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USO LEGITTIMO DELLE ARMI
Art. 53 del nostro codice penale
53 Uso legittimo delle armi
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale (c.p.357) che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di azione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
Allora, vedete come qui ci troviamo di fronte ad una sorta di legittima difesa, cioè l'uso
legittimo delle armi ad opera del pubblico ufficiale che adempie ad un dovere del proprio ufficio. Ora qui vedete che la norma fino al 22 maggio 1975 era limitata alla prima parte, cioè occorreva che il pubblico ufficiale fosse costretto dalla necessità di "respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità" e qui si fermava la norma nel 1975; cioè poteva essere applicato l'uso legittimo delle armi solo nel caso in cui si trattava di respingere una violenza all'autorità o vincere una resistenza all'autorità. Quindi fino al 1975 i processi che si facevano contro i pubblici ufficiali erano tantissimi, cioè carabinieri che venivano sottoposti a procedimento penale per aver fatto uso delle armi. Loro ritenevano legittimo mentre i magistrati ritenevano non legittimo, si è dato il caso di un carabiniere che chiamato perché in una zona di campagna dove vi erano due contadini che si
affrontava violentemente a colpi di zappa, arrivato sul posto per interrompere questa violente lite ha sparato un colpo per terra, il colpo è rimbalzato su una pietra e ferito leggermente al calcagno un contadino, per il carabiniere è stata la fine della sua carriera, praticamente è stato messo sotto processo penale per aver fatto uso delle armi non legittimo, perché dice tu non dovevi far uso delle armi. Questo comporta che i giudici devono sempre fare un uso oculato del potere discrezionale nell'applicazione delle norme giuridiche. Ecco il motivo per cui nel 1975 si è ampliato l'ambito dell'uso legittimo delle armi e il legislatore ha detto che è possibile usare le armi al di là dei limiti posti nella vecchia formulazione dell'art. 53 quando si trattava comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, impedire la consumazione vedete, quindi vuol dire che è in atto un delitto di strage ed il pubblico ufficiale.interviene nell'adempimento del suo dovere, per impedire la consumazione della delitto distrage, o di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, ecco per impedire un omicidio volontario, quindi si potrebbe dire nel caso del carabiniere di cui vi parlavo che è intervenuto perché questi si stavano colpendo a colpi di zappa e quindi poteva anche verificarsi un omicidio volontario, quindi per impedire questo sarebbe intervenuto. Ma è molto più importante analizzare gli ultimi due casi previsti dall'art. 53 che dicono che "il pubblico ufficiale nell'adempimento del suo dovere può usare le armi quando si tratta di impedire la consumazione di una rapina a mano armata o un sequestro di persona". Allora quando si tratta di impedire una rapina a mano armata, il pubblico ufficiale può usare legittimamente le armi. Ora è chiaro che occorrono, poi tutti gli altri elementi previsti nellalegittima difesa e che vengono ripetuti nell'art. 53, cioè il pubblico ufficiale deve essere costretto dalla necessità, vedete gli elementi che ritroviamo nella legittima difesa? La costrizione e la necessità, manca l'elemento della proporzione, perché si desume l'elemento della proporzione da tutto ciò che ritroviamo dalla descrizione dell'art. 53. Quindi il legislatore, opportunamente visto i problemi che sorgevano nella pratica in ordine all'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine, del pubblico ufficiale che agiva nell'adempimento di un dovere ha ampliato l'ambito della possibilità di uso delle armi, però in ogni caso è necessario che il giudice valuti concretamente se era proprio necessario nel caso specifico all'uso delle armi (la polizia giudiziaria che interviene nell'immediato, esamina tutto, esamina le posizioni dei soggetti, le traiettorie dei colpi le
testimonianze, esamina tutte quelle circostanze che poi formano l'oggetto del rapporto che viene sottoposto all'attenzione del magistrato, il quale sulla base di quegli elementi avrà la possibilità di dire se ricorrono o meno gli estremi all'uso illegittimo delle armi).
Trovo molto più coerente e seria la soluzione adottata in Germania dove, in ogni caso, sulla base della norma generale sulla legittima difesa si applica questa scriminante quando ci troviamo di fronte al soggetto che reagisce in stato di panico, di paura reale effettiva.
Immaginate che cosa vuol dire trovarsi nell'intimità della propria casa con degli estranei pronti a tutto, allora ecco che sorge quella situazione di paura e di panico che mi porta a reagire. Il legislatore quindi ha voluto dire che si verificano frequentemente questi fatti di aggressioni in villa. Oggi la società Italiana è una società violenta in cui bisogna pur difendere i cittadini.
