Diritto penale - la coscienza e la volontà nell'azione
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incriminatrice, ma posto in essere in circostanze tali da rendere impossibile il verificarsi dell'evento contenuto nel reato.
requisito dell'offesa,
Ecco quindi che qui possiamo rinvenire il che nel nostro odinamento carica il fatto di significato,
e gli fa produrre conseguenze giuridiche. La situazione di fatto non è fine a sé stessa, ma deve essere qualificata, in
il comportamento non è antigiuridico se non appare conforme allo scopo che l'ordinamento
vista di uno scopo:
persegue attraverso la norma penale.
Precisazioni sull'offesa oggetto del dolo offesa, lesione, danno, messa in pericolo?
Qual'è il significato dei termini sinora utilizzati, quali
Per Gallo, se si ammette che ogni singola norma tutela interessi specifici e che correlativamente ogni reato rappresenta
extragiuridico.
una lesione di uno di questi interessi, si deve concludere che l'interesse rilevante è l'interesse
Ad esempio, analizzando l'art 575 (omicidio) ci si rende conto che tale norma non tutela l'interesse alla vita, bensì
l'interesse che ad essa non sia posto termine con condotte volontarie.
Quindi, intendendo l'evento di cui all'art. 43 come evento giuridico, l'offesa della quale parliamo dovrà essere intesa
nella sua dimensione oggettiva.
Come si atteggia il dolo nei confronti dell'offesa? Se l'offesa è il requisito del fatto, non si può esigere che essa debba
esigere la coscienza di un determinato comportamento con
essere voluta dall'agente nel suo significato; si può solo
caratteristiche offensive.
Tuttavia, scrive Gallo, anche con l'offesa si pone un'esigenza di tipicità: il soggetto deve infatti essere cosciente di
offendere con il proprio fatto quell'interesse alla cui tutela l'ordinamento ha preposto la norma penale incriminatrice.
consapevolezza della lesione di un interesse altrui non manca nella stragrande maggioranza dei delinquenti di
La
convinzione; e in molti casi costituisce lo scopo stesso del loro agire. molteplici discordie
Una critica può essere mossa ad un simile ordine di idee: esistendo in dottrina e giurisprudenza
rappresentazione nell'offesa
sulla determinazione di un simile interesse, chiedere una sua (di quale interesse?) da parte
dell'agente può essere foriera di infinite discussioni ed incertezze. Per Gallo a questa critica non è insuperabile, ed è
interpretazione:
quella che è sempre presente in ongi problema di questa, infatti, non può mai essere ridotta ad un puro
e semplicistico procedimento meccanico. Come in ogni interpretazione, quindi, anche l'interesse tutelato da una norma
si ricava secondo criteri di interpretazione medi.
Qualche profilo di problematicità – subito risolvibile – può essere riscontrato nelle incriminazioni volte alla tutela di
reati plurioffensivi.
una pluralità di interessi. Sono questi i cosiddetti
Nei reati plurioffensivi “semplici”, nei quali la norma è preposta a tutela di interessi eterogenei e fra loro non collegati,
interesse unico ma
è sufficiente la lesione di un solo interesse. Invece, nei reati plurioffensivi che tutelano un
complesso, la cui struttura è cioè costituita dalla fusione di molteplici interessi semplici, l'agente dovrà non
consapevolezza di ledere l'interesse così come delineato dalla
semplicemente agire ledendo uno di essi, ma avere la
norma.
L'art. 5 c.p secondo la lettura della Corte Costituzionale
norma dichiarativa.
Nell'originaria visione del Codice, l'art. 5 è una Essa esclude la rilevanza dell'ignoranza della
legge penale incriminatrice. Tale rigore è tuttavia smussato attraverso vari percorsi; basti pensare alla buona fede, che
costituisce scusante nelle contravvenzioni.
Abbiamo già scritto che la norma penale non è imperativo; tuttavia abbiamo anche scritto che essa – per avere una
entrare in effettivo contatto con la volontà dell'agente,
qualche effettività – deve operare come tale. Cioè deve che
deve conoscerla. Altrimenti la norma non può porsi come fattore vincolante per i consociati.
Stante l'art. 27 Cost, e le nuove esigenze di soggettivizzazione dell'illecito penale, la Corte Costituzionale è intervenuta
sentenza additiva.
con una Gallo è contrario a questo tipo di sentenze; tuttavia è il momento di leggere la decisione 10
l'errore può essere invocato a scusa
della Corte in quanto essa è. L'argomentazione da essa usata è la seguente:
qualora fosse inevitabile.
Gallo mette in chiaro, tuttavia, che l'ignoranza inevitabile non deve essere confusa con l'autorizzazione prestata da
competente autorità, che dà piuttosto luogo alla scriminante dell'esercizio di un diritto. Così come il mutamento di
orientamento giurisprudenziale, che invece richiama il problema della irretroattività della regola penale incriminatrice.
La lettura diversa di una regola già esistente, infatti, assomiglia e vale quanto la posizione di una nuova norma.
