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Lezione di penale del 8.11.06

Patteggiamento

Abbiamo iniziato a trattare l'istituto del patteggiamento definito dal codice "applicazione della pena su richiesta delle parti". Esso funziona in modo che viene concordato tra Pubblico Ministero e imputato la pena, sulla base delle valutazioni delle aggravanti e delle attenuanti. Non deve superare i due anni e, con il patteggiamento allargato, non deve superare i cinque anni. Vale a dire che non si considera la pena prevista in astratto dalla Legge, cioè quella prevista dal codice, ma si considera la pena che effettivamente deve essere irrogata. Quindi anche per un reato che prevede una pena superiore ai due anni, col gioco delle attenuanti può essere ricondotta nei limiti dei due anni e poter usufruire del patteggiamento.

Quindi la pena presa in considerazione è la pena in concreto, tenendo conto del fatto che non si considerano soltanto le attenuanti previste nel caso concreto per ricondurre dentro i due anni, ma la pena stabilita viene ridotta fino a un terzo. Quindi il beneficio che riceve chi patteggia è quello che vede ridotta la pena fino a 1/3. Con il gioco delle attenuanti e con la possibilità di applicare la diminuzione di pena per il rito, vi è la possibilità di ricondurre la pena in concreto entro i due anni e quindi usufruire del patteggiamento.

Il legislatore ha fatto di tutto per invogliare gli imputati ad accedere a questo rito speciale, poiché in questo modo si snellisce il processo e si snellisce la macchina della giustizia. Questo era il proposito del legislatore, il quale ha previsto altri benefici per colui che patteggia. Per esempio, nel caso di patteggiamento:

  • Non si pagano le spese processuali;
  • La possibilità di chiedere la sospensione condizionale della pena (quando la pena non supera i due anni, vi è la possibilità di condizionare il patteggiamento alla concessione della sospensione condizionale).

Inoltre, l'art. 445 c.p.c. aggiunge che non si applicano le pene accessorie, le misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca, quindi ulteriore beneficio che viene concesso per indurre gli imputati ad accedere al patteggiamento.

Il beneficio ulteriore che dobbiamo considerare è che la sentenza di patteggiamento è equiparata a una sentenza di condanna, ma non è una sentenza di condanna. Il giudice non applica la pena dopo aver accertato la responsabilità dell'imputato, ma si limita ad avallare quello che è stato richiesto, cioè il patteggiamento tra le parti. Vi è però un limite: se il giudice si rende conto che ci sono motivi per escludere l'esistenza di un reato, chiude il processo con un'assoluzione, perché vi è una norma del nostro codice che dice che in qualunque momento del processo, se il giudice si rende conto che il fatto non sussiste, deve dichiararlo immediatamente.

Il presupposto che il ricorso a questo istituto sia dovuto all'effettiva commissione del reato può anche essere smentito da casi concreti che possono orientare diversamente. Mettiamo il caso che una persona, pur essendo innocente, venga incastrata da prove schiaccianti dalla polizia giudiziaria, come nel caso di un riconoscimento. Per evitare di essere certamente condannato, ricorre al patteggiamento per pagare il suo debito con la giustizia. Ricordo il caso di un soggetto che, a seguito di una rapina alla sua auto, ha dovuto rispondere per omicidio, in quanto i rapinatori, 3 km dopo la rapina, avevano investito un passante. Nonostante la denuncia del soggetto che dichiarava di essergli stata sottratto con la forza la sua auto prima dell'incidente, fu riconosciuto da un’amica della passante e fu costretto a chiedere il patteggiamento perché, se il suo caso fosse andato a dibattimento, sarebbe stato sicuramente condannato.

Il legislatore, con questo istituto, confidava di eliminare tanti processi che dovrebbero andare a giudizio, almeno uniformandosi, per esempio, alla media americana. Invece, è prevalsa in Italia la mentalità della prescrizione e dell'amnistia, e quindi di fronte alla probabilità di usufruire di una prescrizione, molti non patteggiano. Mi sono trovato di fronte a un caso in cui 40 imputati indagati per falso e truffa: 20 hanno chiesto il patteggiamento, altre 20 volevano fare il processo perché sicure che il loro caso sarebbe andato in prescrizione, sollecitati in questo senso dagli avvocati.