La violenza che esiste nella nostra società è incredibile, ha superato ogni limite. Quindi, se interviene una norma che tutela il cittadino e che assegna al giudice il compito di valutare effettivamente se ricorrono gli estremi della legittima difesa nella tutela dei propri beni, io ritengo che sia una cosa da accettare. Non è affatto vero che con questa norma si è voluto introdurre in Italia la legge del Far West. Il legislatore ha voluto affrontare due situazioni che si ripetono frequentemente, cioè le aggressioni in villa di notte e le aggressioni agli esercizi commerciali, poiché queste sono quelle che si verificano frequentemente. Il legislatore ha voluto dare delle indicazioni ai giudici nel senso di dire "voi in questi casi comportatevi in questo modo". Se poi, nel concreto, si possono verificare tantissimi casi che richiedono degli aggiustamenti delle interpretazioni, questo è normale che ci sia, ma io ritengo che non sia stato sbagliato.
l'aver introdotto una norma che è chiarificatrice non modifica la materia, è in mala fede si dice che è stato introdotto il principio della proporzione presunta dal momento che il giudice non può presumere niente, deve valutare nel caso concreto se ricorrono tutti gli elementi della legittima difesa di cui all'art. 52 più gli elementi indicati nella norma di cui abbiamo parlato. STATO DI NECESSITÀ Andiamo rapidamente a trattare l'ultima causa di giustificazione per cui dobbiamo parlare dello stato di necessità. È una causa di giustificazione molto complessa, perché la scriminante dello stato di necessità in parte partecipa agli elementi delle cause di giustificazione ed in parte alle cause che escludono la colpevolezza, cioè vale a dire se facciamo alcuni esempi dello stato di necessità nel caso dei due naufraghi che in seguito ad un naufragio si appoggiano entrambi a una tavola che nonPuò reggere il peso di due persone e in questo caso viene soppressa la vita di una persona per salvare la vita dell'altra; come nel caso dei due alpinisti che sono rimasti appesi ad una fune che non regge il peso di due persone, e quindi è necessario che uno dei due soccomba e quindi viene privata la vita di una persona per salvare l'altra altrimenti perirebbero entrambi. Come vedete questa è una causa di giustificazione immorale o amorale, però è una causa di giustificazione che parte da un principio fondamentale e generale di bilanciamento dei temi cioè mentre nella legittima difesa noi abbiamo una sproporzione tra la posizione dell'aggressore e la posizione dell'aggredito per cui l'aggredito ha la possibilità di sopprimere la vita dell'ingiusto aggressore qui abbiamo due beni che si equivalgono che sono su uno stesso livello, vi è un bilanciamento di interessi in gioco e quindi diventa molto più
difficile applicare questa causa di giustificazione dal momento che ci troviamo di fronte a due interessi in gioco che si equivalgono. Però non sempre la causa di giustificazione viene guardata sotto questo profilo di bilanciamento degli interessi, vi sono alcuni che li inquadrano nell'ambito della inesigibilità, cioè vale a dire si afferma che è inesigibile un comportamento diverso da quello tenuto. Poiché vi sono nella nostra società alcuni casi in cui è inesigibile una condotta diversa da quella tenuta, il profilo che viene preso in considerazione è quello della colpevolezza, cioè non più causa di giustificazione ma causa che esclude la colpevolezza perché è inesigibile un comportamento diverso, cioè non è colpevole, non è rimproverabile il soggetto, perché questo comportamento da lui tenuto è considerato un comportamento accettabile da parte della società.è un comportamento diverso è inesigibile. Ora stabilire se lo stato di necessità appartiene alla categoria delle cause di giustificazione o alla categorie dellacolpevolezza non è affatto facile, tutto deriva dal fatto che ci troviamo difronte a due interessi in gioco che si equivalgono: la vita di una persona e lavita di un’altra, ecco due persone che sono appese ad una roccia a una fune chenon può reggere il peso di entrambi vi è il più forte, il più abile che tagliala fune e fa cadere nel vuoto l’altro. Dobbiamo dire che è inesigibile uncomportamento diverso altrimenti sarebbero piombati tutti e due nel baratro. E’chiaro che nell’analisi di questo stato di necessità noi dovremmo tener contoprincipalmente dell’inquadramento tra le cause di giustificazione, la trattiamoin questa sede perché riteniamo che sia una causa di giustificazione anche sepoi, vi farò vedere che vi
sono alcuni elementi, dai quali si desume che si può parlare non di cause di giustificazione ma di cause ch