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Cap VIII: La colpevolezza

Insieme dei criteri dai quali dipende la possibilità di muovere all'agente un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico.

La Corte costituzionale ha riconosciuto espressamente che responsabilità personale a norma dell'art 27 cost è sinonimo di responsabilità per un fatto proprio colpevole. Con la sentenza 364/1988 la Corte ha messo in luce l'esigenza di interpretare l'espressione responsabilità personale, alla luce della funzione rieducativa assegnata alla pena e in modo da garantire al privato la certezza di libere scelte d'azione.

Il principio di colpevolezza si contrappone alla responsabilità oggettiva, responsabilità per fatto proprio ma realizzato senza dolo e senza colpa. La Corte ha dichiarato illegittimo l'art 5 cp, conseguentemente oggi vige la regola secondo cui nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale dovuta a colpa.

Tutti i...

I criteri sui quali si fonda la colpevolezza dell'agente vanno riferiti strettamente al singolo fatto antigiuridico da lui commesso. Si porrebbe in contrasto con la costituzione il legislatore che, nell'individuare i criteri che fondano la colpevolezza, si riferisse non al fatto nel momento della sua commissione, ma alla colpevolezza per la condotta di vita o alla colpevolezza per il carattere.

I criteri che fondano la colpevolezza sono:

  1. IL DOLO

La realizzazione con dolo di un fatto antigiuridico comporta la forma più grave di responsabilità penale. Per l'esistenza del dolo si chiede un duplice coefficiente psicologico: la rappresentazione e la volizione del fatto antigiuridico.

Art 43 cp: il delitto è doloso o secondo l'intenzione quando l'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'azione o dell'omissione, e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto.

come conseguenza dell'azione o omissione. Art 47 cp: esclude il dolo per difetto di rappresentazione del fatto quando l'agente è caduto in errore sul fatto che costituisce il reato. Art 59 cp: esclude il dolo quando l'agente, pur rappresentandosi la realizzazione del fatto, non si renda conto del suo carattere antigiuridico, perché ritenga di agire in presenza di una causa di giustificazione (ciò è valutato a favore di lui). - Rappresentazione Si rimprovera al soggetto di aver avuto ben chiaro dinanzi agli occhi il fatto antigiuridico e di non essersi lasciato trattenere da quella rappresentazione ammonitrice. Il momento rappresentativo del dolo esige la conoscenza effettiva (non solo potenziale) di tutti gli elementi del fatto concreto che integra una specifica figura di reato, e tale conoscenza deve sussistere nel momento in cui il soggetto inizia l'esecuzione dell'azione tipica, non è necessario che sia presente per tutto il

tempo dell'azione. Il momento rappresentativo del dolo si considera di regola presente anche nei casi di dubbio, perché chi agisce in stato di dubbio (chi sottrae una cosa mobile altrui essendo in dubbio se si tratti di una cosa propria o altrui) ha un'esatta rappresentazione di quel dato della realtà. Il dubbio è incompatibile con il dolo quando la legge eccezionalmente richiede una conoscenza piena e certa dell'esistenza di un elemento del fatto.

Vi sono elementi (e. descrittivi) la cui conoscenza avviene attraverso i sensi e altri (e. normativi, individuati attraverso concetti che esprimono qualità giuridiche o sociali di un dato della realtà) la cui conoscenza abbisogna della mediazione di una norma, giuridica o sociale (in questo caso basta la conoscenza propria del profano, ossia del comune cittadino).

Difetta la rappresentazione del fatto necessaria per la sussistenza del dolo quando l'agente versa in un errore sul fatto:

Quando c'è, non si rappresenti la presenza di almeno uno degli elementi del fatto come conseguenza o di una errata percezione sensoriale (errore di fatto), o di un'errata interpretazione di norme giuridiche o sociali (errore di diritto). - Volizione

Il soggetto deve aver voluto la realizzazione del fatto antigiuridico che si è preventivamente rappresentato, deve aver deciso di realizzarlo.

Il momento volitivo consiste nella risoluzione di realizzare l'azione e tale risoluzione deve essere presente nel momento in cui il soggetto agisce, rappresentandosi tutti gli estremi del fatto descritto nella norma incriminatrice.

Nel nostro ordinamento non c'è spazio per le figure di:

