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Responsabilità dell'agente e delitti aggravati
Il concetto di responsabilità dell'agente è fondamentale nel diritto penale. In alcuni casi, un evento ulteriore può influire sulla gravità del reato commesso. Questo evento può essere voluto o non voluto.
Se l'evento ulteriore o l'evento aggravatore non possono essere considerati, si può parlare di un delitto preterintenzionale. In altre parole, un delitto preterintenzionale è un reato doloso che viene aggravato da un evento indipendente, sia che sia voluto o meno.
Un esempio di delitto preterintenzionale è l'articolo 630 del codice penale, che riguarda il sequestro di persona a scopo di estorsione. In questa situazione, si può avere una fattispecie dolosa A (sequestro a scopo di estorsione), una fattispecie dolosa A + B, in cui il soggetto causa volontariamente la morte della vittima, e una fattispecie preterintenzionale A + B1, in cui la morte è una conseguenza non voluta del sequestro.
Quindi, in certi limiti, si può parlare di un delitto preterintenzionale e lo stesso vale per i delitti aggravati dall'evento.
soggetto cade in errore sul requisito B (credendo di commettere solo A, non si rappresenta che il bavaglio stretto che sta mettendo alben può residuare la responsabilità rapito ne determina la morte), per T. per il reato preterintenzionale A+B1 e di cui al II comma del 630. fungere da tramite determinazione dell'il-Il 47 II può anche per lalecito base innestare l'illecito preterintenzionale rispetto al quale, ipotesi speciale di esso. Così se un soggetto vuole semplicemente lesionare un altro soggetto, che ignora essere Capo di Stato estero, ma dal ferimento della vittima deriva la morte, l'applicabilità del 295 sarà esclusa per errore sul fatto. Tuttavia, in questo caso, non potendosi applicare l'art. 582 perché alla lesione si integrerà la figura dell'omicidio del soggetto è seguito l'evento-morte, preterintenzionale. L'art. 47 II serve qui da tramite - dando rilevanza all'ignoranza dellaqualicala - per passare dalla gura del 295 al 582; ed invirtù di questìulltima disposizione può appunto trovare applicazione l'omicidiodivergenza duplice:preterintenzionale. Siamo, insomma, in presenza di unala prima che incide sulla individuazione del delitto base; la seconda che è quellache concerne l'evento-ulteriore morte.Concludendo reato diverso non può mai essere reato col-, nel 47 II41poso, e, a parte qualche esclusione del tipo di quelle vista, un delitto preterin-REATO DIVERSOtenzionale o aggravato dall'evento. Perciò ne deriva cheÈ SINONIMO DI REATO DOLOSO. deve agireCiò signica che l'agentecon la volontà di commettere un fatto di reato diverso da quello ogget-tivamente vericatosi . In denitiva, possiamo così leggere la formula del 47II: L'errore sul fatto che costituisce il reato REALIZZATO non es-clude la punibilità A TITOLO DI DOLO per il diverso REATOVOLUTO.Quantoenunciato dal 47 II è così un limite alla regola del I comma, nel quale si enuncia la non punibilità dell'agente per errore sul fatto di reato realizzato. Cosa giustica la diversità di disciplina? Per T. nel fatto che nel I comma agisce per fini leciti fa invece riferimento; il II comma ad ipotesi in cui si agisce per fini illeciti anche il voluto è costitutivo, e cioè ad ipotesi in cui di reato. ad abun-4.5 Natura giuridica del 47 II a)come norma dantiam norma che prevede una fattispecie; b) come incriminatrice ex novo. Posizione del problema. Non ci se il 47 II fonda una responsabilità per un reato diverso, al contempo dice quali sono i requisiti reato diverso deve presentare. che il Quali req-uisiti deve, in altri termini, avere il reato diverso, anche possa essere imputato presenza di un reato doloso al completo dia titolo di dolo? È necessaria la tutti i suoi elementi costitutivi sufficiente, oggettivi e soggettivi, ovveroè il mero fatto obiettivo di un reato diverso da quello voluto? La dottrina maggioritaria sostiene la prima tesi, anche se gli esempi adduce non sono del tutto probanti: a.e. quelli