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ISTIGAZIONE EXTRANEUSda
L'istigazione alla corruzione tra privati è sanzione pecuniaria 200 a 400 quote perseguibile d'ufficio.
CAPITOLO V – L'OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI
Art. 2629 – bis c.c.: "l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiano o di altro Stato UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 115 TUF che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. primo comma è punito con la reclusione da 1 a 3 anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".
L'art- 2629-bis c.c. sanziona l' inosservanza dell' obbligo amministratore (o membri del consiglio di gestione) di comunicare con il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale l'interesse determinata operazione segua.
DANNO alla società o a terzi. All'indomani dei dissesti finanziari Parmalat e Cirio, dunque il legislatore ha sentito l'esigenza di intervenire nuovamente in materia di infedeltà degli amministratori allo scopo di potenziare il quadro repressivo. Si è così affiancato al reato di infedeltà patrimoniale, una sorta di fattispecie "avamposto" nel senso che la norma in questione svolge una funzione di anticipazione della tutela.
L'interesse tutelato
La presenza dell'evento di danno dimostra come l'interesse tutelato dalla fattispecie sia rappresentato dagli interessi della società e dei terzi rispetto a condotte abusive dei titolari del potere gestionale.
INTERESSI SOCIETÀ E TERZI
Non è agevole individuare i destinatari della norma: l'utilizzo della cd. tecnica del rinvio è destinata ad appesantire la letteratura della norma e ad apportare incertezze ed ambiguità. La portata applicativa
La disposizione è circoscritta agli (o componenti del consiglio di gestione) di AMMINISTRATORI SOCIETÀo con tra il in ex art. 116 TUF, ma anche degliQUOTATE TITOLI DIFFUSI PUBBLICO MANIERA RILEVANTEa. Poiché la norma in questione richiama l’art. 2391 c.c. inoltre ne deriva cheENTI SOTTOPOSTI VIGILANZAgli che vengono sottoposti in considerazione sono quelli cui la risultaENTI SOLAMENTE NORMA CIVILISTICA: società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative per azioni.APPLICABILELa condotta tipicaLa condotta tipica consiste nella degli previsti dall’art. 2391 c.c. comma 1, il quale aVIOLAZIONE OBBLIGHIsua volta prevede una di , ispirati all’idea guida della trasparenza degli interessiTRIPLICA SERIE PRECETTIdegli amministratori:a) Per la generalità dei del di (o di gestione), l’ diCOMPONENTI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE OBBLIGOdare agli e al di che, perNOTIZIA ALTRI AMMINISTRATORI COLLEGIOSINDACALE OGNI INTERESSEconto proprio o di terzi, abbia in una della , precisandone laDETERMINATA OPERAZIONE SOCIETÀnatura, i termini l’origine e la portata;
b) Per l’ , l’ulteriore di dal l’ ,AMMINISTRATORE DELEGATO OBBLIGO ASTENERSI COMPIERE OPERAZIONEinvestendo della stessa l’organo collegiale;
c) Per l’ , l’ di dare , oltre che al ,AMMINISTRATORE UNICO OBBLIGO NOTIZIA COLLEGIO SINDACALEanche alla dei .PRIMA ASSEMBLEA SOCI UTILE
La norma civilistica richiamata inoltre stabilisce le di dell’MODALITÀ COMUNICAZIONE INTERESSEnell’operazione, richiedendo che il precisi la , i , l’ e laSOGGETTO OBBLIGATO NATURA TERMINI ORIGINEdell’ di cui sia portatore per conto proprio o di terzi. Pertanto, l’PORTATA INTERESSE NON SOLO OMESSA, ma anche una , o in dei suoiCOMUNICAZIONE COMUNICAZIONE INCOMPLETA MENDACE PARTE, potrà assumere sempre che sia di per la società o per iCONTENUTI RILEVANZA PENALE
FONTE DANNOterzi che con la società operino. L' ex art. 2391 comma 1 c.c. deve essere INTERESSE RILEVANTE RELATIVO ad una della società: non viene quindi in rilievo la diversa ipotesi, espressamente SPECIFICA OPERAZIONE presa in considerazione dal comma 5 ex art. 2391, non richiamato dalla norma in esame, dello sfruttamento da parte dell'amministratore, a vantaggio proprio o di terzi, di dati, notizie o opportunità di affari apprese nell'esercizio del suo incarico. Si tratta comunque di un' IPOTESI RILIEVO sotto il profilo di quali l'infedeltà patrimoniale, la corruzione tra PENALE ALTRE FATTISPECIE INCRIMINATRICI privati e l'abuso di informazioni privilegiate. Per l' AMMINISTRATORE DELEGATO CONDOTTA potrà assumere indifferentemente natura o TIPICA OMISSIVA COMMISSIVA VIOLATO l' OBBLIGO COMUNICAZIONE, ovvero l' OMISSIONE COMUNICAZIONE dal l' AMMINISTRATORE DELEGATO CONDOTTA.
OBBLIGO ASTENERSI COMPIERE OPERAZIONE— riferimento all'infine, l'art. 2391 c.c. prevede un per laAMMINISTRATORE UNICO TERMINE COMUNICAZIONEdell' nell' richiedendo che la stessa avvenga entro la , laINTERESSE OPERAZIONE PRIMA ASSEMBLEA UTILEformula, per la sua genericità potrebbe dar luogo a problemi applicativi. In dottrina si è precisato che la primaassemblea per essere considerata utile debba comunque precedere l'operazione.
