INTRODUZIONE
I PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE GOVERNANO IL DIRITTO PENALE
Il Codice Penale si divide in tre libri:
1 -PARTE GENERALE DEL DIRITTO PENALE ( regole applicabili a qualsiasi fattispecie)
2 -DEI DELITTI: parte speciale, delitti contro la persona (omicidio, lesioni, ecc), delitti
contro il patrimonio (rapina, truffa, ecc)
3 -DELLE CONTRAVVENZIONI: parte speciale, descrizione dei diversi fatti punibili.
Per REATO in senso formale s’intende la violazione di una norma provvista di
sanzione. A seconda del tipo di sanzione che viene stabilita dal legislatore, i reati si
distinguono in DELITTI e CONTRAVVENZIONI. Art. 17 c.p.: le pene principali stabilite per
i delitti sono: l’ergastolo, la reclusione, la multa. Le pene principali stabilite per le
contravvenzioni sono: l’arresto, l’ammenda.
Al codice penale si affiancano numerose leggi penali speciali o complementari, dove i reati
sono riconoscibili come delitti o come contravvenzioni sulla base della sanzione stabilita
dal legislatore. Ad esempio, reati in materia societaria e fallimentare ( in materia di diritto
commerciale), reati in materia di diritto del lavoro, di diritto industriale, di diritto bancario.
C’è anche un DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE, che riguarda i rapporti con gli
ordinamenti stranieri in materia di repressione e di lotta contro il crimine organizzato, e un
DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE, che è una branca del diritto internazionale, che
riguarda i crimini internazionali (crimini di guerra, contro la pace e contro l’umanità).
La norma penale ha una
FUNZIONE REPRESSIVA
FUNZIONE DI GARANZIA
e, soprattutto, ha la FUNZIONE DI RENDERE RICONOSCIBILE la gerarchia dei valori
e la loro protezione da parte dell’ordinamento giuridico. La norma penale infatti è
riconoscibile non per la materia trattata ma per il tipo di sanzione stabilita per la sua
inosservanza a tutela di tali valori, sia che si tratti di un ordine (fare o astenersi), sia che
si tratti di un obbligo o dovere di agire la cui inosservanza (omissione) porta comunque
ad un reato.
il Codice Zanardelli ha disciplinato la materia fino al 1930 (dal 1889 al 1930). Rifletteva le
idee liberali dell’epoca. Prevedeva i reati contro la libertà ed aveva abolito la pena di
morte. Il codice Rocco ha cancellato il titolo dei reati contro la libertà e ha reintrodotto la
pena di morte, successivamente (1944) soppressa e sostituita con l’ergastolo, in
applicazione dell’art. 27/4° Cost.
Le norme penali sono in genere INCRIMINATRICI (es. la norma sull’usura) e si trovano
nelle due parti speciali del codice o nelle leggi speciali.
Altre norme penali servono a far funzionare la norma incriminatrice (es. le norme che
disciplinano le “cause di giustificazione o scriminanti”, il decreto ministeriale che fissa il
tasso usuraio). Sono norme DI SERVIZIO o di parte generale, regolano il fatto generale
del reato. Sono DEFINITORIE, regolano ad es. il dolo o la colpa, il nesso di causalità, le
circostanze. Servono al giudice per valutare i presupposti generali per la responsabilità
penale e si applicano a tutte le norme incriminatrici.
CARATTERISTICHE DELLE LEGGI PENALI:
- TIPICITA’ DELLE LEGGI PENALI (le leggi penali devono essere espressamente
predisposte dal legislatore, sia dal punto di vista della configurazione della fattispecie
del reato (descrizione del reato), sia dal punto di vista della pena (previsione della
forbice edittale) art. 1 c.p.
- IRRETROATTIVITA’ DELLE PENE (il legislatore non può, in ambito penale, mai
disporre per il passato, ma solo per il futuro) art. 2/1 c.p. (nessuno può essere punito
per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato),
art. 25 Cost.
tali caratteristiche sono sancite negli Art. 13, 25, 27 della Costituzione:
art. 13 1comma : La libertà personale è inviolabile. 2 comma: Non è ammessa
forma alcuna di detenzione, di ispezione, di perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale, se non per ATTO MOTIVATO
DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA e nei soli CASI E MODI PREVISTI DALLA LEGGE.
