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Diritto penale dell'economia. Problemi e casi, Mazzacuva, Amati - la bancarotta societaria Pag. 1
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Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria si realizzerebbe quando una società trasferisce beni ad un'altra società dello stesso gruppo senza adeguata contropartita. Tuttavia, questo reato si verifica solo se il bene sociale esce in modo irreversibile dal patrimonio della società. Nonostante ciò, questa soluzione non ha trovato seguito in giurisprudenza.

Il dissesto della società

La maggior novità introdotta dal d.lgs. 61/2002 è quella di richiedere l'esistenza di un nesso causale tra la commissione dei reati societari ed il dissesto ("hanno cagionato o concorso a cagionare il dissesto"), congiuntamente alla necessità della dichiarazione di fallimento. La commissione del reato societario, peraltro, non deve per forza essere l'unica causa del dissesto, potendo trattarsi anche di concausa. Per quanto riguarda la condotta tipica, la nuova formulazione ha effettuato una selezione fra i reati societari rilevanti. In dottrina si

È discusso se sia riconducibile alle condotte punibili di cui all'art.223 n.1 anche l'aggravamento del dissesto già in atto. Alcuni autori hanno considerato possibile tale ipotesi, mentre la dottrina maggioritaria ha finito col far coincidere il dissesto con il fallimento, poiché la norma interviene soltanto una volta verificatosi il fallimento. Questo anche in forza del fatto che il legislatore, all'art. 224, ha esplicitamente previsto l'ipotesi di aggravamento del dissesto, mentre all'art. 223 non è stato previsto. IL DELITTO DI CUI AL COMMA 2 NR.2 DELL'ART. 223. Alle disposizioni in esame si applicano le pene previste per la bancarotta fraudolenta agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che "hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società"; tale fattispecie costituisce un'ipotesi residuale, nella quale è possibile far rientrare le ipotesi non

Riconducibili al n.1. È stato considerato che la dizione della norma, che fa riferimento genericamente ad una causazione “con dolo”, ben si presta a farvi rientrare anche una causazione omissiva ai sensi dell'art.40 c.p., dal momento che i soggetti attivi indicati dalla disposizione sono titolari di una posizione di garanzia in relazione agli interessi dei creditori e, pertanto, essi rispondono anche del fallimento determinato da fattori esterni che si è realizzato in conseguenza dell'omesso impedimento; ciò sempre che sia dimostrabile la concreta possibilità di un efficace intervento impeditivo del soggetto qualificato. È necessaria la precisa volontà di causare il dissesto (dolo specifico). Quanto alla nozione di operazioni dolose si ritiene che essa richiami tutti quei comportamenti abusivi, o in violazione di obblighi, che si traducono in atti di gestione contrari ai principi a cui deve essere ispirata l'attività.

posta in essere da un buon amministratore e che si traducano in un danno all'ente, ai soci, ai creditori o ai terzi. Vi rientrano anche fatti di per sé non costituenti reato purché eseguiti in un contesto di abuso di potere o violazione di dovere. L'esplicito riferimento ad "operazioni" sembrerebbe escludere la rilevanza di comportamenti omissivi. Per quanto riguarda la rilevanza di fatti che aggravino il dissesto, a differenza di quanto precedentemente esposto, una sentenza della Cassazione vi attribuisce rilevanza se "globalmente considerato e non con riferimento alle singole situazioni debitorie, sicché quando l'entità complessiva del dissesto sia comunque rimasta invariata o sia stata ridotta, la circostanza che la condotta abusiva abbia incrementato determinate voci di passivo non giustifica, di per sé, un'affermazione di responsabilità ai sensi della disposizione in questione...". ELEMENTO SOGGETTIVO.quanto concerne l'elemento soggettivo richiesto per la fattispecie di cui all'art.223, comma 1, si può senz'altro rimandare alla trattazione relativa alla bancarotta patrimoniale. Per quanto riguarda l'attuale comma 2, n.1 art. 223, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che deve essere inteso quale volontà del fatto nella sua interezza, con rappresentazione sia del legame causale fra il reato societario base e l'evento di danno, sia del dissesto della società. Si può, peraltro, ritenere sufficiente il dolo eventuale, consistente nell'accettazione del rischio di provocare il dissesto come conseguenza della commissione del reato societario. Nell'ipotesi, invece, in cui il soggetto agisca con colpa, dovrà vagliarsi la possibilità di applicare, se sussistano i necessari requisiti, la disposizione di cui all'art. 224 n.2, cioè la bancarotta societaria semplice. Ovviamente ireati societari, l'elemento soggettivo richiesto può variare a seconda dei casi. Inoltre, per quanto riguarda il comma 2, numero 2 dell'articolo 223, la giurisprudenza ha stabilito che le espressioni "con dolo" e "operazioni dolose" rappresentano due tipi di reato distinti. Nel caso in cui si verifichi una situazione di
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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mazzacuva Nicola.