Il danno alla società o ai terziL' degli affermati sul piano dall'art. 2391 comma 1 c.c. edINOSSERVANZA OBBLIGHI CIVILISTICOespressamente richiamati dall'art. 2629-bis c.c. assume se dalla violazione sianoRILIEVO PENALE SOLOderivanti alla società o ai terzi. Sulla base della considerazione che il è indicatoDANNI ’’DANNO’’ SENZAesso può presumibilmente riferirsi anche alla diULTERIORE AGGETTIVAZIONE PROTEZIONE ALTRIcome la credibilità della
società sul mercato finanziario e la sua quotazione sul mercato dei titoli, INTERESSO nel senso che il danno alla società o ai terzi può consistere in QUALSIASI PREGIUDIZIO ANCHE NON. È stabilire se il richiesto dalla norma integri una STRETTAMENTE PATRIMONIALE NON AGEVOLE DANNO mera condizione obiettiva di punibilità o se costituisca l'evento del reato. La terminologia utilizzata dal legislatore (se dalla violazione sono derivati danni alla società o a terzi) parrebbe richiamare la categoria delle condizioni obiettive di punibilità, intese come accadimenti futuri ed incerti da cui dipende la punibilità dell'agente. Tuttavia, la locuzione normativa parrebbe da intendersi come descritta del vero e proprio EVENTO REATO ESPRESSIVA OFFESA INTERESSE PROTETTO NORMA, agevolmente identificabile nel alla o ai INCRIMINATRICE PREGIUDIZIO ARRECATO SOCIETÀ TERZI siano a variotitolo nelle sociali di cui trattasi. Inoltre, va considerato INTERESSI COINVOLTI OPERAZIONI come alla luce del rapporto tra principio di colpevolezza e condizioni obiettive di punibilità, non sembra sostenibile che elementi significativi per l'offesa non rientrino nella dimensione del fatto tipico. La Suprema Corte ha specificato che ''nel reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui all'art. 2629-bis c.c. il arrecato alla o a è della fattispecie DANNO SOCIETÀ TERZI ELEMENTO COSTITUTIVO e può consistere in qualsiasi anche . Per quanto riguarda PREGIUDIZIO NON STRETTAMENTE PATRIMONIALE la di , quali possibili danneggiati dal reato, si è evidenziato come tale categoria sia destinata NOZIONE TERZI a comprendere i , i ed i di o dalla SOCI CREDITORI SOCIALI TITOLARI BENI POSSEDUTI AMMINISTRATI. sarà la del tra ed , soprattutto in SOCIETÀ NON AGEVOLE PROVA NESSO CAUSALE CONDOTTA EVENTO relazione alle di delladell’ nell’operazione:CONDOTTE SEMPLICE OMISSIONE COMUNICAZIONE INTERESSEoccorrerà infatti , oltre ogni ragionevole dubbio, che l’ dell’ di unaDIMOSTRARE ADEMPIMENTO OBBLIGOprecisa e completa dell’interesse dell’amministratore avrebbe l’insorgere delCOMUNICAZIONE EVITATOalla o ai .DANNO SOCIETÀ TERZIL’elemento soggettivo e il rapporto con l’infedeltà patrimonialeIl è e consiste nella e di il di cui all’art.DOLO GENERICO CONSAPEVOLEZZA VOLONTÀ VIOLARE PRECETTO2391 c.c. se si considera il alla o ai quale evento del reato, anch’essoDANNO SOCIETÀ TERZI RIENTRERÀnell’ del . La strutturazione della fattispecie quale di pone in terminiOGGETTO DOLO REATO EVENTOproblematici i rapporti con l’infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 c.c. di dell’art.MARGINI AUTONOMIA2629-bis c.c. parrebbero nelle di o che comunque nonSUSSISTERE IPOTESI MERA CONDOTTA
OMISSIVAcomporti alcun atto dispositivo: si pensi ai casi in cui l'amministratore di una società quotata o assimilataabbia omesso la comunicazione ex art. 2391 comma 1 ma non abbia in alcun modo partecipato alladeliberazione consiliare né abbiamo compiuto direttamente l'atto dispositivo del patrimonio sociale produttivodi un danno per la società. invece sono le in cui l' dapprimaPROBLEMATICHE IPOTESI AMMINISTRATOREl' e anche gli dell'OMETTA INFORMAZIONE DOVEROSA SUCCESSIVAMENTE INTEGRI ESTREMI INFEDELTÀ. Secondo parte della dottrina tra l'art. 2629-bis c.c. e l'art. 2634 c.c. sussiste unPATRIMONIALE RAPPORTOdi . Il primo è in relazione ai ; il secondo èSPECIALITÀ RECIPROCA SPECIALE SOGGETTI ATTIVI SPECIALEper la , per l' e per il deiPIÙ CIRCOSCRITTA CONDOTTA ESECUTIVA EVENTO PIÙ RISTRETTO NOVERO. Alla luce di tale orientamento, per i che gli di iSOGGETTI PASSIVI FATTI
INTEGRANO ELEMENTI ENTRAMBI sarebbe ipotizzabile un di , per specialità bilaterale, con DELITTI CONCORSO APPARENTE NORME del disposto di cui all'art. 2629-bis inteso come più . Altra dottrina, PREVALENZA REATO GRAVE evidenziando la sostanziale eterogeneità delle condotte tipiche previste dalle due fattispecie, rispetto al comune presupposto della sussistenza di una situazione di conflitto di interesse, nonché la peculiarità del bene giuridico protetto dalla norma propende per il concorso tra le due fattispecie, eventualmente mitigato dall'applicabilità dell'istituto della continuazione ex art. 81 comma 2 c.p. tuttavia appare la