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FATTO:
• il FATTO TIPICO, ovvero la descrizione di quello che il volto dell’illecito penale. L’elemento
◦ indefettibile del fatto tipico è la condotta, cioè una azione umana o omissione esteriormente
percepibile. Alla condotta in taluni casi può seguire il verificarsi di un vero e proprio evento, cioè
di un evento inteso in senso naturalistico, ovvero una modificazione del mondo esterno, ad
esempio la morte di uomo nell’ipotesi di omicidio; le lesioni in caso di lesioni personali. Sotto
questo aspetto si può distinguere tra:
reati di mera condotta: quelli che si perfezionano con il semplice fatto di porre in essere la
▪ condotta criminosa. Ad esempio: il furto; l’appropriazione indebita; l’evasione; la violenza
sessuale; le minacce; l’ingiuria; la diffamazione.
reati di evento: quelle che oltre alla condotta richiedono la specifica previsione di un evento
▪ naturalistico. In questo secondo caso se ci si trova di fronte a dei reati di evento si dovrà
accertare un qualche cos’altro tra la condotta e l’evento, ovvero il NESSO DI CAUSALITÀ,
cioè occorre verificare che effettivamente quell’evento è stato cagionato proprio da quella
condotta presa in considerazione.
La condotta criminosa per essere ritenuta tale, rilevante dal punto di vista penale si dice deve
essere una condotta umana, cioè una condotta posta in essere da un essere umano. Quando è
che si può ritenere che venga meno questo requisito che viene anche chiamato della cosiddetta
SUITAS, cioè della coscienza e volontà della condotta? Quand’è che è una condotta può non
ritenersi cosciente e volontaria e quindi non attribuibile all’uomo? Art. 42 c.p. afferma: “Nessuno
può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha
commessa con coscienza e volontà.” Ora questa coscienza e volontà della condotta non attiene
tanto all’elemento psicologico, cioè al dolo o alla colpa, ma è una connotazione della condotta
stessa e cioè nel caso in cui la condotta, in taluni casi, non può essere ritenuta cosciente e
volontaria qui il giudice non dovrà nemmeno andare a verificare il dolo o la colpa, ma escluderà
questo fatto tipico di reato a livello oggettivo. Quali sono i casi in cui la condotta non può essere
ritenuta cosciente e volontaria, cioè attribuibile a quel soggetto? Vi sono almeno due casi che
sono codificati e sono:
forza maggiore: Art. 45 c.p afferma: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso
▪ fortuito o per forza maggiore” Questo articolo contempla due ipotesi. Che differenza c’è tra
forza maggiore e caso fortuito? La forza maggiore è quell’accadimento del tutto irresistibile,
a cui cioè il soggetto non può resistere, fuori esce dalla dominabilità del volere.
Esempio 1: Tizio si alla guida dell’auto a causa di una forte scossa di terremoto l’auto viene
materialmente spostata e viene investito il pedone. Si può dire che quella condotta di Tizio è una
condotta cosciente e volontaria, cioè una condotta penalmente rilevante? No, perché
quell’evento è del tutto irresistibile, fuori esce dalla dominabilità del volere.
Esempio 2: Sempre a causa di un terremoto, di una tromba d’aria il lavoratore di un’impresa edile
che si trova sull’impalcatura viene sbalzato fuori dall’impalcatura o gli cade un arnese che
colpisce Caio. Si può dire che quella condotta è conoscente e volontaria dominabile? Anche in
questo caso non si avrebbe una condotta penalmente rilevante. Quindi di fronte a questi casi
viene meno lo stesso fatto tipico perché non c’è una condotta attribuibile al soggetto agente.
costringimento fisico:
▪ Ad esempio se Tizio prende il braccio di Caio e con la sua forza lo scaravento contro il volto di
Sempronio. Si può dire che quella condotta di Caio è una condotta conoscente e volontaria? No,
perché c’è una forza dovuta ad un terzo soggetto che ha materialmente lui commesso il reato per
il tramite di Caio. Art. 46 co.1 c.p. afferma: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi
stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque
sottrarsi.” 35
Ad esempio se Tizio cagiona delle lesioni a Caio perché Sempronio gli ha preso il braccio e glielo
ha scaraventato contro Caio. Chi è che risponderà del reato Tizio o Sempronio? Sempronio.
Infatti il secondo comma dell’art. 46 c.p afferma: “In tal caso, del fatto commesso dalla persona
costretta risponde l'autore della violenza.” Anche in questo caso viene meno una condotta
attribuibile al soggetto agente.
Diversi sono i casi di cosiddetta coazione psichica, per esempio la minaccia. In questo
▪ caso rimane pur sempre seppur limitata possibilità di scegliere in capo al soggetto agente.
Ad esempio: Tizio dice a Caio che deve compiere una rapina per suo conto altrimenti gli uccide
la moglie. Qui non c’è un costringimento fisico vero e proprio, c’è una coazione psichica. Qui il
soggetto autore del reato è tendenzialmente costretto a livello psicologico, quindi non viene
meno la condotta ma viene meno l’elemento soggettivo del reato, quindi la colpevolezza. Ipotesi
questa che è contemplata tra i reati di una specifica causa di giustificazione.