Forme ed intensità del dolo
Abbiamo già visto come l'elemento soggettivo del dolo si profili come contrassegnato da due elementi di natura diversa:
Elemento volitivo, che comprende solo il momento del movimento o dell'inerzia corporei;
● Elemento intellettivo, che invece investe tutti gli elementi del fatto.
● requisito ulteriore.
Oltre il requisito intellettivo, molti si chiedano se sia richiesto un Infatti, se la colpa risulta
qualuificata come la “previsione dell'evento”, per il dolo pare richiedersi qualcosa di più che la semplice previsione.
requisito aggiuntivo
Qual'è, dunque, questo che permette di imputare a titolo di dolo un evento non esattamente
previsto come possibile?
voluto, ma soltanto
Varie teorie sono state avanzate per pervenire ad un simile risultato.
Teoria della probabilità: decisivo, per essa, sarebbe il grado di possibilità con cui l'agente ha previsto il
● prodursi dell'evento. L'agente sarebbe in dolo se si è rappresentato il verificarsi dell'evento come più probabile
del non verificarsi.
Tuttavia, per Gallo, tale criterio è inattuabile: al giudice ed all'interprete sarebbero, infatti, imposte indagini
praticamente inattuabili.
Teorie che ricorrono a stati affettivi di speranza o desiderio: agirebbe in dolo chi, oltre che rappresentarsi
● la possibilità del verificarsi della propria azione, speri e desideri che l'evento dannoso si verifichi. Per Gallo
neanche questa teoria è da accettare: infatti non risulterebbe altro che un premio ai buoni sentimenti; ma “di
buone intenzioni è lastricata la via per l'inferno”.
Teoria che adotta il criterio del consenso: l'evento non solo deve essere previsto, ma l'agente deve averne
● assunto la responsabilità ed accettato il rischio relativo.
Teoria cosa avrebbe fatto l'agente
secondo la quale è necessario accertare che ha precisto l'evento come
● possibile se lo avesse previsto, invece, come sicuro. Sia questa teoria che quella poco sopra sono da scartare
come inattendibili: infatti, ciò che conta non è come l'agente si sarebbe comportato in un'altra ipotetica
situazione, ma come egli ha concretamente agito.
elementi reali, non virtuali.
Per Gallo anche il dolo eventuale si compne di Ed è in base a questi elementi che andrò
accettazione del
condotta l'indagine rispetto al requisito ulteriore. Tale requisito può per Gallo essere individuato nella
rischio. rappresentazione effettiva della
E di tale accettazione si può parlare soltanto quando l'agente abbia avuto una
possibilità del verificarsi dell'evento dannoso o pericoloso. La prova di tale rappresentazione, la prova vincente e
il dubbio
decisiva, risiederà proprio nella accettazione del rischio. Se c'è accettazione, sul verificarsi dell'evento
non esclude il dolo.
dannoso o pericoloso Finquando c'è rappresentazione ed accettazione, può infatti essere mosso un
avere agito volontariamente nonostante la previsione.
rimprovero non di leggerezza, ma di azione volontaria: di
Proprio in rapporto alla previsione dell'evento taluni hanno criticato questa impostazione. Facendo riferimento, ad
esempio, alle ipotesi dell'automobilista che corre su una strada affollata, o di un lanciatore di coltelli nello svolgimento
della sua attività tipica. Sia l'uno che l'altro – si dice – non prevederebbero l'evento dannoso e pericoloso, entrambi
confidando nella loro abilità che gli eviterebbe di produrlo. Tuttavia, per Gallo, la questione è facilmente risolta:
l'automobilista ed il lanciatore di coltelli non operano sulla base di una previsione astratta (le loro sono attività
pericolose), ma di una previsione concreta, di fiducia nelle loro abilità.
Questa posizione mentale risulta del tutto diversa rispetto a chi agisca senza neppure raffigurarsi la possibilità astratta di
cagionare un reato! intensità di dolo.
Proprio a seconda dell'intensità della rappresentazione, si delineano diverse forme di Vediamole,
dalla più forte alla più debole: 11
Dolo intenzionale: costituisce l'intensità massima di dolo. In questo caso la rappresentazione è lo scopo in
● vista del quale il soggetto si determina alla condotta, la causa psichica che ha determinato il soggetto ad agire.
vuole realizzare la morte dell'uomo.
Nell'omicidio sorretto da dolo intenzionale, a.e., il soggetto agente È la
morte dell'uomo a determinare il soggetto all'azione. tale
Dolo semplice o diretto: in questo caso l'agente ha compiuto l'azione rappresentandosene l'esito; tuttavia
● rappresentazione non ha efficacia deteminante nella volizione della condotta. L'evento rappresenta solo un
mezzo, tramite il quale raggiungere un altro scopo. A.e., accorgendomi di aver vinto alla lotteria, con l'onere di
dover riscuotere la vincita entro 20 minuti, mi metto in automobile e deliberatamente investo una persona che
sta passando sulle striscie. probabilità o
Dolo eventuale o indiretto: l'azione volontaria è accompagnata dalla rappresentazione della
● possibilità che il fatto criminoso si realizzi. C'è anche da dire che molte figure di reato sono ostiche al dolo
eventuale: basti pensare all'art. 384 c.p. reato di calunnia – dove il termine “sa” pare escluderlo.
