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Diritto penale minorile

Prima lezione

Oggi facciamo una conversazione introduttiva di diritto penale minorile che non è il diritto penale e neanche la procedura penale. Il diritto penale minorile qualcuno dice che non esiste, non esiste cioè nel nostro ordinamento giuridico un codice minorile, un complesso di norme che configurino fattispecie criminose che riguardano soltanto i soggetti minori d’età; mi spiego meglio: se un minore ruba una bicicletta commette un furto sanzionato ai sensi dell’articolo 624 del codice penale. Quindi, che cosa voglio dire, che per quanto concerne le fattispecie penalmente rilevanti cioè i fatti la cui commissione comporta l’applicazione di una sanzione penale noi ci riferiamo al codice penale; quello che cambia nel sistema è l’approccio con la persona del minorenne.

Mi spiego meglio: esiste nel nostro ordinamento un codice di procedura penale che è un complesso di norme che regolamentano il processo strumentali all’applicazione delle norme penali (quelle sanzionatorie), la cui applicazione avviene attraverso un sistema di garanzie; garanzie che poi ritroviamo nel processo penale.

Cos'è il diritto penale minorile?

Allora che cos’è questo diritto penale minorile? Perché vi ho detto che non esiste? Perché non esiste un insieme di norme o un codice penale esclusivamente riguardante il minore: le condotte penalmente sanzionabili sono quelle previste dal codice penale. Che cosa studieremo allora in questo corso? Studieremo sostanzialmente quali sono le modalità dal punto di vista processuale utili ad applicare le norme penali ai soggetti minori di età.

Mi spiego meglio: con la riforma del codice di procedura penale che si è avuta nel 1988 il legislatore ha fatto una scelta, cioè ha fatto un passaggio dal sistema di tipo inquisitorio ad un sistema di tipo accusatorio ed ha riformato il processo penale. Per quanto concerne i soggetti minori di età piuttosto che individuare un libro speciale, un procedimento speciale riguardante i soggetti minori di età, ha preferito disciplinare in maniera autonoma il processo a carico dei minori.

Con la legge delega n 81/87 sono stati emanati in attuazione di questa legge delega 3 DPR: il DPR 447 che è l’attuale codice di procedura penale, il DPR 448/88 che è lo studio del processo penale minorile e il DPR 449 che disciplina l’ordinamento giudiziario. Nella legge delega il legislatore fa una scelta di principio molto importante, guardate cosa dice nell’art.3 a proposito del processo penale minorile, dice: “il governo della repubblica è delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali del processo penale, con le modificazione e integrazioni imposte dalla particolare condizione psicologica del minorenne dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione.”

Nella legge delega il legislatore delega facendo riferimento ai principi generali del sistema accusatorio, con le “modificazioni e integrazioni” quindi con un criterio di adattamento a quelle che sono le esigenze educative del minore. Allora torniamo alla domanda da cui eravamo partiti: che cosa studieremo in questo diritto penale minorile? Noi studieremo come va giudicato un soggetto minore di età.

Il principio di adeguatezza educativa

Oggi vi racconto questo principio fondamentale che è il principio di adeguatezza alle esigenze educative del minore deviante che rappresenta il criterio guida che troveremo in tutte le norme che esamineremo del DPR 448/88 che ha disciplinato il processo penale minorile. La caratteristica fondamentale del processo penale a carico del minore è la funzione educativa. Badate: si fa un distinguo tra processo speciale e processo specializzato. Il legislatore del 1988 non ha voluto fare del procedimento minorile un procedimento speciale (rito abbreviato, patteggiamento) quello che è importante capire è che piuttosto che legiferare con un libro del codice di procedura penale che avrebbe fatto del procedimento minorile un procedimento speciale, il legislatore ha fatto una scelta di principio molto più importante e più radicale perché ha preferito adottare una logica di separazione facendo del procedimento minorile un procedimento non speciale ma specializzato; che significa specializzato? Significa adeguato, strutturato rispetto a quelle che sono le esigenze educative del minore deviante. Il criterio guida che noi ritroveremo in tutti gli istituti è l’esigenza educativa del minore. Ogni intervento che viene adottato nell’ambito del processo penale minorile è un intervento modellato a misura del minore deviante, cioè si tiene conto delle singole esigenze educative del minore, quindi della singola persona.

