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Il sistema italiano delle sanzioni criminali tra pena "legale" e prassi applicativa

Sistema delle sanzioni penali; codici e Costituzione

Le sanzioni penali sono il nucleo centrale di un qualsiasi sistema penale: infatti ne garantiscono l'effettività in concreto. L'ordinamento italiano è un ordinamento di civil law, che si basa cioè su fonti del diritto scritte e gerarchicamente organizzate. La Grundnorm di questa gerarchia è la Costituzione repubblicana, parametro di validità di tutte le altre fonti subordinate, a cominciare delle leggi. La Costituzione italiana si occupa della legge penale, in particolare, negli artt. 13, 25 e 27:

Art. 13: La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Art. 25: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27: La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

La Costituzione si innesta, tuttavia, su un testo antecedente: il Codice Rocco, risalente al 1930. All'indomani dell'entrata in vigore della prima, taluni prospettarono l'ipotesi di tornare al codice precedente (Codice Zanardelli), perché considerato espressione di valori liberali di contro alla ispirazione fascista del Codice Rocco. Si preferì, tuttavia, imboccare la strada della riforma globale della legislazione penale. Tentativo sinora fallito, e che ha portato il legislatore ad intervenire in maniera discontinua e settoriale, dando così vita a modifiche disorganiche, in quanto mosse da considerazioni contingenti.

L'incompatibilità del testo costituzionale con il codice di procedura penale d'era fascista, entrato in vigore nel 1930 – come il codice Rocco – ha invece portato ad una sua organica riforma, manifestatasi con l'entrata in vigore del Codice Vassalli nel 1988. Il mancato coordinamento fra una riforma che doveva investire anche il Codice Penale è stata, tuttavia, foriera di problemi. Se fino a pochi anni fa, nella Dottrina, si viveva nell'illusione di poter isolare il diritto sostanziale con quello processuale, la realtà ha sempre più reso evidente che è questa una distinzione valida solo per mera comodità didattica, dal momento che la norma penale è unica e si compone tanto di aspetti sostanziali che processuali.

Sanzioni penali: pene e misure di sicurezza

Abbiamo finora parlato di sanzioni penali. Ma allora perché, trattandosi di diritto penale, non parlare semplicemente di pene? Perché nel sistema del Codice Rocco il legislatore ha previsto due modelli di sanzioni penali:

  • Pene in senso proprio;
  • Misure di sicurezza.

È questo un sistema sanzionatorio frutto di un compromesso fra le due scuole di pensiero che si contrapponevano nell'ambito della scienza penalistica europea:

  • Scuola classica: concepisce l'uomo come essere libero di autodeterminarsi secondo coscienza. La pena, in quest'ottica, non è altro che il giusto castigo per un male commesso da un individuo imputabile.
  • Scuola positiva: è di avviso, in ultima analisi, che l'uomo non può considerarsi responsabile delle proprie azioni, in quanto i suoi comportamenti sono in minima parte, se non per nulla, frutto di libero arbitrio, quanto delle condizioni sociali e del contesto nel quale si è trovato ad operare, dei suoi caratteri genetici e della sua indole malvagia, discendente dal patrimonio ereditario e dalle sue tare (fondamentale l'opera di Cesare Lombroso). Applicare una pena, secondo questa concezione, è addirittura illogico. Residua, tuttavia, la possibilità della società di difendersi dagli individui tarati: attraverso la misura di sicurezza o si può tuttavia mettere nelle condizioni di non nuocere ulteriormente.

Il sistema del "doppio binario" adattato nel Codice Rocco, prevede la possibilità di applicare entrambi i modelli sanzionatori alla commissione di un fatto di reato al completo dei requisiti oggettivi o soggettivi. La pena – che nella visione dei padri del codice "guarda al passato", e mantiene il suo carattere etico-retributivo, si applicherà solo ai soggetti imputabili, quelli – ex art. 85 – capaci di intendere e di volere al momento della commissione del fatto:

Art. 85. Capacità d’intendere e di volere. — Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere.

Ai soggetti pericolosi, fra i quali sono ricompresi anche gli incapaci di intendere e di volere, verrà invece applicata la misura di sicurezza, la quale non guarda all'etica, ma riflette una funzione socialpreventiva, di rimedio alla pericolosità. Pericolosità la quale prognosi sarà formulata dal giudice, ex art. 203 c.p.:

Art. 203. Pericolosità sociale. — Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133.

Esito del sistema del "doppio binario" è che ai soggetti non imputabili ma pericolosi si applicherà la misura di sicurezza; ai soggetti imputabili ma non pericolosi si applicherà la pena; ai soggetti imputabili e socialmente pericolosi si applicheranno entrambe pena e misura di sicurezza. È questa una soluzione consequenziale rispetto.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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