Uno dei benefici maggiori potrebbe essere considerato questo: un pubblico amministratore, un medico per colpa professionale o altri potrebbero dire "io non patteggio perché se patteggio, la sentenza di patteggiamento fa stato nel giudizio civile o amministrativo, e io vengo compromesso in quella sede dove si tratta di cacciare soldi oppure di avere delle sanzioni disciplinari." Per cui, il legislatore ha stabilito opportunamente che la sentenza di patteggiamento non fa stato nei giudizi civili o amministrativi. Un giudizio amministrativo o disciplinare o per risarcimento danni non viene condizionato da una sentenza di patteggiamento perché è una sentenza in cui non vi è la prova, la dimostrazione della responsabilità dell'imputato. Il giudice non deve fare altro che avallare quello che è stato concordato tra le parti: pm e difesa eseguono un'applicazione della pena su richiesta. Il patteggiamento non rappresenta il momento finale di una dimostrazione dell'accertamento della responsabilità dell'imputato.

Nella sentenza di condanna, il giudice deve motivare perché condanna e quindi deve motivare la responsabilità dell'imputato. Nel patteggiamento no, il giudice si limita ad avallare quello che è stato concordato tra pm e difesa e quindi ecco perché poi nell'ultimo punto dell'art.445 cpp si afferma: "Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento [524], la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna."

Purtroppo, sono pochi i casi in cui si ricorre al patteggiamento, almeno non con quella frequenza auspicata dal legislatore. Quindi, fallito parzialmente questo istituto, si può dire che ci troviamo di fronte a un vero riconoscimento del mancato funzionamento del codice di procedura penale. Da un lato non funziona l’udienza preliminare per cui arrivano a dibattimento molti processi; dall'altro lato, molti di questi processi non si risolvono con i riti alternativi come rito abbreviato o patteggiamento. Conclusione: arrivano a dibattimento tanti di quei processi per cui il giudice, impegnato in un lavoro massacrante, deve fare rinvii di sei mesi. La situazione è tale che non si fanno processi in modo celere.

Altri riti alternativi

Vediamo altri riti alternativi che il nostro codice prevede: un giudizio direttissimo, che esisteva già prima, ed un giudizio immediato che è stato introdotto recentemente.

Giudizio direttissimo

Il giudizio direttissimo si verifica quando una persona è stata arrestata in flagranza di reato e allora il pm, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l’imputato in stato d’arresto davanti al giudice del dibattimento entro le 48 h dall’arresto. Ci troviamo di fronte a un caso che si verifica frequentemente: il rapinatore viene arrestato in flagranza di reato, il giorno dopo viene portato con le prove davanti al giudice che celebra immediatamente il giudizio direttissimo. In questo caso il giudizio è veloce, ma finisce per rappresentare un vantaggio per l’imputato. Mi riferisco in particolare alla microcriminalità che tanto ci preoccupa: Tizio viene arrestato in flagranza di reato, il giorno dopo viene celebrato il processo e Tizio è di nuovo fuori con la sospensione condizionale della pena perché avrà una pena a 4 o 6 mesi di reclusione con la sospensione condizionale.

Ebbene, qui c’è stato alla procura della repubblica un contrasto tra due orientamenti: il giudizio direttissimo, con le conseguenze che sappiamo, finisce per diventare un vantaggio per l’imputato. La pena che gli viene irrogata non funziona da deterrente perché il giorno dopo è di nuovo a delinquere. Si è obiettato a questo, e allora perché non metterlo in carcere prima di giudicarlo? Non è necessario dargli il vantaggio di acquisire subito la libertà. La pena, prima di essere una forma di deterrenza dal commettere reati, prevenzione generale, speciale, è principalmente proporzione al fatto commesso. La pena deve essere applicata, la società deve sentire l’effetto deterrente della pena.

