Estratto del documento

A) NOZIONE

DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE = sta ad indicare il complesso di norme di diritto

interno con cui ogni Stato risolve i problemi che ad esso si pongono per il fatto di coesistere

con altri Stati sovrani nella superiore comunità internazionale.

Esso abbraccia fondamentalmente

1) le norme che regolano il campo di applicazione della legge penale nazionale nello spazio

2) le norme che regolano l’attività di collaborazione dello Stato con gli altri Stati in materia

penale.

B) LIMITI SPAZIALI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

PENALE NAZIONALE

1) PRINCIPI DI UNIVERSALITA’ - DI TERRITORIALITA’ - DI

PERSONALITA’ - DI DIFESA

PROBLEMA: dove si applica la legge penale italiana, in quale zona della superficie

terrestre?

In proposito, abbiamo a disposizione una serie cospicua di previsioni normative a

dimostrazione dell’importanza che il legislatore codicistico ha attribuito a questa materia. Dal

complesso delle disposizioni in argomento si desume la tendenza del legislatore italiano ad

espandere, nella misura più ampia possibile, l’efficacia spaziale della legge penale italiana.

In questo ambito il criterio principale adottato dal nostro codice è il PRINCIPIO DI

TERRITORIALITÀ.

Per disciplinare questa materia, è possibile utilizzare diversi principi. Il nostro legislatore ha

scelto in via primaria questo criterio non escludendo, tuttavia, altri possibili criteri

CRITERIO DI UNIVERSALITÀ = secondo questo principio la legge penale di uno stato

1) si applica ai reati in qualunque territorio vengano commessi e quindi anche al di fuori del

territorio nazionale (in qualunque parte del territorio terrestre).

La legge penale nazionale è universale e cioè si applicava ovunque.

CRITERIO DI PERSONALITÀ ATTIVA = secondo questo principio la legge penale di

2) uno stato si applica sempre ai cittadini che appartengono a quello stato.

Tale criterio fa riferimento alla nazionalità del soggetto attivo del reato e pone una sorta

di Statuto penale del reo: ogni reo ha il proprio statuto penale dato dalla propria legge

nazionale. L’autore del reato (reo) di una certa nazionalità si porta sempre come

garanzia per sè la necessità che a lui si applichi sempre, dovunque commetta un reato,

la legge penale del suo stato.

Esempio: il cittadino italiano che commette un reato in Australia, essendo cittadino

italiano, ha diritto a essere giudicato secondo la legge penale italiana.

CRITERIO DELLA DIFESA = secondo questo principio dovrebbe applicarsi sempre la

3) legge penale dello stato a cui appartiene non l’autore del reato bensì la vittima del reato

(soggetto passivo).

Fa riferimento al titolare dell’interesse protetto dalle norme penali. In base a questo

criterio dovrebbe trovare applicazione la legge penale dello stato a cui appartiene il

titolare dell’interesse offeso dal reato.

CRITERIO DI TERRITORIALITÀ = secondo questo principio la legge penale dello stato

4) (nel caso specifico la legge penale italiana) si applica a tutti i reati commessi nel territorio

ART. 6 1° COMMA

dello stato. È questa la regola posta in via primaria dall’ REATI

COMMESSI NEL TERRITORIO DELLO STATO Chiunque commette un reato nel

territorio dello stato, è punito secondo la legge italiana.

I reati, da chiunque commessi in Italia, sono soggetti alla legge penale italiana

 sia che il reato venga commesso da un cittadino

 sia che il reato venga commesso da straniero o da un apolide (soggetto privo di

cittadinanza). ART. 7 8 9 10

Gli articoli successivi ( ) introducono delle ECCEZIONI a questo principio.

Quindi, si parla a questo proposito, di un criterio di territorialità temperato. Tali eccezioni

dimostrano come il legislatore si sposti sul versante spesso dell’universalità e anche degli

altri criteri per cui si potrebbe dire addirittura che il criterio generale è quello dell’universalità

temperato da quello della territorialità. Ma dato che il legislatore, nell’ordine, enuncia per

primo il criterio di territorialità, è giusto dire che il criterio generale è quello della territorialità

però temperato.

ART. 3 

OBBLIGATORIETA’ DELLA LEGGE PENALE Il principio di territorialità viene

affermato anche da questo articolo.

Tale articolo viene usato in riferimento all’argomento non tanto dell’efficacia spaziale della

legge penale ma dell’argomento dei limiti personali dell’applicazione della legge penale

italiana.

La legge penale vincola tutti i suoi destinatari salvo le eccezioni stabilite dal diritto pubblico

interno o internazionale. Si fa riferimento alle immunità.

Quindi l’art. 3 va visto nella prospettiva più che dei limiti spaziali dei limiti personali

all’efficacia della legge penale.

ART. 4 

CITTADINO ITALIANO. TERRITORIO DELLO STATO ci dà delle nozioni al

fine dell’applicazione del criterio di territorialità.

1° COMMA  nozione di cittadino italiano ai fini della legge penale.

Tale definizione è importante in riferimento a tutto il complesso delle previsioni normative di

questo argomento. Ma dato che il principio fondamentale è quello di territorialità e in base a

questo non si distingue tra cittadino straniero, sotto questo profilo non è importante che il

codice penale ci definisca chi è cittadino. Diventerà importante per l’estradizione perché

essa non è mai ammessa per il cittadino. A questo punto diventa importante sapere chi è

cittadino.

Il criterio fondamentale per acquistare la cittadinanza è quello che si fonda sullo ius

sanguinis. Si è cittadini italiani per il fatto di essere nati da genitori che siano a loro volta

cittadini italiani.

