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PENALE MINORILE

Oggi ci occupiamo di due temi di carattere generale e basilare nell'ambito del diritto penale minorile. Ci occuperemo in particolare del tema della devianza, faremo un breve excursus sul concetto di devianza e sulla evoluzione e caratteristiche della devianza in Italia, aspetto quindicriminologico e sociologico; e subito dopo ci occuperemo del tema di base del diritto sostanziale minorile e cioè del tema dell'imputabilità che è il punto di partenza e se vogliamo è anche l'unico riferimento normativo che specificamente, al di là del perdono giudiziale, nel codice penale, riguarda i soggetti minori di età.

Struttura ordinamentale, cioè l'ordinamento giudiziario riguardante i minorenni. Concetto di devianza, quando parliamo di devianza diciamo subito che questo concetto di deviare si può intendere in tante maniere. Il concetto di devianza è stato introdotto per la prima volta negli Stati Uniti negli anni...

’30 per descrivere una serie di fenomeni molto gravi di intolleranza, di carattere sociale; il termine devianza è stato mutuato solo negli anni ’60 in Italia, e ha assunto una connotazione diversa, infatti quando si parlava devianza prima si intendeva pazzia, cioè la devianza veniva individuata rispetto alla criminalità collegata con la menomazione mentale, la follia, la pazzia. Piano piano il concetto di devianza ha assunto un significato diverso nell'evoluzione sociologica, oggi la devianza la possiamo leggere sotto almeno tre diversi profili: si può indicare il termine devianza dal punto di vista statistico, in chiave statistica si considera deviante tutto quello che non si verifica frequentemente, deviante cioè fuori dalla regola, fuori dalla norma. Quindi statisticamente si considera deviante ciò che si verifica con scarsa frequenza. Ma la parola devianza può essere anche intesa sul piano normativo, chi devia? Colui chetrasgredisce delle regole, chi viola le regole. Devianza in chiave normativa è intesa come violazione delle regole, trasgressione. (Violare le norme penali significa porre in essere un comportamento deviante che sfocia nella criminalità minorile, ma il concetto di devianza è molto ampio ed è un genus all'interno del quale possiamo introdurre tante species, perché deviante potrebbe essere anche il comportamento di chi si droga perché evidentemente viola le regole... non è necessario cioè che il comportamento deviante debba sfociare in un fatto penalmente rilevante perché il concetto di devianza è molto ampio. Quando la devianza degenera in una violazione di una norma penale, di una norma incriminatrice sanzionata penalmente, allora si parla di criminalità. Nel nostro caso quando ciò è posto in essere da un soggetto minore di età noi parliamo di criminalità minorile, ma non è che tutti i comportamentisono devianti perché deviare significa trasgredire ma farsi un piercing può essere una trasgressione ma non la violazione di una norma penale). Devianza la possiamo leggere anche in chiave comportamentale quello che ho appena spiegato cioè si definisce deviante colui che pur facendo parte di un gruppo, di una comunità, si comporta diversamente dagli altri e quindi viene etichettato come deviante. La devianza rispetto alla criminalità è in rapporto di genere a specie; cioè la criminalità è una manifestazione della devianza, è una degenerazione della devianza. La devianza è un comportamento trasgressivo che non necessariamente si configura come fatto penalmente rilevante, nel momento in cui si manifesta attraverso la violazione di norma penale, evidentemente equivale ad una devianza criminale. Quando si parla di devianza bisogna fare un distinguo per gradi nel senso che normalmente i comportamenti devianti sono frutto di una, a noi,involuzione della persona; nel senso che i criminologi usano studiare la devianza. Per arrivare alla devianza ci sono almeno tre fasi dal punto di vista sociologico, fasi che si possono delineare come: - disadattamento; - disagio; - devianza. Siccome la devianza in buona sostanza equivale al rifiuto dei valori, delle regole di quelle che garantiscono la pacifica convivenza tra le persone o quelle sociale o delle norme penali, di quelle che garantiscono la tutela della libertà individuale, pacifica convivenza tra persone. È per questo che quando si parla di devianza, il concetto di devianza è un concetto estremo, un punto di arrivo in senso involutivo, i passaggi sono due, il primo è quello del disadattamento che significa? Viene inteso dal punto di vista sociologico come una difficoltà del soggetto di comunicare con se stesso, cioè sarebbe la difficoltà di crescere, di comunicare con se stesso e con il mondo dei valori che ci circonda, ildisadattamento è una fase naturale della fase adolescenziale, cioè una difficoltà di capirsi e capire; il gradino successivo è quello del disagio, il disagio è gradino successivo perchese il disadattamento equivale ad una difficoltà di rapportarsi a se stessi a scoprirsi a dialogare con se stessi e con il mondo che ci circonda, il disagio è proprio la difficoltà relazionale, cioè quella di comunicare con l'esterno, quindi difficoltà relazionale, ambientale che rende complesso lo sviluppo della persona. Disadattamento, disagio, devianza: quando questa difficoltà di comunicare inizialmente con se stessi poi relazionalmente con gli altri e quindi di interagire, crescere sfocia in comportamenti di trasgressione ci si imbatte nel concetto di devianza. Devianza quindi è un'evoluzione di queste due fasi che la precedono e che può sfociare in comportamenti penalmente rilevanti allorquando i giovani.

