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IL FATTO TIPICO

Il fatto tipico rappresenta il nucleo centrale attorno al quale ruota l'intera

fattispecie incriminatrice prevista dalla norma penale. Esso consiste nella

descrizione della condotta di rilevanza penale contenuta nella norma stessa.

Per comprendere appieno il fatto tipico, dobbiamo analizzarlo da diverse

angolazioni e prospettive:

1. Prospettiva strutturale

Guardando alla struttura, all'interno del fatto tipico possiamo distinguere

elementi di tipo descrittivo ed elementi di tipo normativo:

Elementi descrittivi: sono quelle nozioni o definizioni immediatamente

 percepibili oggettivamente (es. persona, casa, morte, etc). Vi rientrano

anche gli elementi naturalistici, concetti tratti dall'esperienza comune.

Elementi normativi: fanno riferimento a parametri valutativi esterni che

 derivano da altre fonti giuridiche (es. il concetto di altruità della cosa per

il furto) o extra-giuridiche (es. l'oscenità per gli atti osceni).

2. Prospettiva contenutistica

Da questo punto di vista, il fatto tipico può includere elementi oggettivi,

attinenti alla condotta e alla realtà materiale, ed elementi soggettivi,

relativi alla sfera psicologica dell'autore. È il caso dei reati a dolo

specifico, in cui oltre agli elementi oggettivi ne sono richiesti altri di

natura soggettiva come lo scopo ulteriore perseguito dal soggetto

agente.

3. Prospettiva funzionale

Sotto il profilo funzionale, gli elementi del fatto tipico si distinguono in:

Presupposti: circostanze che preesistono ed esulano dalla condotta (es.

 matrimonio per la bigamia)

Condotta: il comportamento umano rilevante, attivo (azione) o omissivo

 Evento: il risultato naturalistico conseguente alla condotta (di danno o

 pericolo)

Nesso di causalità: il legame che lega condotta ed evento secondo un

 rapporto di dipendenza causale.

Il fatto tipico quindi accorpa diverse componenti essenziali che ne delineano la

struttura e il contenuto sostanziale. La sua funzione principale è quella di

delimitare e tracciare il confine tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che

non lo è, consentendo ai consociati di orientare il proprio comportamento.

Senza la descrizione dettagliata del fatto tipico nella norma incriminatrice,

verrebbe meno il principio di legalità e di tassatività che deve caratterizzare il

precetto penale, aprendo alla possibilità di interpretazioni analogiche da parte

del giudice.

In sintesi, il fatto tipico racchiude tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e

soggettivi, che il legislatore ritiene rilevanti per l'integrazione della fattispecie

criminosa, rappresentando il perno attorno al quale ruota la rilevanza penale di

un determinato comportamento umano.

Gli elementi del fatto tipico

La condotta è l'elemento chiave attorno al quale ruota il fatto tipico del reato.

Rappresenta il comportamento umano rilevante ai fini dell'integrazione della

fattispecie incriminatrice prevista dalla norma penale.

Cos'è la condotta:

È un movimento corporeo, un'attività fisica percepibile dall'esterno, che

 trova la sua origine nella volontà del soggetto agente.

Deve essere accompagnata da coscienza e volontà, ovvero il soggetto

 deve essere consapevole di star tenendo quel comportamento e volerlo

porre in essere.

Senza coscienza e volontà non può esserci condotta penalmente

 rilevante, salvo casi eccezionali di forza maggiore (fatto esterno naturale)

o costrizione fisica (violenza altrui).

Le forme della condotta:

1. Azione: un comportamento positivo, un facere, un quid pluris rispetto alla

situazione precedente (es. sparare, colpire, sottrarre, etc.)

2. Omissione: un non facere, l'inosservanza di un obbligo giuridico di

attivarsi per impedire un evento (es. non soccorrere un infortunato).

Tipologie di azione:

A forma libera: il legislatore non descrive le modalità esecutive (es.

 cagionare lesioni)

A forma vincolata: il legislatore detta specifiche modalità di realizzazione

 (es. la truffa richiede artifici o raggiri)

Tipologie di omissione:

Propria: la semplice inosservanza dell'obbligo integra il reato (es.

 abbandono di minori)

Impropria: dall'omissione deriva un evento ulteriore (es. non impedire un

 omicidio)

Condotte c.d. Plurime o abituali:

Richiedono una reiterazione di più comportamenti per integrare il reato

 (es. maltrattamenti)

Funzioni della condotta:

1. Classificatoria: distingue reati commissivi e omissivi

2. Limitativa: seleziona i comportamenti penalmente rilevanti

3. Dogmatico-applicativa: accerta l'unitarietà o pluralità della condotta

In sintesi, la condotta è il comportamento umano attivo (azione) o omissivo,

unitario o plurimo, percepibile, volontario e cosciente, che costituisce il nucleo

del fatto tipico e ne determina la rilevanza penale, salve alcune eccezioni

tassative.

L'evento può essere visto come il risultato oggettivo e materiale derivante

dalla condotta, oppure come l'offesa giuridica e normativa, di danno o pericolo,

che il fatto tipico produce sul bene giuridico tutelato dalla norma penale

violata.

