1 La divergenza voluto - realizzato nella sistem-
atica del codice penale
1.1 Premessa
divergenza voluto realizzato (DVR)
La si verica ogniqualvolta un sogget-
si rappresenta diversamente realtà requisiti
to da come sono in uno o più
che caratterizzano l'avvenimento concreto, o ne suppone alcuni inesistenti come
esistenti o viceversa. la DVER interessa a noi giuristi solo in quanto la sua es-
istenza ha qualche ripercussione sul prodursi di eetti penali. La sedes materiae
è quella dell'errore: in altre parole infatti, nei casi di DVER, il soggetto vuole
realizzare un certo tipo di fatto (che può essere di reato) ma, in concreto, ne
DVER rilevante per il giurista
realizza un altro da quello voluto. Una sarà
uno dei due termini della relazione
solo quella in cui almeno (o il voluto,
fattispecie oggettiva
o il realizzato) corrisponda ad una di reato. Altrimenti,
se entrambe VER sono fatti leciti, non avremo rilevanza penale alcuna.
Fuori da questa problematica reato colposo
è il : infatti, per T., nel
non è necessario che la condotta sia sorretta da un
reato colposo (ex 43)
atteggiamento psicologico eettivo di volontà . Si pensi, a.e., ai c.d. atti
ed alle omissioni per dimenticanza. Il reato colposo non si può dire,
automatici
infatti, che sia voluto: la di cui all'art. 42 non sono
coscienza e volontà
ipotetiche
infatti eettive, ma solo , in quanto si riferiscono alla sola sfera della
dominabilità.
1.2 DVER a seconda di quale dei termini della relazione
sia un fatto costitutivo di reato.
Dicevamo che, anché abbia rilevanza penale (e quindi interessi al giurista) la
DVER deve investire, in almeno uno dei suoi due termini, un fatto oggettivo
costitutivo di reato. A seconda delle combinazioni, potremo cos ì avere tre diversi
casi: il solo fatto voluto;
1. È fatto costitutivo di reato
il solo fatto realizzato;
2. È costitutivo di reato
Entrambi i fatti sono .
3. costitutivi di reato
reato putativo per sul
Partiamo dal primo caso. Si tratta del c.d. errore
fatto, e non di fatto; può infatti dipendere anche da un errore di diritto.
Qui l'errore c'è in quanto il soggetto si rappresenta uno o più elementi del
fatto che non esistono in realtà (a.e. l'altruità della cosa in un furto putativo);
elementi che, se fossero veramente esistiti, avrebbero reso quel fatto penalmente
non c'è alcuna rilevanza
rilevante. In questo caso, per il nostro ordinamento
penale modello
: infatti i compilatori del nostro codice si ispirarono ad un
misto oggettivo-soggettivo. Ciò signica che per aversi reato, oltre ad un
momento di disvalore soggettivo (l'elemento psicologico) deve aversi anche un
1
disvalore materiale
momento di , oggettivo, cioè la lesione di un qualche bene
giuridico. Disvalore che qui manca del tutto. Potrebbe in questo caso tuttavia
sanzionarsi la manifestazione di pericolosità del soggetto, applicando una
misura di sicurezza. Essa tuttavia, prevista dall'art. 49 per le ipotesi di quasi
reato, è stata eliminata in sede di redazione denitiva per ragioni garantiste.
Potrebbe in via puramente teorica essere applicata - ove fosse espressamente
prevista dal legislatore - con l'art. 202. Ordinamenti eticizzanti quali quello
tedesco, invece, hanno previsto una punibilità per il reato putativo per errore
sul fatto astrattamente identica a quella per il reato consumato (casi come
questi, per T., dimostrano quanto sia sbagliato il concettualismo e di come
il concetto vada ricostruito cioè desunto dal complesso dell'ordinamento, e non
.
che il concetto debba preesistere alle disposizioni per interpretarle)
si rappresenta un
Ora esaminiamo il secondo caso: quello in cui il soggetto
fato lecito ma ne realizza uno illecito, cioè corrispondente ad una ipotesi
tipica di reato. L'esempio classico per questa situazione è quello del cacciatore,
il quale spara ad una siepe, credendo che nascosta ci sia una lepre, ma nella
quale si nasconde un uomo. L'ipotesi è disciplinata dal combinato del 1^ e del
3^ comma dell'art. 47:
Art. 47 Errore di fatto
L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità
dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa,
la punibilità non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge
come delitto colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non es-
clude la punibilità per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la puni-
bilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.
