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LE VICENDE DELLA PUNIBILITÀ - CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO
Si distingue tra Cause di estinzione della pena: presuppongono l'emanazione di una sentenza di condanna ed estinguono la punibilità in concreto, paralizzando l'esecuzione della sanzione data dal giudice.
PRIMA Cause di estinzione del reato: operano dell'emanazione della sentenza e incidono sulla punibilità in astratto impedendo alla potestà statale di applicare la pena minacciata.
Classificazione c.est.reato:
- Generali: se riferibili a tutti o gran parte dei reati
- Speciali: se applicabili a specifici reati
- Condizionate o incondizionate: a seconda che i requisiti di applicabilità siano o meno riconducibili alla volontà del soggetto
Tali cause di estinzione hanno dei caratteri comuni:
- Operano con efficacia personale solo verso la persona cui si riferiscono
- Devono essere dichiarate immediatamente dal giudice
- L'effetto estintivo dovrà essere prodotto
Dalla causa di estinzione più favorevole
CAUSE ESTINZIONE DEL REATO
Morte del reo prima della condanna– art 150 cp “la morte del reo prima della condanna, estingue il reato”
La morte del reo produce effetto sui rapporti giuridici di cui è titolare il defunto– morte estingue pene principali/accessorie/ogni effetto penale, ma restano intatti le obbligazioni civilinate dal reato come il risarcimento del danno.
La morte non esclude il proscioglimento del merito quando il giudice accerti che il reato non sussisteva o il defunto non lo ha commesso.
Nel caso di fondato dubbio sull’esistenza del reo si deve sospendere il giudizio (es: caso di dichiarazione di assenza)
Problema: la morte del reo prima della condanna rende applicabile la confisca? Per l’orientamento prevalente si: l’art236 che disciplina le misure di sicurezza patrimoniali, esclude relativamente alla confisca l’applicabilità dell’art 210– cioè si esclude
inapplicabilità delle misure di sicurezza a seguito del fenomeno estintivo può applicare la confisca.
Amnistia propriaEspressione dell’indulgentia principisart 151 cp "L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie"
Errore del legislatore: colloca nella stessa norma l'amnistia propria (che è causa di est del reato) e impropria (cause di est pena).
L'amnistia è un provvedimento con cui lo Stato rinuncia a punire un certo numero di reati, detti REATI AMNISTIATI.
Nel nostro ordinamento se n'è fatto un largo uso che ha fatto perdere fiducia nell'autorità dello Stato e ha provocato una diminuzione della forza intimidatrice della legge penale.
Procedimento di concessione: in Italia, prima del 1992, il PdR concedeva l'amnistia ma su delega del Parlamento. Dal 1992, con la riscrizione dell'art 79 Cost, amnistia e indulto
Vengono concessi con legge deliberata con maggioranza dei 2/3 in entrambe le camere (maggioranza richiesta sia nella votazione per ogni articolo, sia per quella sul testo finale). Un quorum tanto elevato comporta l'impossibilità che la legge approvata sia la sola espressione di una maggioranza; rispetto al passato ora la titolarità dell'amnistia è solo del Parlamento e non si hanno più deleghe per il PdR.
Tempus Commissi delicti: sempre l'art 79 stabilisce che la legge di concessione riporti la data entro la quale devono essere fatti rientrare i reati per poter usufruire del beneficio. Il tempus commissi delicti varia a seconda del tipo di reato considerato:
- Delitto tentato: si considera il momento in cui sono stati realizzati gli atti idonei inequivocabilmente a commettere reato
- Reato permanente: discussione o quando cessa la permanenza o quello antecedente a quando il reo dà vita all'illecito
- Reato consumato: quando tiene
atuttipoco vengono meno(si affievoliscono)le esigenze di prevenzione sono d’accordo su questo!
Rinunciabilità: è ammessa ma per alcuni reati è obbligatoria l’imprescrittibilità, ossia per i reati per cui è prevista la pena di morte o l’ergastolo
Termini: la prescrizione estingue il reato:
- in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
- in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
- in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
- in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
- in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
- in due anni, se si tratta di
contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda
Computo pena: si prende come pena base la pena edittale prevista nel massimo e su questa si calcolano le aggravanti (aumentate sempre secondo la misura massima) e attenuanti (diminuzione secondo la misura minima)
Decorrenza termine: Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.
Sospensione prescrizione: effetto giuridico per il quale la decorrenza del termine arresta il suo corso il tempo necessario a rimuovere l'ostacolo per poi riprendere, considerando il tempo già trascorso prima dell'interruzione
Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di: autorizzazione a procedere, questione deferita ad altro giudizio, caso in cui la sospensione del procedimento
penale è imposta da una disposizione di legge
Interruzione prescrizione: effetto giuridico per il quale il termine di prescrizione già decorso viene meno e comincia a decorrere ex novo.
Il corso della prescrizione è interrotto da:
- sentenza di condanna o dal decreto di condanna per le altre cause vedi art. 160
- l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto CP
- interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice
- invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio
NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE CIRIELLI 2005
- Determinazione tempo necessario a prescrivere: non ci si basa più sulle classi di gravità dei reati individuate per fasce di pena, ora la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale e comunque in un tempo non inferiore a 6 anni se si tratta di un delitto, 4 anni se è contravvenzione
- Per dare maggior certezza ex ante
Introdotta nel 1904 con le l. Ronchetti con la motivazione di sottrarre all'ambiente deleterio del carcere chi mai neabbia varcato la soglia e curare il colpevole con la questo nuovo istituto.
1930, C.Rocco, riprende l'istituto fissando il limite max per la concessione della sospensione in 6mesi. → 50 anni di interventi riformatori → 2004 ultima riforma necessita di 2 presupposti
- Sentenza di condanna a pena detentiva o pecuniaria, non superiore ad un certo limite
- Prognosi favorevole sulla personalità del soggetto
Il limite oggettivo è 2 anni ma per:
- Minori di 18 anni → 3 anni
- Età compresa tra 18 e 21 o maggiore di 70 → 2 anni e 6 mesi
Se la pena supera questi limiti spetta al giudice concedere la sospensione condizionale se presume che il soggetto non commetterà ulteriori reati.
La sospensione non può essere data in presenza delle seguenti condizioni ostative (art 164):
- a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto,
Anche se è intervenuta la riabilitazione2 al delinquente o contravventore abituale o professionale;
a chi è stata inflitta, in aggiunta alla pena, una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.
Il giudice può sottoporre il reo all'obbligo di restituzioni e, a meno che la legge non disponga, all'eliminazione delle conseguenze pericolose del reato.