  • dolo antecedente, Tizio decide di uccidere Caio all'ora x, ma ne provoca involontariamente la morte prima di quell'ora, o pulendo sbadatamente il fucile (sono ravvisabili gli estremi di omicidio colposo);
  • dolo susseguente, non vi è dolo di ricettazione nel caso in cui
una persona acquisti una cosa proveniente da un delitto mao si avveda della provenienza illecita solo dopo l'acquisto;dolo generale, non vi è dolo di omicidio nel caso in cui Tizio, ritenendo di aver già realizzato il fatto con una certa azione,o compie una seconda azione, con la quale solo ora realizza il fatto (Tizio risponderà di tentato omicidio per la prima azionee omicidio colposo per la seconda).La risoluzione ad agire può essere la conseguenza immediata di un impulso ad agire (dolo impeto), oppure può essere presa emantenuta ferma fino al compimento dell'azione (dolo di proposito).Il momento volitivo del dolo può assumere 3 forme:1. dolo intenzionale, il soggetto agisce allo scopo di realizzare il fatto.Nei reati a dolo specifico, caratterizzati dalla presenza nel dettato normativo di formule "al fine di", il legislatore richiede chel'agente commetta il fatto avendo di mira un risultato ulteriore, il cuirealizzarsi non è però necessario alla consumazione del reato. Nei reati a dolo generico le finalità perseguite dall'agente sono irrilevanti per l'esistenza del dolo. 1. Dolo generico: l'agente agisce con la consapevolezza e la volontà di compiere l'azione che costituisce il reato. La finalità perseguita dall'agente può essere qualsiasi, ma la sua realizzazione non è necessaria per la consumazione del reato. 2. Dolo diretto: l'agente non persegue la realizzazione del fatto, ma si rappresenta come certa o come probabile (al limite della certezza) l'esistenza dei presupposti della condotta o il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione. 3. Dolo eventuale: il soggetto si rappresenta come seriamente possibile (non come certa) l'esistenza dei presupposti della condotta o il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare all'azione e ai vantaggi che si ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi. Il soggetto decide di agire "costi quel che costi" (accettazione del rischio del verificarsi del fatto). Il dolo eventuale delinea i confini della responsabilità penale, ciò accade per i fatti chesono gli elementi costitutivi del reato, come ad esempio l'azione, l'evento, il nesso causale, ecc. Nel caso dei reati di danno, l'oggetto della rappresentazione è il danneggiamento effettivo o potenziale di un bene. Nel caso dei reati colposi, invece, l'oggetto della rappresentazione è l'evento dannoso che si verifica a causa di un comportamento negligente o imprudente dell'agente. In questi casi, l'agente non ha la volontà di causare il danno, ma lo provoca per negligenza o imprudenza. La distinzione tra dolo e colpa è molto importante nel diritto penale, in quanto determina la gravità della responsabilità dell'agente e la pena da comminare. Mentre il dolo è considerato più grave e punibile con pene più severe, la colpa è considerata meno grave e può essere punita con pene più lievi o addirittura con sanzioni amministrative. In conclusione, il dolo e la colpa rappresentano due forme di responsabilità penale che si differenziano per la presenza o meno della volontà di commettere un reato.e della volizione è solo il fatto concreto, eventi ulteriori sono al di fuori dell'oggetto del dolo, rilevano come motivi che aggravano o alterano la pena. Nei reati a dolo specifico l'oggetto del dolo è più ampio, abbraccia sia il fatto concreto, sia l'evento che l'agente deve perseguire come scopo (es sequestro di persona a scopo di estorsione). Quanto al decorso causale è necessario e sufficiente che l'agente abbia attribuito alla sua azione l'attitudine a causare in concreto quell'evento, mentre è irrilevante che abbia previsto un decorso causale diverso da quello che poi si è verificato (aberratio causae). L'agente deve rappresentarsi e volere tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato, compresa la qualità del soggetto attivo che caratterizza i reati propri. Il soggetto privo della qualifica richiesta dalla norma incriminatrice risponde di concorso doloso nel reato proprio se sapeva.che la persona da lui istigata possedeva le qualità richieste dalla norma stessa. L'erronea supposizione di trovarsi in una situazione che, se esistesse veramente, integrerebbe gli estremi di una causa di giustificazione riconosciuta dall'ordinamento, esclude il dolo, a meno che l'erronea supposizione sia determinata da colpa (nessuna persona ragionevole sarebbe caduta in quell'errore). L'errore esclude il dolo (la credibilità dell'errore non può fondarsi solo sulle affermazioni dell'agente, deve essere accertata e provata) anche se inescusabile, il reato è punito come delitto colposo. L'accertamento del dolo avviene attraverso massime di esperienza, utilizzate tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (gli elementi che lo compongono sono desunti da dati esteriori: condotta post delictum, personalità dell'agente e interessi che lo animavano, movente). Dolo nei reati omissivi Quanto al momento

Rappresentativo il soggetto che ha l'obbligo di agire deve innanzitutto essere a conoscenza, anche in forma dubitativa, dei presupposti di fatto dai quali scaturisce il dovere di agire. Il soggetto deve sapere poi qual è l'azione da compiere. Inoltre nei reati omissivi impropri il soggetto deve rendersi conto che il compimento dell'azione per lui doverosa potrebbe impedire il verificarsi dell'evento, neutralizzando così il decorso causale che potrebbe produrlo.

Quanto al momento volitivo del dolo è necessario che il soggetto decida di non compiere l'azione doverosa e, nei reati omissivi impropri, è necessaria l'accettazione dell'eventualità del verificarsi di un evento che sarebbe stato impedito dal compimento dell'azione doverosa.

2) LA COLPA (art 43 cp)

La realizzazione per colpa di un fatto antigiuridico comporta una responsabilità meno grave rispetto alla realizzazione dolosa dello stesso fatto.

Inoltre si tratta di un criterio di attribuzione della responsabilità che ha una struttura del tutto diversa dal dolo. La colpa consta di (art 43 cp): elemento negativo, assenza di dolo, il fatto deve essere stato realizzato involontariamente; o elemento positivo, negl
Dettagli
Publisher
A.A. 2004-2005
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.