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FALSE ATTESTAZIONI DI PRIVATI IN DOCUMENTI PUBBLICI
L'art. 483 punisce chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
Il codice nella rubrica dell'articolo designa questa fattispecie come falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ma la denominazione non può ritenersi esatta, in quanto si tratta in realtà di una falsa testimonianza effettuata al di fuori del processo. Il falso, infatti, pur riflettendosi in un documento pubblico, non è dovuto all'autore di questo, ma ad una terza persona, onde, al massimo, si potrebbe parlare di falsità ideologica indiretta o mediata.
Per il capoverso dell'articolo in esame il delitto è aggravato se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile. Tale falsità riguarda il giorno, l'ora e il luogo della nascita o della morte di una persona, perché le
falsità relative all'identità o alle qualità della propria o dell'altrui persona rientrano nelle previsioni dell'art. 495, mentre alla soppressione e alterazione di stato provvedono gli artt. 566 e 567. La falsa attestazione deve essere resa ad un pubblico ufficiale. Circa la natura del documento in cui la falsa attestazione del privato deve riflettersi, basta che il documento sia precostituito per la prova del fatto attestato dal privato: in particolare, non occorre che l'atto sia idoneo a provare il fatto attestato e, tanto meno, che faccia fede fino a querela di falso. Non concretano il reato in parola i negozi simulati. È prevista la reclusione fino a 2 anni, la quale nella forma aggravata non può essere inferiore a 3 mesi. FALSITÀ IN SCRITTURE PRIVATE. 1) FALSITÀ MATERIALE IN SCRITTURA PRIVATA. È prevista nell'art. 485, il quale punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o direcare ad altri un danno, forma, intutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera … qualora ne facciauso o lascia che altri ne faccia uso.L'attività esecutiva del reato è complessa risultando da 2 comportamenti.Il primo è costituito dal fatto della falsificazione, che la legge indica con la formula forma, in tuttoo in parte, una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera.Il termine formare va inteso nel senso di contraffare, e cioè nel senso di creare un documento chenon proviene dall'autore apparente, mentre l'alterazione, come in genere nelle falsità documentali,comprende ogni modificazione, non autorizzata, che venga introdotta nella scrittura privataautentica. Anche per le scritture private vale il principio secondo il quale rientrano nel concetto dialterazione le modificazione apportate dall'autore del documento dopo la sua definitivacompilazione, principio chesi trova affermato proprio nel capoverso dell'articolo in esame. Il secondo comportamento richiesto per la sussistenza del reato consiste nel far uso, oppure nellasciare che altri faccia uso del documento contraffatto o alterato. La semplice falsificazione, perciò, non è punita qualora non si verifica quest'ulteriore fatto, che può consistere tanto in un'azione, quanto in un'omissione. Dato che per l'integrazione del reato non è sufficiente la contraffazione o alterazione, ma occorre l'uso del documento falsificato, questo uso ne segna il tempo e il luogo della consumazione, per la quale non è certamente necessario che l'agente abbia conseguito i vantaggi che si riprometteva dal suo operato. Per la sussistenza del dolo si richiede che il soggetto abbia voluto la falsificazione; occorre inoltre che abbia voluto l'uso o consapevolmente tollerato l'uso da parte di terzi. L'art. 485 richiede che il fattosia commesso al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o direcare ad altri un danno. Questa formula non è certo felice, perché, presa alla lettera, è priva di ogni portata pratica, dal momento che non vi è reato che non sia commesso per conseguire un vantaggio proprio o altrui, oppure per recare ad altri un danno. Essa, pertanto, per avere un senso, esige un'interpretazione restrittiva. Secondo Antolisei, il vantaggio di cui si parla non può essere un profitto qualsiasi, ma un profitto che derivi dal sacrificio di un legittimo interesse altrui. La formula pertanto va intesa nel senso che il falsificatore deve mirare a procurare a sé o ad altri un utile a danno di un terzo. Per effetto della legge 689/1981, che ha introdotto nel codice l'art. 493 bis, il reato è perseguibile a querela della persona offesa. Ciò anche nelle ipotesi aggravate dell'art. 491, eccezione fatta per il falso su testamento.Il reato di falsità ideologica in certificati
Questa seconda figura di falso in scrittura privata è delineata dall'art. 481 e consiste nel fatto di colui che nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
Esempi tipici sono i certificati sanitari e quelli di eseguita pratica professionale richiesti per l'esame di avvocato, ma rientrano nella previsione della legge anche tutti gli altri certificati rilasciati da privati che esercitino un servizio di pubblica necessità.