Pongono in essere comportamenti sanzionati penalmente. Vi devodire che la criminalità minorile in Italia, benche i mass media vogliono farci credere che si aunproblema evidente e di grandi dimensioni se rapportato con situazioni di altre nazioni europee, inparticolare con la Francia, Inghilterra e Germania, in effetti dal punto di vista numerico e qualitativocioè la tipologia dei reati commessi dai soggetti minori di età, sicuramente l’Italia non soffre dellestesse problematiche di altre nazioni. Tuttavia possiamo delineare alcune caratteristichefondamentali tipiche ed esclusive riguardanti la devianza minorile in Italia, ha degli elementi ditipizzazione, di caratterizzazione che sono unici perche si riferiscono alla cultura italiana.

Deliniamo tre punti che caratterizzano la criminalità minorile in Italia:

  1. La devianza è un fenomeno che in Italia spesso coinvolge minori degli anni 14 (i minori degli anni 14 non sono imputabili), uno dei punti
più allarmanti della criminalità minorile in Italia è sicuramente il coinvolgimento come protagonisti di questa criminalità minorile di soggetti che hanno meno di 14 anni. Questo è un dato grave perché nei confronti di questi soggetti esistono misure sia di carattere amministrativo e civile che si possono adottare però siccome non dipendono il più delle volte dal tribunale ma dipendono dai servizi sociali, dalla pubbliche amministrazioni, il più delle volte non vengono adottati e quindi questo comporta una degenerazione del fenomeno; questo perché dove non si interviene al livello preventivo può essere che poi ci si ritrova nell'ambito del penale; - presenza estremamente elevata di minori stranieri, di altre nazionalità. E vi dico subito che questa incisiva presenza, in particolare di minori Rom rappresenta un grosso limite per il legislatore italiano, dal punto di vista del segmento dello scopo della rieducazione e del recupero. Non a caso la più alta

La percentuale presente nel penitenziario è sempre di minori stranieri. Perché il carcere dovrebbe essere considerato come l'estremo rimedio al quale fare riferimento quando ormai tutto sembra precluso, purtroppo quando il minore protagonista dell'intervento è un minore straniero, in particolare per i minori Rom, è difficile poter attivare altre forme di intervento (forme di diversion) forme alternative al carcere perché è difficile rapportarsi alla cultura e al coinvolgimento sociale che questi strumenti di diversion impongono e che trovano una barriera nella cultura Rom (esempio: pensa alla possibilità di applicare una misura cautelare dell'obbligo di permanenza in casa, come si fa a controllare questa misura se il minore non ha una residenza fissa?). È complesso coniugare i valori del giusto processo con quelle che sono le culture che tante volte inibiscono la possibilità di adottare delle misure che potrebbero essere funzionali al caso.

Recupero e alla rieducazione. Stesso discorso per la messa alla prova: è difficile pensare di regolarizzare la vita del minore Rom che per cultura non ha regole come le nostre. La conseguenza è che si adotta la misura automatica del carcere;

Terzo e ultimo punto che caratterizza la criminalità minorile in Italia: l'assoldamento il coinvolgimento nell'ambito della criminalità organizzata. Le organizzazioni criminali sanno bene che i minori di 14 anni non sono imputabili, sanno che i minori di 18 anni beneficiano di una riduzione della pena, nonché di tutti quegli strumenti che tendono al recupero e alla rieducazione e cercano di lucrare e speculare su questo sistema attraverso l'assoldamento di minorenni nella criminalità organizzata. Pensate ai pusher della droga, o al racket, al contrabbando. Questi ragazzi hanno dalla loro quella emulazione, l'idea di poter scalare attraverso gravi reati le vette della criminalità organizzata.

di farsi "onore" compiendo un gesto forte, sicuramente consente all'individuo di farsi grande e di emergere nel gruppo. In questo corso non ci occuperemo dei reati perché i reati sono quelli previsti dal codice penale sia per gli adulti che per i minorenni. Quindi oggetto del nostro interesse non deve essere l'aspetto di diritto sostanziale ma ci occuperemo della persona che commette questi reati, è il minore di età. Per poter andare avanti, primo punto e altro concetto generale di cui ci occuperemo oggi è il concetto di imputabilità. Questo concetto è richiamato all'art. 85 del codice penale. Prima di approfondire cosa si intende per imputabilità dobbiamo fare un passo indietro per un principio di carattere generale. Secondo l'art. 27 della costituzione, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È importante sottolineare che proprio

In omaggio a questo art. 27 e al fatto che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. E questo vale ancora di più quando il destinatario è il minorenne, dobbiamo dire che la concezione retributiva della pena.

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Publisher
A.A. 2010-2011
142 pagine
8 download
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto penale minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Colamussi Marilena.