Antigiuridicità e cause di giustificazione
Un fatto è antigiuridico quando vi è un rapporto di contraddizione con l'intero ordinamento, mentre è lecito quando in qualunque luogo dell'ordinamento esista una norma che renda facoltativa o doverosa la realizzazione di un fatto penalmente rilevante. L'unità dell'ordinamento giuridico impone di risolvere un conflitto di norme quando una incrimina il fatto e l'altra ne facoltizza la realizzazione, attribuendo la prevalenza alla seconda norma (il fatto è dunque lecito e come tale non punibile per assenza di antigiuridicità).
Le cause di giustificazione (insieme di facoltà o di doveri derivanti da norme che autorizzano o impongono la realizzazione di un fatto) si trovano in qualsiasi luogo dell'ordinamento e hanno efficacia universale (il fatto sarà lecito in qualsiasi settore dell'ordinamento e, quindi, non potrà essere assoggettato a nessun tipo di sanzione).
Le norme che prevedono cause di giustificazione non sono norme penali né eccezionali, non sono quindi soggette né alla riserva di legge né al divieto di analogia.
Articoli del codice penale
Art 59 cp: le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o per errore ritenute inesistenti (carattere oggettivo delle cause di giustificazione).
Art 119 cp: le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato; fanno eccezione le cause di giustificazione personali (es. uso legittimo delle armi, giustifica il pubblico ufficiale e non qualsiasi altro cittadino che spontaneamente cooperi con il pubblico ufficiale).
Contro il pericolo attuale di un'offesa "giusta", perché realizzata in presenza di una causa di giustificazione, non si profilerà mai una legittima difesa.
Art 59 cp: se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate in suo favore; tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
Art 52 cp: se il fatto è commesso in presenza di una situazione che integra la previsione di una norma scriminante, ma la condotta dell'agente eccede i limiti segnati da tale norma, si parla di eccesso nelle cause di giustificazione (il fatto è antigiuridico); bisogna comunque accertare se l'eccesso sia rimproverabile all'agente per colpa o per dolo, se invece l'eccesso è incolpevole sarà esclusa qualsiasi forma di responsabilità penale.
Il codice penale disciplina espressamente l'eccesso colposo (art 55 cp): la colpa dell'agente può riguardare un'erronea valutazione della condizione scriminante (es. l'agente ha creduto di vedere nelle mani dell'aggressore un coltello che invece non c'era), oppure la colpa può radicarsi nella fase esecutiva della condotta, in un cattivo controllo dei mezzi esecutivi, che comporta un risultato più grave di quello voluto dall'agente.
L'eccesso doloso si ha quando l'agente si sia rappresentato esattamente la situazione scriminante, abbia pienamente controllato i mezzi esecutivi e abbia consapevolmente realizzato un fatto antigiuridico che eccede i limiti della causa di giustificazione.
Singole cause di giustificazione espressamente disciplinate dal codice penale
- Il consenso dell'avente diritto (art 50 cp): non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne. Tale norma si riferisce ai diritti individuali che si caratterizzano come disponibili da parte del titolare, nel senso che il titolare può disporne secondo la sua volontà, conferendo a terzi la facoltà legittima di lederli o porli in pericolo. Un fatto penalmente rilevante che lede un diritto disponibile con il consenso del titolare sarà lecito. L'individuazione dei diritti disponibili è possibile solo nell'ambito dei diritti individuali; tra essi è indisponibile il diritto alla vita (è infatti reato l'omicidio del consenziente). Sono disponibili i diritti patrimoniali e i diritti personalissimi (onore, libertà sessuale, libertà personale, ma il consenso è inoperante in relazione al delitto di riduzione in schiavitù). L'integrità fisica è illimitatamente disponibile quando l'atto di disposizione del corpo sia funzionale alla salvaguardia della salute, come nel caso di consenso all'asportazione di un organo malato: gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume (art 5 cod civ). Legittimato a prestare il consenso è il titolare del diritto o il suo rappresentante legale o volontario. Decisiva è la capacità naturale di chi presta il consenso, che può essere manifestato in qualsiasi forma e può essere sottoposto a condizioni o a termini. Il consenso deve essere immune da vizi, deve sussistere al momento del fatto ed è sempre revocabile.
