capo dello Stato.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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