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Lezione di penale del 8.11.06

Abbiamo iniziato a trattare il l’istituto del patteggiamento definito dal codice “applicazione

della pena su richiesta delle parti” . esso funziona in modo che viene concordato tra

Pubblico Ministero e imputato la pena, sulla base delle valutazioni delle aggravanti, delle

attenuanti non deve superare i due anni e adesso con il patteggiamento allargato non

deve superare i 5 anni adesso. Vale a dire che non si considera la pena prevista in

astratto dalla Legge cioè quella prevista dal codice, ma si considera la pena che

effettivamente deve essere irrogata, quindi anche per un reato che prevede una pena

superiore ai due anni, col gioco delle attenuanti essere ricondotta nei limiti dei due anni,

può usufruire del patteggiamento. Quindi la pena presa in considerazione è la pena in

concreto tenendo conto del fatto che non si considera soltanto le attenuanti previste nel

caso concreto per ricondurre dentro i due anni, ma la pena stabilita viene ridotta fino ad un

terzo. Quindi il beneficio che riceve chi patteggia è quello che vede ridotta la pena fino ad

1/3. Quindi con il gioco delle attenuanti e con la possibilità di applicare la diminuzione di

pena per il rito, vi è la possibilità di ricondurre la pena in concreto entro i due anni e quindi

usufruire del patteggiamento. Quindi come si vede il legislatore ha fatto di tutto per

invogliare gli imputati ad accedere a questo rito speciale, poiché in questo modo si

snellisce il processo e si snellisce la macchina della giustizia.

Questo era il proposito del legislatore, il quale ha previsto altri benefici per colui che

patteggia, per esempio, nel caso di patteggiamento:

non si pagano le spese processuali;

- la possibilità di chiedere la sospensione condizionale della pena (quando la pena

- non supera i due anni, vi è la possibilità di condizionare il patteggiamento alla

concessione della sospensione condizionale).

Inoltre, l’art. 445 c.p.c. aggiunge che non si applicano le pene accessorie, le misure di

sicurezza, fatta eccezione per la confisca, quindi ulteriore beneficio che viene

concesso per indurre gli imputati ad accedere al patteggiamento.

Il beneficio ulteriore che dobbiamo considerare la sentenza di patteggiamento è una

sentenza che viene equiparata ad una sentenza di condanna,ma non è una sentenza

di condanna,cioè il giudice non applica la pena dopo aver accertato la responsabilità

dell’imputato,qui invece il giudice se ritiene che ricorrano tutte le condizioni previste

dalla legge che io vi sto esponendo si limita ad avallare quello che stato richiesto cioè 1

patteggiamento tra le parti,vi è però 1 limite se il giudice si rende conto che ci sono

motivi x escludere l’esistenza di un reato chiude il processo con un’assoluzione,perché

vi è 1 norma del nostro codice che dice che in qualunque momento del processo se il

giudice si rende conto che il fatto non sussiste deve dichiararlo immediatamente,ma è

1 ipotesi peregrina. Il presupposto che il ricorso a questo istituto sia dovuto all’effettiva

commissione del reato può anche essere smentita da casi concreti che possono

orientare diversamente,mettiamo il caso che se una persona pur essendo innocente

viene incastrata da prove schiaccianti dalla polizia giudiziaria,in caso ad es. di 1

riconoscimento,per evitare di essere certamente condannato, ricorre al patteggiamento

per pagare il suo debito con la giustizia,ricordo il caso di un sogg. che a seguito di una

rapina alla sua auto ha dovuto rispondere per omicidio, in quanto i rapinatori 3km dopo

la rapina avevano investito 1 passante,nonostante la denuncia del sogg. che

dichiarava di essergli stata sottratto con la forza la sua auto prima dell’incidente, fu

riconosciuto da un’amica della passante e fu costretto a chiedere il patteggiamento

perchè se il suo caso fosse andato a dibattimento sarebbe stato sicuramente

condannato .Il legislatore con questo istituto confidava di eliminare tanti processi che

dovrebbero andare a giudizio a minimo uniformandosi x esempio alla media

americana,invece è prevalsa in Italia la mentalità della prescrizione e della amnistia,e

quindi di fronte alla probabilità di usufruire di una prescrizione molti non patteggiano.Mi