- L'esercizio di un diritto (art 51 cp): l'esercizio di un diritto esclude la punibilità. Per diritto si intende non solo l'esercizio del diritto in senso stretto, ma anche qualunque facoltà legittima di agire riconosciuta dall'ordinamento. Possono scaturire da norme costituzionali, da norme di legge ordinaria, da norme di origine comunitaria, da leggi regionali o dalla consuetudine; tra le fonti di un diritto scriminante non può invece annoverarsi il provvedimento amministrativo. Per stabilire se un fatto penalmente rilevante è lecito perché commesso nell'esercizio di un diritto è necessario accertare previamente il contenuto della norma attributiva del diritto e se tra le facoltà costitutive di tale diritto rientri anche la specifica azione o omissione. Il fatto resta lecito se realizzato nell'esercizio di un diritto, qualunque sia il fine che ha in concreto animato il soggetto nell’esercizio del suo diritto. Es: diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero; manifestazione di opinioni e convincimenti, il diritto copre anche opinioni non argomentate e magari formalmente scorrette, in quanto l’art 21 cost fa sì che tale diritto non sia un principio riservato agli uomini di cultura, ma attribuito a tutti, e gli eventuali contenuti offensivi sono giustificati in quanto rispondano a verità. Es: diritto di sciopero, il riconoscimento in costituzione di tale diritto ha comportato la progressiva eliminazione di norme penali del codice Rocco che configuravano tale pratica come delitto.
- L’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica (art 51 cp): è espressione del postulato della coerenza e dell’unità dell’ordinamento giuridico, uno stesso ordinamento non può vietare sotto la minaccia di una pena la realizzazione di un fatto e, al tempo stesso, imporne la realizzazione. Le norme giuridiche che impongono un dovere scriminante possono promanare dalla legge, da atti aventi forza di legge, da fonti sublegislative (regolamenti), ma un dovere il cui adempimento rende lecita la realizzazione di fatti penalmente rilevanti può derivare, oltre che da una norma giuridica, anche da un ordine legittimo della pubblica autorità, il quale deve essere legittimo formalmente, devono cioè essere soddisfatti 3 requisiti: competenza dell’organo che lo ha emanato; competenza del destinatario ad eseguire l’ordine; rispetto delle forme eventualmente prescritte per la validità dell’ordine; e legittimo sostanzialmente, devono cioè esistere i presupposti fissati dall’ordinamento per la sua emanazione. Nel caso di ordine illegittimo: se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine; risponde del reato anche chi ha eseguito l’ordine, tale responsabilità è configurabile nei confronti dei pubblici impiegati, che non sono vincolati all’obbedienza degli ordini dei superiori, hanno anzi il preciso dovere di astenersi dall’eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale. Il pubblico impiegato ha infatti il potere-dovere di controllare la legittimità formale e sostanziale dell’ordine. Inoltre hanno il dovere di astenersi dall’eseguire un ordine la cui esecuzione integra un reato i privati che ricevono un ordine illegittimo di polizia. Tuttavia non è punibile chi esegue un ordine illegittimo quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine. Infatti nel nostro ordinamento esistono ordini criminosi vincolanti, ma non si tratta mai di un vincolo assoluto: in particolare i militari e gli appartenenti alla polizia di Stato hanno il dovere di eseguire gli ordini dei superiori, ma tale dovere incontra un triplice limite: l’ordine non deve essere formalmente illegittimo; anche se formalmente legittimo l’ordine non deve essere manifestamente criminoso; il subordinato non deve essere personalmente a conoscenza del carattere criminoso dell’ordine. Comunque l’esecuzione dell’ordine da parte del militare non è antigiuridica, costituendo l’oggetto di un preciso dovere dell’agente e opera come causa di giustificazione personale, fondata sulla prevalenza dell’interesse ad un pronto adempimento degli ordini dei superiori rispetto agli interessi tutelati dalle norme incriminatrici violate, non si estende né a chi ha emanato l’ordine né a chi ha spontaneamente cooperato alla commissione del fatto. Non risponde a titolo di dolo il subordinato che dia esecuzione ad un ordine illegittimo, qualora ritenga per un errore di fatto di eseguire un ordine legittimo.