Può qui essere ripreso in toto l'esempio dell'investitore vincitore della lotteria, solo che qui l'investimento non
appare certo ma solo probabile.
Quali sono i criteri alla stregua dei quali debbono determinarsi i diversi gradi e l'intensità del dolo? Essi sono
determinati alla stregua di criteri abbastanza puntuali; criteri indicati dall'art. 133 c.p. Tali canoni possono, essere
ravvisati, a.e. nel:
Grado di partecipazione alla coscienza e volontà;
● Durata e complessità del processo di deliberazione;
● Consapevolezza che il soggetto abbia agito violando la legge penale.
●
Profili dell'accertamento evento
È giunto il momento di parlare dell'accertamento del dolo. Esso è un requisito di fattispecie costituito da un
mentale. regole di
È difficile provare un evento mentale; e l'unica ancora alla quale ci si può affidare è quella delle
quod plerumque accidit,
esperienza: dell'id di quanto accade nella maggior parte dei casi.
costante del conoscere e del ricostruire storico.
Il ricorso alle regole di esperienza è una Il diritto positivo non può
storico che si pone di fronte a prove,
precisare i confini di questa indagine, che è indagine storica: l'interprete è lo
testimonianze, documenti. Non si possono porre limiti, perciò, ai dati appartenenti alla realtà del fatto; ed il problema
che taluni si pongono coloro che si chiedono se per accertare il dolo è possibile tener conto di elementi che non
attengono alla fattispecie è un falso problema.
può arrivare a provare il dolo? massime di
Concretamente, quindi, come si Ancora, rispondiamo, attraverso
esperienza: dati esterni, dato mentale interno.
fenomenici, dovranno essere utilizzati per inferire sulla presenza di un
E, nel corso del processo, sarà l'imputato ad avere l'onere della prova di dimostrare la mancanza di volizione del fatto
probatio diabolica.
posto in essere. Sarebbe altrimenti, per il giudice, una
consapevolezza dell'offesa. massima di esperienza
Stesso discorso può essere fatto per la Anche in questo caso, è la
ad insegnare che la persona che realizza un certo comportamento avrà anche la consapevolezza di ledere un interesse
altrui.
LA COLPA
Antigiuridica o illecita Colpevole
che dire si voglia è qualsiasi condotta che contrasti con una pretesa giuridica. è,
pretesa giuridica particolare,
invece, l'azione che contrasta con una dotata di specifici connotati intrinseci.
il fatto o è antigiuridico o è colpevole. colpevolezza è antigiuridicità
Stante questa definizione, La infatti una
particolarmente atteggiata. Essa è presente in tutti i casi in cui per imputare a taluno un certo contegno esterno si
elemento che vada oltre la semplice realizzazione fisica della condotta.
richieda un delitti a carattere
Come sappiamo, nei il criterio generale di imputazione è il dolo. Esistono, tuttavia, i c.d. “delitti
complementare”, nei quali la colpa trova posto, ma solo in quanto essa è espressamente prevista da una disposizione.
contravvenzioni,
Nelle invece, la colpa è equiparata al dolo. 12
delitto colposo
Il legislatore, come per il delitto doloso, ha definito il in una norma dal carattere generale: l'art. 43. Tale
delitto contrassegnato da tale
definizione, però, non concerne il criterio di imputazione della colpa in sé, ma il
criterio. Perché il legislatore usa questo metodo, si chiede Gallo? Si dice che un codice penale è sì espressione di un
pensiero dommatico, ma non può trasformarsi in un trattato o in un manuale istituzionale. Gallo, piuttosto, ritiene che è
necessario distinguere fra norme che definiscono un concetto e norme che pongono la disciplina di un fatto giuridico.
Un codice non dovrebbe essere composte che dalle seconde.
Il dato legislativo
È nell'art 43, I comma, III alinea:
Art. 43 – Elemento psicologico del reato: l’evento,
il delitto [...] è colposo, o contro l’intenzione, quando
anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia,
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
evento evento naturalistico,
Se consideriamo la parola di cui all'art. 43 come o si resta fermi alla disposizione in
esame, oppure si conclude che essa è insufficiente, e che tale insufficienza deve essere risolta per il tramite del ricorso
ad altre disposizioni legislative. evento giuridico
Qualora, invece, considerassimo l'evento con accezione di – cioè quale offesa degli interessi tutelati
termine di sintesi
dalla norma – nuovi orizzonti si aprono. Il termine evento indicherebbe, in questo caso, un tramite il
fatto disvalore. ciò che non deve
quale si esprime contemporaneamente il ed il suo Ciò, in altre parole, significa che
essere voluto per aversi colpa l'intero fatto di reato.
non è qualche singolo elemento del fatto, ma
Il presupposto negativo della colpa “quando non è voluto dall'agente”.