Perché il minore viene trattato diversamente da una persona adulta? La personalità di un soggetto minore di età non è ancora strutturata, è in fieri, in formazione. Mentre un adulto è una persona in cui la coscienza criminosa è già radicata, difficilmente si può attraverso un intervento di natura penale raggiungere un obiettivo di recupero, di rieducazione. Quando invece si tratta di un soggetto minore di età il legislatore parte da un’idea di base fondamentale cioè la possibilità che attraverso un intervento di natura penale, essendo la sua personalità ancora in formazione, si può intervenire si può recuperare nel senso di rieducare. Vedremo come ogni intervento in ambito penale minorile è strutturato tenendo conto delle esigenze educative del minore e tenendo conto che ogni intervento è individualizzato cioè personalizzato, studiato a misura del minore si può dire calibrato a misura delle esigenze educative del minore (ogni intervento è fatto per il minore Pierino, Carletto) non è un intervento valevole erga omnes, qualcuno potrebbe dire che così non si tutela il principio di uguaglianza. Attenzione perché ogni ragazzo è diverso si salvaguardia proprio un principio di eguaglianza sostanziale: trattare in maniera diversa situazione diverse.

L'istituto della messa alla prova

Un istituto in questo senso rivoluzionario (è la parte più nuova del sistema penale minorile, conteso tra penalisti e processualisti) è la messa alla prova. Viene definito un intervento di diversion cioè alternativo a quelli tradizionali. Perché è rivoluzionario? Perché immaginate un soggetto minore di età che ha commesso anche un reato gravissimo, non c’è un limite in ordine al genere del reato (dal danneggiamento alla violenza sessuale, all’omicidio, reati di ogni ordine e grado) durante il processo si accerta che il minore ha commesso questo reato, in base ad una serie di criteri, il giudice può decidere di sospendere il processo per un termine di tre anni. In questi tre anni il minorenne viene affidato ai servizi sociali e si costruisce secondo una co-costruzione, nel senso che lui diventa protagonista di questa vicenda processuale anche sul piano dello sviluppo assieme agli assistenti sociali e insieme al bene placido del giudice si costruisce un progetto; si danno al minorenne delle regole nuove, delle regole di vita che gli permetteranno di modificare totalmente il suo stile di vita, se il minorenne non è scolarizzato gli si fa completare l’iter scolastico, lo si fa andare in palestra. Si costruisce uno stile di vita diverso da quello condotto fino a quel momento che li dia la consapevolezza che si può cambiare.

Qual è l’aspetto più rivoluzionario? Questo periodo che può essere massimo di tre anni in cui il minore è costantemente monitorato dai servizi sociali, per fare un esempio concreto vi ricordate quando scoprirono quei ragazzini che picchiavano in aula un portatore di handicap, loro furono messi alla prova e uno degli impegni era quello di andare a fare animazione presso un’associazione che si occupava dei diversamente abili, è come una specie di legge del contrappasso e serve per responsabilizzare il minore deviante, cioè di farli prendere consapevolezza della condotta antigiuridica cioè rendersi conto che quello che ha fatto è un fatto penalmente rilevante però dimostrare la volontà di recuperiscienza cioè di dissociazione di allontanamento di voler prendere le distanze da questa condotta. L’aspetto rivoluzionario è costituito dal fatto che se l’esito è positivo, perché potrebbe non funzionare, il reato si estingue, è come se non fosse mai stato commesso; questa è la ragione per la quale i penalisti rivendicano come natura giuridica, essendo una causa estintiva del reato; la fedina penale torna pulita, è come se non fosse mai stato commesso il reato. Se l’esito è negativo perché il minore non coglie questa occasione questa chance che l’ordinamento gli offre, si celebra il processo. È una chance che non viene data a tutti.