in cui l'agente realizza, attraverso un unico processo eseutivo un fatto che, se fosse rappresentato evoluto nella sua totalità, darebbe luogo ad un concorso formale eterogeneo direati dolosi. Così in quell'esempio in cui taluno, in un luogo esposto al pubblico, si congiunge con una donna che erroneamente ritiene parente o ane: andrà impunito del delitto di incesto, ma risponderà di quello di atti osceni in luogo pubblico. Se la soluzione è corretta, siamo qui fuori dall'ambito applicativo del DVER monolesiva47 II: esso ha, infatti, ad oggetto ipotesi di , in cui il fatto non voluto quello voluto. Nell'esempio addotto, invece, v'è si realizza in luogo di un reato al completo di tutti i suoi elementi costitutivi, e la sola oggettività
Di un altro reato che però, per la presenza dell'errore, non si è potuto perfezionare. Già discende dai principi generali: Tutto ciò, però, e, nel caso dell'esempio addotto, il 47 II risulterebbe una disposizione .ad abundantiam funzione incrimi-Altri ritengono, invece, che la disposizione svolga una natrice fatto oggettivo di undando rilevanza all'incontro di unex novo ,reato doloso fatto soggettivo volontà di realizzare un di-ed al , cioè allaverso reato doloso. risponderebbe perSe ciò fosse vero, nel 47 II l'agente42il reato voluto ma non realizzato. Ed è anche questa la posizione che T.perché esista l'83ritiene valida. Ci si chiede, allora, (rispetto al quale il 47II è una disposizione derogatoria, essendo norma speciale rispetto alla prima),a titolo di colpa.cioè una diversa disciplina che imputa l'evento non volutoPerché in una disposizione si imputa a titolo di dolo?
Perché in un'altra sidiversità imputa a titolo di colpa? Per T. la risposta non può che ritrovarsi nella di relazioni strutturali tra fattispecie: a seconda dalla loro maggiore o minore vicinanza. Vedremo infatti che le fattispecie in rapporto di specialità in astratto sono molto vicine, e tale vicinanza giustica l'applicazione del 47II piuttosto che dell'art. 83.4.6 La fattispecie dell'art. 49 III. Il reato voluto come Reato diverso oggetto dell'errore. come sinonimo di reato realizzato. Natura giuridica del 49 III. Vedremo che la disposizione del 49 III è un dell'art. 47 II. Essa va letta riessoin combinato disposto con il suo I comma. Al contrario dell'art 47 II, qui la legge è molto chiara nel puntualizzare oggetto dell'errore reato di cui si aerma la punibilità: l'ed il l'agente erroneamente supporre di commettere un fatto che non trova de verispondenza rispetto a quello oggettivamente vericatosi.
Egli, al contrario del 47 II (dove si risponde a titolo di dolo per il fatto voluto), del fatto realizzato elementi costitutivi laddove in questo fatto concorrano gli elementi di un reato diverso da quello voluto. È, dunque, un'ipotesi simmetrica ed opposta a quella del 47 II. Quale significato deve essere attribuito al reato diverso rispetto a quello voluto, per il quale si afferma la punibilità dell'agente. Può essere un reato colposo? No: qualora l'agente volendo commettere un reato, realizzi viceversa un fatto diverso da quello voluto ma costitutivo di un delitto colposo, non vi sarebbe spazio per il 49 III, già ricadendo la situazione interamente sotto l'83. Ancora, ci si chiede se il reato diverso possa essere un delitto preterintenzionale. Stante la simmetria poco fa enunciata, la disposizione potrebbe, come il 47 II, essere il tramite il quale individuare il fatto base del delitto.
Il dolo continente e di undolo contenuto può essere smentita con una dimostrazione che si muova sullabase di argomentazioni di teoria generale. Il dolo, infatti, non esiste sul pianovolontà normativamente qualicata.naturalistico, ma è unaStante queste argomentazioni, dobbiamo quindi adottare la seconda delletesi. Per T. nulla infatti impedisce che la formula del 49 III elementi costi-possa essere intesa cometutivi di un reato diverso elementi costitutiviCome il 47 II, il 49 IIIDEL FATTO OGGETTIVO di un reato diverso.fatto oggettivo di un reato diversosi riferisce così solo , e, come