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Reati contro la fede pubblica

Il titolo VII del secondo libro del codice ha per oggetto la classe dei reati che va sotto il nome di “delitti contro la fede pubblica”. Esso si divide in 4 capi: il primo contempla le falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, comprendendo anche le falsità relative ai biglietti di pubbliche imprese di trasporti; il secondo prevede la falsità in sigilli o strumenti o segni di autentificazione, certificazione o riconoscimento; il terzo tratta dell’ampia categoria delle falsità documentali, denominata falsità in atti; il quarto costituisce una novità del codice attuale e concerne un piccolo gruppo di reati che sono indicati con il nome di falsità personali.

Il concetto di falsificazione

Falsificare significa porre in essere una situazione capace di far apparire la realtà diversa da quella che è atta a provocare un giudizio contrario al vero. L’intenzionale alterazione del vero nella quale si compendia il concetto della falsificazione, assume due profili che bisogna tenere distinti. In alcuni casi noi diciamo che una moneta è falsa quando non proviene dall’ente che è autorizzato ad emetterla o, pur provenendo da tale ente, ha subito alterazioni non consentite. In altri casi il termine falso si contrappone a veritiero. È falsa la dichiarazione che contrasta con la verità, e cioè la dichiarazione menzognera. Non genuino e mendace, quindi, sono i due significati che, in genere, può assumere il termine falso.

L’immutatio veri, tanto in un caso quanto nell’altro, è per la sua natura intrinseca destinata a provocare un giudizio erroneo. Ciò significa che è destinata ad ingannare. Falso ed inganno sono due concetti indissolubilmente collegati; il che si desume dalla stessa origine della parola falsum, la quale, secondo l’opinione più attendibile, deriva dal verbo fallere (ingannare).

Caratteristiche dei delitti contro la fede pubblica

Mentre vi sono alcune falsità che possono trarre in inganno una sola persona o un numero ristretto di persone, come avviene negli artifici o raggiri che si usano per commettere una truffa o altri delitti del genere, ve ne sono altre che hanno la capacità di ingannare il pubblico, e cioè un numero indeterminato di individui.

La nota che caratterizza i delitti contro la fede pubblica consiste nel fatto che l’attività del reo si svolge su cose o con dichiarazioni che nella comunità sociale godono di un particolare credito. Si tratta, in sostanza, di attentati alla genuinità e veridicità di mezzi probatori.

Il nostro codice nel titolo relativo ai delitti contro la fede pubblica non ha contemplato tutti i fatti criminosi che hanno la possibilità di trarre in inganno un numero indeterminato di persone. Ne ha escluso le falsità giudiziali, alcuni delitti contro lo stato di famiglia, ecc., e ciò perché il legislatore ha ritenuto più rilevante l’offesa di altri interessi insita nei fatti medesimi, o, comunque, ha giudicato opportuno allogarli in diversa sede.

Il legislatore nel titolo VII non ha considerato soltanto le falsità vere e proprie ma vi ha compreso anche alcune attività che rappresentano l’utilizzazione della cosa falsificata, come, ad esempio, l’uso di un atto falso e la messa in circolazione di valori di bollo contraffatti o alterati. Inoltre, avendo ritenuto opportuno sottoporre a pena alcune azioni preparatorie del falso in considerazione della speciale importanza degli interessi offesi da questi reati, il legislatore ha incluso anche queste attività tra i delitti contro la fede pubblica.

Il problema dell’oggetto giuridico

La dottrina dominante considera come oggetto giuridico o come oggetto della tutela penale del gruppo di reati in discorso la fede pubblica. La Relazione illustrativa del Progetto del codice vigente spiega la fede pubblica come la fiducia che la società ripone negli oggetti, segni e forme esteriori, ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce un valore importante.

Secondo l’opinione corrente la pubblica fede costituisce un vero e proprio bene giuridico, un’entità reale, e titolare ne è la società, vale a dire la collettività vivente nello Stato. Per vario tempo la dottrina italiana aveva ritenuto che la fede pubblica traesse origine da un comando dell’Autorità. In tale ordine di idee il Carrara aveva scritto che è fede pubblica quella che deriva da un prescritto dell’autorità che la impone. Così egli contrapponendo la pubblica fede alla fiducia privata, aveva affermato che la prima è pubblica soggettivamente perché costituisce la credenza di tutti i cittadini ed è tale oggettivamente perché promana dall’Autorità pubblica.

