Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Principio di ultrattività
(PRINCIPIO DI ULTRATTIVITA’).L’art. 20 è stato abrogato dalla legge del 1999 suindicata.Decreti legge non convertiti• 5 comma : la successione di leggi penali si applica anche nei casi di decadenza e di mancataratifica di un decreto legge e nel caso di un decreto legge convertito in legge con emendamenti.Un decreto legge che abroghi un reato o ne attenui il trattamento sanzionatorio, in caso didecadenza dello stesso, tornerebbe a costituire reato o a essere più gravemente punito.Ne consegue che poiché il principio del favor libertatis deve comunque prevalere sull’art. 77 Cost.dovrà essere ugualmente applicato il decreto(effetti del decreto non convertito),decaduto .Legge dichiarate incostituzionaliArticolo 136 CostituzioneQuando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un attoavente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo allapubblicazione della
decisione.La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.Con riferimento all'art. 136 vanno fatte due osservazioni.La prima è che il primo comma deve essere integrato con l'art.30, 3° comma, della legge n. 87 del 1953 secondo il quale: "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione".Il combinato di queste due disposizioni consente di affermare che una sentenza d'incostituzionalità elimina la norma incostituzionale dall'ordinamento con effetti retroattivi: la cancella dal sistema ed è come se non fosse mai esistita. La conseguenza è molto importante e consiste nell'impossibilità per gli operatori giuridici (giudici e pubblica amministrazione) di applicarla.C'è, però, un limite che è dato dai giudicati (Corte costituzionale).sentenza n.58 del 1967:" ...Pertanto le pronunce stesse fanno sorgere l'obbligo per i giudici avanti ai quali si invocano lenorme di legge dichiarate costituzionalmente illegittime di non applicarle, a meno che i rapporticui esse si riferiscono debbano ritenersi ormai esauriti in modo definitivo ed irrevocabile, econseguentemente non più suscettibili di alcuna azione o rimedio, secondo i principi invocabili inmateria".).
In altre parole, le sentenze passate in giudicato (ovvero non più impugnabili perdecorrenza dei termini), che hanno fatto applicazione di una normativa dichiarata successivamenteincostituzionale, non possono essere messe nuovamente in discussione, restando valide ed efficaci.
Pagina 26 di 193Sennonché, anche qui, il principio di irretroattività assume un ruolo prioritario, per cui una leggeinvalidata si applicherà comunque ove risulti più favorevole al reo rispetto ad unaprecedente disposizione
Incriminatrice. Tempo del commesso reato
Ai fini dell'individuazione della legge penale applicabile nel tempo è essenziale determinare il tempus commissi delicti.
In assenza di una presa di posizione legislativa, la dottrina ha prospettato tre criteri.
- Teoria della condotta: la quale considera il reato commesso nel momento in cui si è realizzata l'azione o l'omissione (questa è quella prevalente in dottrina perché essendo questo il momento nel quale il soggetto mette in atto il proposito criminoso, si tratta di un frangente temporale decisivo).
- Teoria dell'evento: secondo cui il reato è commesso allorché si verifica il risultato lesivo causalmente riconducibile alla condotta e necessario ai fini della compiuta configurazione dell'illecito.
- Teoria mista: che guarda sia all'azione che all'evento, nel senso che il reato si considera indifferentemente commesso quando si verifichi l'uno o l'altro.
estremo. Quale dei criteri sia il più valido non si può dire in astratto. Dobbiamo prendere le mosse dalla ratio dell'art. 2 e si concorda nel respingere i punti 2 e 3. La prima perché porterebbe ad una applicazione retroattiva della legge penale in tutti i casi in cui la condotta si sia svolta sotto una precedente legge e l'evento si sia, invece, verificato sotto una nuova legge. La seconda perché non appare ragionevole considerare commesso un reato indifferentemente sotto la vigenza di due norme diverse. Non rimane, quindi, che il criterio della condotta. Ciò premesso, tale criterio si atteggia diversamente in funzione delle singole tipologie di reato. Reati causalmente orientati, c.d. a forma libera: se dolosi, il t. d. c. r. coincide con la realizzazione dell'ultimo atto sorretto dalla volontà colpevole. Se colposi, con l'atto che, per primo, tra gli atti causalmente collegati con l'evento, dà luogo a una
situazione antigiuridica. Nei reati c.d. di durata si hanno divergenze di opinioni. Tra questi si distinguono: Reato permanente (perdurare di una situazione illecita volontariamente rimovibile) e reato abituale (reiterazione nel tempo di condotte della stessa specie): dottrina e giurisprudenza fissano il tempo del commesso reato, nell'ultimo momento di mantenimento della condotta antigiuridica. Appare, però, preferibile l'orientamento minoritario che fissa il t.d.c.r. nel primo atto che dà avvio al reato permanente o che, unitamente ai successivi, integra il reato abituale. Pagina 27 di 193
Reato continuato (art. 82, comma 2): esso non rappresenta, nell'ottica della successione di leggi, un fatto unitario, ma piuttosto un concorso materiale di reati, ciascuno dei quali presenta un proprio t.d.c.r.
Reati omissivi: occorre fare riferimento al momento in cui scade il termine (esplicito o implicito) utile per realizzare la condotta doverosa.