Possiamo analizzare l'evento secondo due diverse prospettive:

1. Concezione naturalistica In questa concezione di tipo oggettivo e

materiale, l'evento è inteso come il risultato naturale, fisico e percepibile

che deriva dalla condotta umana. Un fatto della realtà empirica, esterno

all'autore, che modifica una situazione preesistente.

Esso può assumere due diverse valenze:

Evento costitutivo, quando integra un elemento essenziale della

 fattispecie incriminatrice, necessario perché si perfezioni il reato (es. la

morte per l'omicidio).

Evento aggravatore, quando pur non costituendo il reato, ne aumenta la

 gravità se si verifica (es. le lesioni gravi per il reato di lesioni).

2. Concezione giuridica Secondo questa concezione di tipo normativo,

l'evento non è il mero risultato naturalistico, ma l'offesa in sé al bene

giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ogni volta che si commette

un reato, si realizza anche l'evento offensivo, consistente nella lesione o

messa in pericolo del bene protetto.

A sua volta, tale offesa al bene giuridico può configurarsi come:

Evento di danno, quando si verifica una effettiva lesione, violazione del

 bene tutelato (es. il furto lede il patrimonio)

Evento di pericolo, quando la condotta crea solo un pericolo, un rischio di

 lesione per il bene, senza necessariamente offenderlo (può essere

pericolo concreto o astratto/presunto).

In base a queste distinzioni, i reati possono essere:

Reati di evento o di danno, in cui l'evento naturalistico è elemento

 costitutivo necessario (es. omicidio, furto).

Reati di mera condotta o pericolo, in cui invece l'evento non è richiesto,

 punendosi la sola condotta pericolosa (es. istigazione a delinquere, falsa

testimonianza).

Il nesso di causalità rappresenta il rapporto di dipendenza causale che deve

necessariamente intercorrere tra la condotta posta in essere dal soggetto

agente e l'evento che ne consegue, affinché quell'evento possa essere

effettivamente attribuito e imputato a quel soggetto.In altre parole, il nesso di

causalità consiste nel legame che lega la condotta all'evento in base ad un

procedimento di tipo condizionalistico: se non ci fosse stata quella condotta,

l'evento non si sarebbe verificato.

Il codice penale, all'art. 40 comma 1, stabilisce che nessuno può essere punito

per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso

da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od

omissione.

Per accertare se sussista questo nesso causale, sono state elaborate due teorie

principali:

1) La teoria della condicio sine qua non o dell'equivalenza delle condizioni

Secondo questa teoria, una condotta è causa di un evento se, mentalmente

sottraendola o eliminandola, l'evento non si sarebbe verificato. Si effettua un

giudizio contro-fattuale o procedimento di eliminazione mentale: se tolgo

questa condotta, l'evento viene meno? In caso affermativo, quella condotta è

causa essenziale dell'evento secondo un criterio di equivalenza.

2) La teoria della causalità adeguata

Considera rilevante solo la condizione che, secondo l'esperienza comune,

appare ex ante idonea e adeguata a cagionare quel determinato evento,

escludendo condizioni eccezionali o sviluppi causali anormali e imprevedibili.

Il codice penale sposa la teoria condizionalistica, ma il giudice deve anche

sussumere il fatto sotto le leggi scientifiche di copertura, che possono essere

leggi universali o leggi statistiche, purché queste ultime siano accompagnate

da un elevato grado di credibilità logica nel caso concreto.

Nei reati omissivi impropri, mancando un comportamento materiale che

determina l'evento, si applica la clausola di equivalenza di cui all'art. 40 co. 2:

"non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a

cagionarlo". Il nesso causale viene quindi ricostruito in via ipotetica, valutando

se la realizzazione della condotta doverosa avrebbe impedito l'evento.

In sintesi, il nesso di causalità richiede un rigoroso accertamento da parte del

giudice, anche alla luce delle leggi scientifiche applicabili, per stabilire se,

eliminando mentalmente la condotta contestata, l'evento non si sarebbe

verificato, potendosi quindi imputare quella conseguenza dannosa o pericolosa

al soggetto agente.

L’antigiuridicità obiettiva

L'antigiuridicità obiettiva è un requisito fondamentale affinché un fatto

umano possa essere considerato reato. Essa rappresenta la contrarietà

oggettiva di quel fatto rispetto all'intero ordinamento giuridico.

Quando una persona commette un fatto che integra una fattispecie di reato

prevista dalla legge penale, si crea un contrasto tra l'interesse tutelato dalla

norma incriminatrice e l'interesse perseguito dal soggetto agente attraverso la

sua condotta illecita.

Ad esempio, se Tizio commette un furto, si pone in contrasto l'interesse di Tizio

ad appropriarsi indebitamente di un bene altrui con l'interesse dell'ordinamento

a tutelare il diritto di proprietà.

Il legislatore interviene per risolvere questo conflitto di interessi, stabilendo la

prevalenza dell'interesse protetto dalla norma penale rispetto all'interesse

perseguito dal reo. È questa prevalenza che fa emergere l'antigiuridicità

obiettiva del fatto commesso.

Tuttavia, non sempre questo conflitto di in

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A.A. 2023-2024
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher g76 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Piergallini Carlo.