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INTRODUZIONE

I PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE GOVERNANO IL DIRITTO PENALE

Il Codice Penale si divide in tre libri:

1 -PARTE GENERALE DEL DIRITTO PENALE ( regole applicabili a qualsiasi fattispecie)

2 -DEI DELITTI: parte speciale, delitti contro la persona (omicidio, lesioni, ecc), delitti

contro il patrimonio (rapina, truffa, ecc)

3 -DELLE CONTRAVVENZIONI: parte speciale, descrizione dei diversi fatti punibili.

Per REATO in senso formale s’intende la violazione di una norma provvista di

sanzione. A seconda del tipo di sanzione che viene stabilita dal legislatore, i reati si

distinguono in DELITTI e CONTRAVVENZIONI. Art. 17 c.p.: le pene principali stabilite per

i delitti sono: l’ergastolo, la reclusione, la multa. Le pene principali stabilite per le

contravvenzioni sono: l’arresto, l’ammenda.

Al codice penale si affiancano numerose leggi penali speciali o complementari, dove i reati

sono riconoscibili come delitti o come contravvenzioni sulla base della sanzione stabilita

dal legislatore. Ad esempio, reati in materia societaria e fallimentare ( in materia di diritto

commerciale), reati in materia di diritto del lavoro, di diritto industriale, di diritto bancario.

C’è anche un DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE, che riguarda i rapporti con gli

ordinamenti stranieri in materia di repressione e di lotta contro il crimine organizzato, e un

DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE, che è una branca del diritto internazionale, che

riguarda i crimini internazionali (crimini di guerra, contro la pace e contro l’umanità).

La norma penale ha una

FUNZIONE REPRESSIVA

 FUNZIONE DI GARANZIA

e, soprattutto, ha la FUNZIONE DI RENDERE RICONOSCIBILE la gerarchia dei valori

e la loro protezione da parte dell’ordinamento giuridico. La norma penale infatti è

riconoscibile non per la materia trattata ma per il tipo di sanzione stabilita per la sua

inosservanza a tutela di tali valori, sia che si tratti di un ordine (fare o astenersi), sia che

si tratti di un obbligo o dovere di agire la cui inosservanza (omissione) porta comunque

ad un reato.

il Codice Zanardelli ha disciplinato la materia fino al 1930 (dal 1889 al 1930). Rifletteva le

idee liberali dell’epoca. Prevedeva i reati contro la libertà ed aveva abolito la pena di

morte. Il codice Rocco ha cancellato il titolo dei reati contro la libertà e ha reintrodotto la

pena di morte, successivamente (1944) soppressa e sostituita con l’ergastolo, in

applicazione dell’art. 27/4° Cost.

Le norme penali sono in genere INCRIMINATRICI (es. la norma sull’usura) e si trovano

nelle due parti speciali del codice o nelle leggi speciali.

Altre norme penali servono a far funzionare la norma incriminatrice (es. le norme che

disciplinano le “cause di giustificazione o scriminanti”, il decreto ministeriale che fissa il

tasso usuraio). Sono norme DI SERVIZIO o di parte generale, regolano il fatto generale

del reato. Sono DEFINITORIE, regolano ad es. il dolo o la colpa, il nesso di causalità, le

circostanze. Servono al giudice per valutare i presupposti generali per la responsabilità

penale e si applicano a tutte le norme incriminatrici.

CARATTERISTICHE DELLE LEGGI PENALI:

- TIPICITA’ DELLE LEGGI PENALI (le leggi penali devono essere espressamente

predisposte dal legislatore, sia dal punto di vista della configurazione della fattispecie

del reato (descrizione del reato), sia dal punto di vista della pena (previsione della

forbice edittale) art. 1 c.p.

- IRRETROATTIVITA’ DELLE PENE (il legislatore non può, in ambito penale, mai

disporre per il passato, ma solo per il futuro) art. 2/1 c.p. (nessuno può essere punito

per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato),

art. 25 Cost.

tali caratteristiche sono sancite negli Art. 13, 25, 27 della Costituzione:

art. 13 1comma : La libertà personale è inviolabile. 2 comma: Non è ammessa

forma alcuna di detenzione, di ispezione, di perquisizione personale, né qualsiasi

altra restrizione della libertà personale, se non per ATTO MOTIVATO

DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA e nei soli CASI E MODI PREVISTI DALLA LEGGE.