L'art. 43, coma I, III alinea diispone che “è colposo” [...] “il delitto” [...] Ciò sta a
il fatto, per essere colposo, non deve essere voluto.
significare che “secondo l'intenzione”;
Se il delitto doloso è definito, sempre nello stesso articolo, come quello colposo come
“contro l'intenzione”. Da questo segnale normativo viene fuori che, se il delitto colposo è definito in tal modo, vuol
dire che presupposto negativo della colpa è che il fatto non sia stato realizzato con dolo.
Sempre nella stessa alinea dello stesso articolo, si dispone che “il delitto è colposo [...] anche se preveduto”. È questo il
colpa cosciente,
fondamento legislativo della considerata come circostanza aggravante anche dal n° 3 dell'art. 61.
Essa è caratterizzata dal passaggio dalla previsione generica che un evento dannoso o pericoloso possa verificarsi al
convincimento che, in concreto, essi non si verifichino. Ritornano qui i classici “casi di scuola” del lanciatore di
coltelli e dell'automobilista che corre veloce.
Più che cercare fondamenti a questa figura nella teoria generale del diritto, Gallo preverisce interpretarla come una
politica legislativa.
questione di Non appare infatti opportuno punire allo stesso modo colui nella quale testa è passata
la possibilità di realizzare il fatto criminoso, salvo poi essersi convinto del contrario, e chi per questo procedimento non
sia passato, agendo senza nemmeno prospettarsi le conseguenze che potevano derivare dalla sua condotta.
Per questo, oltre che per gli altri motivi sopra esposti, Gallo conclude che l'evento di cui alla III alinea deve essere
evento in senso giuridico.
inteso come l'evento della I: cioè Altrimenti, oltre che scaturirvi una nozione di delitto non
comprendente quella dei reati di mera condotta, l'errore sulla presenza di una scriminante o sull'eccesso di essa non
potrebbe essere ricondotto nello schema della colpa.
Il collegamento psicologico con il fatto impossibile da ravvisare nell'agire colposo.
Per molti critici, il legame psichico con l'evento sarebbe Ritenendo,
infatti, che per aversi colpa è necessaria una consapevolezza del comportamento negligente, imprudente od imperito,
essi sono arrivati a sostenere che la colpa non esisterebbe quale criterio di imputazione soggettivo. Si avrebbe così da un
colpa cosciente, colpa incosciente,
lato che non sarebbe colpa ma dolo; dall'altro che non sarebbe colpa ma torto
oggettivo. Sempre secondo tale tesi, in ogni caso l'evento sarebbe imputato soltanto su basi oggettive di imputazione,
come per la condizione obbiettiva di punibilità. possa essere ricondotto alla volontà colpevole anche
Invece noi vogliamo dimostrare il contario: cioè che l'evento 13
nelle ipotesi di delitto colposo. Anche nella colpa, ormai è opinione unanime nella dottrina nonostante la tesi
e l'omissione coefficiente psichico
discordante richiamata sopra, che l'azione siano sempre sorrette almeno da un che
ci permette l'imputazione. Ed è sotto il segno di tale coefficiente che il comportamento doloso e quello colposo sono
unitariamente considerati. manca
Tale osservazione rispetto al coefficiente psichico è tuttavia messa in crisi dal fatto che in alcuni reati colposi
non solo una volizione ma un qualsiasi altro atteggiamento psichico. Sono questi i casi dei delitti colposi di
omissione azioni automatiche.
e i c.d. casi di
Il problema si risolve, per il primo caso, guardando alla struttura dell'omissione stessa. Essa è la trasgressione di un
quando
obbligo, l'inadempimento di una pretesa a contenuto positivo. In casi come questi la colpa può essere ravvisata
l'atto di volontà rivolto all'adempimento non fosse del tutto impensabile:
di questo dovere in quesi casi nei quali,
forza maggiore.
cioè, il comportamento che non è stato posto in essere è dovuto a
atti automatici;
Il ragionamento si ripete nelle stesse forme anche per gli tuttavia in questi il dovere a contenuto
positivo alla quale si è trasgrediti può anche essere di natura extragiuridica – ma sempre penalmente rilevante.
fondata sulla trasgressione
Abbiamo quindi appurato che l'imputazione di un dovere accomuna tanto le omissioni che
le azioni automatiche. può aversi quando era oggettivamente possibile porre in
Chiariamo, quindi, che l'imputazione a titolo di colpa
essere un comportamento diverso da quello tenuto.
Negligenza, imprudenza, ecc. come elementi obbiettivi di imputazione soggettiva
in cosa si differenzia l'agire colposo da quello non colposo?
Quali sono le note che individuano la colpa? Insomma,
Parte della dottrina sostiene che la negligenza sia quello stato di tensione psicologica caratterizzato da inerzia mentale.