I certificati di cui si parla sono bensì scritture private ma godono di un maggiore credito delle comuni scritture private per la posizione giuridica di colui che li rilascia. Essi si avvicinano agli atti pubblici per il pubblico interesse.
Che presentano e ciò spiega la punizione del falso ideologico che di regola non è punibile nelle scritture private. Una circostanza aggravante speciale si ha quando il fatto è commesso a scopo di lucro. La formula di legge esclude la necessità che il vantaggio economico sperato dall'autore del falso sia conseguito.
3) FALSITÀ IN REGISTRI E NOTIFICAZIONI. È prevista nell'art. 484, il quale punisce chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza o a fare notificazione all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni. Anche in questo caso si tratta di un falso ideologico in scrittura privata, il quale è eccezionalmente punito a causa della speciale importanza dei documenti in cui si verifica. Oggetto materiale del falso debbono essere le registrazioni.
sottoposte all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, oppure le notificazioni all'Autorità stessa. Espressamente la legge esige che il privato abbia obbligo giuridico di fare le predette registrazioni o notificazioni in ordine alle proprie operazioni industriali, commerciali o professionali.
Per il reato generico di falsità in scrittura privata è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni; per la falsità in certificati commessa da esercenti un servizio di pubblica necessità la reclusione fino a 1 anno, oppure la multa da 51 a 516 euro, pene che nella forma aggravata dallo scopo di lucro si applicano congiuntamente; per la falsità in registri e notificazioni la reclusione fino a 6 mesi oppure la multa fino a 309 euro.
SOPPRESSIONE O OCCULTAMENTO DI DOCUMENTI.
Il reato, contemplato nell'art. 490, consiste nel fatto di colui che in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata.
veri. Mentre distruggere significa non far più sussistere il documento nella sua materialità, sopprimere vuol dire operare in modo che lo scritto non possa più considerarsi documento, come nel caso in cui esso sia reso illeggibile o ne sia fatta scomparire la sottoscrizione. L'occultamento si ha quando il documento è nascosto, o, comunque, ne è resa impossibile l'utilizzazione. Sopprimendo od occultando un atto pubblico o una scrittura privata viene eliminata una prova esistente e, perciò, il delitto deve considerarsi come un attentato all'integrità e all'utilizzabilità dei mezzi probatori. Oggetto dell'azione delittuosa sono esclusivamente gli atti pubblici contemplati negli artt. 476 e 477, oppure le scritture private di cui all'art. 485, i quali sono richiamati nella norma incriminatrice. Per effetto dell'art. 491 bis deve aversi riguardo anche ai documenti informatici. Il documento deve essereVero vale a dire genuino. L'antigiuridicità del fatto è esclusa quando l'agente aveva la piena ed esclusiva disponibilità del documento. Nelle scritture private il consenso di coloro che sono interessati alla conservazione del documento fa venir meno l'illiceità del fatto. Il reato si consuma nel momento in cui l'avente diritto rimane privato della disponibilità del documento. Affinché sussista il dolo, oltre alla volontà consapevole di distruggere, ecc., in tutto o in parte, il documento, occorre la volontà di eliminare un mezzo di prova. Il delitto di cui si tratta assorbe il reato di danneggiamento, perché in esso ricorrono sempre le note che caratterizzano questa figura criminosa. Può, invece, concorrere con il furto, tanto più che è possibile che il documento venga sottratto anche in vista del suo valore intrinseco, mentre l'agente venuto in possesso del documento mediante
artifici o raggiri, risponderà di truffa. Se oggetto materiale del reato è una scrittura privata, esso è perseguibile solo a querela di parte, eccezione fatta per la soppressione del testamento olografo. Per quanto riguarda le sanzioni, esse sono le stesse stabilite negli artt. 476 e 477 e 485.
USO DI DOCUMENTO FALSO. Per l'art. 489 risponde di questo reato chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso. Fra gli atti falsi sono compresi anche gli atti firmati in bianco abusivamente riempiti. Presupposto del reato è che l'autore del fatto non sia concorso nella falsità, se egli in qualsiasi modo ha partecipato alla perpetrazione del falso, sarà punito come concorrente, ma non per l'uso successivo del documento falso, uso che non importa neppure un aumento di pena. Questa impunità trova la sua spiegazione nel fatto che la falsificazione di regola non è fine a se stessa, ma viene posta in essere.
per offender gli interessi che sono garantiti dalla genuinità e veridicità dei mezzi probatori. L'uso contemplato dalla norma va in