(principio di legalità: garanzia della riserva assoluta di legge, della tipicità e della riserva di

giurisdizione con motivazione,)

Art. 25 2 comma: Nessuno può essere punito se non in forza di una LEGGE

che sia entrata in vigore PRIMA del fatto commesso.

(principio di irretroattività delle pene, principio di determinatezza e di tassatività)

Art. 27 1 comma : La responsabilità penale è PERSONALE. 2 comma:

L’imputato non è considerato colpevole fino alla CONDANNA DEFINITIVA. 3

comma : le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di

umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

(principio della responsabilità personale non oggettiva in materia penale, anche se

esistono casi nel codice di responsabilità obiettiva, principio di colpevolezza)

Perché vi sia reato, è necessario che vi sia un comportamento concreto, in quanto il

nostro ordinamento non punisce la semplice volontà di commetterlo (principio di

materialità). È necessario inoltre che venga commesso da una persona fisica: la pena

può applicarsi solo a un individuo, ed è pertanto escluso che un reato possa essere

addebitato a una persona giuridica (quale una società, una cooperativa, un ente pubblico)

Art. 1 Codice Penale: Reati e pene: disposizione espressa di legge.

Nessuno può essere punito per un FATTO che non sia ESPRESSAMENTE

preveduto come REATO dalla LEGGE , né con PENE che non siano da ESSA

stabilite.

La norma penale è formata da:

una parte DESCRITTIVA del reato o PRECETTIVA (fare o non fare) che definisce la

condotta, l’evento ed eventuali presupposti

una parte COMMINATORIA della sanzione entro due parametri (minimo e

massimo) chiamata forbice edittale

Es. art. 474, 471.

Le leggi speciali possono prevedere la parte comminatoria anche in articoli diversi da

quelli contenenti la descrizione del reato.

Il giudice infatti procede:

all’accertamento della responsabilità penale (fatto tipico, antigiuridicità obiettiva,

giudizio di colpevolezza) prima

2 - all’applicazione della sanzione prevista dal legislatore ( sulla base dell’art.133

, e

che valuta due parametri: la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo

stabilendo la pena entro la forbice edittale. Poi applica le circostanze:

aggravanti o attenuanti o generiche, calcolando la pena anche al di fuori della

forbice edittale ).

Vi è un PACCHETTO DI NORME DI GARANZIA contenute nella Costituzione

si basano sul PRINCIPIO COSTITUZIONALE di LEGALITA’, che comprende i

seguenti principi.

Art. 25/2°, art. 13/2°, art. 27 Cost.

principio della RISERVA DI LEGGE

 principio di DETERMINATEZZA e di TASSATIVITA’ (divieto di analogia)

 principio di IRRETROATTIVITA’

 di OFFENSIVITA’ (che comprende i principi di FRAMMENTARIETA’,

.principio

SUSSIDIARIETA’ (ART. 13/1° Cost), PROPORZIONALITA’ (ART. 27/3° Cost))

principio di COLPEVOLEZZA

 principio di MATERIALITA’

PRINCIPIO DI LEGALITA’ (art. 25/2° Cost, art. 1 c.p., art. 14 preleggi, divieto di

analogia)

Art. 25 2 comma Cost.: Nessuno può essere punito se non in forza di una

LEGGE che sia entrata in vigore PRIMA del fatto commesso

Art. 14 delle preleggi – Applicazione delle leggi penali ed eccezionali: Le leggi

penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si

applicano OLTRE I CASI E I TEMPI in esse considerati.

Il principio di legalità (nullum crimen nulla poena sine lege) è l’aspetto fondamentale

del diritto penale.

Solo la legge può stabilire: FONDAMENTO, LIMITI, CONSEGUENZE della responsabilità

penale.

Il principio di legalità assume tre aspetti che riguardano:

la fonte, principio di riserva di legge

il contenuto, principio di determinatezza e di tassatività (divieto di analogia)

la sua efficacia nel tempo, principio di irretroattività.

PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE.

Art. 25/2° Cost - Nessuno può essere punito se non in forza di una LEGGE che sia

entrata in vigore PRIMA del fatto commesso.

Art. 1 c.p. – Nessuno può essere punito per un FATTO che non sia

espressamente preveduto dalla legge come REATO, nè con PENE che non siano

da essa stabilite.