Altra parte ritiene, invece, che consista in una volontà che non si è esplicata ma che poteva esplicarsi.
quand'è che l'ordinamento ritiene possibile e
Comunque, il problema fa tornare sempre al punto di partenza:
doverosa una condotta che, invece, l'agente non ha avuto? E, se l'agente non ha previsto il fatto né lo ha voluto, cosa
permette una imputazione che si differenzi da quella oggettiva? Il criterio non precisa quando la colpa è inescusabile,
elementi oggettivi di imputazione soggettiva:
ma detta degli
Negligenza: è l'antitesi fra un comportamento tenuto e l'attesa socialmente rilevante che certe azioni siano
● svolte con determinate modalità;
Imprudenza: analogo rapporto fra l'attesa socialmente rilevante che certe azioni no siano poste in essere o
● siano poste in essere con determinate cautele e modalità;
Imperizia: una condotta realizzata in maniera insufficiente rispetto alle regole tecniche valevoli per la
● medesima;
Inosservanza di leggi o regolamenti: un contrasto tra comportamento e certe determinate regole di condotta
● dettate dall'ordinamento giuridico.
tipologia esterna di condotta colposa a determinate regole giuridiche o
In ogni caso si tratta di ricollegare una
sociali.
L'individuazione delle regole di condotta
negligenza, imprudenza ed imperizia,
Nei casi in cui la colpa sia imputata per si presuppone la violazione di una
regola di condotta. regole non giuridiche
Regola che, tutavia, deriva da – perché altrimenti si sarebbe trattato
sulla base di quali criteri le regole di condotta vanno individuate?
dell'inosservanza di leggi o di regolamenti. Ma
criterio
Occorre appunto un per stabilire quale sia la regola che l'agente deve osservare per lo svolgimento di
rappresentabilità ed evitabilità.
dererminate attività. Criterio che, per Gallo, non può che essere rinvenuto nella
Molti per definirle si riferiscono ai c.d. “usi sociali”. Tuttavia questo non significa altro che ricorrere a criteri di
rappresentabilità ed evitabilità generalmente accettati. L'uso sociale non è tuttavia determinante, in particolare per
quelle condotte rispetto alle quali l'uso sociale non ha ancora avuto modo di pronunciarsi. Ecco quindi che è un criterio
che offre sì un segnale, ma che non è un criterio decisivo. giudizio ala stregua del
Sarà dunque prorpio alla base dei criteri di rappresentabilità ed evitabilità che andrà condotto il
quale operare una delle definizioni dell'art. 43 III alinea. 14
La misura della rappresentabilità; il rischio consentito
misura
Alla stregua di quale debbono essere calcolate la rappresentabilità e la prevedibilità dell'evento? La misura non
può essere totalmente soggettivizzata, cioè offerta dallo stesso soggetto agente, né calcolata solo con riguardo alle
particolari condizioni nelle quali egli si trovava ad agire. Anche il criterio della c.d. prognosi postuma conduce ad
errore. Secondo questo, è rappresentabile ed evitabile ciò che rispetto all'agente appariva tale al momento dell'azione.
Tuttavia, in questo modo, si arriverebbe a negare la colpa in quelle circostanze tali da escludere la rappresentabilità già
prima che la condotta fosse intrapresa., anche quando la violazione di una regola di condotta sarebbe costituita proprio
dall'intraprendere in quelle condizioni un certo comportamento.
Parimenti non si può far riferimento nemmeno ad una misura esclusivamente oggettiva, quale il criterio dell'uomo
tenere conto delle conoscenze possedute
medio. I criteri soggettivo ed oggettivo andranno, invece, combinati, così da
dall'agente, ma non degli stati e delle condizioni che hanno influenzato od impedito il processo di
rappresentazione.
Così, a.e., anche se astrattamente rappresentabile, il sinistro cagionato dalla condotta realizzata in condizioni di
menomazione delle proprie capacità non avvertita dall'agente non è imputabile a titolo di colpa: in tale caso non è
formulabile alcuna regola di comportamento la cui inosservanza sia idonea a prevenire l'evento.
È anche vero che se la rappresentabilità bastasse da sola a importare l'evitabilità ed il carattere colposo del fatto, il
troppo vasto per essere equo.
campo delle offese sarebbe Basti pensare ad attività – pure disciplinate e regolate dalla
legge – che in ogni caso comportano un margine di rischio: a.e. La giuda di un'automobile, pure adottata con tutte le
cautele e le modalità per evitare il verificarsi di un evento pericoloso.
rischio consentito – erlaubtes Risiko.
La dottrina tedesca parla, in questi casi, di Per Gallo l'elaborazione è da scartare:
non viene infatti specificato quando il rischio possa essere definito come consentito, e quali sono i limiti.
Piuttosto, in questi casi, è per Gallo meglio tenere in considerazione un altro criterio: siccome, in questi casi, la legge
rappresentabilità e l'evitabilità
non può pretendere l'astensione – dal momento che è essa stessa ad autorizzarla – la
calcolate rispetto all'adozione di particolari cautele e modalità di svolgimento.
dell'evento dovranno essere
Modalità che non dovranno però incidere sull'essenzialità del comportamento consentito. Così, l'automobile può essere
guidata; ma con bassa velocità e con tutte le cautele. rappresentabilità ed evitabilità giudizio astratto,
Concludendo, la colpa potrà essere valutata rapportando tanto ad un
giudizio concreto
valutando cioè cosa doveva essere fatto e che non lo è stato, ma anche tramite un minimo di che
risulti in una aderenza alla situazione reale, concreta, così come s'è svolta.