Pensate che per ciò che riguarda questo istituto ci stanno imitando in tutta Europa perché mentre da noi interviene durante il processo, congelandolo per un certo periodo e poi eventualmente comportando l’estinzione del reato negli Stati Uniti e in Inghilterra dove è stato inizialmente inventato, interviene nella fase di esecuzione della pena, cioè in una fase più avanzata, prima viene condannato il minore poi anziché metterlo in carcere si ha la messa in prova, viene considerata un misura alternativa alla detenzione quindi il ragazzo dal punto di vista della stigmatizzazione è sempre un soggetto che ha subito una condanna, invece è interessante vedere come in Italia è stata adottata una legislazione molto avanzata che risponde pienamente ai trattati internazionali in particolare alle regole minime per la giustizia minorile, alle regole di Pechino alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti del Minore perché il criterio guida è che bisognava intervenire attraverso sistemi alternativi, di diversion che permettessero di recuperare il minore deviante perché si considera che la risposta per ciò che riguarda i minori di età non è il carcere. Non voglio dire che il carcere non deve essere mai adottato secondo questi principi di diritto internazionale poi mutuati nel nostro ordinamento, il carcere deve essere considerato l’extrema ratio perché un ragazzo che arriva in carcere difficilmente viene recuperato perché il carcere è una scuola del crimine ci sono dei riti svolti in carcere di assoldamento alla criminalità organizzata, addirittura è un momento di orgoglio per un ragazzino assoldato dalla criminalità organizzata scontarla pena di qualcun altro.

È un approccio diverso che deve prevedere interventi plasmati a misura del minore tendente, funzionale, strumentale al recupero perché è possibile essendo una personalità ancora in formazione si può tentare. Sull’ultimo fascicolo di minori e giustizia (la rivista più diffusa a livello nazionale per quanto riguarda il diritto penale minorile) ho trovato una lettera che ora vi darò. Un ragazzo che è stato sottoposto alla messa in prova ha scritto ai giudici che l’avrebbero giudicato durante l’udienza di verifica, cioè al termine del periodo di prova. Vorrei che la leggeste e mi diciate qual è la frase secondo voi più interessante e ne parliamo un po’.

Ci sono le varie considerazioni ma non si sentono perché credo siano lontane dal registratore… comunque non credo siano essenziali ai fini dell’esame :P Volendo ricapitolare, di che cosa ci occuperemo? Ci occuperemo di una serie di istituti che caratterizzano il processo penale minorile come processo specializzato e non speciale a cui si applicano delle regole che in generale sono quelle del sistema accusatorio cioè del processo penale ordinario attraverso un criterio di adattamento, cioè di adeguamento a quelle che sono le esigenze educative del minore deviante. A questo proposito l’art. 1 del DPR 448/88 sancisce un principio di sussidiarietà: Per tutto quello non espressamente disciplinato da questo DPR si fa riferimento alle regole del processo ordinario DPR 447. Il DPR 448 si compone solo di 41 articoli ma questi non possono disciplinare l’intero processo minorile; queste sono le norme specializzate per tutto quello non espressamente previsto si fa riferimento ai criteri generali e al processo ordinario tenendo sempre conto del criterio di adattamento che è il criterio che sarà adottato nell’ambito di applicazione di queste norme. La personalità e le esigenze educative del minore hanno fatto sì che all’interno del processo minorile sia ammessa la perizia criminologica che è vietata nel processo ordinario (art.9), cioè un’indagine sulla personalità del minore per scegliere ogni intervento nell’ambito del processo in base alla personalità del minore come prevedono sia i Trattati internazionali che la Costituzione.