Secondo il Manzini, affinché la fiducia assuma il carattere di fede pubblica, non occorre che un precetto la imponga: sono le necessità e le consuetudini della vita sociale che la fanno sorgere, e perciò la fede pubblica deve considerarsi come un fenomeno collettivo, come un costume sociale. Egli definisce la pubblica fede “quella fiducia usuale che lo stesso ordinamento dei rapporti sociali e l’attuazione pratica di esso determina tra i singoli o tra la pubblica Autorità e i soggetti, relativamente all’emissione e circolazione monetaria, ai mezzi simbolici di pubblica autenticazione, ai documenti e qualità delle persone”.

Il concetto della fede pubblica non è andato esente da critiche. Si è detto specialmente che esso è ambiguo, indeterminato e artificioso. Di questa opinione nella nostra letteratura si sono manifestati, fra gli altri, il Gabba, il Frassati, il Maino. Nella dottrina germanica analoghe critiche sono state mosse da due grandi criminalisti: v. Liszt e il Binding. Il primo ha affermato che i delitti di falso monetario e quelli di falso documentale hanno in comune soltanto il mezzo dell’offesa: essi sarebbero caratterizzati appunto da tale mezzo. Il Binding ha sostenuto che il bene giuridico offeso dai reati di falso è il diritto all’integrità della prova, integrità che dipende dalla genuinità e veridicità dei mezzi probatori.

In Italia, secondo un analogo indirizzo, si sono pronunciati contro la dottrina dominante il Borrettini e il De Marsico. Quest’ultimo ha espresso l’opinione che la pubblica fede non costituisca un bene giuridico, ma semplicemente il predicato o attributo di determinate cose materiali.

Secondo Antolisei non può negarsi alla teoria dominante un fondamento di verità. La fiducia che la generalità dei cittadini ripone in determinati oggetti, segni e attestazioni è una realtà. La convivenza sociale la presuppone, in quanto siffatta fiducia è indispensabile per il normale svolgimento della vita comune. In particolare, se il concetto di fede pubblica viene precisato nel senso di fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche, il concetto stesso non può considerarsi più indeterminato di molti altri che trovano generale accoglimento nella nostra disciplina.

Il difetto della dottrina dominante non sta nell’aver considerato la pubblica fede come un oggetto giuridico del gruppo di reati di cui si parla; ma il suo torto consiste nell’aver attribuito a tale criterio un valore esclusivo, trascurando un altro aspetto dei reati medesimi, che è più importante dal punto di vista sostanziale.

Infatti nella realtà delle cose il falso non è mai, o quasi mai, fine a se stesso. Non si falsifica per falsificare, ma per conseguire un risultato che sta al di là della falsificazione. L’attività del falsario non ha per oggetto al pubblica fede: contrasta con la realtà dire che il falsario agisce per offendere tale fede: egli la offende per uno scopo ulteriore che è il vero punto di mira della sua attività criminosa. Colui che, ad esempio, falsifica una moneta, tende procurarsi i vantaggi illeciti che gli derivano dalla messa in circolazione di una moneta da lui fabbricata o alterata; lo stesso vale per l’individuo che contraffà un testamento.

Il fatto che il falso non è fine a se stesso è implicitamente riconosciuto dal legislatore, il quale, mentre sottopone a pena gli atti di utilizzazione della cosa falsificata, esige sempre la condizione negativa della mancanza di concorso nella falsificazione. Ne deriva che l’utilizzazione del falsificato, che di per sé è punibile, non forma oggetto di particolare sanzione, e neppure di aggravamento di pena, quando si verifica ad opera del falsario o di un suo complice. Ciò perché il legislatore, più o meno consapevolmente, ha riconosciuto che tale utilizzazione è il naturale sbocco o epilogo dell’azione criminosa, lo scopo effettivo dell’attività stessa.

