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La colpa antigiuridica o illecita
La colpa, che dire si voglia, è qualsiasi condotta che contrasti con una pretesa giuridica. La pretesa giuridica particolare, invece, è l'azione che contrasta con una dotata di specifici connotati intrinseci. Il fatto è antigiuridico o è colpevole. La colpevolezza è antigiuridicità.
Stante questa definizione, la colpa è una particolarmente atteggiata. Essa è presente in tutti i casi in cui per imputare a taluno un certo contegno esterno si richieda un elemento che vada oltre la semplice realizzazione fisica della condotta.
Come sappiamo, nei delitti il criterio generale di imputazione è il dolo. Esistono, tuttavia, i c.d. "delitti complementari", nei quali la colpa trova posto, ma solo in quanto essa è espressamente prevista da una disposizione.
Nelle contravvenzioni, invece, la colpa è equiparata al dolo. Nel caso del delitto colposo, il legislatore ha
Definito il reato in una norma dal carattere generale: l'art. 43. Tale delitto contrassegnato da tale definizione, però, non concerne il criterio di imputazione della colpa in sé, ma il criterio. Perché il legislatore usa questo metodo, si chiede Gallo? Si dice che un codice penale è sì espressione di un pensiero dogmatico, ma non può trasformarsi in un trattato o in un manuale istituzionale. Gallo, piuttosto, ritiene che è necessario distinguere fra norme che definiscono un concetto e norme che pongono la disciplina di un fatto giuridico. Un codice non dovrebbe essere composto che dalle seconde.
Il dato legislativo è nell'art 43, I comma, III alinea:
Art. 43 - Elemento psicologico del reato: l'evento, il delitto [...] è colposo, o contro l'intenzione, quando anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline.evento evento naturalistico,Se consideriamo la parola di cui all'art. 43 come o si resta fermi alla disposizione inesame, oppure si conclude che essa è insufficiente, e che tale insufficienza deve essere risolta per il tramite del ricorsoad altre disposizioni legislative. evento giuridicoQualora, invece, considerassimo l'evento con accezione di – cioè quale offesa degli interessi tutelatitermine di sintesidalla norma – nuovi orizzonti si aprono. Il termine evento indicherebbe, in questo caso, un tramite ilfatto disvalore. ciò che non devequale si esprime contemporaneamente il ed il suo Ciò, in altre parole, significa cheessere voluto per aversi colpa l'intero fatto di reato.non è qualche singolo elemento del fatto, maIl presupposto negativo della colpa "quando non è voluto dall'agente".L'art. 43, coma I, III alinea diispone che "è colposo"
[...] "il delitto" [...] Ciò sta a significare che "il delitto" colposo non deve essere voluto, ma è comunque intenzionale. Se il delitto doloso è definito come quello voluto, sempre nello stesso articolo, il delitto colposo è definito come "contro l'intenzione". Da questa norma si evince che il presupposto negativo della colpa è che il fatto non sia stato realizzato con dolo. Sempre nello stesso articolo, si stabilisce che "il delitto è colposo [...] anche se preveduto". Questa è la base legislativa della colpa cosciente, considerata come circostanza aggravante anche dall'articolo 61, numero 3. Essa è caratterizzata dal passaggio dalla previsione generica che un evento dannoso o pericoloso possa verificarsi al convincimento che, in concreto, essi non si verifichino. Ritornano qui i classici "casi discuola” del lanciatore dicoltelli e dell'automobilista che corre veloce.Più che cercare fondamenti a questa figura nella teoria generale del diritto, Gallo preverisce interpretarla come unapolitica legislativa.questione di Non appare infatti opportuno punire allo stesso modo colui nella quale testa è passatala possibilità di realizzare il fatto criminoso, salvo poi essersi convinto del contrario, e chi per questo procedimento nonsia passato, agendo senza nemmeno prospettarsi le conseguenze che potevano derivare dalla sua condotta.Per questo, oltre che per gli altri motivi sopra esposti, Gallo conclude che l'evento di cui alla III alinea deve essereevento in senso giuridico.inteso come l'evento della I: cioè Altrimenti, oltre che scaturirvi una nozione di delitto noncomprendente quella dei reati di mera condotta, l'errore sulla presenza di una scriminante o sull'eccesso di essa nonpotrebbe essere ricondotto nello schema della
colpa.Il collegamento psicologico con il fatto impossibile da ravvisare nell'agire colposo.Per molti critici, il legame psichico con l'evento sarebbe Ritenendo,infatti, che per aversi colpa è necessaria una consapevolezza del comportamento negligente, imprudente od imperito,essi sono arrivati a sostenere che la colpa non esisterebbe quale criterio di imputazione soggettivo. Si avrebbe così da uncolpa cosciente, colpa incosciente,lato che non sarebbe colpa ma dolo; dall'altro che non sarebbe colpa ma tortooggettivo. Sempre secondo tale tesi, in ogni caso l'evento sarebbe imputato soltanto su basi oggettive di imputazione,come per la condizione obbiettiva di punibilità. possa essere ricondotto alla volontà colpevole ancheInvece noi vogliamo dimostrare il contario: cioè che l'evento 13nelle ipotesi di delitto colposo. Anche nella colpa, ormai è opinione unanime nella dottrina nonostante la tesie l'omissioneIl coefficiente psichicodiscordante richiamata sopra, che l'azione siano sempre sorrette almeno da un che ci permette l'imputazione. Ed è sotto il segno di tale coefficiente che il comportamento doloso e quello colposo sono unitariamente considerati. Tale osservazione rispetto al coefficiente psichico è tuttavia messa in crisi dal fatto che in alcuni reati colposi non solo una volizione ma un qualsiasi altro atteggiamento psichico. Sono questi i casi dei delitti colposi di omissione azioni automatiche e i c.d. casi di forza maggiore.
