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Il nesso causale nei reati omissivi

Abbiamo indagato la problematica relativa al nesso di causalità per quanto concerne la condotta attiva dell’autore e il verificarsi di un dato evento. Se consideriamo l’art. 40 c.p. 2 comma “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a causarlo.” Tale articolo amplia la responsabilità penale anche al soggetto che non ha realizzato l’antecedente causale: qui l’incriminazione del soggetto considera il comportamento omissivo dello stesso.

Analisi della disposizione

  • Non impedire un evento: fa riferimento ad un evento in senso naturalistico. Ciò significa che l’art. 40 c. 2 fa riferimento esclusivamente ai reati con evento naturalistico. Ergo, esso fa riferimento ai reati omissivi impropri.

Piccola digressione: i reati omissivi si dividono in reati omissivi propri e reati omissivi impropri. Nei reati omissivi propri il legislatore punisce l’omissione in quanto tale (pensa all’omissione di soccorso: a prescindere dall’evento che si verificherà, se si verificherà, chi non soccorre un soggetto che ne ha bisogno commette il reato di omissione di soccorso, reato omissivo proprio!). Nei reati omissivi impropri il legislatore invece punisce l’omissione in quanto causa di un evento. Quindi, il legislatore punisce quella determinata condotta omissiva perché essa è stata causa dell’evento che il legislatore non voleva che accadesse (che si è verificato!).

Quindi l’art. 40 c. 2 si applica innanzitutto ai reati con evento.

  • Che si ha l’obbligo giuridico di impedire: qui vi deve essere la previsione di una posizione di garanzia o di controllo di un soggetto che l’ordinamento pone a vigilare che non si verifichi quel dato evento. Quindi deve essere un comportamento a cui il nostro ordinamento attribuisce un valore di “obbligo”, la cui violazione è sanzionata dal nostro ordinamento.

Badiamo bene che non tutti gli obblighi possono determinare una responsabilità penale: si pensi al caso di due amici, di cui uno è un carabiniere anche se non in servizio, che camminando per strada assistono ad un maltrattamento di una donna percossa da un uomo: giuridicamente se il non carabiniere non interviene non comporta una responsabilità penale in capo allo stesso. Magari dal punto di vista morale si potrebbe rimproverare, ma dal punto di vista del nostro ordinamento giuridico egli non commette nessun omissione. Piuttosto il carabiniere che non interviene, a questi è possibile muovere un rimprovero giuridico in quanto la sua omissione comporta una responsabilità penale a carico dell’

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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