negativa esclude una
Esso ha, per T., una ecacia duplice: in quanto il 1^ co
punibilità a titolo di dolo positiva
; in quanto lascia comunque residuare
colpa,
una responsabilità a titolo di quando per il fatto realizzato sia prevista
anche la forma colposa. La responsabilità colposa potrà comunque aversi solo
in presenza di una , cioè di un potere di controllo dell'azione che
dominabilità
sia almeno ipotetico.
sia il voluto che il realizzato corrispondono ad una fat-
Terzo caso:
tispecie di reato. Quale può essere la rilevanza penale di una siatta DVER?
Vediamolo:
Irrilevanza assoluta della DVER
1. : a.e. perché le due fattispecie sono
identiche, o sono fattispecie diverse che però corrispondono a modalità
di realizzazione dello stesso titolo di reato.
normativamente equivalenti
DVER incide solo sulla gravità
2. , cioè sul quantum della pena. In
fattispecie diverse
questa ipotesi voluto e realizzato corrispondono a
integrative dello stesso titolo di reato reato
ma . Ciò accade nel
circostanziato. 2
DVER rileva anche in ordine al titolo di reato
3. : qui V e R corrispon-
dono a titoli diversi di reato. A.e., il soggetto agente vuole realizzare un
danneggiamento, ma pone in essere delle lesioni personali.
Ipotesi estreme di DVER
4. , nelle quali questa rileva in modo cos
ì es-
escludere qualsiasi responsabilità penale dell'agente
tremo da .
Nel caso sub 1, è anche dubbio se si possa continuare a parlare di DVER, seppure
da un solo punto di vista normativo. Siamo, infatti, di fronte ad un caso in cui
V e R, dal punto di vista della fattispecie, hanno identità di struttura. Una
DVER c'è non cade sulla fattispecie astratta
, solo che essa . Già da tempo,
migliore dottrina l'errore
per T., la ha evidenziato come sul fatto storico che
non trovi corrispondenza nella fattispecie astratta non esclude il dolo.
Infatti, in un caso come questo, v'è sul piano normativo, identità tra voluto e
realizzato. Norma-chiave tramite la quale si è arrivati a questa interpretazione
è stato l'art. 82:
Art. 82 Oesa di persona diversa da quella alla quale
l'oesa era diretta
Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o
per un'altra causa, e' cagionata oesa a persona diversa da quella
alla quale l'oesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse
commesso il reato in danno della persona che voleva oendere, salve,
per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le dispo-
sizioni dell'articolo 60.
Qualora, oltre alla persona diversa, sia oesa anche quella alla
quale l'oesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per
il reato più grave, aumentata no alla meta'.
La Dottrina si è divisa, interpretando questa disposizione in due modi. Per la
migliore (condivisa anche da T.) essa non sarebbe altro che una norma dichiara-
, una , che non farebbe altro che ripetere i prin-
tiva disposizione ad abundantiam
cipi generali già espressi dall'art. 43. La Dottrina di ispirazione tedesca gli ha
invece riconosciuto una funzione addirittura costitutiva, giacché apporterebbe
una deroga ai principi generali dell'ordinamento. Ma per T. tale interpretazione
sarebbe valida solo in un ordinamento diverso dal nostro, quale quello tedesco;
nel nostro ordinamento, già dai principi generali di cui si diceva, risulta che una
DVER sull'oggetto materiale della condotta non esclude aatto il dolo.
nell'oggetto
Tuttavia, comunque sia interpretato, dall'art. 82 si ricava che
del dolo NON RIENTRANO:
Né l'IDENTITÀ
1. della persona oesa
Né la individualità dell'OGGETTO MATERIALE
2. della condotta.
Una divergenza in ordine ad uno solo o ad entrambi questi elementi rimane cos ì
penalmente irrilevante. 3
'art. 82 riguarda anche l'aberratio causae.
Ma l In essa il soggetto
vuole realizzare un certo fatto costitutivo di reato e lo realizza, ma lo realizza
processo causale diverso
con un da quello che si era rappresentato (previsto).
r. a forma vincolata
I reati, lo abbiamo studiato, si distinguono in (come la
trua, nella quale il legislatore descrive anche, per note interne, le modalità del
r. a forma libera
processo causale) e nei , anche detti causalmente orienta,
nei quali tale modalità di tipizzazione del processo causale, invece, non c'è.