Il risultato a cui si dirige l’attività del falsario è l’offesa di quell’interesse particolare che sarebbe salvaguardato se i mezzi probatori non fossero falsati; in altri termini, di quell’interesse specifico che è garantito dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova. Così, nel falsificare una cambiale il reo mira a ledere l’interesse della persona la cui firma è contraffatta; nel falsificare un biglietto di viaggio ha lo scopo di frodare l’Amministrazione ferroviaria.

Anche questi interessi specifici sono protetti dalle norme che incriminano le falsità. La tutela che l’ordinamento giuridico appresta ad essi non è semplicemente occasionale, ma immediata e diretta. Incriminando il falso nummario, ad es., la legge non tutela soltanto la fede pubblica, ma anche l’interesse dello Stato alla regolarità della circolazione monetaria, come incriminando il falso documentale protegge gli svariati interessi particolari che sono posti in pericolo da tale falsità.

Che si tratti di protezione immediata e diretta si desume da un fatto che ha valore assai probante: al titolare dell’interesse specifico che è leso o posto in pericolo dall’azione del falsario è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. Il risarcimento della pretesa riparatoria dimostra che gli interessi di queste persone sono tutelati direttamente dall’ordine giuridico, perché non è sostenibile che quel diritto possa competere a titolari di interessi che hanno nella legge una protezione soltanto mediata.

La verità di questo assunto è confermata anche dal fatto che tutte le legislazioni configurano parecchie ipotesi di falsità, graduandole in vario modo. La maggior parte di queste distinzioni non avrebbe ragione d’essere se unico oggetto giuridico dei delitti in discussione fosse la fede pubblica. Certamente la maggiore o minore fiducia, la credibilità che è attribuita al mezzo probatorio e, quindi, la gravità dell’offesa alla fede pubblica è tenuta presente dal legislatore. Da essa dipende, ad es., la differenza tra falso in atto pubblico e in scrittura privata e, nell’ambito del primo, l’aggravamento di pena sancito per i documenti che fanno fede fino a querela di falso. Ma come spiegare la minore pena stabilita per le falsità in valori di bollo in confronto a quella sancita per le monete? Il diverso trattamento penale trova la sua giustificazione soltanto nella minore entità dell’interesse specifico che è leso o posto in pericolo nella prima.

I delitti contro la fede pubblica appartengono alla larga categoria dei reati plurioffensivi, e cioè dei reati che offendono più interessi. In essi si riscontrano due offese: una comune a tutti i delitti della categoria, e che concerne la pubblica fede; l’altra che varia da delitto a delitto e concerne l’interesse specifico che è salvaguardato dall’integrità dei mezzi probatori. La reciproca posizione delle due offese è perfettamente identica a quella che si verifica nei numerosi reati nei quali la legge considera quale elemento costitutivo la violenza o la minaccia.

Quindi per questi delitti, due sono gli oggetti dell’offesa e della tutela penale: la pubblica fede, e cioè la fiducia e sicurezza del traffico giuridico, e l’interesse specifico che trova una garanzia nella genuinità e veridicità dei mezzi probatori, nel senso di oggetti o dichiarazioni che, per il costume sociale, godono di un particolare credito nei rapporti della vita in comune.

In ordine al primo oggetto è del tutto inutile indagare se si tratti di lesioni oppure di messa in pericolo, perché, essendo la pubblica fede un bene immateriale, è praticamente difficile, per non dire impossibile, distinguere l’una forma dall’altra. Rispetto al secondo, invece, deve ritenersi che la lesione dell’interesse particolare garantito dal mezzo di prova, e cioè un danno effettivo, non sia necessaria: basta che quell’interesse sia minacciato.

La rilevanza giuridica del falso

La parola falso ha, in genere, due significati: non genuino e non veritiero. La non genuinità si riferisce alle cose, la non veridicità invece riguarda sempre e soltanto le dichiarazioni, siano o no riprodotte in una scrittura. In codice, nel delineare le varie figure criminose, quando vuole indicare la non genuinità, usa di regola i verbi contraffare o alterare, con il termine contraffare intende riferirsi al fatto che l’oggetto è stato posto in essere da persona non autorizzata, mentre con la parola alterare considera l’ipotesi che l’oggetto, pur provenendo dall’autorizzato, ha subìto delle modificazioni non consentite. Nei casi in cui vuole colpire la non veridicità delle dichiarazioni, il codice usa, in genere, l’espressione attesta falsamente.