L'inosservanza di leggi, regolamenti, etc. consiste sempre nella violazione di una
Abbiamo già chiarito che la colpa per negligenza, imprudenza o imrperizia
regola di comportamento, regola tenddente a prevenire il verificarsi di un danno del tipo di quello che la regola stessa
mirava a prevenire. Per Gallo non è il caso di attribuire troppa importanza alla distinzione fra l'una e l'altra delle forme
Ciò che conta è che il soggetto abbia
in esame; tutte e tre presuppongono violazione di regole di condotta.
trasgredito; non che sia stato imprudente, negligente, imperito.
La III alinea parla, invece, dell'inosservanza di leggi o regolamenti, ordini e discipline. Può trattarsi, è bene chiarirlo, di
regolamenti, ordini e discipline anche dal carattere non giuridico, quale potrebbe essere il regolamento predisposto da
un datore di lavoro per i suoi operai. C'è però da chiarire che, in questo caso, la colpa insorgerà solo qualora si tratti di
difetto di precauzioni doverose
un e quindi riconducibili all'imprudenza, negligenza ed imperizia delle quali si parlava
sopra; altrimenti insorgerebbe, in capo al privato, il potere di stabilire nuove incriminazioni.
non tutte le norme giuridiche
Le cose cambiano quando si tratta di una regola giuridica. Anche in questo caso, però,
possono essere fonte di responsabilità, ma solo quelle che mirano a prevenire un evento vietato dal diritto. Vale a
PREVENTIVO E CAUTELARE,
dire, le norme dal carattere quali quelle sulla legislazione antinfortunistica, quelle
del codice della strada, ecc. Di conseguenza serve anche un criterio, criterio in base al quale stabilire quali sono le
norme orientate a tale scopo.
darà luogo a colpa unicamente la trasgressione di quelle norme giuridiche che prescrivono o vietano un
Per Gallo
comportamento astenendosi dal quale è prevedibile il verificarsi di un evento dannoso quale conseguenza di 15
un'azione o di un'omissione.
Ecco quindi che vediamo come l'unica vera differenza rispetto alla negligenza, all'imprudenza ed all'imperizia consiste
cerchia più ristretta
nel fatto che le leggi ed i regolamenti si rivolgono ad una rispetto a quella alla quale le norme non
espressamente sancite dal diritto si riferiscono.
Sostenere, invece, che tutte le norme dell'ordinamento devono essere oggetto di rappresentabilità ed evitabilità significa
affermare in questo campo una forma completa di responsabilità oggettiva, dal momento che nessuno in nessun modo
potrà rappresentarsi tutte le norme dell'ordinamento.
la rappresentabilità e l'evitabilità non si estendono a tutti gli eventi derivati dalla
Anche in questo caso, inoltre,
volizione; badare alle finalità
essa è limitata solo ai risultati che la norma stessa mira a prevenire. Anche qui, bisogna
della legge o del regolamento trasgredito. Così come nell'ipotesi di scuola del giovane a bordo della carrozza, che non
sarà imputabile se il vecchio muore d'infarto per paura che qualche bambina possa morire.
La condotta cui deve riferirsi l'elemento positivo della colpa
Abbiamo già scritto che elemento negativo della colpa è l'assenza di dolo.
tipico,
Ma come deve qualificarsi, tuttavia, l'atto quello che insomma più espreime la signoria dell'agente, affinché
delitto colposo?
possa aversi Sappiamo già che nel delitto doloso l'atto tipico è l'ultimo – o meglio – quello che il
soggetto potrebbe compiere per ultimo in un processo di esecuzione monosoggettiva.
delitti dolosi atto tipico sarà, quello che per primo dà luogo ad una situazione di contrarietà
Nei invece, rispetto ai
criteri di qualifiazione richiamati dal legislatore nella definizione di colpa: negligenza, imprudenza o imperizia o
inosservanza di leggi e regolamenti. giudizio di rappresentabilità ed evitabilità:
È comunque necessario che permangano le condizioni che giustificano il
così non risponderà per colpa per eccesso di velocità quell'automobilista che prima andava veloce, ma che nell'ultimo
momento utile ha rallentato, rappresentandosi la condizione di contrarietà rispetto ai criteri di cui poco sopra. In altrei
regola vuole prevenire gli eventi che si verificano quando la sua trasgressione è ancora in atto.
termini, la
Il grado della colpa grado della colpa
L'art. 133 del codice annovera il fra gli elementi di cui il giudice deve tenere conto per valutare la
non è stato trovato un
gravità del reato. Nonostante molti abbiano tentato di stilare varie classifiche di graduazione,
criterio di graduazione univoco che si basi su canoni puramente logici.
intuizioni emotive:
Il giudice, in difetto di questo criterio, dovrà ispirarsi ad personalità dell'agente, atteggiamento che
egli ha dimostrato, così come le circostanze obbiettive che hanno contrassegnato l'azione.