La maggioranza della Dottrina sostiene che un problema di aberratio causae,
stante questa tipizzazione interna del decorso causale nei reati a forma vincolata,
potrebbe ontologicamente porsi solo nei reati a forma libera. T. non condivide
questa conclusione, in quanto fa osservare come anche nei reati a forma vincolata
possa porsi un problema di decorso causale rispetto alla modalità concreta di
realizzazione del fatto (e non anche alla fattispecie tipica).
distingue l'aberratio causae
La Dottrina di ispirazione tedesca a seconda
essenziale non essenziale
che essa sia o ; solo l'aberratio essenziale esclud-
erebbe il dolo. Tuttavia per T. tale distinzione non è da accogliere, nemmeno
concettualmente, risolvendosi o in una tautologia, ovvero essendo superua logi-
camente o addirittura incompatibile col dato normativo. Anzitutto non c'è un
criterio logico, tantomeno un criterio normativo (positivo), che ci consenta di dis-
tinguere la deviazione essenziale da quella non essenziale. Inoltre la distinzione
si presenta superua anche logicamente: se pure essa possa essere accolta in un
sistema, come quello tedesco, che non presenta disposizioni come il nostro art.
43 (e nel quale i giuristi sono molto più liberi nella ricostruzione del concetto
di dolo) per gli stessi tedeschi una deviazione non prevedibile secondo le comuni
esperienze di vita, prima che il il dolo, è idonea ad escludere lo stesso nesso
causale, e quindi la stessa imputazione soggettiva del fatto.
La Dottrina in Italia (Bettiol) ha invece spostato l'indagine sul campo del-
processo di moti-
l'elemento soggettivo. Per Bettiol bisogna guardare al
vazione della volontà. dolo sarebbe
Per i sostenitori di questa tesi, il
escluso soggetto - se si fosse RAPPRESENTATO CORRET-
quando il
TAMENTE il decorso causale - si sarebbe (per eetto di questa corretta
astenuto dal porre in essere il fatto
rappresentazione) di reato. Ma per T.
tale visione non si può assolutamente accogliere, per due motivi. In primo luogo,
nell'art. 43, i motivi non hanno rilevanza nell'oggetto del dolo. I motivi sono pre-
si in considerazione solo nelle circostanze (si veda il 133), o nelle fattispecie nelle
quali è richiesto il c.d. dolo specico (a.e., nel sequestro a scopo di estorsione).
In seconda battuta tale sul piano causale attribuita alle
ingiusticata rilevanza
motivazioni renderebbe molto problematico l'accertamento processuale del dolo,
richiedendo un .
doppio giudizio ipotetico
La è che nel nostro ordinamento la nozione di dolo si basa solo
verità
su processi psicologici eettivi, non su processi psicologici ipotetici: ciò risulta
dall'art. 43.
Alla stregua diritto positivo
dell'art. 82 (e cioè del nostro ) deve quin-
l'irrilevanza dell'aberratio causae,
di concludersi per e cioè della corretta
in ordine all'esistenza o meno del
rappresentazione del processo causale,
dolo. Per T. gli equivoci della Dottrina nascono proprio da una utilizzazione
4
dell'art. 82 non al massimo delle sue potenzialità. Essa non riesce, infatti, a
vedere che è proprio nell'82 che può trovarsi un aggancio normativo in ordine
alla irrilevanza dell'a.c. L'art. 82 riguarda per T. anche una vicenda a tre
il fatto di cagionare un'oesa ad una persona diversa
soggetti; da quella
presuppone
voluta infatti una modicazione del soggetto passivo del reato, e
una deviazione nel decorso causale
quindi . Siccome nell'art. 82 l'agente
come se l'art.
risponde avesse oeso la vittima designata, ciò signica che
82 ha l'eetto di escludere il processo causale
- spiegato in questo modo -
dall'oggetto del dolo
. dolus generalis
Un altro tema dibattuto (non nel libro) è quello del . Tale
formula fa riferimento a quelle situazioni nelle quali a.e. Tizio, con volontà
omicida, dà un colpo a Caio, che però non muore sul colpo. Tizio, credendolo
morto, lo seppellisce per occultare il cadavere; Caio cos
ì muore per asssia.
