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GENITORI ED ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

La legislazione nazionale adotta, in questo alveo in cui la presenza dei genitori e dei rappresentati legali è necessari, una distinzione importante di ruoli che viene sottolineata, tra genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale. Infatti occorre distinguere i compiti generali di assistenza sul versante psicologico affettivo, da intendersi come un sostegno al soggetto al cui personalità è in fase evolutiva, che vengono attribuita ai genitori - e a chi ha competenze professionali specifiche -, da altri ruoli processuali di assistenza in funzione integrativa dell’autodifesa del minore, devoluti espressamente agli esercenti la responsabilità genitoriale. Pertanto, in questo sistema, i genitori che non esercitano la responsabilità genitoriale, sono deputati a prestare assistenza nelle forme e dentro i limiti dell’art 12: hanno cioè il diritto di assistere il minore al fine.

Il compito è di rendere meno traumatico l'impatto con l'apparato della giustizia, coniugando così più efficacemente la relazione tra l'attività difensiva e quella pedagogica. Quindi, il compito è di accompagnamento ma, dall'altra parte, i titolari della responsabilità genitoriale diventano soggetti di supporto cui riconoscere veri poteri processuali, come quello di produrre impugnazione, di prendere parte alla formazione di atti nel corso del procedimento... queste differenti opzioni lessicali distinguono i ruoli attribuendo a essi delle funzioni che, anche se coordinate, fanno capo a due ambiti che vanno tenuti distinti: da un lato l'assistenza affettiva e psicologica da prestare al minore in ragione di un vincolo affettivo che deve esserci, e dall'altro la titolarità di diritti e poteri di valenza processuale.

Giulia Barattini V anno - Diritto Penale Minorile

Ruolo dei servizi sociali

I servizi sociali minorili sono

centrali sia nella fase di indagine sulla personalità, sia sulle motivazioni della commissione del reato ma anche, per esempio, in base all'art 6, nella fase di accompagnamento del minore.

Sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale, soprattutto rispetto alla normativa precedente al 1988, che definiva ruoli e funzioni prevalentemente rispetto agli interventi amministrativi che avevano a che fare con le misure di prevenzione, privando gli uffici del servizio di legittimazione processuale del minore, con la sola facoltà di segnalare al tribunale le situazioni di disadattamento perché si attivasse una presa in carico giudiziaria.

Quindi, nella fase precedente al dpr il ruolo dei servizi sociali era prevalentemente amministrativo e marginale in ambito penale, in quanto appunto non vi era altra funzione che quella di segnalare le situazioni di disadattamento.

La riforma dell'88 restituisce un ruolo cruciale assegnandolo tanto ai servizi statali

dell'amministrazione della giustizia, quanto agli stessi servizi di assistenza istituiti negli enti locali attraverso la legge del '77, che riguarda quindi sia il servizio sociale statale sia quello locale, come emerge dalla revisione dell'articolo 6, e dai continui richiami che la normativa dell'88 rivolge alla necessità della loro presenza nella vicenda processuale (artt. 12, 18, 19, 20, 21, 22...).

La previsione contenuta nell'art 6 dice che "In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali."

Ciò rappresenta una premessa indispensabile per la predisposizione di un intervento che deve concretizzarsi in un'adeguata misura penale, riguarda anche ogni altro provvedimento in sede civile, ed è una previsione che non può interrompere i processi.

Educativi in atto. In questo ambito i servizi svolgono un ruolo molto complesso e articolato perché, potendo essere chiamati sempre dall'autorità giudiziaria, ed essendoci anche alcune previsioni specifiche che indicano che, in alcuni momenti, è indispensabile il loro intervento, non hanno più un ruolo limitato, investendo tutti i campi della giustizia minorile, sia per un apporto cognitivo ausiliario dell'autorità giudiziaria, sia per compiti di assistenza al minore. Lo svolgimento di queste attività, quindi, richiede grande attenzione e una certa dose di ambivalenza che caratterizza la giustizia penale minorile stessa, per un ruolo di osservazione del minore e, al contempo, di supporto allo stesso: un doppio ruolo che sta insieme se la giustizia penale minorile si orienta sul fatto che l'osservazione serve a elaborare un progetto educativo nei confronti del minore, di responsabilizzazione e maturazione nell'interesse del fanciullo.

quindi, tanto quanto l'assistenza. Altrimenti, il rischio che l'osservazione diventi un elemento che gioca in ambito processuale a sfavore del minore, che diviene rilevante nel momento in cui l'autorità giudiziaria non concepisce l'intervento dei servizi, e proprio a tutela dell'esigenza educativa e trattamentale del minore.

Assolvimento di funzioni tipiche degli organi ausiliari della giustizia- Compito dell'indagine sulla personalità, ma anche il controllo del minorenne in stato di custodia cautelare o di messa alla prova: per esempio, in questi casi, è prevista la redazione di un progetto di intervento che, nel secondo caso, deve essere elaborato dai servizi sociali, oltre al controllo dell'osservazione degli stessi.