Divieto di
L'analogia consiste in un processo di integrazione dell'ordinamento attuato tramite una regola di giudizio ricavata dall'applicazione all'ipotesi di specie, non regolata espressamente da alcuna norma, di disposizioni regolanti casi o materie simili: il presupposto di tale procedimento integrativo è costituito dal ricorrere dell'identità di ratio. Il ricorso all'analogia non è, tuttavia, sempre ammissibile. ART. 14 preleggi, esclude il procedimento analogico in due casi, uno dei quali è costituito dalle leggi penali e, in via implicita, anche dall'art. 1 e 99 c.p. Inoltre è costituzionalmente implicito nel concetto nullum crimen sine lege. Ma non sempre riesce agevole distinguere tra analogia e interpretazione estensiva. La dottrina maggioritaria non dubita, infatti, della legittimità dell'interpretazione estensiva in campo penale, anche se si possono considerare alcune giustificate riserve, tipo ilrispetto del principio di frammentarietà che impedisce che si forzino i limiti di tipicità prefissati dal legislatore. Per quanto riguarda l'ampiezza del divieto di analogia, il divieto avrebbe carattere assoluto, se riguardasse sia le norme incriminatrici, sia le norme di favore. A giustificazione, si adduce il principio dell'esigenza di certezza. Ma contro questa concezione assoluta è da obiettare che l'art. 25 comma 2 Cost. sancisce, non già il primato dell'esigenza di certezza, ma della garanzia della libertà del cittadino e proprio muovendo dal presupposto che la libertà è la regola e la sua limitazione l'eccezione, risulta del tutto conforme all'art. 25 Cost. un'interpretazione analogica estesa alle norme più favorevole al reo. Così si è riconosciuto che il divieto di analogia ha carattere relativo perché concerne soltanto l'interpretazione delle norme penali.punibilità che sono previste in modo esplicito e dettagliato dalla legge. In questi casi, l'interpretazione analogica non è consentita. Tuttavia, è possibile fare un'interpretazione analogica in bonam partem quando si tratta di norme eccezionali che non sono esplicitamente disciplinate dalla legge. In questo caso, si può estendere l'applicazione della norma eccezionale a situazioni simili, ma solo se ciò è favorevole al soggetto interessato. Un ostacolo all'applicazione analogica può essere riscontrato nell'articolo 14 delle preleggi, che stabilisce che le leggi eccezionali non si applicano oltre i casi e i tempi specificati. Pertanto, è necessario determinare il significato di leggi eccezionali che non sono suscettibili di applicazione analogica, sia in malam partem che in bonam partem. Le norme regolari sono quelle che disciplinano situazioni in cui chiunque può trovarsi a fronteggiare determinati presupposti. D'altra parte, le norme eccezionali introducono una disciplina che deroga all'efficacia generale di una o più disposizioni. Applicando questi criteri, non tutte le norme che prevedono cause di punibilità hanno carattere eccezionale. Tuttavia, il ricorso al procedimento analogico è precluso per quelle cause di non punibilità che sono esplicitamente previste e dettagliate dalla legge.Stato, come ad esempio i giudici o gli avvocati generali, al fine di interpretare e applicare correttamente la legge penale. Interpretazione giudiziale: è l'interpretazione fornita dai giudici nel corso dei processi penali, al fine di risolvere eventuali dubbi interpretativi e applicare la legge nel caso specifico. Interpretazione dottrinale: è l'interpretazione fornita dagli studiosi del diritto penale, come ad esempio i professori universitari o gli esperti del settore, al fine di approfondire e analizzare il significato delle norme penali. L'interpretazione delle leggi penali è di fondamentale importanza per garantire una corretta applicazione del diritto e assicurare la tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini.Statonell'ambito delle competenze istituzionali (es. circolari ministeriali). Interpretazione giudiziale (giurisprudenziale): è quella dei giudici nell'emanare sentenze. Influenza maggiormente la concreta applicazione del diritto. Interpretazione dottrinale: è quella realizzata dai giuristi nelle opere di dottrina. Riesce a influenzare l'applicazione del diritto soltanto in virtù della sua intrinseca forza persuasiva. La lettera della legge e l'intenzione del legislatore L'art. 12 delle preleggi del c.c. dispone: Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore. Due elementi da sottolineare: il significato proprio delle parole e l'intenzione del legislatore. Ma la maggiore debolezza dell'art. 12 consiste nel fatto che non dice quale dei due criteri debba prevalere.ì definiti perché rappresentano delle linee guida che gli interpreti seguono per comprendere e interpretare un testo. Questi canoni sono stati sviluppati nel corso dei secoli e sono ancora oggi utilizzati per interpretare testi di varie nature, come testi letterari, testi giuridici, testi religiosi, ecc. I canoni interpretativi tradizionali includono: 1. Canone grammaticale: si basa sull'analisi della grammatica e della sintassi del testo per comprendere il significato delle parole e delle frasi. 2. Canone storico: tiene conto del contesto storico in cui il testo è stato scritto, comprese le circostanze culturali, sociali e politiche dell'epoca. 3. Canone logico: si concentra sulla coerenza e sulla logica del testo, cercando di evitare contraddizioni interne. 4. Canone analogico: si basa sull'uso di analogie e paragoni per comprendere il significato di un testo. 5. Canone retorico: considera gli aspetti retorici del testo, come l'uso di figure retoriche, la struttura del discorso e le intenzioni comunicative dell'autore. 6. Canone etico: tiene conto dei valori etici e morali presenti nel testo, cercando di interpretarlo in modo coerente con tali valori. 7. Canone estetico: si concentra sull'aspetto estetico del testo, come la bellezza del linguaggio e la sua capacità di suscitare emozioni ed esperienze estetiche. È importante sottolineare che questi canoni interpretativi non sono sempre applicabili in modo univoco e possono essere soggetti a interpretazioni diverse. Inoltre, possono essere utilizzati in combinazione tra loro o in modo selettivo, a seconda del tipo di testo e del contesto interpretativo.