Diritto penale minorile: 12 ottobre

Questo corso cercheremo di svolgerlo in maniera originale nel senso che la mia idea di un corso universitario è che sia il più possibile interfacciato con la realtà, cioè diritto applicato cioè non soltanto come il diritto vive nel codice ma come vive nella realtà applicativa e capire se gli obiettivi che il legislatore si pone con determinati interventi legislativi siano poi realizzati. Credo che questo sia uno degli obiettivi primari che proprio in un corso di penale minorile si occupa di persone che abbiamo detto, minori di età caratterizzati da una personalità in fieri ossia in formazione che non possono e non devono essere trattati al pari di un soggetto adulto, soggetti che possono essere ancora recuperati, sui quali si può ancora intervenire, sui quali lo stato di diritto deve, ha il dovere di intervenire per il recupero, perché la funzione primaria del processo minorile è la funzione educativa. Il secondo principio già enucleato la volta scorsa dice che il processo minorile è un processo specializzato, non è speciale sono vietato, significa che deve essere costruito, elaborato a dimensione del minore deviante cioè ogni istituto deve rispondere alle esigenze educative del minore deviante.. non a caso vedrete che tutte le norme che si occupano di minori non dicono mai: “il giudice deve..” ma dicono: “il giudice può…” quindi riconoscono una valutazione discrezionale rimessa nelle mani del giudice che non significa, badate bene, libero arbitrio, ma significa scegliere dei provvedimenti che siano idonei a salvaguardare le esigenze educative del minore deviante.

Il fenomeno del bullismo

Oggi iniziamo il corso partendo dalla realtà, dall’attualità; io ho scelto come argomento iniziale l’argomento del bullismo. Sicuramente la prima pagina del giornale di venerdì diceva: violente e cattive: sono le ragazze bulle; avete viste al tg le ragazze che per poter garantirsi l’occupazione di un ponte si sono accapigliate con una gang opposta per potersi garantire l’occupazione territoriale, si parla di ragazze che pare che dal punto di vista criminologico sono più violente e determinate rispetto agli uomini. Quello che voglio sottolineare è l’incremento delle denunce del 10% nei confronti dei minori donne tra i 14 e i 18 anni: dato estremamente allarmante in quanto è un dato in crescita. (L’anno scorso il tribunale dei minori aveva come dato il 0.1%).

Oggi parliamo di bullismo in una logica tesa ad individuare le caratteristiche dal punto di vista sociologico e criminologico, faremo un brevissimo quadro di che cosa è il bullismo e quali sono le caratteristiche di quella che potremo definire una nuova forma di devianza; e poi ci occuperemo di quelli che sono gli strumenti normativi presenti nel nostro codice per far fronte a questo fenomeno, naturalmente faremo solo dei cenni perché saranno tutti gli istituti che andremo ad esaminare durante questo corso; oggi quindi ci occuperemo del fenomeno del bullismo, guardiamo a quelle che sono le risposte che il legislatore ha nei confronti di questo problema.

Quando parliamo di bullismo facciamo riferimento ad una nuova forma di devianza perché mai come in questo momento le cronache giudiziarie richiamano l’attenzione su questa forma di violenza che possiamo definire gratuita posta in essere dai ragazzini a volte minori di 14 tra l’altro minori di 18, violenza che viene posta in essere o nei confronti di coetanei o nei confronti di adulti, è una violenza gratuita perché? Qual è l’origine? Qual è il profilo del bullo? La condotta di chi vuole emergere dal gruppo, la condotta di chi vuole prevaricare, di chi vuole essere temuto, accettato di chi vuole far paura. A differenza del passato, le caratteristiche del bullismo sono diverse: il profilo del bullo è inedito, non solo è inedita la diffusione del fenomeno ma inedito è anche il suo profilo.

  • Non vi è più differenza di genere; mentre prima era una condotta violenta di minaccia, estorsione, violenza sessuale, rapina posta in essere da ragazzi adesso si nota come non vi è più una differenza di genere cioè queste condotte di violenza gratuita tese alla prevaricazione vengono poste in essere indistintamente da ragazzi e ragazze.
  • Non c’è più differenza di classe sociale, in passato erano le classi deboli che per rivendicare l’assenza di status simbol potevano diventare violenti (nel servizio che abbiamo visto si vedevano bulle che strappano telefonini e i-pod a coetanee, quindi vogliono avere cose che non hanno ma se ricordate qualche tempo fa quando si disse che ragazzini avevano malmenato un loro compagno di classe portatore di handicap, le cronache giudiziarie dicevano solo tutti ragazzini “bene” cioè un livello economico e scolastico elevato) quindi anche ragazzi che appartengono a famiglie per bene accedono a tali fenomeni.
  • Non c’è differenza di scolarizzazione, anche ragazzi appartenenti a famiglie “bene” si dedicano a tale fenomeno.
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto penale minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Colamussi Marilena.
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