(principio di legalità: garanzia della riserva assoluta di legge, della tipicità e della riserva di
giurisdizione con motivazione,)
Art. 25 2 comma: Nessuno può essere punito se non in forza di una LEGGE
che sia entrata in vigore PRIMA del fatto commesso.
(principio di irretroattività delle pene, principio di determinatezza e di tassatività)
Art. 27 1 comma : La responsabilità penale è PERSONALE. 2 comma:
L’imputato non è considerato colpevole fino alla CONDANNA DEFINITIVA. 3
comma : le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
(principio della responsabilità personale non oggettiva in materia penale, anche se
esistono casi nel codice di responsabilità obiettiva, principio di colpevolezza)
Perché vi sia reato, è necessario che vi sia un comportamento concreto, in quanto il
nostro ordinamento non punisce la semplice volontà di commetterlo (principio di
materialità). È necessario inoltre che venga commesso da una persona fisica: la pena
può applicarsi solo a un individuo, ed è pertanto escluso che un reato possa essere
addebitato a una persona giuridica (quale una società, una cooperativa, un ente pubblico)
Art. 1 Codice Penale: Reati e pene: disposizione espressa di legge.
Nessuno può essere punito per un FATTO che non sia ESPRESSAMENTE
preveduto come REATO dalla LEGGE , né con PENE che non siano da ESSA
stabilite.
La norma penale è formata da:
una parte DESCRITTIVA del reato o PRECETTIVA (fare o non fare) che definisce la
condotta, l’evento ed eventuali presupposti
una parte COMMINATORIA della sanzione entro due parametri (minimo e
massimo) chiamata forbice edittale
Es. art. 474, 471.
Le leggi speciali possono prevedere la parte comminatoria anche in articoli diversi da
quelli contenenti la descrizione del reato.
Il giudice infatti procede:
all’accertamento della responsabilità penale (fatto tipico, antigiuridicità obiettiva,
giudizio di colpevolezza) prima
2 - all’applicazione della sanzione prevista dal legislatore ( sulla base dell’art.133
, e
che valuta due parametri: la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo
stabilendo la pena entro la forbice edittale. Poi applica le circostanze:
aggravanti o attenuanti o generiche, calcolando la pena anche al di fuori della
forbice edittale ).
Vi è un PACCHETTO DI NORME DI GARANZIA contenute nella Costituzione
si basano sul PRINCIPIO COSTITUZIONALE di LEGALITA’, che comprende i
seguenti principi.
Art. 25/2°, art. 13/2°, art. 27 Cost.
principio della RISERVA DI LEGGE
principio di DETERMINATEZZA e di TASSATIVITA’ (divieto di analogia)
principio di IRRETROATTIVITA’
di OFFENSIVITA’ (che comprende i principi di FRAMMENTARIETA’,
.principio
SUSSIDIARIETA’ (ART. 13/1° Cost), PROPORZIONALITA’ (ART. 27/3° Cost))
principio di COLPEVOLEZZA
principio di MATERIALITA’
PRINCIPIO DI LEGALITA’ (art. 25/2° Cost, art. 1 c.p., art. 14 preleggi, divieto di
analogia)
Art. 25 2 comma Cost.: Nessuno può essere punito se non in forza di una
LEGGE che sia entrata in vigore PRIMA del fatto commesso
Art. 14 delle preleggi – Applicazione delle leggi penali ed eccezionali: Le leggi
penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si
applicano OLTRE I CASI E I TEMPI in esse considerati.
Il principio di legalità (nullum crimen nulla poena sine lege) è l’aspetto fondamentale
del diritto penale.
Solo la legge può stabilire: FONDAMENTO, LIMITI, CONSEGUENZE della responsabilità
penale.
Il principio di legalità assume tre aspetti che riguardano:
la fonte, principio di riserva di legge
il contenuto, principio di determinatezza e di tassatività (divieto di analogia)
la sua efficacia nel tempo, principio di irretroattività.
PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE.
Art. 25/2° Cost - Nessuno può essere punito se non in forza di una LEGGE che sia
entrata in vigore PRIMA del fatto commesso.
Art. 1 c.p. – Nessuno può essere punito per un FATTO che non sia
espressamente preveduto dalla legge come REATO, nè con PENE che non siano
da essa stabilite.