sono trovato di fronte ad un caso in cui 40 imputati indagati x falso e truffa 20 hanno

chiesto il patteggiamento,altre 20 volevano fare il processo perché sicure che il loro

caso sarebbe andato in prescrizione,sollecitati in questo senso dagli avvocati. Uno dei

benefici maggiori potrebbe essere considerato questo:un pubblico amministratore,un

medico x colpa professionale o altri potrebbero dire io non patteggio perché se

patteggio la sentenza di patteggiamento fa stato nel giudizio civile o amministrativo e io

vengo compromesso in quella sede dove si tratta di cacciare soldi oppure di avere

delle sanzioni disciplinari,per cui il legislatore ha stabilito opportunamente che la

sentenza di patteggiamento non fa stato nei giudizi civili o amministrativi,quindi 1

giudizio amministrativo o disciplinare o x risarcimento danni non viene condizionato da

1 sentenza di patteggiamento perché è 1 sentenza in cui non vi è la prova, la

dimostrazione della responsabilità dell’imputato,il giudice non deve fare altro che

avallare quello che è stato concordato tra le parti, pm e difesa eseguono una

applicazione della pena su richiesta,il patteggiamento non rappresenta il momento

finale di 1 dimostrazione dell’accertamento della responsabilità dell’imputato,nella

sentenza di condanna il giudice deve motivare perchè condanna e quindi deve

motivare la responsabilità dell’imputato nel patteggiamento no,il giudice si limita a

avallare quello che è stato concordato tra pm e difesa e quindi ecco perché poi

nell’ultimo punto dell’art.445 cpp: ..”Salvo quanto previsto dall’articolo 653, anche

quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento [524], la sentenza non ha

efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la

sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

Purtroppo sono pochi i casi in cui si ricorre al patteggiamento almeno non con quella

frequenza auspicata dal legislatore,quindi fallito parzialmente questo istituto dire che ci

troviamo di fronte a vero riconoscimento del mancato funzionamento del codice di

procedura penale, da 1 lato non funzione l’udienza preliminare percui arrivano a

dibattimento molti processi,dall’altro lato molti di questi processi non si risolvono con i riti

alternativi tipo rito abbreviato o patteggiamento,conclusione arrivano a dibattimento tanti di

quei processi percui il giudice impegnato in un lavoro massacrante ,deve fare rinvii di 6

mesi..la situazione è tale che non si fanno processi in modo celere.

Vediamo altri riti alternativi che il nostro codice prevede; un giudizio direttissimo,che

esisteva già prima, ed 1 giudizio immediato che è stato introdotto recentemente.

Giudizio direttissimo: si verifica quando una persona è stata arrestata in flagranza di

reato e allora il pm se ritiene di dover procedere può presentare direttamente l’imputato in

stato d’arresto davanti al giudice del dibattimento entro le 48 h dall’arresto,ci troviamo

difronte ad 1 caso che si verifica frequentemente,il rapinatore viene arrestato in flagranza

di reato,il giorno dopo viene portato con le prove davanti al giudice che celebra

immediatamente il giudizio direttissimo,in questo caso il giudizio è veloce ma finisce per

rappresentare 1 vantaggio per l’imputato,mi riferisco in particolare alla microcriminalità che

tanto ci preoccupa,Tizio viene arrestato in flagranza di reato il giorno dopo viene celebrato

il processo e Tizio è di nuovo fuori con la sospensione condizionale della pena perché

avrà 1 pena a 4 o 6 mesi di reclusione con la sospensione condizionale, ebbene qui c’è

stato alla procura della repubblica 1 contrasto tra 2 orientamenti ,cioè il giudizio

direttissimo con le conseguenze che sappiamo finisce x diventare 1 vantaggio x l’imputato

,la pena che gli viene irrogata non funzione da deterrente perché il giorno dopo è di nuovo

a delinquere si è obiettato a questo e allora perché non metterlo in carcere prima di

giudicarlo,non è necessario dargli il vantaggio di acquisire subito la libertà. La pena prima

di essere una forma di deterrenza dal commettere reati,prevenzione generale , speciale, è

principalmente proporzione al fatto commesso,la pena deve essere applicata,la società

deve sentire l’effetto deterrente della pena.

