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I principi costituzionali che governano il diritto penale

Struttura del Codice Penale

Il Codice Penale si divide in tre libri:

  • Parte generale del diritto penale: Regole applicabili a qualsiasi fattispecie.
  • Dei delitti: Parte speciale, delitti contro la persona (omicidio, lesioni, ecc.), delitti contro il patrimonio (rapina, truffa, ecc.).
  • Delle contravvenzioni: Parte speciale, descrizione dei diversi fatti punibili.

Definizione di reato

Per reato in senso formale s’intende la violazione di una norma provvista di sanzione. A seconda del tipo di sanzione che viene stabilita dal legislatore, i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. Art. 17 c.p.: le pene principali stabilite per i delitti sono: l'ergastolo, la reclusione, la multa. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: l'arresto, l'ammenda.

Al codice penale si affiancano numerose leggi penali speciali o complementari, dove i reati sono riconoscibili come delitti o come contravvenzioni sulla base della sanzione stabilita dal legislatore. Ad esempio, reati in materia societaria e fallimentare (in materia di diritto commerciale), reati in materia di diritto del lavoro, di diritto industriale, di diritto bancario.

Il diritto penale internazionale

C’è anche un diritto penale internazionale, che riguarda i rapporti con gli ordinamenti stranieri in materia di repressione e di lotta contro il crimine organizzato, e un diritto internazionale penale, che è una branca del diritto internazionale, che riguarda i crimini internazionali (crimini di guerra, contro la pace e contro l’umanità).

Funzioni della norma penale

La norma penale ha una funzione repressiva, funzione di garanzia e, soprattutto, ha la funzione di rendere riconoscibile la gerarchia dei valori e la loro protezione da parte dell’ordinamento giuridico. La norma penale infatti è riconoscibile non per la materia trattata ma per il tipo di sanzione stabilita per la sua inosservanza a tutela di tali valori, sia che si tratti di un ordine (fare o astenersi), sia che si tratti di un obbligo o dovere di agire la cui inosservanza (omissione) porta comunque a un reato.

Storia del Codice Penale

Il Codice Zanardelli ha disciplinato la materia fino al 1930 (dal 1889 al 1930). Rifletteva le idee liberali dell’epoca. Prevedeva i reati contro la libertà ed aveva abolito la pena di morte. Il codice Rocco ha cancellato il titolo dei reati contro la libertà e ha reintrodotto la pena di morte, successivamente (1944) soppressa e sostituita con l’ergastolo, in applicazione dell’art. 27/4° Cost.

Norme penali incriminatrici e di servizio

Le norme penali sono in genere incriminatrici (es. la norma sull’usura) e si trovano nelle due parti speciali del codice o nelle leggi speciali. Altre norme penali servono a far funzionare la norma incriminatrice (es. le norme che disciplinano le “cause di giustificazione o scriminanti”, il decreto ministeriale che fissa il tasso usuraio). Sono norme di servizio o di parte generale, regolano il fatto generale del reato. Sono definitorie, regolano ad es. il dolo o la colpa, il nesso di causalità, le circostanze. Servono al giudice per valutare i presupposti generali per la responsabilità penale e si applicano a tutte le norme incriminatrici.

Caratteristiche delle leggi penali

  • Tipicità delle leggi penali: Le leggi penali devono essere espressamente predisposte dal legislatore, sia dal punto di vista della configurazione della fattispecie del reato (descrizione del reato), sia dal punto di vista della pena (previsione della forbice edittale) art. 1 c.p.
  • Irretroattività delle pene: Il legislatore non può, in ambito penale, mai disporre per il passato, ma solo per il futuro, art. 2/1 c.p. (nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato), art. 25 Cost.

Tali caratteristiche sono sancite negli Art. 13, 25, 27 della Costituzione:

  • Art. 13, 1° comma: La libertà personale è inviolabile. 2° comma: Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione, di perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (principio di legalità: garanzia della riserva assoluta di legge, della tipicità e della riserva di giurisdizione con motivazione).
  • Art. 25, 2° comma: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (principio di irretroattività delle pene, principio di determinatezza e di tassatività).
  • Art. 27 1° comma: La responsabilità penale è personale. 2° comma: L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. 3° comma: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (principio della responsabilità personale non oggettiva in materia penale, anche se esistono casi nel codice di responsabilità obiettiva, principio di colpevolezza).

Presupposti del reato

Perché vi sia reato, è necessario che vi sia un comportamento concreto, in quanto il nostro ordinamento non punisce la semplice volontà di commetterlo (principio di materialità). È necessario inoltre che venga commesso da una persona fisica: la pena può applicarsi solo a un individuo, ed è pertanto escluso che un reato possa essere addebitato a una persona giuridica (quale una società, una cooperativa, un ente pubblico).

Art. 1 Codice Penale

Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. La norma penale è formata da:

  • Una parte descrittiva del reato o precettiva (fare o non fare) che definisce la condotta, l’evento ed eventuali presupposti.
  • Una parte comminatoria della sanzione entro due parametri (minimo e massimo) chiamata forbice edittale.

