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LE PENE DETENTIVE

Il nostro sistema sanzionatorio può essere considerato carcerocentrico

poiché le pene principali sono caratterizzate per lo più dalla privazione

della libertà personale e le pene detentive sono utilizzate di più rispetto a

quelle pecuniarie, come l’ergastolo, la reclusione e l’arresto.

L’ergastolo comporta la privazione a vita della libertà personale e

 costituisce la pena più grave prevista dal nostro ordinamento, sollevando

un problema di compatibilità con l’articolo 27 comma 3 della

“Le pene non possono consistere in

Costituzione che spiega come

trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla

rieducazione del condannato”.

Tuttavia, l’ergastolo è compatibile con il comma 3 solo se

l’ergastolano può essere ammesso alla liberazione condizionale, in

cui ritornerà ad essere un cittadino libero se per 5 anni non commette

reati.

La libertà condizionale non è però prevista per il c.d. ergastolo

ostantivo, cioè per coloro che sono condannati per criminalità

organizzata e per la quale viene data la possibilità della libertà

condizionata solo se collaborano con l’autorità giudiziaria.

Dunque, anche in questo caso la disciplina è conforme con l’art.27

comma 3.

Tuttavia, a tal riguardo, l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea

dei dritti dell’uomo nel 2019 poiché, considerando la collaborazione

con le autorità come l’unica dimostrazione possibile della correzione del

condannato, non si tiene conto degli altri elementi che permettono di

valutare i progressi compiuti dal detenuto, che molto spesso si trova a

non poter collaborare con l’autorità per timore di vendette e minacce.

La reclusione e l’arresto costituiscono le pene più utilizzate e sono

 determinate dalla legge con dei limiti minimi e massimi con il quale il

giudice quantifica la pena da applicare in relazione al caso concreto. Si

tratta della c.d. commisurazione giudiziale della pena che attribuisce

al giudice un ampio potere discrezionale.

Il giudice deve poi motivare, in sentenza, le ragioni della sua

decisione.

Tuttavia, il giudice deve considerare anche alcuni parametri che sono

indicati nell’articolo133 c.p. e sono la gravità del reato e la capacità

a delinquere del soggetto.

La gravità del reato va appresa:

Dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo

 Dalla gravità del danno cagionato alla persona offesa dal reato;

 Dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

 Mentre, la capacità a delinquere del colpevole va desunta:

Dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

 Dai precedenti penali e giudiziari e dalla condotta e dalla vita del reo

 Dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

 Dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Si noti che l'articolo 133 c.p. richiede al giudice la formulazione di un

giudizio prognostico sul rischio che il soggetto torni a commettere un reato

in futuro.

LE PENE PECUNIARIE

Multa ed ammenda costituiscono le pene pecuniarie e sono determinate

dalla legge con indicazione di limiti edittali minimi e massimi.

Anche la pena pecuniaria viene commisurata seguendo i criteri indicati

dall'articolo 133 c.p., ai quali si aggiunge la considerazione delle condizioni

economiche del reo.

Molto più efficace è, invece, il sistema di commisurazione della pena

pecuniaria per tassi giornalieri, utilizzato in Germania ed in altri sistemi

europei, in cui la legge determina la pena pecuniaria con indicazione di un

certo numero di quote ed il giudice individua il numero delle quote da

applicare al caso concreto, tenendo conto della gravità del reato e della

colpevolezza del soggetto.

Questo sistema non può essere applicato nel nostro ordinamento poiché sarà

difficile al giudice individuare le condizioni economiche del soggetto a

causa dell’elevato tasso di evasori fiscali.

Le pene pecuniarie non pagate si convertono in libertà controllata oppure

il condannato può chiedere la sostituzione con il lavoro sostitutivo.

LE PENE ACCESSORIE

Il codice penale prevede in alcuni casi anche le pene accessorie che si

aggiungono alla pena principale. Tali pene svolgono, una importante

funzione di prevenzione generale e di prevenzione speciale negativa, in

quanto impediscono all’autore di svolgere le attività nelle quali il reato è stato

commesso.

Per i delitti sono previste le seguenti pene accessorie:

L'interdizione dai pubblici uffici;

 L'interdizione da una professione o da un'arte;

 L'interdizione legale;

 L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

 L'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

 L'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;

 La decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori

Per le contravvenzioni, il codice penale indica come pene accessorie:

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;

 La sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle

 imprese

La legge indica a quali reati si applicano le pene accessorie e la loro

durata.

Inoltre, se il giudice dispone la sospensione condizionale della pena

principale, la sospensione si estende anche alle pene accessorie.

Le pene accessorie non devono essere però confuse con le sanzioni

amministrative accessorie.

