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LA COLPA

Altro criterio d'imputazione del fatto soggettivo: oltre al DOLO, la COLPA.

Il fatto tipico può essere effettuato per DOLO (volontà) o per COLPA (non volontà).

Quando un delitto o una contravvenzione sono colposi?

Art. 43/ 3° capoverso: è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordine o discipline.

Pertanto, affinché un delitto sia colposo, occorre che l'evento non sia stato voluto dall'agente, neppure a livello di possibilità (altrimenti rientriamo nel dolo eventuale) e che esso si sia verificato in conseguenza della sua condotta (rapporto di causalità).

Non rileva la coscienza. Si può essere infatti puniti per colpa anche in assenza di coscienza.

La colpa scatta:

NEI DELITTI, per una espressa previsione normativa. Art.

42/2° comma: nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge.

NEI CONTRAVVENZIONI, sempre; non c'è necessità che la norma penale preveda la colpa, perché essa è già prevista nell'art. 42 /4° comma: nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Con il crescere dei settori industriali e delle attività oggettivamente pericolose (es.: medicina, lavoro, circolazione di veicolo, ecc) cresce anche il reato colposo. La maggior parte dei reati contestati sono colposi.

Due aspetti importanti della colpa sono: la PREVEDIBILITÀ DEL FATTO ("quando l'evento, anche se preveduto") il CONTENUTO DELLA REGOLA CAUTELARE.

Nell'articolo 43/3° cpv si notano due versanti: negativo l'evento,

anche se preveduto, non è voluto dall'agente. Non ci può essere sovrapposizione fra dolo e colpa. Ci possono essere delitti colposi di mera condotta (es. rivelazioni di segreti di Stato), ma la maggior parte sono di evento, positivo ci può essere colpa solo in tanto in quanto non c'è dolo. Il DOLO EVENTUALE (quando il soggetto si rappresenta l'evento come possibile e ne accetta il rischio) è la linea di confine. Occorre che il fatto, preveduto o meno, si sia verificato a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero (due forme diverse di colpa) per inosservanza di leggi, regolamenti, discipline. Quindi due origini diverse della colpa: o il soggetto non ha osservato norme, regolamenti o discipline, o il soggetto è stato negligente, imprudente, senza perizia (per arti e mestieri). IN ENTRAMBI I CASI IL SOGGETTO HA DEVIATO DA UNA REGOLA DI CONDOTTA. 1° - Imprudenza, negligenza, imperizia violazione di un dovere di

attenzione (duty of care) 2° - Inosservanza di norme, regolamenti, ordini o discipline violazione di una regola giuridica cautelare la cui osservanza avrebbe impedito l'evento. Nel primo caso si tratta di COLPA GENERICA, caratterizzata dal fatto che le regole non sono scritte; sono regole derivate dall'esperienza comune o dall'esperienza tecnico-scientifica; è il giudice che, dopo il fatto, dovrà accertarle e dire: "Come ci si sarebbe dovuti comportare in questo caso?" è molto difficile dirlo. Le soluzioni sono le più disparate. L'accertamento dell'inosservanza avviene attraverso la figura del cosiddetto "agente modello", il prototipo ideale di persona giudiziosa e prudente che eserciti la stessa professione, la stessa funzione, la stessa attività del soggetto agente. Nel secondo caso si tratta di COLPA SPECIFICA, perché la regola è scritta ed è specifica ed è tale prima

del fatto avvenuto. Essa può consistere in una legge, in un regolamento, o in un ordine della Pubblica Autorità, o in una disciplina privata (es. le regole degli ordini professionali o da un contratto) ad es. il codice della strada è pieno di regole cautelari. Es l'obbligo di andare a 50 Km orari, obbligo di fermarsi, ecc. COLPA GENERICA e COLPA SPECIFICA. La prima pone un grave deficit di tipicità perché il tutto viene demandato al giudice, con grave difetto di certezza del diritto. C'è un problema di accollo del fatto, non di definizione del fatto concreto. La seconda può nascondere casi di responsabilità oggettiva, ma deve comunque esserci un legame fra il fatto avvenuto e la violazione di una norma scritta. Può esserci sovrapposizione fra le due colpe, quando il soggetto viola sia le norme scritte che quelle non scritte. Non è sufficiente dire: c'è una regola scritta che è stata violata.

Rispettata, il soggetto non è in colpa. Bisogna chiedersi quale sia la misura della diligenza richiesta. A volte il rispetto di una regola cautelare scritta non esonera da una ulteriore indagine sulla violazione di una norma cautelare non scritta. A volte l'agente modello, per evitare l'avverarsi del fatto, dovrebbe violare la regola cautelare. Le regole cautelari scritte ci aiutano a capire le modalità del fatto, ma non sono il Vangelo.