Impedisce che il potere esecutivo (Governo) possa intervenire in materia penale
attraverso i regolamenti (atti sostanzialmente normativi anche se formalmente sono atti
amministrativi, di rango inferiore rispetto alla legge ordinaria).
Inoltre, non possono intervenire le leggi regionali, perché il diritto penale deve essere
unitario su tutto il territorio della Repubblica e perché il diritto penale deve ispirarsi ai
principi di:
SUSSIDIARIETA’ (le norme penali intervengono solo quando manchino o difettino
strumenti sanzionatori di diversa natura, ad es, sanzioni civili o amministrative)
PROPORZIONALITA’ (le norme penali devono essere proporzionali all’illecito
commesso, principio che si desume dall’art. 27/3° Cost, il quale prevede che non si può
perseguire un obiettivo di rieducazione del reo attraverso una sanzione sproporzionata
rispetto al fatto commesso)
FRAMMENTARIETA’ (le norme penali investono molteplici aspetti del diritto e per questo
non formano un diritto unitario a sé stante. Devono di conseguenza stabilire e delimitare
con precisione l’ambito dell’illiceità penale, perché non tutto ciò che è illecito dal punto di
vista civile o morale lo è dal punto di vista penale. Per questo il legislatore deve stabilire
espressamente le modalità di manifestazione dell’illecito penale).
L’attuazione di tali principi implica il possesso di una visione generale dei beni e dei valori
che devono essere protetti nell’intera comunità statale.
La norma penale non può essere prevista da nessun’altra fonte normativa se non dalla
legge approvata dal Parlamento. Il Governo non è abilitato a produrre norme in materia
penale (né reati né pene). Lo deve fare il Parlamento. È una RISERVA ASSOLUTA. Ma il
Governo (opinione condivisa dalla maggioranza della dottrina e dalla stessa Corte
Costituzionale) può intervenire in questa materia attraverso il decreto legge ed il decreto
legislativo, perché sono atti normativi comunque sottoposti al controllo del Parlamento.
Inoltre, secondo alcuni, la riserva non va intesa in senso assoluto ma in senso relativo.
Vale a dire che, quando la legge ha stabilito i connotati tipici del reato e ne ha stabilito le
sanzioni entro limiti determinati (forbice edittale), può delegare ai regolamenti ulteriori
determinazioni della fattispecie. Questo proprio per proteggere il diritto penale da
eventuali interventi dei giudici laddove manchi una maggiore precisione della norma
penale, come ad esempio nella determinazione delle cosiddette “sostanze psicotrope o
stupefacenti”.
La Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza 26/1966, ha stabilito che, per quanto
riguarda il precetto, questo può essere specificato ulteriormente da un provvedimento di
grado inferiore alla legge (riserva relativa), dopo che questa ne abbia stabilito i
presupposti, il contenuto e i limiti. Mentre, per quanto riguarda la sanzione, questa debba
essere obbligatoriamente stabilita da un atto di legge e non da un atto gerarchicamente
inferiore (riserva assoluta).
È sempre il Parlamento quindi a decidere. Non è possibile la cosiddetta “delega in
bianco”.
Ma nel codice penale vi sono eccezioni a tale principio di riserva assoluta di legge,
eccezioni che dovrebbero essere considerate costituzionalmente illegittime.
Ad es. l’Art. 650 : Inosservanza dei provvedimenti delle Autorità: chiunque non osserva
un provvedimento LEGALMENTE dato dall’Autorità, per ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica o d’ordine pubblico, o d’igiene …
Il termine “legalmente” dovrebbe indicare, secondo la Corte Costituzionale, la saldatura
necessaria di questa norma penale con una legge che delega l’Autorità Amministrativa ad
emanare norme restrittive della libertà personale.
Art. 723 : Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo: Chiunque, essendo autorizzato
a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo,
ma TUTTAVIA VIETATI dall’Autorità …. ..
Il Prefetto con un’ordinanza elenca i giuochi vietati che costituiscono quindi reato, in
quanto la sanzione prevista non è amministrativa ma penale (ammenda); la norma
contiene perciò una delega in bianco.
Art. 681 : apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento : Chiunque
apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere
osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica … .
La scelta è circoscritta dalla legge che definisce le prescrizioni da rispettare per tutelare
l’incolumità pubblica. Questa norma non contiene quindi una delega in bianco.
PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA
Il principio di determinatezza e quello di tassatività si desumono dall’art. 25/2° Cost,
dall’art. 1 c.p. e dall’art.14 delle preleggi, secondo il quale “le leggi penali e quelle che
fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i CASI e i tempi in
esse considerati”. Anche l’art. 13 /2° della Cost. prevede che le perquisizioni, le ispezioni
ed ogni limitazione della libertà personale siano disposte solo per atto motivato
dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione con motivazione) e nei solo CASI e modi
previsti dalla legge (riserva di legge). I CASI devono quindi essere definiti con quanta più
precisione possibile.
Ha sempre funzione di garanzia (è un obbligo rivolto al legislatore di essere chiaro nella
determinazione e definizione del reato). Indica la necessità che non solo la norma
penale sia di esclusiva competenza del Parlamento, ma che questo debba scrivere
la parte precettiva in modo chiaro al fine che non vi siano dubbi sulla definizione
ed individuazione del fatto da considerare reato. Ad es. il reato di truffa , art. 640,
potrebbe considerarsi non determinato, laddove è definito come un insieme di “artifizi e
raggiri”. Ma, poiché tali attività fraudolente, per avere rilevanza giuridica, devono aver
determinato un induzione in errore, ne risulta sufficientemente definito l’ambito.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità per carenza di determinatezza dell’art.
603, reato di plagio, e dell’art. 7-bis del decreto legge 416/89, che puniva lo straniero che
non si adoperasse per ottenere dalle autorità il rilascio del documento di viaggio.
Per quanto riguarda la determinatezza in relazione alla pena, questa deve essere definita
con un minimo ed un massimo, per consentire una congrua valutazione al giudice,
affinché essa sia poi congrua al caso concreto. Peraltro, il divario fra il minimo ed il
massimo non deve essere tale da attribuire al giudice un potere praticamente illimitato.
PRINCIPIO DI TASSATIVITA’. DIVIETO DI ANALOGIA.
Ha sempre funzione di garanzia per il cittadino (è un obbligo rivolto al giudice che è tenuto
ad applicare in modo tassativo la norma, secondo quanto prescritto dal legislatore).
Il principio di tassatività vincola il giudice nel suo giudizio, nel senso che il fatto concreto
può essere considerato reato solo se è ricondotto in uno dei casi espressamente previsti
dalla legge. È quindi totalmente preclusa l’analogia nell’interpretare una norma penale.
Come invece accade per il diritto privato, secondo quanto stabilito dall’art. 12 delle
preleggi. È preclusa sia “l’analogia legis” in relazione cioè a casi analoghi, sia “l’analogia
iuris”, in relazione cioè ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
È inoltre preclusa sia l’analogia “in malam parte” (cioè l’applicazione di norme che
prevedono sanzioni più gravose, perchè ciò sarebbe in contrasto con il principio di
legalità), sia l’analogia “in bonam partem” (cioè l’applicazione di norme che prevedono
sanzioni più favorevoli, oppure che escludono, attenuano o estinguono la responsabilità
penale, la cui applicazione andrebbe comunque contro il principio di legalità ed
introdurrebbe la possibilità di delegare al giudice trattamenti differenti in contrasto anche
con il principio di uguaglianza).
Inoltre, è da considerare che l’analogia viene utilizzata dal giudice solo quando manchi
una norma specifica per il caso concreto. Ma questo non è possibile in ambito penale,
laddove l’utilizzo del principio di analogia andrebbe non a riempire un vuoto normativo, ma
a produrre un sovvertimento in una disciplina che deve essere legalmente stabilita
(riserva assoluta di legge in materia penale, come garanzia verso i cittadini di una quanto
più possibile certezza del diritto, in considerazione del fatto che le sanzioni, sia per i delitti
che per le contravvenzioni, sono comunque limitative del bene più grande di un individuo:
la libertà personale).
I due principi di determinatezza e di tassatività vanno insieme, non possono prescindere
l’uno dall’altro. L’art. 25/2° della Cost. “Nessuno può essere punito se non in forza di una
LEGGE che sia entrata in vigore PRIMA del FATTO commesso” è un monito chiaro al
legislatore, contenente entrambe
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