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I reati di infedeltà

Infedeltà patrimoniale

Art. 2634 c.c. “1. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. 3. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. 4. Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.”

Tale norma è stata introdotta con il d. lgs. 61/2002, e rappresenta la risposta del legislatore all'esigenza di garantire una efficace tutela del patrimonio sociale contro gli abusi degli amministratori.

Interesse tutelato e soggetti attivi

L'oggetto della tutela penale è il patrimonio della società, nonché i beni eventualmente posseduti o amministrati per conto di terzi”. La fattispecie delinea un reato proprio, dato che la condotta tipica può essere posta in essere solo dai soggetti qualificati indicati dalla norma: amministratori, direttori generali e liquidatori. La scelta legislativa è quella di circoscrivere la repressione penale alle forme di abuso del patrimonio connesse ai poteri gestori, il che giustifica l'esclusione dal novero dei sindaci. Inoltre, la nuova formulazione del t.u. bancario stabilisce che le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.

Presupposto della condotta: conflitto di interessi

La condotta prevista per l'integrazione del reato presuppone la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, cioè una situazione in cui in un'operazione economica l'interesse della società e quello di uno dei soggetti qualificati vengono a trovarsi in una posizione di obiettivo antagonismo. Data la strutturazione della fattispecie in termini di danno, è evidente come il conflitto di interessi debba essere inteso in termini sostanzialistici: quindi il presupposto conflittuale sussisterà solamente quando sia oggettivamente valutabile, attinente alla sfera economica-patrimoniale della società, effettivo e reale (non meramente ipotetico), attuale (sussistente al momento dell'assunzione o compimento della delibera).

Dal testo della norma, “atti di disposizione dei beni sociali” dai quali sia derivato un “alla società un danno patrimoniale”, si evince la necessità di fare riferimento all'apparato civilistico in cui si inserisce il reato di infedeltà. L'art. 2391 c.c. impone all'amministratore un obbligo di informazione, nei confronti degli altri amministratori o del collegio sindacale, assai penetrante. In particolare, non è richiesto che l'interesse dell'amministratore sia in conflitto con quello della società, ed infatti, lo stesso nomen iuris della disposizione è cambiato da “conflitto di interessi” a “interessi degli amministratori”.

Inoltre, confrontando la norma di tutela penale con la norma di tutela civile (art. 2631, impugnativa delle delibere) è evidente come i due tipi si pongano su due piani distinti: per integrare la fattispecie di reato occorre, infatti, un vero e proprio conflitto di interessi tra amministratore e società, nonché la verificazione intenzionale di un danno patrimoniale; per l'esercizio dell'impugnativa in sede civile, invece, è sufficiente la mera violazione, da parte dell'amministratore, dell'obbligo di comunicare l'interesse, e la sola potenzialità dannosa della delibera adottata.

Nell'ipotesi in cui un atto dispositivo dei beni sociali venga posto in essere a seguito della valutazione di convenienza dell'operazione ad opera del consiglio di amministrazione, ove venga dimostrata la buona fede del consiglio, viene meno nei confronti dell'amministratore in conflitto di interessi l'elemento soggettivo rappresentato dall'intenzionalità del danno, poiché nonostante la sussistenza del conflitto, l'operazione è stata comunicata e deliberata dal consiglio come conveniente (con l'obbligo di adeguata motivazione circa la convenienza della operazione stessa).

Se, invece, l'amministratore in conflitto di interessi abbia tratto in inganno gli altri amministratori in modo da fuorviare il loro giudizio in merito alla convenienza dell'operazione, non ci sono dubbi in ordine all'operatività dell'art. 48 c.p. (induzione in errore) in relazione al delitto in esame.

La condotta tipica: il compimento o il concorso nella delibera di atti dispositivi

Le condotte punite sono costituite dal compimento o dalla partecipazione alla deliberazione di atti di disposizione dei beni sociali. È chiaro come non ci si sia preoccupati di richiamare le forme tipiche attraverso le quali si realizza la violazione del dovere di fedeltà, ma sia stata prevista un'unica condotta e di per sé neutra, che esprime semplicemente il contenuto dell'attività gestionale. Quindi, l'unico filtro selettivo per attribuire rilevanza penale o meno alla condotta tipica è la sussistenza del conflitto di interessi, unitamente alla presenza del particolare tipo di dolo.

Il compimento di atti dispositivi permette di includere nell'ambito applicativo della norma anche ogni forma di attività gestoria assunta indipendentemente da una delibera consiliare. Inoltre, la locuzione “concorrono a deliberare” consente di attribuire rilievo a qualsiasi contributo effettivo alla approvazione della delibera. In questo modo, il concorso nella deliberazione è integrato o dal voto favorevole, e non necessariamente decisivo, o da altra condotta che abbia effettivamente contribuito alla adozione della delibera dispositiva.

Il concetto di “atti di disposizione di beni sociali”

La locuzione “atti di disposizione” non è compatibile con le condotte omissive, né con gli atti meramente organizzativi, poiché questi non comportano alcuna immediata disposizione dei beni sociali, anche se in relazione ad entrambi può manifestarsi una situazione di conflitto di interessi. La condotta omissiva può, però, assumere rilevanza a titolo di concorso di persone nel reato qualora i soggetti qualificati non impediscano l'atto dispositivo dei beni sociali dannoso per la società. Controversa è la rilevanza dell'assunzione di obbligazioni...

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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