False comunicazioni sociali e mutazioni normative
La normativa in materia di false comunicazioni sociali, dopo aver attraversato un lungo periodo di "staticità normativa", conosce una stagione di numerose modificazioni, che si conclude con la Legge 262/2005. In effetti, il vecchio tipo punitivo, grazie a dilatazioni interpretative, aveva portato nel corso del tempo ad un'applicazione generalizzata del reato, fino al punto di svuotarlo del suo significato e ad attribuirgli una sorta di funzione onnicomprensiva. Un primo esito istituzionale significativo si ebbe soltanto con un progetto di Legge del 1997. Il processo riformatore proseguì poi con l'istituzione di una Commissione ministeriale, che portò alla definizione di un disegno di legge-delega (Progetto Mirone), che prevedeva significative innovazioni in ambito di false comunicazioni sociali.
Tale occasione di svolta venne accolta in modo ancor più incisivo dalla riforma apportata dal d.lgs. 61/2002. Tale intervento introdusse fattispecie differenziate con riguardo alla natura dell'illecito (contravvenzione e delitti), con riguardo ai limiti edittali della pena (massimo quattro anni di reclusione) e con riguardo al regime di procedibilità. Inoltre, viene introdotto il canone della rilevanza qualificata della falsa rappresentazione, tramite il richiamo al concetto di 'alterazione sensibile', nonché la previsione di parametri espressi da 'soglie quantitative'. Infine le ipotesi delittuose vengono connotate dalla previsione di un evento di danno patrimoniale relativo unicamente ai soci e ai creditori. Un ultimo intervento si ebbe con la legge 262/2005, che effettuò alcune modeste rettifiche all'intervento del 2002, e nell'insieme vanno a costituire l'attuale testo normativo in materia di false comunicazioni sociali.
Bene giuridico tutelato
Sulla base di un orientamento consolidatosi nel tempo, si era ravvisato nel delitto, così come inserito nel codice del 1942, un reato plurioffensivo, relativo cioè alla lesione di più rapporti, interni ed esterni. Questa tesi finì, però, per sacrificare ogni istanza garantista connessa alla funzione tipica del bene giuridico, parlandosi autorevolmente di 'offensività ubiquitaria', che si è diffusa "con indifferente noncuranza degli interessi patrimoniali dei soci o dei creditori alla tutela della trasparenza societaria, del mercato, dell'economia, della fede pubblica". A fronte di tale situazione si è cercato di porre in evidenza i limiti della tesi plurioffensiva, a favore dell'individuazione dell'effettivo bene giuridico protetto, prospettandosi così ricostruzioni in chiave monoffensiva del reato in esame.
Le norme in esame, art. 2621 e 2622 c.c., si differenziano sostanzialmente solo con riguardo all'evento di danno: la necessità della presenza del danno è esplicita nell'ipotesi delittuosa, mentre si tratta di un reato di pericolo nell'ipotesi contravvenzionale, ancorché non esplicitamente affermato. Questo sulla base del fatto che, essendo le due fattispecie una la fotocopia dell'altra quanto alla condotta, si differenziano solo in ragione del risultato finale, nel senso che il legislatore richiede che una medesima condotta, quella descritta dalla legge, priva però dell'evento, sia punita comunque come contravvenzione. La presenza del danno nel solo delitto concorre a delimitare l'ambito della tutela di un determinato interesse, che perciò è diverso da quello protetto da una incriminazione che prescinda da questo. Da questo punto di vista, non convince l'interpretazione secondo cui entrambe le norme sono poste a tutela del patrimonio sociale. In realtà, il solo delitto si caratterizza per una offensività di stampo totalmente patrimoniale, mentre la figura contravvenzionale mantiene residui di plurioffensività del reato, comprendendo un ampio spettro di interessi finali, mantenendo, peraltro, come oggetto immediato di tutela, l'informazione societaria.
Clausola di riserva del nuovo art. 2621 c.c.
Il nuovo testo dell'art. 2621 c.c. esordisce con la formula "Salvo quanto previsto dall'art. 2622". Si tratta di un elemento ampiamente dibattuto in dottrina, vedendosi contrapporre una tesi relativa alla progressività del reato e una tesi che parla di concorso eterogeneo tra le due fattispecie. La tesi da accogliere, così come prospettato anche dalla giurisprudenza, è la seconda, nel senso che la stessa condotta darà luogo al solo illecito contravvenzionale in mancanza di danno, e ad entrambi i paradigmi in sua presenza. Questo perché, qualora si seguisse una interpretazione del rapporto tra contravvenzione e delitto in chiave di necessaria progressività, ma soprattutto, di assorbimento della prima nel secondo, si incapperebbe nell'indesiderato inconveniente di non saper giustificare la mancata procedibilità per la contravvenzione quando un danno ci sia, ma non ci sia una querela o la querela sia stata rimessa. Proprio per evitare ciò, la tesi del concorso tra le due fattispecie, consente l'applicabilità della fattispecie della contravvenzione, destinata a 'rivivere' in mancanza della condizione di procedibilità della seconda.
Rilievi conclusivi sul bene giuridico protetto
Risulta persuasiva quell'interpretazione che ravvisa un nuovo volto della tutela penale alla trasparenza societaria. Ciò anche sulla base delle considerazioni effettuate sulla funzione della querela nell'art. 2622 c.c. Questa può essere considerata quale querela-commisurazione, dato che, mentre la querela rende operativa la nuova cornice prevista per il delitto, la sua assenza non pregiudica la repressione del fatto come contravvenzione. In pratica, ove il pubblico ministero non possa procedere per il delitto, a causa di un difetto di querela, non per questo risulta impedita l'ulteriore prosecuzione dell'azione repressiva per lo stesso fatto in base alla qualifica meno grave. Il mantenimento incondizionato dell'area dell'illiceità penale delle false comunicazioni sociali improduttive di danno patrimoniale conferma che il bene tutelato in via primaria dalla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 2621 c.c. risiede nella completezza e veridicità dell'informazione (trasparenza), cui si aggiunge, limitatamente all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2622 c.c., il patrimonio non solo dei soci e dei creditori, ma anche della stessa società.
Soggetti attivi
L'ultima modifica normativa ha introdotto, oltre al tradizionale novero di soggetti attivi (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori) i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Sono, invece, stati eliminati i promotori e i soci fondatori. Ciò non crea un vuoto di tutela, in quanto le ipotesi di falso in costituzione possono comunque essere ricondotte alla truffa ex art. 640 c.p. In seguito, il d. lgs. 6/2003 ha ridisegnato la disciplina delle società di capitali, introducendo delle modifiche sostanziali relative alle funzioni degli organi societari, con ciò incidendo indirettamente circa l'individuazione dei soggetti responsabili dell'illecito.
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