In conseguenza del fenomeno dei flussi migratori, vari ordinamenti stanno rivedendo sul

punto il proprio orientamento andando verso l’altro criterio dello ius solis. Tale criterio fa

riferimento alla circostanza di essere nati in territorio italiano anche da genitori stranieri.

Esempio: figlio di due genitori marocchini che nasce in Italia potrebbe diventare cittadino

italiano in quando nato nel territorio italiano.

2° COMMA  definisce che cosa si deve intendere per TERRITORIO DELLO STATO.

Il territorio dello stato è quella parte del territorio della superficie terreste che è soggetto alla

sovranità dello stato. In particolare è territorio dello stato il territorio della Repubblica e ogni

altro luogo soggetto alla sovranità dello stato.

Territorio della Repubblica con i suoi confini naturali.

Il territorio viene determinato in base a

 confini naturali

 confini politici.

Per quanto riguarda i confini politici abbiamo avuto, nel corso degli anni, degli spostamenti

(nel 700 all’Italia apparteneva anche la Savoia; abbiamo acquistato Trieste).

Vi sono degli aggiustamenti che si determinano in base ai conflitti tra gli stati. Tali

aggiustamenti vanno a incidere sui confini politici.

TERRITORIO FITTIZIO = navi e aeromobili e cioè aerei italiani che sono considerati

anch’essi territorio italiano dovunque si trovino, anche se non sono un vero e proprio

territorio. Tale regola vale per le navi e aeromobili che appartengono allo stato ma non per

le navi private che appartengono alle compagnie private (flotte private). Queste sono

soggette alla legge penale italiano quando si trovano in acque internazionali e non in acque

straniere.

Quando si trovano in acque territoriali stranieri possono essere soggette alla legge penale

dello stato straniero quando i fatti di reato realizzati siano rilevanti agli effetti della sicurezza

dei cittadini o comunque dell’ordine pubblico dell’altro stato.

Esempio: tra 2 marinai o passeggeri di una nave della compagnia ‘Costa’ che si trova

attraccata nel porto di Rodi scoppia una rissa. Tale rissa è tale da coinvolgere altri turisti che

si trovano nel porto di Rodi per cui viene turbato l’ordine pubblico locale allora viene

applicata la legge penale dello stato relativo.

Il territorio reale comprende non solo il suolo terreno ma si estende anche all’acqua. Vi

sono dei limiti spaziale che, in riferimento a stati costieri (come Italia), coinvolgono la

sovranità dello stato: essa si estende fino a 12 miglia marine dalla costa.

La sovranità dello stato si estende sopra e sotto al suolo. Si espande al mare territoriale fino

a 12 miglia e si sopraeleva nello spazio fin dove arrivano le possibilità di offesa e di difesa

dello stato.

Nel sottosuolo il territorio si estende fino a dove arrivano le possibilità di sfruttamento del

sottosuolo suolo da parte dello stato.

DETERMINAZIONE DEL LOCUS COMMISSI DELICTI  luogo del

commesso reato

È un problema importante nei sistemi che si basano sul principio di territorialità: diventa

importante stabilire se un reato è stato commesso nel territorio dello stato ovvero all’estero

al fine di stabilire quale legge penale ad essa vada applicata.

Sono prospettabili 3 diverse soluzioni

Criterio della condotta si può ritenere il reato commesso nel luogo in cui è stata

1) posta in essere la condotta

Criterio dell’evento si può ritenere il reato commesso nel luogo in cui si è verificato

2) l’evento del reato 

Criterio dell’ubiquità si può ritenere il reato commesso nel luogo indifferentemente

3) se in quel luogo sia stata posta in essere la condotta ovvero si sia verificato l’evento.

Il nostro codice, a conferma della tendenza autarchica, accoglie il criterio dell’ubiquità (ART.

6 2° COMMA).

1 Esempio: tizio confeziona un pacco esplosivo in Italia e lo spedisce in Francia dove si

verifica l’esplosione e la morte di 2 persone. Il reato si considera commesso in Italia perché

in Italia è stata posta in essere la condotta. L’evento si è verificato in Francia.

2 Esempio: il signor Diupon, vicino alla linea di confine francese, spara un colpo di pistola

verso il signor Rossi nel territorio italiano e il signor Rossi muore in Italia, il reato si

considera ugualmente commesso nel territorio italiano perché la condotta è stata posta in

essere in Francia però l’evento (morte del signor Rossi) si è verificata in Italia.

In riferimento al criterio della condotta, all’art. 6 si dice che è sufficiente, ai fini di applicare

questo criterio, che la condotta sia stata posta in essere in Italia anche solo in parte.

Esempio: alcuni soggetti sequestrano una persona in Spagna e la vogliono poi trasportare

in Francia e nel passaggio sconfinano per 3 ore nel territorio italiano dove si fermano per poi

proseguire il passaggio e portare l’ostaggio in Francia. Anche se la condotta è stata iniziata

in Spagna e si concluderà in Francia, è sufficiente anche una parziale realizzazione del fatto

in Italia per ritenere applicabile, in questo caso, la legge penale italiana.

Si apre un'altra questione in riferimento a questa sufficienza che la condotta è stata posta in

essere anche solo in parte in Italia.

DOMANDA: Che cosa significa l’espressione ‘condotta posta in essere anche solo in parte

in Italia’? In particolare ci si è chiesti: quale tipo particolare di condotta è sufficiente che sia

stata posta in essere in Italia?

È necessario che la condotta posta in essere in Italia assuma i requisiti almeno del tentativo

di un delitto oppure sono sufficienti dei meri atti preparatori commessi in Italia per ritenere

applicabile l’ar

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Mantovani Marco Orlando.
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