Attività volte all'individuazione delle motivazioni che lo hanno spinto a commettere il reato, anche per orientare le decisioni da adottare in corso di procedimento.

Garantiscono l'esecuzione

dei provvedimenti individuando i tempi e le modalità rispondenti alle esigenze del minore in relazione agli obiettivi delle decisioni: sono competenze di controllo che comportano la vigilanza sui comportamenti con la conseguente necessità di riferire al giudice, affinché questi possa modificare il peso delle misure prese. Funzione di assistenza all'imputato minorenne Volta a filtrare l'impatto che il sistema processuale ha sul minore, e la sua capacità di comprendere ciò che accade: i servizi forniscono un sostegno sul versante affettivo e psicologico ma, rispetto ai genitori, l'intervento è connotato in senso più ampio, perché c'è un'articolata gamma di compiti chiamati a svolgere nel corso della vicenda processuale, per cui possono fornire anche contributi cognitivi che, spesso, consentono all'imputato, al suo difensore, e all'esercente della responsabilità, di avere notizie e.informazioni43 di 97Giulia Barattini V anno - Diritto Penale Minorile per calibrare la strategia difensiva in funzione del preminente interesse del minore. Esiste infatti un novero di attività riservate a questo tipo di intervento dei servizi che possono, ex art 12 co2, svolgere una serie di coptia tutela e in assistenza del minore. Attività per cui il coinvolgimento dei servizi sociali statali è indefettibile. Si parla a riguardo di interventi, per esempio, per l'adozione di provvedimenti pre cautelari di cui i servizi devono essere tempestivamente informati, oppure per la disciplina che regola le misure cautelari personali, come la sospensione con messa alla prova, o l'affidamento ai servizi statali affinché possano svolgere attività di osservazione in collaborazione con gli enti locali. In entrambi i casi i servizi sono chiamati a predisporre un progetto e a vigliare sulla sua osservanza. I servizi sociali ministeriali sono anche chiamati incausanell'applicazione di misure penali di comunità, svolgendo quindi attività di osservazione, acquisendo dati sanitari, psicologici, penitenziari, coordinandosi con i servizi sociosanitari territoriali e servizi sociali locali, e anche con il gruppo di osservazione e trattamento interno all'istituto nel caso in cui il minore sia detenuto. Quindi i servizi sociali ministeriali hanno una serie attività che devono svolgere - redazione di un progetto e controllo dello stesso - e assistenza e sovrintendenza rispetto all'applicazione delle misure penali di comunità. Uffici locali Gli uffici locali invece sono interlocutori dei giudici soprattutto rispetto ai provvedimenti civili amministrativi, quindi sia nel corso, sia a conclusione del procedimento, con imitazione dei campi di azione che, pur assicurando una presenza degli stessi, assegna un ruolo di riferente privilegiato si servizi ministeriali, mentre i locali sono più legati agli interventi.in campo civile e amministrativo. La tendenza a concentrare l'intervento ausiliario in materia penale ai servizi statali è più che altro dovuto al fatto che le richieste del tribunale possono creare un obbligo di ottemperanza in capo ai servizi dello Stato, mentre rispetto ai territoriali le catene di comando sono legate ai comuni, con la conseguenza che il rapporto che l'istituzione deve svolgere in collaborazione non può creare obblighi stringenti di ottemperanza, salva l'ipotesi di inchiesta sociale sul minore che, invece, vincola i servizi locali. Si è creata quindi una delimitazione di ambito di competenza, ma non è solo questa la motivazione, cioè il fatto che il tribunale può creare degli obblighi non agli enti locali, perché c'è anche un tema che riguarda la specializzazione, e gli uffici dei servizi sociali territoriali - sia socio-sanitari regionali, sia socio-assistenziali comunali -, hanno una

pluralità di ambiti di azione, dagli homeless ai tossicodipendenti, a 360 gradi, calate sul welfare minorile, per adulti... mentre in ambito penale si richiede una specializzazione, e quindi riferirsi ai servizi sociali specializzati per gestire imputati minorenni si è ritenuto un ulteriore elemento di garanzia nei confronti del minore. 27-10-20; Martedì

Decreto legislativo 121/2018 (incontro Prof. Caraceni)

Per la formulazione del decreto legislativo 121/2018 si è avuto un tavolo dedicato alle misure penali di comunità, e l'obiettivo era quello derivante da un bisogno di partire da un cambiamento culturale per affrontare il tema del carcere, per dare vita alla riforma penitenziaria del 1975 che era rimasta molto sulla carta. Di quel valore, anche culturale e politico, nella pratica, si è visto davvero poco e, quindi, l'inefficacia delle riforma, da un punto di vista reale, ha portato a ragionare sul perché ci fosse stato

l'intervento stesso. Si tratta di un crocevia delicato, anche per via di un cambiamento politico, con le elezioni tenutesi nel 2018, e con delle tensioni che hanno molto annacquato gli obiettivi che la riforma si poneva. Le visioni, in merito alla formulazione del decreto stes
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A.A. 2021-2022
97 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulinb di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Cornelli Roberto.