Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 5
Diritto penale - il sistema italiano delle sanzioni criminali Pag. 1
1 su 5
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

IL SISTEMA ITALIANO DELLE SANZIONI CRIMINALI TRA PENA "LEGALE" E PRASSI APPLICATIVA

1 - Sistema delle sanzioni penali; Codici e Costituzione

Le sanzioni penali sono il nucleo centrale di un qualsiasi sistema penale: infatti ne garantiscono l'effettività in concreto.

L'ordinamento italiano è un ordinamento di civil law, che si basa cioè su fonti del diritto scritte e gerarchicamente organizzate. La Grundnorm di questa gerarchia è la Costituzione repubblicana, parametro di validità di tutte le altre fonti subordinate, a cominciare delle leggi. La Costituzione italiana si occupa della legge penale, in particolare, negli artt. 13, 25 e 27:

Art. 13: La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi

previstidalla legge.

Art. 25: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fattocommesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27: La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

La Costituzione si innesta, tuttavia, su un testo antecedente: il Codice Rocco, risalente al 1930. All'indomani dell'entrata invigore della prima, taluni prospettarono l'ipotesi di tornare al codice precedente (Codice Zanardelli), perché considerato espressionedi valori liberali di contro alla ispirazione fascista del Codice Rocco. Si preferì, tuttavia, imboccare

La strada della riforma globale della legislazione penale. Tentativo sinora fallito, e che ha portato il legislatore ad intervenire in maniera discontinua e settoriale, dando così vita a modifiche disorganiche, in quanto mosse da considerazioni contingenti. L'incompatibilità del testo costituzionale con il codice di procedura penale d'era fascista, entrato in vigore nel 1930 – come il codice Rocco – ha invece portato ad una sua organica riforma, manifestatasi con l'entrata in vigore del Codice Vassalli nel 1988. Il mancato coordinamento fra una riforma che doveva investire anche il Codice Penale è stata, tuttavia, foriera di problemi. Se fino a pochi anni fa, nella Dottrina, si viveva nell'illusione di poter isolare il diritto sostanziale con quello processuale, la realtà ha sempre più reso evidente che è questa una distinzione valida solo per mera comodità didattica, dal momento che la norma penale è

Unica e si compone tanto di aspetti sostanziali che processuali.

2 – Sanzioni penali: pene e misure di sicurezza

Abbiamo finora parlato di sanzioni penali. Ma allora perché, trattandosi di diritto penale, non parlare semplicemente di pene?

Perché nel sistema del Codice Rocco il legislatore ha previsto due modelli di sanzioni penali:

  1. Pene in senso proprio;
  2. Misure di sicurezza.

È questo un sistema sanzionatorio frutto di un compromesso fra le due scuole di pensiero che si contrapponevano nell'ambito della scienza penalistica europea:

  1. Scuola classica: concepisce l'uomo come essere libero di autodeterminarsi secondo coscienza. La pena, in quest'ottica, non è altro che il giusto castigo per un male commesso da un individuo imputabile.
  2. Scuola positiva: è di avviso, in ultima analisi, che l'uomo non può considerarsi responsabile delle proprie azioni, in quanto i suoi comportamenti sono in minima parte, se non per nulla,
Il frutto di libero arbitrio, quanto delle condizioni sociali del contesto nel quale si è trovato ad operare, dei suoi caratteri genetici e della sua indole malvagia, discendente dal patrimonio ereditario e dalle sue tare (fondamentale l'opera di Cesare Lombroso). Applicare una pena, secondo questa concezione, è addirittura illogico. Residua, tuttavia, la possibilità della società di difendersi dagli individui tarati: attraverso la misura di sicurezza o si può tuttavia mettere nelle condizioni di non nuocere ulteriormente. Il sistema del "doppio binario" adattato nel Codice Rocco, prevede la possibilità di applicare entrambi i modelli sanzionatori alla commissione di un fatto di reato al completo dei requisiti oggettivi o soggettivi. La pena - che nella visione dei padri del codice "guarda al passato", e mantiene il suo carattere etico-retributivo, si applicherà solo ai soggetti imputabili, quelli - ex art.

85 –capaci di intendere e di volere al momento della commissione del fatto:

Art. 85. Capacità d’intendere e di volere. — Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla leggecome reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere.

Ai soggetti pericolosi, fra i quali sono ricompresi anche gli incapaci di intendere e di volere, verrà invece applicata la misura disicurezza, la quale non guarda all'etica, ma riflette una funzione socialpreventiva, di rimedio alla pericolosità. Pericolosità la qualeprognosi sarà formulata dal giudice, ex. art. 203 c.p.:

Art. 203. Pericolosità sociale. — Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anchese non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quandoè probabile che commetta nuovi

Fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.

Esito del sistema del "doppio binario" è che ai soggetti non imputabili ma pericolosi si applicherà la misura di sicurezza; ai soggetti imputabili ma non pericolosi si applicherà la pena; ai soggetti imputabili e socialmente pericolosi si applicheranno ENTRAMBE pena e misura di sicurezza. È questa una soluzione consequenziale rispetto alle premesse, ma che tuttavia finisce col risolversi in una ingiusta duplicazione della pena.