Giudizio immediato

Il giudizio immediato è stato introdotto dal nuovo codice. Si ricorre quando la prova appare evidente, dipende dalla discrezionalità del pm perché mentre il presupposto del giudizio direttissimo è la fragranza di reato, nel giudizio immediato vi è l’evidenza della prova. Il giudice, di fronte al fatto che la prova è evidente, chiede il giudizio immediato, cioè si supera tutta la fase dell’udienza preliminare e si passa direttamente al giudizio perché la prova è evidente. L'unica condizione è che il giudice deve interrogare l’imputato sui fatti che emerge l’evidenza della prova e deve essere fatta entro 90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati, cioè il pm avuta la notizia di reato iscrive nel registro degli indagati e può chiedere il giudizio immediato entro 90 giorni, superati i quali non può più chiedere questo istituto. Per le modalità del giudizio abbreviato vi rinvio alla lettura del testo.

Giudizio per decreto

Giudizio per decreto vale a dire il decreto penale di condanna. In questo caso siamo nelle ipotesi di reati minori in cui il giudice ha la possibilità di applicare una pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva. Cioè il giudice, anche nel caso in cui è prevista una pena detentiva, può sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria e fare un decreto penale di condanna.

Che cosa vuol dire decreto penale di condanna? Vuol dire che il pm chiede in relazione a un certo reato immediatamente un decreto penale di condanna. Ovviamente l’imputato può fare due cose: o paga quella somma per chiudere l’eventuale debito con la giustizia oppure può fare opposizione al decreto penale di condanna chiedendo il giudizio entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica del decreto. Questo procedimento è stato ampliato per eliminare tanti processi.

Che cosa si verifica nella realtà? Molte volte l’imputato, che non sa nulla del processo e ne viene a conoscenza soltanto attraverso la notifica del decreto penale di condanna, non si rivolge nemmeno a un avvocato, paga e chiude. Ma se ha un avvocato di fiducia possono succedere due cose: o l’avvocato, facendo realmente l’interesse del suo assistito, accertando la sua colpevolezza, gli consiglia di pagare e chiudere, quindi parcella zero per l’avvocato. Ma se questi guarda più ai suoi interessi che a quelli del suo assistito, si rende conto che acquisisce un cliente e lo induce a fare opposizione. Perché? Non perché può dimostrare che l’imputato è innocente, ma essendo il reato minore probabilmente cadrà con la prescrizione. Perché finché viene celebrato il processo di primo, secondo e terzo grado, sicuramente l’imputato si troverà di fronte a un reato prescritto.

Generalmente il giudice, nell’applicare il decreto penale di condanna, concede il beneficio della non menzione sul certificato penale. Poi bisogna distinguere a seconda dei reati perché bisogna vedere se la non menzione è nei certificati della richiesta di privati o a richiesta della pubblica amministrazione dell’autorità. Perché nel caso di richiesta dell’autorità, nonostante la non menzione, può emergere questo decreto penale di condanna. Anche questo istituto che serviva a snellire i processi è soggetto a quella mentalità tipicamente meridionale italiana di cui vi parlavo prima: fare opposizione nella speranza quasi certa di arrivare a una prescrizione.

Rientra fra i difetti del nuovo codice di procedura penale, cioè una macchina che è stata creata che tendeva a portare a dibattimento pochi processi per trattarli in maniera approfondita con l'accross examination e con tutti i sistemi che caratterizzano il nuovo processo, ma che invece viene appesantita da una molteplicità di processi per cui, come vi dicevo, mentre abbiamo un’attività di indagini preliminari che funziona e che porta a giudizio gli imputati, abbiamo un imbuto che è costituito dal dibattimento dove affluiscono una tale mole di processi che non possono essere smaltiti. Credo di aver esaurito per linee generali i problemi della macchina della giustizia.