Il caso fortuito
A differenza della violazione della regola espressamente prescritta, ed anche a differenza di quello che accade nella
nella violazione di una regola espressamente prescritta
colpa per negligenza, imprudenza o imperizia, la stessa sola
violazione può non risultare sufficiente a qualidicare come colposa una certa condotta. Possiamo fare l'esempio
dell'automobilista il quale vada ad una velocità eccessiva investendo un passante. Tuttavia quest'ultimo si trovava in
condizioni tali che sarebbe stato lo stesso investito, anche se l'automobilista fosse andato piano e con tutte le
la trasgressione non è la condizione del sinistro.
precauzioni. Qui il buon senso ci rende chiaro che
Entra, proprio a correttivo di queste situazioni, l'art. 45 c.p.:
Art. 45 – Caso fortuito o forza maggiore: non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza
maggiore.
forza maggiore,
La già lo sappiamo quando abbiamo parato dell'art. 42 e della coscienza e volontà, esclude il
coefficiente psichico dell'azione od omissione. Ciò che si compie per forza maggiore è fatto e non atto; sì che esso è più
assimilabile alla forza della natura che al comportamento umano.
caso fortuito
Il cui il 45 si riferisce, nonostante parte della dottrina abbia voluto inquadrarlo in maniera differente, serve
quando l'evento si sarebbe ugualmente verificato
secondo Gallo proprio per escludere l'imputabilità a titolo di colpa
anche nel rispetto del dovuto, cioè di quelle regole espressamente prescritte. 16
CAPITOLO IV – IGNORANZA ED ERRORE
Errore nel processo formativo della volontà ed errore nell'esecuzione
Il nostro ordinamento prende in considerazione due ipotesi di errore:
Errore processo di formazione della realtà,
che si verifica nel quando essa non corrisponde al vero;
● Erroresbaglio, che si verifica, a.e., quando Tizio vuole colpire Caio, ma si sbaglia nell'azione e ferisce Mevio
●
Ci occuperemo ora del primo tipo di errore. Ad esso il codice fa riferimento utilizzando termini diversi: oltre errore,
ignoranza non conoscenza.
anche e Secondo questa accezioni tali diversi termini vengono richiamati dagli artt. 5, 59,
falsa immagine del nostro ordinamento;
47 c.p. Entrambe ignoranza ed errore, infatti, danno al soggetto agente una
sono per questo fratelli indivisi.
La rilevanza dell'ignoranzaerrore sugli elementi essenziali del fatto
Cominciamo riportando l'art. 47:
Art. 47 Errore di fatto: L’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. Non di
meno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla
legge come delitto colposo.
L’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.
L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul
fatto che costituisce il reato. errore sul fatto:
L'intestazione richiama l'errore di fatto; piuttosto sarebbe meglio – secondo Gallo – parlare di formula
che, fra l'altro, viene richiamata nello stesso disposto dell'articolo. Infatti, se l'errore di fatto può vertere sia su motivi
costitutivo dell'illecito penale.
fattuali che su motivi di diritto, l'errore sul fatto si riferisce all'errore
esclude sempre il dolo.
Salvo deroghe espresse, tale tipo di errore Residua la responsabilità colposa nei delitti solo
dove espressamente prevista e nelle contravvenzioni, oltre che nei delitti colposi.
elemento normativo.
Il II comma dello stesso articolo di riferisce invece all'errore che cade su un Sarebbe stato
meglio, secondo Gallo, che il II articolo fosse stato comma di chiusura. Di tale tipo di errore di diritto che cagiona
errore sul fatto che costituisce il reato abbiamo già parlato; questa disposizione vale, inoltre, da parziale deroga allo
stesso art. 5 c.p.
Il reato diverso qui si pone come figura generale rispetto alla figura speciale dell'elemento investito dall'errore. Ad
esempio, chi offende un'Autorità pubblica senza sapere che essa è tale, non risponderà per oltraggio, ma per ingiuria.
attenua e non aggrava
Cosa succede, invece, quando l'elemento specializzante la figura generale? Per risolvere il
problema, in assenza di espressa disposizioni, una regola va ricavata dall'interpretazione sistematica.
nei delitti dolosi non si risponde di ciò
Dopo una lunga disquisizione, Gallo arriva a concludere che la regola è che
che non si conosce e ci si giova della supposizione erronea di ciò che torna a favore. Questo per ragionare secondo
una linea di coerenza, senza la quale “l'ordinamento non si distinguerebbe da un ammasso di norme”.
CAPITOLO V – IL REATO ABERRANTE
L'aberractio ictus: premessa divergenza tra il voluto ed il realizzato,
Abbiamo già avuto modo di disquisire sulla in particolare analizzando gli
artt. 47 II comma e 60 c.p. L'art. 60 non riguarda, tuttaviaa, l'errore che cade su un eleento essenziale del reato, ma
quello che cade sulle circostanze aggravanti o attenuanti.