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La legittima difesa (art 52 cp): in deroga al principio del monopolio statale dell’uso della forza, l’ordinamento attribuisce al cittadino la facoltà legittima di autotutelare i propri diritti, in presenza di alcuni presupposti e quando lo Stato non sia in grado di assicurare una tempestiva ed efficace tutela. La legittima difesa esige come presupposti:
- Il pericolo: il giudice deve accertare se, al momento del fatto, tenendo conto di tutte le circostanze esistenti, vi era la probabilità del verificarsi di un’offesa ad un diritto dell’agente o di un terzo. Il pericolo deve scaturire da una condotta umana, sia azione che omissione, e deve essere attuale, quindi è esclusa la legittima difesa quando il pericolo è ormai passato o perché si è tradotto in danno o perché è stato neutralizzato o si è dissolto. La causa di giustificazione non sussiste quando si tratti di un pericolo futuro. La formula attuale contiene l’ipotesi in cui il pericolo sia imminente e perdurante (l’offesa è già in atto, ma non si è ancora esaurita).
- L'oggetto del pericolo deve essere un’offesa ingiusta ad un diritto dell’agente o di un terzo. L’espressione diritto abbraccia qualsiasi interesse individuale tutelato dall’ordinamento, titolare può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica. Non sono suscettibili di legittima difesa i beni collettivi, o i beni a titolarità diffusa (ambiente, buon costume). L’offesa deve essere ingiusta, quindi antigiuridica, non ci si può difendere di fronte a pericoli creati nell’esercizio di una legittima facoltà o nell’adempimento di un dovere giuridico. È irrilevante il carattere colpevole o punibile della condotta umana che ha creato il pericolo.
- La condotta difensiva deve essere necessaria: il pericolo non poteva essere neutralizzato né da una condotta alternativa lecita (la persona non poteva realizzare la tutela del bene senza commettere un fatto penalmente rilevante, né poteva sottrarsi al pericolo senza esporre a rischio la sua integrità fisica), né da una condotta meno lesiva di quella tenuta in concreto.
- La condotta difensiva deve essere proporzionata all’offesa: si impone una valutazione comparativa tra il bene dell’aggredito esposto a pericolo e il bene dell’aggressore sacrificato dall’azione difensiva. L’aggredito può ledere un bene anche di rango superiore, purché il divario di valore non sia eccessivo. Per la valutazione etico-comparativa dei beni si potrà fare riferimento alle valutazioni etico-sociali dei beni in conflitto.
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L’uso legittimo delle armi (art 53 cp): la disciplina si articola in 3 ipotesi:
- Uso delle armi per respingere una violenza o vincere una resistenza all’autorità; questa causa di giustificazione occupa uno spazio autonomo sia rispetto alla legittima difesa (infatti l’agente della forza pubblica fa uso delle armi per difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, la difesa deve essere necessaria e proporzionata), sia rispetto all’adempimento di un dovere (infatti l’uso delle armi è una modalità di adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo di un’autorità). Legittimati a fare uso delle armi non sono tutti i pubblici ufficiali, ma gli appartenenti alla forza pubblica (polizia, carabinieri e guardia di finanza). Il pubblico ufficiale deve adempiere un dovere del proprio ufficio e deve essere costretto dalla necessità di fare uso delle armi: l’uso delle armi non è consentito quando il pubblico ufficiale può reprimere la violenza con mezzi diversi; tra i diversi mezzi di coazione, tutti egualmente efficaci, deve scegliere il meno lesivo (il ricorso alle armi deve essere proporzionato); deve essere in atto una resistenza o una violenza all’autorità.