Giudizio immediato: è stato introdotto dal nuovo codice, si ricorre quando la prova

appare evidente,dipende dalla discrezionalità del pm perché mentre il presupposto del

giudizio direttissimo è la fragranza di reato, nel giudizio immediato vi è l’evidenza della

prova,cioè il giudice di fronte al fatto che la prova è evidente chiede il giudizio

immediato,cioè si supera tutta la fase dell’udienza preliminare e si passa direttamente al

giudizio perché la prova è evidente,l’unica condizione è che il giudice deve interrogare

l’imputato sui fatti che emerge l’evidenza della prova e deve essere fatta entro 90 giorni

dalla iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati,cioè il pm avuta la notizia di

reato iscrive iscrive nel registro degli indagati e può chiedere il giudizio immediato entro 90

giorni superati i quali non può più chiedere questo istituto,per le modalità del giudizio

abbreviato vi rinvio alla lettura del testo.

Giudizio per decreto: vale a dire il decreto penale di condanna, in questo caso siamo

nelle ipotesi di reati minori in cui il giudice ha la possibilità di applicare una pena

pecuniaria anche in sostituzione di una pena detentiva, cioè il giudice anche nel caso in

cui è prevista 1 pena detentiva può sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria e

fare un decreto penale di condanna,che cosa vuol dire decreto penale di condanna?Vuol

dire che il pm chiede in relazione ad un certo reato immediatamente 1 decreto penale di

condanna. Ovviamente l’imputato può fare 2 cose o paga quella somma per chiudere

l’eventuale debito con la giustizia oppure può fare opposizione al decreto penale di

condanna chiedendo il giudizio entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica del

decreto, questo procedimento è stato ampliato per eliminare tanti processi;che cosa si

verifica nella realtà?Molte volte l’imputato che non sa nulla del processo e ne viene a

conoscenza soltanto attraverso la notifica decreto penale di condanna,l’imputato non si

rivolge nemmeno ad un avvocato paga e chiude,ma se ha un avvocato di fiducia possono

succedere 2 cose; o l’avvocato ,facendo realmente l’interesse del suo assistito,

accertando la sua colpevolezza gli consiglia di pagare e chiudere,quindi parcella zero per

l’avvocato,ma se questi guarda + ai suoi interessi che del suo assistito ,si rende conto che

acquista 1 cliente e lo induce a fare opposizione. Perchè?Non perchè può dimostrare che

l’imputato è innocente, ma essendo il reato minore probabilmente cadrà con la

prescrizione,perchè finchè viene celebrato il processo 1°, 2° in 3° sicuramente l’imputato si

troverà di fronte 1 reato prescritto. Generalmente il giudice nell’applicare il decreto penale

di condanna concede il beneficio della non menzione sul certificato penale,poi bisogna

distinguere a seconda dei reati perché bisogna vedere se la non menzione è nei certificati

della richiesta di privati o a richiesta della pubblica amministrazione dell’autorità, perchè

nel caso di richiesta dell’autorità nonostante la non menzione può emergere questo

decreto penale di condanna. Anche questo istituto che serviva a snellire i processi anche

questo istituto è soggetto a quella mentalità tipicamente meridionale italiana di cui vi

parlavo prima fare opposizione nella speranza quasi certa di arrivare ad un prescrizione

,rientra fra i difetti del nuovo codice di procedura penale,cioè una macchina che è stata

creata che tendeva a portare a dibattimento pochi processi per trattarli in maniera

approfondita con la accross asamination e con tutti i sistemi che caratterizzano il nuovo

processo ma che invece viene appesantita da una molteplicità di processi percui come vi

dicevo,mentre abbiamo un’attività di indagini preliminari che funziona,che porta a giudizio

gli imputati , abbiamo 1 imbuto che è costituito dal dibattimento ,dove affluiscono una tale

mole di processi che non possono essere smaltiti. Credo di aver esaurito per linee generali

i problemi della macchina della giustizia

Lezione del 05.12.06

Il legislatore del ’74 ha influito notevolmente sulla personalizzazione della pena, nel senso che è

stata notevolmente allargata la discrezionalità del giudice, sempre per rendere la pena più

personalizzata, adeguandola alle esigenze del caso concreto.

