I reati sessuali nella legislazione penale italiana
I delitti sessuali sono attualmente previsti e disciplinati dal c.p. negli artt. 609 bis-609 decies e sono collocati nel XII titolo del II libro (delitti contro la persona). Nell’edizione originaria del codice del 1930, questa materia era disciplinata negli artt. 519 ss ed era collocata nel IX titolo del II libro (delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume). Il trasferimento del titolo è avvenuto con la l.66/1996 che ha modificato profondamente la disciplina dei delitti sessuali. È importante, quindi, analizzare i delitti sessuali all’interno dei vari codici: sia nel codice Zanardelli che nel codice Rocco.
I delitti sessuali nel codice Zanardelli
Nel codice Zanardelli, i delitti sessuali erano collocati nel titolo VIII del II libro c.p. (dei delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie). In questo titolo erano state inserite fattispecie che, oggi, per molti aspetti appaiono eterogenee; d’altro canto occorre rilevare che, essendo stati assunti come punti di riferimento il buon costume e l’ordine delle famiglie, non deve apparire strano che queste figure di reato venissero accolte in un unico titolo. Infatti, sia il buon costume che l’ordine della famiglia possono essere considerati sotto diversi punti di vista. Tutto ciò trova riscontro nella relazione ministeriale al progetto del 1887, dove si spiegavano le ragioni della classificazione e della riunione in un unico titolo di reati. Si spiegava che il buon costume e l’ordine delle famiglie erano beni giuridici essenziali della società civile, che si integravano reciprocamente e che si trovavano accoppiati anche in relazione alla tutela che la legge penale apprestava ad essi.
Secondo questa impostazione, le ragioni della tutela penale non riguardavano il riconoscimento di un bene di cui era titolare la persona, ma riguardavano l’interesse sociale o pubblico alla protezione di quel bene, individuato nell’inviolabilità carnale. Il codice del 1889 divideva quelle che oggi chiamiamo violenze sessuali in due fattispecie:
- Violenza carnale (art. 331): di cui era responsabile chiunque che, con violenza o minaccia, avesse costretto una persona dell’uno o dell’altro sesso a congiunzione carnale.
- Atti di libidine violenti (art. 333): di cui era responsabile chi, con violenza o minaccia, avesse commesso su una persona dell’uno o dell’altro sesso atti di libidine non diretti a commettere il delitto di violenza carnale.
L’art. 334 prevedeva inoltre un aumento di pena nel caso in cui questi atti fossero stati commessi con il concorso di due o più persone. Si deve osservare che, essendo configurabile più fattispecie di reato...
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