La condotta poi può essere distinta in:
◦ attiva;
▪ omissiva: questa può essere distinta in due diverse tipologie:
▪ reato omissivo proprio/ omissione propria: I reati omissivi propri hanno alcune
• caratteristiche cioè si tratta di reati di mera condotta sebben omissiva, quindi non di
evento, espressamente contemplati in specifiche previsione normative.
Ad esempio l’art. 361 c.p.: Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale: “Il
pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra
autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o
a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.”- art. 362 c.p.:
Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio. - art. 364 c.p.: Omessa
denuncia di reato da parte del cittadino. - art. 365 c.p.: Omissione di referto.
Ad esempio: Un soggetto va al pronto soccorso con un coltello conficcato in un fianco. E’
presumibile che vi sia stato un reato e quindi il medico ha l’obbligo di denunciare quella
lesione. Se non lo fa è punito per ciò solo. Non è necessario che si verifichi qualche cosa di
.
ulteriore, un evento naturalistico
Quindi si tratta di reati mera condotta omissiva, cioè la mera omissione di un obbligo di
fare qualche cosa che la legge impone. Perché l’omissione propria sia punibile occorre
un’espressa previsione normativa.
reato omissivo improprio/ omissione impropria: qui a differenza del reato omissivo
• proprio il reato omissivo improprio è innanzitutto sempre un reato di evento e non
trova un’autonoma collocazione nella parte speciale del codice o comunque in una
legge complementare. Come nasce quindi questa fattispecie di reato omissivo
improprio, che viene chiamato anche reato commissivo mediante omissione? Nasce dal
combinato disposto di due norme, una di parte speciale che contempla un reato
commissivo, cioè di azione e una norma di parte generale del codice che è l’art. 40 co.
2, disposizione che recita: “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo.” E’ una clausola di equivalenza, cioè alla condotta
commissiva si equipara l’omissione che sia produttiva di un certo evento. Quindi se si
legge la disposizione sull’omicidio, la quale afferma: “Chiunque cagioni la morte di uomo
[…]”che presuppone una condotta di tipo attivo come si può creare una fattispecie di tipo
omissivo e punire quindi l’omicidio mediante omissione. La norma di parte speciale
delinea una condotta attiva per convertire questa condotta attiva in condotta anche
omissiva si deve ricollegare all’art. 40 co.2.
Ad esempio: Il p.m vuole contestare a Tizio, datore di lavoro, di non aver adotta tutti i sistemi
antinfortunistici necessari a impedire al verificazione di eventi lesivi in capo ai propri
dipendenti. Si dovrà contesta la norma sull’omicidio e l’art.40 co.2 per formulare il capo
d’imputazione. Se non si indica il 40 co. 2 si consterebbe l’omicidio commissivo che
ovviamente non è questa l’ipotesi. Quindi solamente le fattispecie commissive di evento
sono convertibili in reato omissivo improprio perché lo dice la norma.
Che cosa occorre ancora perché si possa convertire una fattispecie commissiva in
omissiva? Anche qui se si legge attentamente la disposizione si comprende che solo i
reati di evento possono essere convertiti, però la norma continua: “[…]che si ha l'obbligo
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” Quindi occorre che perché un soggetto
risponda di un reato omissivo improprio questo soggetto ha un obbligo, non un qualsiasi
obbligo, ma un obbligo giuridico di impedire un evento. Quand’è che si ha un obbligo
giudico di impedire un evento? Qui occorre individuare quella che viene chiamata la
posizione di garanzia rivestita dal soggetto in relazione a quello specifico bene da
tutelare. Posizione di garanzia può essere di due tipi: 36
posizione di protezione da fonti di pericolo: ad esempio: la madre nei confronti dei
• figli minorenni. Vi è un obbligo di impedire eventi pregiudizievoli o comunque un obbligo
di tutela di quel soggetto.
Esempio 1: La madre che non allatta il neonato e lo lascia morire. Questo è un omicidio
o un infanticidio mediante omissione, perché la madre ha un obbligo giuridico che deriva
da una fonte normativa in questo caso è il codice civile.
Esempio 2: la babysitter/maestra d’asilo che non esercita correttamente la sua vigilanza
sui bambini che gli sono stati lasciati in affidamento e uno di questi si fa male. Omessa
vigilanza in relazione a una posizione sia di protezione che di controllo la maestra d’asilo
.
potrebbe rispondere di lesioni mediante omissione
posizione di controllo di fonti di pericolo: ad esempio: il direttore di una centrale
• nucleare che non esercita correttamente il suo obbligo di vigilanza su i livelli che
possano esporre a rischio la popolazione e si verifica una fuga di materiale radioattivo.
Anche qui se c’è un’omessa vigilanza sulle fonti di pericolo verso i terzi il soggetto
potr