Lezione del 05.12.06

Personalizzazione della pena

Il legislatore del ’74 ha influito notevolmente sulla personalizzazione della pena, nel senso che è stata notevolmente allargata la discrezionalità del giudice, sempre per rendere la pena più personalizzata, adeguandola alle esigenze del caso concreto. Gli istituti trattati dal decreto sono quattro:

1. Sospensione condizionale della pena

È uno dei casi presi in considerazione nella riforma del '74. Il concorso formale di reati e reato continuato è stato inciso nel senso che, di fronte alla possibilità di applicare il cumulo materiale così come era in precedenza, si è invece optato per il cumulo giuridico. Mi riferisco in particolare al concorso formale omogeneo ed eterogeneo e al reato continuato che è stato esteso alla pluralità di azioni o di omissioni in violazione di diverse disposizioni di legge.

Quindi anche in questo caso vi era questa esigenza di personalizzare la pena, evitare pene eccessive in casi in cui sarebbe stato eccessivamente rigoroso il regime del cumulo materiale di fronte al fatto che ci si trovava di fronte a una unità di azione o omissione anche se in violazione della medesima o di più disposizioni di legge. Qui la ratio è la stessa: il legislatore ha voluto consentire al giudice un ampio margine di discrezionalità per adeguare effettivamente la pena all’obiettivo disvalore del fatto e al comportamento complessivo tenuto dal soggetto.

3. Le circostanze del reato

All’epoca si verificava che per il furto da parte di un ragazzino di due mele scattavano le pene previste per il furto aggravato. Questo era inconcepibile, cioè non era adeguata la pena rispetto a un disvalore minore. Il problema era: le circostanze del reato si dividono in circostanze comuni previste agli art. 61 e 62 e circostanze speciali come quelle previste per il furto. Nel furto vi è l’aggravante per esempio dell’esposizione della pubblica fede; vi sono cioè delle aggravanti specifiche per le quali non era previsto il sistema del giudizio di prevalenza o di equivalenza delle circostanze (il giudizio di prevalenza o equivalenza serve per proporzionare la pena e rendere la pena proporzionata al caso concreto).

Questo giudizio di prevalenza o equivalenza prima del '74 non poteva essere applicato alle circostanze speciali, come per esempio l’aggravante del furto. Anche in quel caso, per consentire una pena proporzionata e per evitare gli eccessi di una pena eccessivamente rigorosa nel caso di un furto banale e per poche lire, il legislatore è intervenuto per consentire l’estensione del giudizio di prevalenza o di equivalenza anche in questo caso. Come vedete, vi erano esigenze pratiche ed esigenze continue e condanne eccessive per questi casi risalenti a quel periodo dove non vi era questa criminalità violenta, di violenza estrema e diffusa a tutti i livelli che esiste oggi e che comporta problemi diversi.

Nel '74, poiché si era presentato che dei ragazzi subivano condanne eccessive in relazione a un furto di un oggetto di scarso valore, il legislatore è intervenuto ampliando il sistema di giudizio di prevalenza o equivalenza anche per le circostanze speciali del furto.

4. Recidiva

La recidiva è una circostanza che comporta un aumento di pena nel caso in cui un soggetto, che già è stato condannato in precedenza, per il reato successivo scatta l’aumento di pena per la recidiva. Quindi la recidiva ha come presupposto una precedente condanna. Questo aumento di condanna si basa sulla memoria, cioè il soggetto che ha commesso un reato per il quale è stato condannato deve ricordarsi di questa condanna ricevuta e, se nonostante il ricordo della condanna ricevuta commette un altro reato, per il nuovo reato scatterà un aumento di pena per la recidiva.

Questo aumento di pena varierà a seconda dei casi perché in generale si ha un aumento fino a 1/6, ma in casi particolari previsti dall’art. 99 del nostro c.p. l’aumento è maggiore, cioè fino a 1/3:

Art. 99 Recidiva
Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato. La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

  • Se il nuovo reato è della stessa indole;
  • Se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; tutto è basato sul ricordo;
  • Se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l’aumento di pena può essere fino alla metà. Se il recidivo commette un altro reato, l’aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi.

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Scienze politiche e sociali SPS/04 Scienza politica

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