La punibilità
Nozione
È la possibilità giuridica di applicare la pena in presenza di un fatto che costituisce reato. Presenza di eventuali condizioni oggettive di punibilità.
Elementi
Assenza di cause di esclusione della pena (ad esempio immunità). Essere punito non solo non sopravvenienza di cause estintive. Commissione di un reato.
Estinzione delle cause di estinzione del reato
Che estinguono la punibilità in astratto. Cause di estinzione della pena: che estinguono la punibilità in concreto. Criterio distintivo tradizionale non è perfettamente aderente alla sistematica del c.p. che colloca tra le cause estintive del reato l'"amnistia impropria" e la "sospensione condizionale", ancorché si tratti di due cause che operano successivamente alla sentenza di condanna.
Per Fiandaca-Musco meglio parlare di cause estintive del reato per ragioni di convenzione.
Le condizioni oggettive di punibilità
Il codice, quindi, non definisce le condizioni di punibilità ma si limita a fissarne due caratteristiche:
- Debbono consistere in un avvenimento del mondo esterno che non deve necessariamente essere voluto dall'agente.
- Debbono essere estranee alla condotta illecita.
Problema: le condizioni oggettive di punibilità sono poste al di fuori del reato e lo presuppongono già perfetto. Non integrano il reato, ma rendono solo applicabile la pena. Secondo la migliore dottrina esse costituiscono avvenimenti futuri ed incerti, estranei all'azione illecita. Al pari della responsabilità oggettiva cozzano con il principio di colpevolezza.
Dopo la "storica" sentenza costituzionale n.364/1988 che ha sancito il fondamentale principio responsabilità penale personale e colpevole le condizioni predette devono essere sul piano soggettivo, coperte quantomeno dalla colpa. L'art.44, ammettendo che l'evento condizionale possa essere anche "non voluto", esclude il "dolo" ma nulla dice sulla "colpa", e ciò non impedisce che l'interprete ne richieda la presenza in una prospettiva di ricostruzione in chiave costituzionale dell'istituto.
Le cause di estinzione del reato
Nozione: operano prima della sentenza definitiva di condanna e incidono sulla c.d. punibilità astratta, estinguendo la stessa potestà statale di applicare la pena minacciata.
Le regole comuni possono così enuclearsi:
- Hanno efficacia personale.
- Devono essere dichiarate immediatamente dal giudice.
- Sottostanno al principio del favor rei.
Natura giuridica: per il codice Rocco natura sostanziale e non più processuale.
Tipi
- Estingue tutti gli effetti le conseguenze civili del reato.
- La morte del reo penali del reato (mors omnia solvit) ma non: mantenimento in carcere => a capo agli eredi condanna: controverso se la morte del soggetto prima della condanna definitiva renda applicabile la misura della confisca (per massimo sì).
L'amnistia propria
È un atto di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia a punire un determinato numero di reati. Può essere:
- Propria: si verifica allorché il provvedimento di clemenza giunga prima della condanna definitiva, rappresenta una causa estintiva del reato.
- Impropria: presuppone la condanna definitiva, è una causa di estinzione della pena.
Storicamente amnistia nasce come manifestazione dell'indulgentia Principis, atto di clemenza del principe verso i sudditi. In passato l'istituto era di competenza concorrente tra Parlamento e PdR (PdR emana il beneficio, ratificando la legge di delegazione del Parlamento), istituto abusato e quindi riforma dell'art. 79 Cost e prevede competenza esclusiva del Parlamento.
Requisiti:
- Termini utili per presentare domanda di amnistia.
- Spazio temporale entro cui devono essere stati commessi i reati amnistiati.
- Elenco dei reati amnistiati (con articolo o nomen juris o tetto di pena per quel reato).
Esclusione dei recidivi o delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Rinunciabilità: beneficio rifiutabile da soggetto. È la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla commissione di un reato. Per alcuni reati è prevista l'imprescrittibilità: ergastolo.
La prescrizione
Art 157 precisa i termini di prescrizione del reato (art. 157). Decorrenza del termine della prescrizione: art.158.
L'oblazione
Con l'istituto dell'oblazione si tende a deflazionare il carico di lavoro delle aule di giustizia, consentendo una rapida definizione dei procedimenti relativi ai reati di minore gravità. Essa consiste nel pagamento, a domanda dell'interessato, di una somma di denaro (che ha l'effetto di degradare il reato in illecito amministrativo e, quindi, di estinguerlo) prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna cd oblazione comune.
Oblazione speciale: l'art.162 bis (legge 689/81).
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Diritto penale - le vicende della punibilità
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