Le varie formule con cui la legge designa le azioni che concretano le falsità, e specialmente le espressioni alterare e attestare falsamente, hanno un significato assai esteso. Altera un documento, ad es., il notaio che, dopo aver rogato l’atto, aggiunge, nel rileggerlo, una parola che gli era sfuggita e che ha un valore puramente linguistico, e persino quando corregge un errore di grammatica o sintassi. Altera una moneta colui che appone ad un biglietto di banca la sua sigla per identificare il biglietto stesso nell’eventualità che poi non sia riconosciuto valido.

I fatti che rientrano nelle formule della legge, prese alla lettera, sono innumerevoli ed è fuori dubbio che non tutti meritano di essere assoggettati ad una pena. Di qui la necessità assoluta di sceverare dall’ambito di essi le falsità giuridicamente rilevanti. Si afferma comunemente che un danno vi è sempre nelle falsità in atti pubblici, perché in ogni caso è menomata la fede pubblica inerente alla forza probante dell’atto. Ne è derivato un estremo rigore nella repressione delle irregolarità formali compiute dai pubblici ufficiali, rigore che può persino portare a condannare per falso in atto pubblico il notaio che, avendo dimenticato di far apporre la firma ad una parte presente alla stipulazione, fa firmare dalla stessa l’atto in un momento successivo.

Ma siffatto rigorismo si attua in modo saltuario e sporadico nei casi che per motivi contingenti capitano sotto gli occhi del magistrato. L’affermazione generale secondo cui un danno vi è sempre nelle falsità in atti pubblici, viene spesso dimenticata. Così, per fare due esempi, nessuno pensa di processare il giudice che sottoscrive verbali di prove civili che sono state espletate in sua momentanea assenza dai procuratori delle parti, né il professore universitario che firma il verbale di un esame in cui è stato presente soltanto in spirito.

La dottrina, rilevando il fenomeno, ha talora sottolineato il prevalere del cd. diritto giurisprudenziale, con evidenti effetti negativi sul piano della certezza delle incriminazioni. Dall’esigenza che il fatto offenda la pubblica fede deriva che per la rilevanza giuridica del falso è necessario che la cosa contraffatta o alterata, oppure la dichiarazione mendace sia idonea a ingannare il pubblico. Senza la possibilità di inganno non può esistere falso punibile. Di qui l’impunità del falso grossolano: vale a dire, delle falsità che, per il modo in cui è compiuta, non può trovare alcun credito presso le persone a cui è destinata.

Ma l’offesa della pubblica fede non basta ad integrare il momento oggettivo, e cioè quella che comunemente si dice materialità dei reati di falso. Occorre che sia offeso anche l’altro bene che è tutelato dalle norme incriminatrici, e precisamente che sia per lo meno posto in pericolo l’interesse che è salvaguardato dalla integrità dei mezzi probatori. Se l’azione del falsario, pur potendo trarre in inganno il pubblico, non può nuocere all’interesse anzidetto, l’intervento dello Stato con la sanzione punitiva non ha ragione di essere. Da questa considerazione deriva l’impunità del falso innocuo, il quale abbraccia bensì il falso grossolano, ma ha un’estensione maggiore perché comprende tutte le falsità che, comunque, non possono nuocere a chicchessia.

Il dolo nei delitti di falso

In breve, dalla nozione del falso patrocinata dall’Antolisei discende, come conseguenza logica necessaria, che è giuridicamente irrilevante e perciò non punibile non solo il falso che non è idoneo a ingannare il pubblico, ma anche il falso che non può ledere e neppure mettere in pericolo gli interessi specifici che trovano una garanzia nella genuinità e veridicità dei mezzi probatori. Anche a proposito dell’elemento soggettivo dei delitti di falso e, in particolare il problema che concerne la determinazione dei requisiti del dolo richiesto per la loro punibilità, la dottrina e la giurisprudenza sono tormentate da una grande incertezza e disparità di opinioni, mentre domina un rigorismo non minore di quello che si verifica a proposito dell’elemento materiale.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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