Impedisce che il potere esecutivo (Governo) possa intervenire in materia penale

attraverso i regolamenti (atti sostanzialmente normativi anche se formalmente sono atti

amministrativi, di rango inferiore rispetto alla legge ordinaria).

Inoltre, non possono intervenire le leggi regionali, perché il diritto penale deve essere

unitario su tutto il territorio della Repubblica e perché il diritto penale deve ispirarsi ai

principi di:

SUSSIDIARIETA’ (le norme penali intervengono solo quando manchino o difettino

strumenti sanzionatori di diversa natura, ad es, sanzioni civili o amministrative)

PROPORZIONALITA’ (le norme penali devono essere proporzionali all’illecito

commesso, principio che si desume dall’art. 27/3° Cost, il quale prevede che non si può

perseguire un obiettivo di rieducazione del reo attraverso una sanzione sproporzionata

rispetto al fatto commesso)

FRAMMENTARIETA’ (le norme penali investono molteplici aspetti del diritto e per questo

non formano un diritto unitario a sé stante. Devono di conseguenza stabilire e delimitare

con precisione l’ambito dell’illiceità penale, perché non tutto ciò che è illecito dal punto di

vista civile o morale lo è dal punto di vista penale. Per questo il legislatore deve stabilire

espressamente le modalità di manifestazione dell’illecito penale).

L’attuazione di tali principi implica il possesso di una visione generale dei beni e dei valori

che devono essere protetti nell’intera comunità statale.

La norma penale non può essere prevista da nessun’altra fonte normativa se non dalla

legge approvata dal Parlamento. Il Governo non è abilitato a produrre norme in materia

penale (né reati né pene). Lo deve fare il Parlamento. È una RISERVA ASSOLUTA. Ma il

Governo (opinione condivisa dalla maggioranza della dottrina e dalla stessa Corte

Costituzionale) può intervenire in questa materia attraverso il decreto legge ed il decreto

legislativo, perché sono atti normativi comunque sottoposti al controllo del Parlamento.

Inoltre, secondo alcuni, la riserva non va intesa in senso assoluto ma in senso relativo.

Vale a dire che, quando la legge ha stabilito i connotati tipici del reato e ne ha stabilito le

sanzioni entro limiti determinati (forbice edittale), può delegare ai regolamenti ulteriori

determinazioni della fattispecie. Questo proprio per proteggere il diritto penale da

eventuali interventi dei giudici laddove manchi una maggiore precisione della norma

penale, come ad esempio nella determinazione delle cosiddette “sostanze psicotrope o

stupefacenti”.

La Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza 26/1966, ha stabilito che, per quanto

riguarda il precetto, questo può essere specificato ulteriormente da un provvedimento di

grado inferiore alla legge (riserva relativa), dopo che questa ne abbia stabilito i

presupposti, il contenuto e i limiti. Mentre, per quanto riguarda la sanzione, questa debba

essere obbligatoriamente stabilita da un atto di legge e non da un atto gerarchicamente

inferiore (riserva assoluta).

È sempre il Parlamento quindi a decidere. Non è possibile la cosiddetta “delega in

bianco”.

Ma nel codice penale vi sono eccezioni a tale principio di riserva assoluta di legge,

eccezioni che dovrebbero essere considerate costituzionalmente illegittime.

Ad es. l’Art. 650 : Inosservanza dei provvedimenti delle Autorità: chiunque non osserva

un provvedimento LEGALMENTE dato dall’Autorità, per ragioni di giustizia o di sicurezza

pubblica o d’ordine pubblico, o d’igiene …

Il termine “legalmente” dovrebbe indicare, secondo la Corte Costituzionale, la saldatura

necessaria di questa norma penale con una legge che delega l’Autorità Amministrativa ad

emanare norme restrittive della libertà personale.

Art. 723 : Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo: Chiunque, essendo autorizzato

a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo,

ma TUTTAVIA VIETATI dall’Autorità …. ..

Il Prefetto con un’ordinanza elenca i giuochi vietati che costituiscono quindi reato, in

quanto la sanzione prevista non è amministrativa ma penale (ammenda); la norma

contiene perciò una delega in bianco.

Art. 681 : apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento : Chiunque

apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere

osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica … .

La scelta è circoscritta dalla legge che definisce le prescrizioni da rispettare per tutelare

l’incolumità pubblica. Questa norma non contiene quindi una delega in bianco.

PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA

Il principio di determinatezza e quello di tassatività si desumono dall’art. 25/2° Cost,

dall’art. 1 c.p. e dall’art.14 delle preleggi, secondo il quale “le leggi penali e quelle che

fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i CASI e i tempi in

esse considerati”. Anche l’art. 13 /2° della Cost. prevede che le perquisizioni, le ispezioni

ed ogni limitazione della libertà personale siano disposte solo per atto motivato

dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione con motivazione) e nei solo CASI e modi

previsti dalla legge (riserva di legge). I CASI devono quindi essere definiti con quanta più

precisione possibile.

Ha sempre funzione di garanzia (è un obbligo rivolto al legislatore di essere chiaro nella

determinazione e definizione del reato). Indica la necessità che non solo la norma

penale sia di esclusiva competenza del Parlamento, ma che questo debba scrivere

la parte precettiva in modo chiaro al fine che non vi siano dubbi sulla definizione

ed individuazione del fatto da considerare reato. Ad es. il reato di truffa , art. 640,

potrebbe considerarsi non determinato, laddove è definito come un insieme di “artifizi e

raggiri”. Ma, poiché tali attività fraudolente, per avere rilevanza giuridica, devono aver

determinato un induzione in errore, ne risulta sufficientemente definito l’ambito.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità per carenza di determinatezza dell’art.

603, reato di plagio, e dell’art. 7-bis del decreto legge 416/89, che puniva lo straniero che

non si adoperasse per ottenere dalle autorità il rilascio del documento di viaggio.

Per quanto riguarda la determinatezza in relazione alla pena, questa deve essere definita

con un minimo ed un massimo, per consentire una congrua valutazione al giudice,

affinché essa sia poi congrua al caso concreto. Peraltro, il divario fra il minimo ed il

massimo non deve essere tale da attribuire al giudice un potere praticamente illimitato.

PRINCIPIO DI TASSATIVITA’. DIVIETO DI ANALOGIA.

Ha sempre funzione di garanzia per il cittadino (è un obbligo rivolto al giudice che è tenuto

ad applicare in modo tassativo la norma, secondo quanto prescritto dal legislatore).

Il principio di tassatività vincola il giudice nel suo giudizio, nel senso che il fatto concreto

può essere considerato reato solo se è ricondotto in uno dei casi espressamente previsti

dalla legge. È quindi totalmente preclusa l’analogia nell’interpretare una norma penale.

Come invece accade per il diritto privato, secondo quanto stabilito dall’art. 12 delle

preleggi. È preclusa sia “l’analogia legis” in relazione cioè a casi analoghi, sia “l’analogia

iuris”, in relazione cioè ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

È inoltre preclusa sia l’analogia “in malam parte” (cioè l’applicazione di norme che

prevedono sanzioni più gravose, perchè ciò sarebbe in contrasto con il principio di

legalità), sia l’analogia “in bonam partem” (cioè l’applicazione di norme che prevedono

sanzioni più favorevoli, oppure che escludono, attenuano o estinguono la responsabilità

penale, la cui applicazione andrebbe comunque contro il principio di legalità ed

introdurrebbe la possibilità di delegare al giudice trattamenti differenti in contrasto anche

con il principio di uguaglianza).

Inoltre, è da considerare che l’analogia viene utilizzata dal giudice solo quando manchi

una norma specifica per il caso concreto. Ma questo non è possibile in ambito penale,

laddove l’utilizzo del principio di analogia andrebbe non a riempire un vuoto normativo, ma

a produrre un sovvertimento in una disciplina che deve essere legalmente stabilita

(riserva assoluta di legge in materia penale, come garanzia verso i cittadini di una quanto

più possibile certezza del diritto, in considerazione del fatto che le sanzioni, sia per i delitti

che per le contravvenzioni, sono comunque limitative del bene più grande di un individuo:

la libertà personale).

I due principi di determinatezza e di tassatività vanno insieme, non possono prescindere

l’uno dall’altro. L’art. 25/2° della Cost. “Nessuno può essere punito se non in forza di una

LEGGE che sia entrata in vigore PRIMA del FATTO commesso” è un monito chiaro al

legislatore, contenente entrambe

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Brunelli David.
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