A) NOZIONE
DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE = sta ad indicare il complesso di norme di diritto
interno con cui ogni Stato risolve i problemi che ad esso si pongono per il fatto di coesistere
con altri Stati sovrani nella superiore comunità internazionale.
Esso abbraccia fondamentalmente
1) le norme che regolano il campo di applicazione della legge penale nazionale nello spazio
2) le norme che regolano l’attività di collaborazione dello Stato con gli altri Stati in materia
penale.
B) LIMITI SPAZIALI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
PENALE NAZIONALE
1) PRINCIPI DI UNIVERSALITA’ - DI TERRITORIALITA’ - DI
PERSONALITA’ - DI DIFESA
PROBLEMA: dove si applica la legge penale italiana, in quale zona della superficie
terrestre?
In proposito, abbiamo a disposizione una serie cospicua di previsioni normative a
dimostrazione dell’importanza che il legislatore codicistico ha attribuito a questa materia. Dal
complesso delle disposizioni in argomento si desume la tendenza del legislatore italiano ad
espandere, nella misura più ampia possibile, l’efficacia spaziale della legge penale italiana.
In questo ambito il criterio principale adottato dal nostro codice è il PRINCIPIO DI
TERRITORIALITÀ.
Per disciplinare questa materia, è possibile utilizzare diversi principi. Il nostro legislatore ha
scelto in via primaria questo criterio non escludendo, tuttavia, altri possibili criteri
CRITERIO DI UNIVERSALITÀ = secondo questo principio la legge penale di uno stato
1) si applica ai reati in qualunque territorio vengano commessi e quindi anche al di fuori del
territorio nazionale (in qualunque parte del territorio terrestre).
La legge penale nazionale è universale e cioè si applicava ovunque.
CRITERIO DI PERSONALITÀ ATTIVA = secondo questo principio la legge penale di
2) uno stato si applica sempre ai cittadini che appartengono a quello stato.
Tale criterio fa riferimento alla nazionalità del soggetto attivo del reato e pone una sorta
di Statuto penale del reo: ogni reo ha il proprio statuto penale dato dalla propria legge
nazionale. L’autore del reato (reo) di una certa nazionalità si porta sempre come
garanzia per sè la necessità che a lui si applichi sempre, dovunque commetta un reato,
la legge penale del suo stato.
Esempio: il cittadino italiano che commette un reato in Australia, essendo cittadino
italiano, ha diritto a essere giudicato secondo la legge penale italiana.
CRITERIO DELLA DIFESA = secondo questo principio dovrebbe applicarsi sempre la
3) legge penale dello stato a cui appartiene non l’autore del reato bensì la vittima del reato
(soggetto passivo).
Fa riferimento al titolare dell’interesse protetto dalle norme penali. In base a questo
criterio dovrebbe trovare applicazione la legge penale dello stato a cui appartiene il
titolare dell’interesse offeso dal reato.
CRITERIO DI TERRITORIALITÀ = secondo questo principio la legge penale dello stato
4) (nel caso specifico la legge penale italiana) si applica a tutti i reati commessi nel territorio
ART. 6 1° COMMA
dello stato. È questa la regola posta in via primaria dall’ REATI
COMMESSI NEL TERRITORIO DELLO STATO Chiunque commette un reato nel
territorio dello stato, è punito secondo la legge italiana.
I reati, da chiunque commessi in Italia, sono soggetti alla legge penale italiana
sia che il reato venga commesso da un cittadino
sia che il reato venga commesso da straniero o da un apolide (soggetto privo di
cittadinanza). ART. 7 8 9 10
Gli articoli successivi ( ) introducono delle ECCEZIONI a questo principio.
Quindi, si parla a questo proposito, di un criterio di territorialità temperato. Tali eccezioni
dimostrano come il legislatore si sposti sul versante spesso dell’universalità e anche degli
altri criteri per cui si potrebbe dire addirittura che il criterio generale è quello dell’universalità
temperato da quello della territorialità. Ma dato che il legislatore, nell’ordine, enuncia per
primo il criterio di territorialità, è giusto dire che il criterio generale è quello della territorialità
però temperato.
ART. 3
OBBLIGATORIETA’ DELLA LEGGE PENALE Il principio di territorialità viene
affermato anche da questo articolo.
Tale articolo viene usato in riferimento all’argomento non tanto dell’efficacia spaziale della
legge penale ma dell’argomento dei limiti personali dell’applicazione della legge penale
italiana.
La legge penale vincola tutti i suoi destinatari salvo le eccezioni stabilite dal diritto pubblico
interno o internazionale. Si fa riferimento alle immunità.
Quindi l’art. 3 va visto nella prospettiva più che dei limiti spaziali dei limiti personali
all’efficacia della legge penale.
ART. 4
CITTADINO ITALIANO. TERRITORIO DELLO STATO ci dà delle nozioni al
fine dell’applicazione del criterio di territorialità.
1° COMMA nozione di cittadino italiano ai fini della legge penale.
Tale definizione è importante in riferimento a tutto il complesso delle previsioni normative di
questo argomento. Ma dato che il principio fondamentale è quello di territorialità e in base a
questo non si distingue tra cittadino straniero, sotto questo profilo non è importante che il
codice penale ci definisca chi è cittadino. Diventerà importante per l’estradizione perché
essa non è mai ammessa per il cittadino. A questo punto diventa importante sapere chi è
cittadino.
Il criterio fondamentale per acquistare la cittadinanza è quello che si fonda sullo ius
sanguinis. Si è cittadini italiani per il fatto di essere nati da genitori che siano a loro volta
cittadini italiani.