Prevedibilità è il fondamento e il limite della colpa. Non ci può essere colpa se non c'è prevedibilità (rappresentabilità) del fatto. È vero che manca la volontà, e quindi si deve escludere il dolo, ma il fatto tipico si è verificato comunque e doveva essere prevedibile da parte del soggetto agente. La regola cautelare scritta è la riprova che l'evento era prevedibile. Diversamente chi l'ha scritta non avrebbe potuto prevedere l'evento.

Nella colpa specifica la prevedibilità è dunque implicita nella regola scritta. Quindi, in presenza di colpa specifica, cioè violazione di una norma cautelare scritta, il giudice non deve accertare la prevedibilità del fatto. Invece nella colpa generica la prevedibilità gioca un ruolo decisivo. In mancanza di una regola scritta, è possibile definire l'imprevedibilità? Se, sulla base della comune esperienza e delle conoscenze tecnico-scientifiche, non è possibile stabilire la prevedibilità di un evento, l'agente che non ha previsto non ha deviato da nessuna regola cautelare. Quindi l'imprevedibilità determina l'impossibilità di definire la regola cautelare. Se quanto si è verificato era imprevedibile, il soggetto sfugge alla colpa. Ma l'imprevedibilità non fa venir meno il rapporto di causalità, anche se non produce l'accollo penale del fatto all'autore.

Perché non si può esigere l'osservanza di una regola che non può essere definita. Ad esempio, se Tizio con la propria auto fa schizzare un sasso che ferisce una persona, ha prodotto un evento imprevedibile, il quale comunque non toglie il nesso di causalità fra la sua azione e l'evento. Il fatto non è penale ma civile.

Il contenuto della regola cautelare rappresenta il comportamento che l'agente modello avrebbe dovuto tenere. Ad esempio, astieniti dall'azione, se la fai sei uno imprudente. Ma a volte l'agente si comporta in modo da prevenire l'evento. In questo caso la colpa può annidarsi nella scelta delle misure adottate.

L'agente non ha previsto ma la cosa era prevedibile - colpa senza previsione. L'agente ha previsto ma ha adottato misure cautelari non sufficienti - colpa con previsione, aggravamento di pena ex art. 61/3° comma: Aggravamento di colpa: aggravano il reato, ... l'avere, nei.

delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento. Altre volte la regola cautelare ha il contenuto di una informazione doverosa. Nel senso che il soggetto è tenuto ad informarsi sulle novità (es. l'imprenditore deve conoscere i nuovi mezzi di sicurezza per gli ambienti di lavoro, se non adotta le opportune misure cautelari è in colpa). Primo punto da individuare è la violazione di una regola cautelare. Secondo punto da individuare è verificare se il fatto si è verificato a seguito di questa violazione, cioè deve esserci un legame tra regola violata ed evento. Ci si deve domandare: l'evento si sarebbe comunque verificato anche senza la violazione della norma? Principio di causalità interna alla colpa ("quando l'evento.. si verifica a causa di.."). Per valutare la causalità interna alla colpa bisogna guardare sempre allo scopo di tutela della regola cautelare (numero degli eventi che si).

Intendono cautelare attraverso la regola). Ad es. un ragazzo in motorino carica un amico ma non ha il casco da dargli. Dal cielo cade un pezzo di ghiaccio e ferisce il ragazzo senza il casco. Il guidatore è responsabile? Qui è presente la violazione di una norma scritta che porta ad una colpa specifica. Ma la caduta del pezzo di ghiaccio non era un evento previsto fra gli scopi di tutela della norma. Infatti entrambi i ragazzi sono esposti al "rischio generico dell'esistenza". Non c'è rapporto fra la violazione della norma e il fatto. Vale a dire che non è presente la causalità interna.

COLPA ASSENZA DI DOLO VIOLAZIONE DI UNA REGOLA CAUTELARE SCRITTA (COLPA GENERICA, fatto prevedibile oNON imprevedibile) regola cautelare ricavabile dal giudice

SCRITTA ( COLPA SPECIFICA, fatto prevedibile) regola cautelare dettata in precedenza

CAUSALITÀ INTERNA ALLA COLPA legame fra la violazione e il fatto (quasi sempre l'evento,

ma presente anche nei reati di meracondotta) definito dallo scopo di tutela per il quale la regola è ricostruita dal giudice o dettata dalla legge.Oltre al requisito della PREVEDIBILITA' DEL FATTO (da valutarsi solo in caso di colpa generica, cioè quando non c'è una regola cautelare scritta, prevedibilità che va valutata dal giudice ed entra poi in gioco la causalità interna), è necessario il requisito della PREVENIBILITA' DEL FATTO bisogna verificare se il soggetto aveva o meno la possibilità di evitare l'avverarsi dell'evento attraverso il rispetto della regola cautelare scritta o non scritta (da valutarsi sia in caso di colpa generica che in caso di colpa specifica). PREVENIBILITA' rilevanza del comportamento lecito. Se il soggetto avesse tenuto il comportamento lecito corretto, avrebbe scongiurato la realizzazione del fatto? La dottrina è fortemente divisa. Ci sono casi in cui il comportamento
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A.A. 2011-2012
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Brunelli David.