82 c.p:
È ora il momento di occuparci dell'art.
Art. 82. Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta. — Quando per errore nell’uso dei
mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale
l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva
offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articolo 60.
Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole
soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.
vicenda a tre persone:
Siamo qui in presenza di una il soggetto agente, la vittima designata ed un terzo. È una 17
l'offesa rimane
fattispecie simile – ma non identica – a quella del seguente art. 83. Nell'82, a differenza che nell'altro,
identica, e non cagiona un mutamento del tipo di reato. cadere su una
L'offesa ha, tuttavia, la caratteristica di
persona diversa da quella contro la quale il reato era diretto nell'originaria coscienza e volontà dell'agente. A.e., Tizio
vuole uccidere Caio, ma si sbaglia e colpisce Sempronio.
Fattispecie dell'art. 82 I comma atti di tentativo:
Molti hanno affermato che la fattispecie dell'art. 82 I comma debba necessariamente passare per oltre
che il dolo nei confronti della persona designata, dovrebbero sussistere anche il complesso delle condizioni obiettive
che conferiscono all'azione le note della illiceità e della punibilità. Intendendo ciò però, si apporterebbe una deroga al
principio del cogitationis poenam nemo patitur: basterebbe la sola sussistenza dell'intenzione nei confronti della
vitttima designata per imputare a titolo di dolo l'azione che è ricaduta su una persona diversa.
“se l'azione aberrante nei confronti della vittima designata non costituisce reato, non
Per Gallo, tuttavia, è chiaro ciò:
sarebbe consentito prendee in prestito da questa aazione quell'elemento intenzionale, che nei confronti della
persona offesa non esiste”. tale
La domanda che ci si deve porre nei confronti dell'imputazione a titolo di dolo ex art. 82 è infatti un'altra:
quid novi
imputazione è conforme ai principi generali dell'ordinamento in materia o l'82 apporta un che deroga
da queste?
L'imputazione a titolo di dolo, dell'offesa a persona diversa, è conforme ai principi generali
dell'ordinamento
Due sono le alternative che dobbiamo esaminare, per capire se c'è deroga o conformità ai principi dell'ordinamento:
Se ci fosse deroga: prendere in prestito
l'offesa alla persona diversa da quella designata dovrebbe l'elemento
● intenzionale che dà luogo al dolo nei confronti della vittima designata,
Se non ci fosse deroga l'offesa realizzata a danno di un soggetto diverso da quello che si intendeva colpire è
● sorretta autonomamente da dolo in base ai principi generali. offesa voluta e
Per Gallo non c'è deroga; quindi vale la seconda: l'offesa contemplata nell'art. 82 è infatti sempre
rappresentata; coinvolge un diverso soggetto passivo.
soltanto che Questo conivolgimento difforme dal voluto,
non è sufficiente ad escludere il dolo: PERSONALE,
tuttavia, l'IDENTITÀ o meglio la sua erronea
NON È ELEMENTO DEL FATTO DI
rappresentazione, è sì uno dei requisiti che caratterizzano il fatto storico, ma
REATO. Il comportamento doloso continua quindi a sussistere, nonostante il cagionato sia diverso dal rappresentato.
Ed è proprio in base a questa argomentazione che si ricava che non è esatta la teoria che vuole che l'azione aberrante
passi necessariamente per una fase di tentativo nei confronti della vittima designata.
Divergenza nei confronti del soggetto passivo e della persona oggetto materiale della azione
Paragrafo semioscuro.
Gallo apre anzitutto considerando che l'offesa, cioè l'elemento obiettivo della fattispecie penale, è della stessa categoria
penale di quella ideata; solo che è arrecata a persona diversa da quella che si intendeva in origine colpire.
Ora, il soggetto contro cui il reato si dirige può venire in considerazione su due piani distinti:
Soggetto passivo del reato;
● Oggetto materiale dell'azione criminosa.
●
A quale di queste due ipotesi l'art. 82 si riferisce? La risposta sarà data più tardi, in un paragrafo successivo.
Valore della formula dell'art. 82: si risponde come se si fosse arrecata offesa alla persona designata
L'art. 82 non aggiunge nulla di nuovo rispetto alle disposizioni che regolano il fenomeno della cosiddetta imputazione
soggettiva. Tutto quanto abbiamo già esposto vale a motivarlo: l'elemento soggettivo non arriva ad investire anche
l'elemento della identità della persona dell'offeso. quid novi:
Dobbiamo quindi necessariamente ritenere, pena l'inutilità di questa norma, considerare che essa apporta un
non soltanto che si risponde a titolo di dolo (cosa che si sarebbe comunque potuta ricavare, anche in sua assenza, come
si risponde come se si fosse commesso il reato in danno della persona
abbiamo già avuto modo di chiarire); ma che
che si voleva offendere.
quid il reato è trattato come se fosse
È questo il che non sarebbe ricavabile dalle regole che reggono il diritto penale: 18
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