Pene in senso proprio: principali e accessorie. Le pene principali sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna. Sono quelle che caratterizzano le singole figure di reato, e che consentono di distinguerli fra delitti e contravvenzioni.

Delitti: sono delitti i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, della reclusione o della multa.

Contravvenzioni: delitti per i quali la legge prevede l'arresto o l'ammenda.

Le pene accessorie sono quelle che, ex art. 20, seguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa. La loro durata può essere perpetua o temporanea; consistono contenutisticamente in limitazioni della capacità giuridica o di agire (interdizione dai pubblici uffici, divieto di esercitare un'arte, professione, industria, commercio o mestiere; interdizione legale; incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; decadenza o sospensione nell'esercizio della potestà genitoriale). In posizione autonoma si pone la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna.

4 - I caratteri fondamentali della pena

Elenchiamo quei caratteri che caratterizzano la pena nel nostro ordinamento e che la caratterizzano rispetto ad altre sanzioni:

Personalità: emerge dall'art. 27 Cost. "la responsabilità penale è personale".

ma si ricava anche dall'art. 150 c.p. "la morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato". Corollario di questo principio è quello dell'irresponsabilità penale delle persone giuridiche, per il quale societas delinquere non potest. Principio di legalità: ex art. 25 II comma Cost ed art. 1 c.p.: il quantum e la species della pena possono essere stabilite solo dalla legge formale del parlamento e dagli atti del Governo aventi forza di legge. Irretroattività [rectius: retroattività della sola legge più favorevole al reo]: si ricava dal 25 II comma Cost. e dall'art. 2 c.p.; Tassatività: la pena deve essere chiaramente predeterminata nella specie, nella quantità, nel contenuto afflittivo dalla legge; Riserva di giurisdizione: l'applicazione in concreto della pena criminale è riservata all'autorità giudiziaria; Inderogabilità e proporzionalità: la pena,corso al momento dell'applicazione della misura di sicurezza.● Possono essere applicate anche in assenza di una condanna penale.● Non hanno una durata predeterminata, ma sono soggette a revisione periodica.● Possono essere applicate anche in caso di imputabilità diminuita o di irresponsabilità penale.● Possono essere applicate anche in caso di pericolo sociale derivante dalla personalità dell'autore del reato.● Possono essere applicate anche in caso di pericolo di recidiva.● Possono essere applicate anche in caso di pericolo di reiterazione del reato.● Possono essere applicate anche in caso di pericolo di pericolosità sociale dell'autore del reato.

Vigore al momento della loro applicazione o – se questa è diversa – da quella della loro esecuzione. Ciò comporta che una disciplina successiva più sfavorevole possa modificare il trattamento per il reo: esse hanno sempre efficacia retroattiva, ex art. 200. Tale disciplina si spiega in virtù della loro stessa natura; se servono a “difendere la collettività”, potranno essere adattate qualora risultino non più rispondenti a tale funzione.

Hanno durata tendenzialmente indeterminata, essendo dirette non ad infliggere una pena dal significato morale, ma a contrastare la pericolosità del reo. Devono quindi perdurare finché tali condizioni di pericolosità non abbiano cessato di esistere.

6 – Pena: funzione di prevenzione speciale e le eccezioni ai principi di proporzionalità ed inderogabilità

Già nell'impianto originario del Codice Rocco, l'idea della pedissequa idea

ma anche a prevenire la commissione di futuri reati. Questo concetto di prevenzione si basa sull'idea che la pena, oltre a essere una forma di giustizia, debba anche svolgere una funzione deterrente nei confronti del reo e della società nel suo complesso. La pena, quindi, non è solo una forma di punizione, ma anche un mezzo per scoraggiare il reo e gli altri potenziali delinquenti dal commettere reati simili. In questo senso, la pena diventa un elemento di dissuasione e di prevenzione, che mira a proteggere la società da futuri atti criminali. Questa concezione della pena come strumento di prevenzione ha portato all'adozione di diverse misure e politiche penali volte a ridurre la recidiva e a promuovere la reintegrazione sociale del condannato. Tra queste misure vi sono la sorveglianza speciale, la libertà vigilata, i programmi di reinserimento lavorativo e sociale, e l'istituzione di centri di recupero e riabilitazione. Tuttavia, è importante sottolineare che la funzione di prevenzione della pena non deve essere confusa con la vendetta o la retribuzione. La pena non deve essere intesa come una forma di vendetta personale, ma come un mezzo per proteggere la società e promuovere la giustizia. In conclusione, la pena ha una duplice funzione: quella retributiva, che mira a punire il reo per il torto commesso, e quella preventiva, che mira a prevenire la commissione di futuri reati. Questa concezione della pena come strumento di prevenzione ha portato all'adozione di diverse misure e politiche penali volte a ridurre la recidiva e a promuovere la reintegrazione sociale del condannato.
Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
5 pagine
8 download
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Trapani Mario.