In conseguenza del fenomeno dei flussi migratori, vari ordinamenti stanno rivedendo sul
punto il proprio orientamento andando verso l’altro criterio dello ius solis. Tale criterio fa
riferimento alla circostanza di essere nati in territorio italiano anche da genitori stranieri.
Esempio: figlio di due genitori marocchini che nasce in Italia potrebbe diventare cittadino
italiano in quando nato nel territorio italiano.
2° COMMA definisce che cosa si deve intendere per TERRITORIO DELLO STATO.
Il territorio dello stato è quella parte del territorio della superficie terreste che è soggetto alla
sovranità dello stato. In particolare è territorio dello stato il territorio della Repubblica e ogni
altro luogo soggetto alla sovranità dello stato.
Territorio della Repubblica con i suoi confini naturali.
Il territorio viene determinato in base a
confini naturali
confini politici.
Per quanto riguarda i confini politici abbiamo avuto, nel corso degli anni, degli spostamenti
(nel 700 all’Italia apparteneva anche la Savoia; abbiamo acquistato Trieste).
Vi sono degli aggiustamenti che si determinano in base ai conflitti tra gli stati. Tali
aggiustamenti vanno a incidere sui confini politici.
TERRITORIO FITTIZIO = navi e aeromobili e cioè aerei italiani che sono considerati
anch’essi territorio italiano dovunque si trovino, anche se non sono un vero e proprio
territorio. Tale regola vale per le navi e aeromobili che appartengono allo stato ma non per
le navi private che appartengono alle compagnie private (flotte private). Queste sono
soggette alla legge penale italiano quando si trovano in acque internazionali e non in acque
straniere.
Quando si trovano in acque territoriali stranieri possono essere soggette alla legge penale
dello stato straniero quando i fatti di reato realizzati siano rilevanti agli effetti della sicurezza
dei cittadini o comunque dell’ordine pubblico dell’altro stato.
Esempio: tra 2 marinai o passeggeri di una nave della compagnia ‘Costa’ che si trova
attraccata nel porto di Rodi scoppia una rissa. Tale rissa è tale da coinvolgere altri turisti che
si trovano nel porto di Rodi per cui viene turbato l’ordine pubblico locale allora viene
applicata la legge penale dello stato relativo.
Il territorio reale comprende non solo il suolo terreno ma si estende anche all’acqua. Vi
sono dei limiti spaziale che, in riferimento a stati costieri (come Italia), coinvolgono la
sovranità dello stato: essa si estende fino a 12 miglia marine dalla costa.
La sovranità dello stato si estende sopra e sotto al suolo. Si espande al mare territoriale fino
a 12 miglia e si sopraeleva nello spazio fin dove arrivano le possibilità di offesa e di difesa
dello stato.
Nel sottosuolo il territorio si estende fino a dove arrivano le possibilità di sfruttamento del
sottosuolo suolo da parte dello stato.
DETERMINAZIONE DEL LOCUS COMMISSI DELICTI luogo del
commesso reato
È un problema importante nei sistemi che si basano sul principio di territorialità: diventa
importante stabilire se un reato è stato commesso nel territorio dello stato ovvero all’estero
al fine di stabilire quale legge penale ad essa vada applicata.
Sono prospettabili 3 diverse soluzioni
Criterio della condotta si può ritenere il reato commesso nel luogo in cui è stata
1) posta in essere la condotta
Criterio dell’evento si può ritenere il reato commesso nel luogo in cui si è verificato
2) l’evento del reato
Criterio dell’ubiquità si può ritenere il reato commesso nel luogo indifferentemente
3) se in quel luogo sia stata posta in essere la condotta ovvero si sia verificato l’evento.
Il nostro codice, a conferma della tendenza autarchica, accoglie il criterio dell’ubiquità (ART.
6 2° COMMA).
1 Esempio: tizio confeziona un pacco esplosivo in Italia e lo spedisce in Francia dove si
verifica l’esplosione e la morte di 2 persone. Il reato si considera commesso in Italia perché
in Italia è stata posta in essere la condotta. L’evento si è verificato in Francia.
2 Esempio: il signor Diupon, vicino alla linea di confine francese, spara un colpo di pistola
verso il signor Rossi nel territorio italiano e il signor Rossi muore in Italia, il reato si
considera ugualmente commesso nel territorio italiano perché la condotta è stata posta in
essere in Francia però l’evento (morte del signor Rossi) si è verificata in Italia.
In riferimento al criterio della condotta, all’art. 6 si dice che è sufficiente, ai fini di applicare
questo criterio, che la condotta sia stata posta in essere in Italia anche solo in parte.
Esempio: alcuni soggetti sequestrano una persona in Spagna e la vogliono poi trasportare
in Francia e nel passaggio sconfinano per 3 ore nel territorio italiano dove si fermano per poi
proseguire il passaggio e portare l’ostaggio in Francia. Anche se la condotta è stata iniziata
in Spagna e si concluderà in Francia, è sufficiente anche una parziale realizzazione del fatto
in Italia per ritenere applicabile, in questo caso, la legge penale italiana.
Si apre un'altra questione in riferimento a questa sufficienza che la condotta è stata posta in
essere anche solo in parte in Italia.
DOMANDA: Che cosa significa l’espressione ‘condotta posta in essere anche solo in parte
in Italia’? In particolare ci si è chiesti: quale tipo particolare di condotta è sufficiente che sia
stata posta in essere in Italia?
È necessario che la condotta posta in essere in Italia assuma i requisiti almeno del tentativo
di un delitto oppure sono sufficienti dei meri atti preparatori commessi in Italia per ritenere
applicabile l’ar
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