- Uso delle armi per impedire la consumazione di gravissimi delitti (strage, naufragio, disastro ferroviario, sequestro di persona, rapina a mano armata); il momento in cui può essere impedita la consumazione è quello in cui già sussistano gli estremi del tentativo. L’uso delle armi deve essere necessario, tra i diversi mezzi di coazione si deve scegliere il meno lesivo e l’intervento deve essere proporzionato agli interessi in gioco.
- Ulteriori ipotesi di uso legittimo delle armi previste da leggi speciali (es. repressione del contrabbando).
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Lo stato di necessità (art 54 cp): presupposti dell’azione di salvataggio:
- Una situazione di pericolo attuale (il verificarsi del danno è imminente, o è già in atto ma non è ancora esaurito; qualora si tratti di un pericolo futuro, ma che possa essere fronteggiato soltanto con un’azione immediata, a pena del verificarsi di un danno certo, una parte della dottrina include tali ipotesi nella nozione di pericolo attuale, secondo il modello dell’”ora o mai più”) e non volontariamente causato (non può invocare lo stato di necessità chi avendo volontariamente incendiato un edificio, si ponga in salvo travolgendo persone ammassate sull’uscita così da provocarne la morte; per volontariamente si intende colposamente). La fonte del pericolo può risiedere sia in un accadimento naturale, sia in un comportamento dell’uomo.
- Oggetto del pericolo deve essere un danno grave alla persona dell’agente o di un terzo (sono esclusi i beni individuali che o non hanno carattere personalissimo, come i beni patrimoniali e i beni istituzionali, che fanno capo allo Stato o ad altri enti pubblici). La gravità va accertata in relazione al rango del bene in pericolo e all’intensità della lesione.
- Ai fini dello stato di necessità la legge richiede che la commissione del fatto penalmente rilevante sia necessaria (assenza di alternative lecite o meno lesive egualmente efficaci per neutralizzare il pericolo) e proporzionata al pericolo sventato con la commissione del fatto (il divario di valore tra i due beni non deve essere eccessivo) e che il pericolo sia inevitabile (non può essere neutralizzato neppure attraverso un comportamento che cagioni un pericolo personale per l’agente). Il soggetto deve essere costretto dalla necessità di compiere il fatto penalmente rilevante. In base al significato attribuito alla “costrizione” lo stato di necessità rientra:
- Tra le cause di giustificazione, la costrizione denota soltanto l’oggettiva impossibilità di salvare il bene in pericolo senza sacrificare il bene di un terzo innocente.
- Tra le scusanti (la ragione della non punizione sta nell’assenza di colpevolezza di chi abbia agito sotto pressione psicologica e tale da rendere inesigibile un comportamento diverso), la costrizione sta ad indicare una esclusione o restrizione della libertà di agire, ciò che presuppone la consapevolezza del pericolo, e un effettivo turbamento psicologico. La vittima della minaccia si trova di fronte a un’alternativa che necessariamente limita la sua libertà di scelta, pertanto vi è la possibilità di esercitare la legittima difesa contro chi agisce in stato di necessità, trattandosi di un fatto ingiusto e solo scusato.
La legge esclude che possa applicarsi lo stato di necessità a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo (vigili del fuoco, guardie del corpo). L’ordinamento può scusare il comune cittadino, ma non chi è particolarmente attrezzato per fronteggiare quel pericolo.
La colpevolezza
Insieme dei criteri dai quali dipende la possibilità di muovere all’agente un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico. La Corte costituzionale ha riconosciuto espressamente che responsabilità personale a norma dell’art 27 cost è sinonimo di responsabilità per un fatto proprio colpevole. Con la sentenza 364/1988 la Corte ha messo in luce l’esigenza di interpretare l’espressione responsabilità personale, alla luce della funzione rieducativa assegnata alla pena e in modo da garantire al privato la certezza.
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