Es. art. 474, 471. Le leggi speciali possono prevedere la parte comminatoria anche in articoli diversi da quelli contenenti la descrizione del reato. Il giudice infatti procede:

  • All’accertamento della responsabilità penale (fatto tipico, antigiuridicità obiettiva, giudizio di colpevolezza) prima.
  • All’applicazione della sanzione prevista dal legislatore (sulla base dell’art. 133, che valuta due parametri: la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo stabilendo la pena entro la forbice edittale. Poi applica le circostanze: aggravanti o attenuanti o generiche, calcolando la pena anche al di fuori della forbice edittale).

Pacchetto di norme di garanzia

Vi è un pacchetto di norme di garanzia contenute nella Costituzione si basa sul principio costituzionale di legalità, che comprende i seguenti principi:

  • Art. 25/2°, art. 13/2°, art. 27 Cost.
  • Principio della riserva di legge.
  • Principio di determinatezza e di tassatività (divieto di analogia).
  • Principio di irretroattività.
  • Principio di offensività (che comprende i principi di frammentarietà, sussidiarietà (art. 13/1° Cost), proporzionalità (art. 27/3° Cost)).
  • Principio di colpevolezza.
  • Principio di materialità.
  • Principio di legalità (art. 25/2° Cost, art. 1 c.p., art. 14 preleggi, divieto di analogia).

Art. 25 2° comma Cost.: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Art. 14 delle preleggi – Applicazione delle leggi penali ed eccezionali: Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Principio di legalità

Il principio di legalità (nullum crimen nulla poena sine lege) è l’aspetto fondamentale del diritto penale. Solo la legge può stabilire: fondamento, limiti, conseguenze della responsabilità penale. Il principio di legalità assume tre aspetti che riguardano:

  • La fonte, principio di riserva di legge.
  • Il contenuto, principio di determinatezza e di tassatività (divieto di analogia).
  • La sua efficacia nel tempo, principio di irretroattività.

Principio di riserva di legge

Art. 25/2° Cost - Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Art. 1 c.p. – Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite. Impedisce che il potere esecutivo (Governo) possa intervenire in materia penale attraverso i regolamenti (atti sostanzialmente normativi anche se formalmente sono atti amministrativi, di rango inferiore rispetto alla legge ordinaria). Inoltre, non possono intervenire le leggi regionali, perché il diritto penale deve essere unitario su tutto il territorio della Repubblica e perché il diritto penale deve ispirarsi ai principi di:

  • Sussidiarietà (le norme penali intervengono solo quando manchino o difettino strumenti sanzionatori di diversa natura, ad es, sanzioni civili o amministrative).
  • Proporzionalità (le norme penali devono essere proporzionali all’illecito commesso, principio che si desume dall’art. 27/3° Cost, il quale prevede che non si può perseguire un obiettivo di rieducazione del reo attraverso una sanzione sproporzionata rispetto al fatto commesso).
  • Frammentarietà (le norme penali investono molteplici aspetti del diritto e per questo non formano un diritto unitario a sé stante. Devono di conseguenza stabilire e delimitare con precisione l’ambito dell’illeceità penale, perché non tutto ciò che è illecito dal punto di vista civile o morale lo è dal punto di vista penale. Per questo il legislatore deve stabilire espressamente le modalità di manifestazione dell’illecito penale).

L’attuazione di tali principi implica il possesso di una visione generale dei beni e dei valori che devono essere protetti nell’intera comunità statale. La norma penale non può essere prevista da nessun’altra fonte normativa se non dalla legge approvata dal Parlamento. Il Governo non è abilitato a produrre norme in materia penale (né reati né pene). Lo deve fare il Parlamento. È una riserva assoluta. Ma il Governo (opinione condivisa dalla maggioranza della dottrina e dalla stessa Corte Costituzionale) può intervenire in questa materia attraverso il decreto legge ed il decreto legislativo, perché sono atti normativi comunque sottoposti al controllo del Parlamento. Inoltre, secondo alcuni, la riserva non va intesa in senso assoluto ma in senso relativo. Vale a dire che, quando la legge ha stabilito i connotati tipici del reato e ne ha stabilito le sanzioni entro limiti determinati (forbice edittale), può delegare ai regolamenti ulteriori determinazioni della fattispecie. Questo proprio per proteggere il diritto penale da eventuali interventi dei giudici laddove manchi una maggiore precisione della norma penale, come ad esempio nella determinazione delle cosiddette “sostanze psicotrope o stupefacenti”.

La Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza 26/1966, ha stabilito che, per quanto riguarda il precetto, questo può essere specificato ulteriormente da un provvedimento di grado inferiore alla legge (riserva relativa), dopo che questa ne abbia stabilito i presupposti, il contenuto e i limiti. Mentre, per quanto riguarda la sanzione, questa debba essere obbligatoriamente stabilita da un atto di legge e non da un atto gerarchicamente inferiore (riserva assoluta). È sempre il Parlamento quindi a decidere. Non è possibile la cosiddetta “delega in bianco”. Ma nel codice penale vi sono eccezioni a tale principio di riserva assoluta di legge, eccezioni che dovrebbero essere considerate costituzionalmente illegittime. Ad es. l’Art. 650: Inosservanza dei provvedimenti delle Autorità: chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico, o d’igiene… Il termine “legalmente” dovrebbe indicare, secondo la Corte Costituzionale, la saldatura necessaria di questa norma penale con una legge che delega l’Autorità Amministrativa ad emanare norme restrittive della libertà personale. Art. 723: Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo: Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma tuttavia vietati dall’Autorità…. ..Il Prefetto con un’ordinanza elenca i giuochi vietati che costituiscono quindi reato, in quanto la sanzione prevista non è amministrativa ma penale (ammenda); la norma contiene perciò una delega in bianco. Art. 681: apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento: Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica…. La scelta è circoscritta dalla legge che definisce le prescrizioni da rispettare per tutelare l’incolumità pubblica. Questa norma non contiene quindi una delega in bianco.

Principio di determinatezza

Il principio di determinatezza e quello di tassatività si desumono dall’art. 25/2° Cost, dall’art. 1 c.p. e dall’art.14 delle preleggi, secondo il quale “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. Anche l’art. 13/2° della Cost. prevede che le perquisizioni, le ispezioni ed ogni limitazione della libertà personale siano disposte solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione con motivazione) e nei solo casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge). I casi devono quindi essere definiti con quanta più precisione possibile. Ha sempre funzione di garanzia (è un obbligo rivolto al legislatore di essere chiaro nella determinazione e definizione del reato). Indica la necessità che non solo la norma penale sia di esclusiva competenza del Parlamento, ma che questo debba scrivere la parte precettiva in modo chiaro al fine che non vi siano dubbi sulla definizione ed individuazione del fatto da considerare reato. Ad es. il reato di truffa, art. 640, potrebbe considerarsi non determinato, laddove è definito come un insieme di “artifizi e raggiri”. Ma, poiché tali attività fraudolente, per avere rilevanza giuridica, devono aver determinato un induzione in errore, ne risulta sufficientemente definito l’ambito. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità per carenza di determinatezza dell’art. 603, reato di plagio, e dell’art. 7-bis del decreto legge 416/89, che puniva lo straniero che non si adoperasse per ottenere dalle autorità il rilascio del documento di viaggio.

Per quanto riguarda la determinatezza in relazione alla pena, questa deve essere definita con un minimo ed un massimo, per consentire una congrua valutazione al giudice, affinché essa sia poi congrua al caso concreto. Peraltro, il divario fra il minimo ed il massimo non deve essere tale da attribuire al giudice un potere praticamente illimitato.

Principio di tassatività e divieto di analogia

Ha sempre funzione di garanzia per il cittadino (è un obbligo rivolto al giudice che è tenuto ad applicare in modo tassativo la norma, secondo quanto prescritto dal legislatore). Il principio di tassatività vincola il giudice nel suo giudizio, nel senso che il fatto concreto può essere considerato reato solo se è ricondotto in uno dei casi espressamente previsti dalla legge. È quindi totalmente preclusa l’analogia nell’interpretare una norma penale. Come invece accade per il diritto privato, secondo quanto stabilito dall’art. 12 delle preleggi. È preclusa sia “l’analogia legis” in relazione cioè a casi analoghi, sia “l’analogia iuris”, in relazione cioè ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

È inoltre preclusa sia l’analogia “in malam parte” (cioè l’applicazione di norme che prevedono sanzioni più gravose, perché ciò sarebbe in contrasto con il principio di legalità), sia l’analogia “in bonam partem” (cioè l’applicazione di norme che prevedono sanzioni più favorevoli, oppure che escludono, attenuano o estinguono la responsabilità penale, la cui applicazione andrebbe comunque contro il principio di legalità ed introdurrebbe la possibilità di delegare al giudice trattamenti differenti in contrasto anche con il principio di uguaglianza).

Inoltre, è da considerare che l’analogia viene utilizzata dal giudice solo quando manchi una norma specifica per il caso concreto. Ma questo non è possibile in ambito penale, laddove l’utilizzo del principio di analogia andrebbe non a riempire un vuoto normativo, ma a produrre un sovvertimento in una disciplina che deve essere legalmente stabilita (riserva assoluta di legge in materia penale, come garanzia verso i cittadini di una quanto più possibile certezza del diritto, in considerazione del fatto che le sanzioni, sia per i delitti che per le contravvenzioni, sono comunque limitative del bene più grande di un individuo: la libertà personale).

I due principi di determinatezza e di tassatività vanno insieme, non possono prescindere l’uno dall’altro. L’art. 25/2° della Cost. “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” è un monito chiaro al legislatore, contenente entrambe.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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