Gli istituti trattati dal decreto sono quattro:

1. La sospensione condizionale della pena : è uno dei casi presi in considerazione nella

riforma del 74

2. il concorso formale di reati e reato continuato ed abbiamo visto come la riforma ha

inciso nel senso che, di fronte alla possibilità di applicare il cumulo materiale così come era

in precedenza si è invece optato per il cumulo giuridico, mi riferisco in particolare al

concorso formale omogeneo ed eterogeneo ed al reato continuato che è stato esteso alla

pluralità di azioni o di omissione in violazione di diverse disposizioni di legge. Quindi

anche in questo caso vi era questa esigenza di personalizzare la pena, evitare pene eccessive

in casi in cui sarebbe stato eccessivamente rigoroso il regime del cumulo materiale di fronte

al fatto che ci si trovava di fronte ad una unicità di azione od omissione anche se in

violazione della medesima o di più disposizioni di legge.

Qui la ratio è la stessa, il legislatore ha voluto consentire al giudice un ampio margine di

discrezionalità per adeguare effettivamente la pena all’obiettivo disvalore del fatto ed al

comportamento complessivo tenuto dal soggetto.

3. le circostanze del reato : all’epoca si verificava che per il furto da parte di un ragazzino di

due mele scattavano le pene previste per il furto aggravato. Questo era inconcepibile cioè

non era adeguata la pena rispetto a un disvalore minore. Il problema era: le circostanze del

reato si dividono in circostanze comuni previste agli art. 61 e 62 e circostanze speciali come

quelle previste per il furto. Nel furto vi è l’aggravante per esempio dell’esposizione della

pubblica fede, vi sono cioè delle aggravanti specifiche per le quali non era previsto il

sistema del giudizio di prevalenza o di equivalenza delle circostante (il giudizio di

prevalenza o equivalenza serve per proporzionare la pena e rendono la pena proporzionata

al caso concreto), questo giudizio di prevalenza o equivalenza prima del 74 non potevano

essere applicato alle circostanze speciali come per esempio l’aggravante del furto. Anche in

quel caso per consentire una pena proporzionata e per evitare gli eccessi di una pena

eccessivamente rigorosa nel caso di un furto banale e per poche lire, il legislatore è

intervenuto per consentire l’estensione del giudizio di prevalenza o di equivalenza anche in

questo caso. Come vedete vi erano esigenze pratiche ed esigenze continue e condanne

eccessive per questi casi risalenti a quel periodo dove non vi era questa criminalità violenta,

di violenza estrema e diffusa a tutti i livelli che esiste oggi che comporta problemi diversi.

Nel 74 poiché si era presentato che dei ragazzi subivano condanne eccessive in relazione ad

un furto di un oggetto di scarso valore il legislatore è intervenuto ampliando il sistema di

giudizio di prevalenza o equivalenza anche per le circostanze speciali il furto.

4. recidiva . La recidiva è una circostanza che comporta un amento di pena nel caso in cui un

soggetto, che già è condannato in precedenza , per il reato successivo scatta l’aumento di

pena per la recidiva, quindi la recidiva ha come presupposto è una precedente

condanna.

Questo aumento di condanna si basa sulla memoria, cioè il soggetto che ha commesso un

reato per il quale è stato condannato deve ricordarsi di questa condanna ricevuta e se

nonostante il ricordo della condanna ricevuta commette un altro reato, per il nuovo reato

scatterà un aumento di pena per la recidiva. Questo aumento di pena varierà a seconda dei

casi perché in generale si ha un amento fino ad 1/6, ma in casi particolari previsti dall’art.

99 del nostro c.p. l’aumento è maggiore, cioè fino ad 1/3:

Art. 99 Recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un

altro, puo' essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della

pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena puo' essere aumentata fino ad un terzo:

1) se il nuovo reato e' della stessa indole;

2) se il nuovo reato e' stato commesso nei cinque anni dalla

condanna precedente; tutto è basato sul ricordo

3) se il nuovo reato e' stato commesso durante o dopo l'esecuzione

della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae

volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate nei numeri

precedenti, l'aumento di pena puo' essere fino alla meta'.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel

caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, puo' essere

fino alla meta' e, nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo

capoverso, puo' essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal

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Scienze politiche e sociali SPS/04 Scienza politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof De Martino Francesco Marco.
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