Ad esempio, in caso riduzione dei punti della patente di guida (sanzione

amministrativa) e in caso di un incidente stradale che ha provocato lesioni

colpose alle persone coinvolte, il giudice applicherà la sospensione

condizionale della pena principale della reclusione ma non sarà sospesa

la riduzione dei punti della patente, perché le sanzioni amministrative non

si sospendono.

LE SANZIONI SOSTITUTIVE E LE PENE PER I REATI DI COMPETENZA DEL

GIUDICE DI PACE

Il legislatore ha previsto per i reati di medio-bassa rilevanza, delle alternative

alla pena detentiva: il primo strumento è costituito dalle sanzioni

sostitutive delle pene detentive.

Dunque, il giudice può sostituire le pene detentive con sanzioni diverse

come la pena pecuniaria, la libertà controllata e la semidetenzione.

L'altra via di fuga dalla pena detentiva è in relazione ai reati attribuiti alla

competenza del giudice di pace che infatti, non può mai condannare ad una

pena detentiva, ma solo a pene pecuniarie.

L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO

La prospettiva di approccio alle pene detentive è cambiata radicalmente con

la riforma dell’ordinamento penitenziario L.354/75 che ha operato sia sul

trattamento penitenziario e sia con le misure alternative di detenzione,

al fine di dare attuazione all’articolo 27 comma 3 Cost.

La legge dell’ordinamento penitenziario disciplina le modalità di

esecuzione delle pene detentive attraverso l'individuazione del contenuto

e dei limiti del trattamento penitenziario:

Sono garantiti diritti ai detenuti, la privazione della libertà personale

 può comportare alcune limitazioni, ma non può portare al loro

annullamento;

Il trattamento penitenziario è improntato sui principi della

 individualizzazione (attenzione al singolo detenuto) e di progressività

(attenzione allo sviluppo della personalità del detenuto);

Le attività all'interno del carcere prestano attenzione ad un percorso

 rieducativo attraverso lo svolgimento di attività istruttive, ricreative e

lavorative;

Il lavoro e la partecipazione ai corsi di formazione professionale

 costituiscono strumenti per l'acquisizione di competenze da utilizzare

fuori dal contesto carcerario; il lavoro è remunerato e sono previste

possibilità di lavoro interne ed esterne al carcere (di pubblica utilità).

Uno strumento che i detenuti possono utilizzare per far valere i loro diritti è

quello del reclamo giurisdizionale, da presentare al magistrato di

sorveglianza, in caso di inosservanza da parte dell'amministrazione di

disposizioni previste dalla legge e dal regolamento penitenziario.

Tuttavia, le regole sul trattamento penitenziario cambiano pesantemente

in relazione ai detenuti per reati di criminalità organizzata. Si tratta del c.d.

carcere duro disciplinato dall'articolo 41-bis, in cui i detenuti devono essere

ristretti all'interno di sezioni speciali, separati dal resto dell'istituto, con

limitazioni nella partecipazione alle attività in comune e nelle comunicazioni.

Il decreto di ammissione al carcere duro ha una durata di quattro anni e può

essere prorogato successivamente ogni volta per due anni, senza limiti.

LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Una importante novità introdotta dalla legge del 1975 è costituita dalle

misure alternative alla detenzione che consentono di avviare il condannato

ad un percorso extracarcerario.

Si tratta di misure, finalizzate a garantire la funzione rieducativa della pena

e ridurre i tassi di recidiva. In particolare, il tasso di ricaduta nel reato è

più alto tra i detenuti che hanno scontato per intero la pena in carcere.

Le misure alternative alla detenzione presenti nel nostro ordinamento

sono: L’affidamento in prova al servizio sociale, in cui il condannato ad una

 pena detentiva sino a quattro anni può essere ammesso, per un tempo

equivalente alla pena da scontare, a questa misura definendo un

progetto con l'UEPE (ufficio esecuzione penale esterna), se il programma

concordato con i servizi sociali avrà poi esito positivo, la pena verrà

estinta.

L’affidamento in prova in casi particolari è previsto per i

 condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti che intendono

avviare un programma terapeutico con il servizio pubblico.

La detenzione domiciliare, ossia l'esecuzione della pena presso il

 domicilio, che può essere concessa per ragioni di tipo umanitario che

tengono conto dell'età avanzata e dello stato di salute del condannato.

Con la semilibertà il condannato è ammesso, durante il giorno, a

 frequentare attività lavorative o educative, mentre deve rientrare in

carcere la sera;

Liberazione anticipata sono sconti di pena riconosciuti al detenuto che

 mostri di partecipare alla rieducazione interna al carcere.

Importanti sono anche i permessi-premio, concessi per consentire al

detenuto di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. Questi, non sono

una m

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A.A. 2024-2025
55 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaugoni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Tattoni Igina.