L'espressione dolus generalis fu coniata dai tedeschi proprio perché essi s'erano
resi conto che il dolo-dolo era escluso: il dolo di omicidio non si esauriva nel
primo risultato del colpo inferto da Tizio, ma sorreggeva l'intera vicenda. Alcuni
vi hanno visto un'ipotesi di aberratio causae; ma non è cos ì. Perché? Secondo
quanto sappiamo, l'atto tipico del reato (e qui dell'omicidio) è l'ultimo, dopo
il quale il soggetto non può più inuire sul processo causale. Nell'ipotesi di
specie l'evento-morte non è stato qui causato dal primo evento sorretto dal dolo
di omicidio, ma da un secondo, che era sorretto dal dolo di occultamento di
cadavere, nel quale comunque rimaneva una sfera di signoria (perché Tizio, se
avesse usato diligenza, avrebbe ancora potuto cercare di impedire l'evento. Ergo,
nel caso di esempio, Tizio risponderò di tentato omicidio in concorso materiale
con l'omicidio colposo. Se invece Tizio si fosse accorto che Caio continuava
a respirare, egli continuerà a rispondere di tentato omicidio, ma stavolta in
concorso materiale con l'omicidio doloso consumato (essendosi rappresentato
ed avendo voluto l'evento quale conseguenza della seconda condotta). È bene
notare come, in entrambi i casi, i reati sono in concorso e non in continuazione
in quanto non rientrano nel medesimo disegno criminoso. fat-
Ancora, vi possono essere dei casi in cui V ed R sono costitutivi di
tispecie diverse riconducibile ad un'unica
di reato strutturalmente , però
norma. fattispecie alternative o equivalen-
È questo il caso delle c.d.
ti. penalmente irrilevante.
In questi casi la divergenza sarà Tali fattispecie
presentano la particolarità topogracadi essere contenute in un unico articolo,
comma o proposizione: si prenda, a.e., il reato di danneggiamento (art. 635), il
quale si congura ogniqualvolta qualcuno [
distrugge, disperde, deteriora, rende
]. Rispetto a fattispecie come
in tutto o in parte inservibili cose mobili altrui
cosa accade se vi sia pluralità di fatti riconducibili
questa, bisogna vedere
topogracamente alla stessa norma, a.e. se si pone in essere sia un deterio-
ramento che una dispersione. Qui il reo ha commesso un solo fatto di reato di
danneggiamento o più d'uno? Parte della Dottrina, come quella di Raoul Al-
norme a più
berto Frosali, distingueva le c.d. disposizioni a più normee le
fattispecie. Appunto in quest'ultima categoria rientrerebbero le fattispecie
giuridicamente indierente la re-
alternative o equivalenti; in esse sarebbe
alizzazione di una sola o di più delle ipotesi previste, ovviamente purché
5
il tutto rimanga in unità di contesto. Insomma, nelle fattispecie alternative o
modalità alternative di condot-
equivalenti il legislatore prevederebbe delle
ta normativamente equivalenti.
che sono state reputate dal legislatore Per
il legislatore sarebbe perciò indierente il realizzarsi di un danneggiamento con
una o più delle modalità concrete, normativamente equivalenti, di realizzazione.
reati plurioensivi in senso stretto,
Siamo di fronte, per T., a dei nei quali
è indierente, ai ni dell'integrazione dell'illecito, di uno solo o di tutti congiun-
tamente gli interessi tutelati. DVER
In casi come questi, di previsioni equivalenti, una in ordine ad una
pe-
delle modalità normativamente alternative di realizzazione dell'illecito è
nalmente irrilevante. Così, a.e., si andrà in contro agli stessi eetti penali
qualora il reo si sia rappresentato di voler compiere una distruzione, ed abbia
invece compiuto una dispersione.
1.3 Il reato circostanziato
Vi sono casi in cui V e R siano costitutivi di fattispecie criminose struttural-
stesso titolo di reato.
mente diverse, riconducibili, però sotto lo Ciò accade
fattispecie circostanziate,
nelle che si dierenziano da quelle non circostanzi-
ate (c.d. fattispecie-base o meglio reato-base) per la presenza di un elemento
circostanziale che - pur essendo per T. un elemento essenziale di quella fattispecie
- è soggetto ad una disciplina diversa da quella degli altri elementi essenziali non
circostanziali. Tale diversità di disciplina è costituita da un diverso regime di im-
putazione (artt. 59 e 60) e dall'esistenza del giudizio di bilanciamento (art. 69).
La presenza della circostanza - lo ripetiamo - non incide su
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