Il problema si risolve, per il primo caso, guardando alla struttura dell'omissione stessa. Essa è la trasgressione di un obbligo, l'inadempimento di una pretesa a contenuto positivo. In casi come questi la colpa può essere ravvisata quando l'atto di volontà rivolto all'adempimento non fosse del tutto impensabile: di questo dovere in questi casi nei quali, cioè, il comportamento che non è
stato posto in essere è dovuto aatti automatici; Il ragionamento si ripete nelle stesse forme anche per gli tuttavia in questi il dovere a contenutopositivo alla quale si è trasgrediti può anche essere di natura extragiuridica – ma sempre penalmente rilevante.fondata sulla trasgressione Abbiamo quindi appurato che l'imputazione di un dovere accomuna tanto le omissioni chele azioni automatiche. può aversi quando era oggettivamente possibile porre in Chiariamo, quindi, che l'imputazione a titolo di colpaessere un comportamento diverso da quello tenuto. Negligenza, imprudenza, ecc. come elementi obbiettivi di imputazione soggettivain cosa si differenzia l'agire colposo da quello non colposo? Quali sono le note che individuano la colpa? Insomma, Parte della dottrina sostiene che la negligenza sia quello stato di tensione psicologica caratterizzato da inerzia mentale. Altra parte ritiene, invece, che consista in una volontà che non siè esplicata ma che poteva esplicarsi.quand'è che l'ordinamento ritiene possibile eComunque, il problema fa tornare sempre al punto di partenza:doverosa una condotta che, invece, l'agente non ha avuto? E, se l'agente non ha previsto il fatto né lo ha voluto, cosapermette una imputazione che si differenzi da quella oggettiva? Il criterio non precisa quando la colpa è inescusabile,elementi oggettivi di imputazione soggettiva:ma detta degliNegligenza: è l'antitesi fra un comportamento tenuto e l'attesa socialmente rilevante che certe azioni siano● svolte con determinate modalità;Imprudenza: analogo rapporto fra l'attesa socialmente rilevante che certe azioni no siano poste in essere o● siano poste in essere con determinate cautele e modalità;Imperizia: una condotta realizzata in maniera insufficiente rispetto alle regole tecniche valevoli per la● medesima;Inosservanza di leggi o regolamenti: un
contrasto tra comportamento e certe determinate regole di condotta dettate dall'ordinamento giuridico. tipologia esterna di condotta colposa a determinate regole giuridiche o sociali. L'individuazione delle regole di condotta negligenza, imprudenza ed imperizia, Nei casi in cui la colpa sia imputata per si presuppone la violazione di una regola di condotta. regole non giuridiche Regola che, tutavia, deriva da – perché altrimenti si sarebbe trattato sulla base di quali criteri le regole di condotta vanno individuate? dell'inosservanza di leggi o di regolamenti. Ma criterio Occorre appunto un per stabilire quale sia la regola che l'agente deve osservare per lo svolgimento di rappresentabilità ed evitabilità. dererminate attività. Criterio che, per Gallo, non può che essere rinvenuto nella Molti per definirle si riferiscono ai c.d. "usi sociali". Tuttavia questo non significa altro che
ricorrere a criteri di rappresentabilità ed evitabilità generalmente accettati. L'uso sociale non è tuttavia determinante, in particolare per quelle condotte rispetto alle quali l'uso sociale non ha ancora avuto modo di pronunciarsi. Ecco quindi che è un criterio che offre sì un segnale, ma che non è un criterio decisivo. Sarà dunque proprio alla base dei criteri di rappresentabilità ed evitabilità che andrà condotto il giudizio alla stregua del quale operare una delle definizioni dell'art. 43 III alinea. La misura della rappresentabilità; il rischio consentito misura. Alla stregua di quale debbono essere calcolate la rappresentabilità e la prevedibilità dell'evento? La misura non può essere totalmente soggettivizzata, cioè offerta dallo stesso soggetto agente, né calcolata solo con riguardo alle particolari condizioni nelle quali egli si trovava ad agire. Ancheil criterio della c.d. prognosi postuma conduce ad un errore. Secondo