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IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

SOMMARIO:

1.1 Introduzione

1.2 La struttura del concorso di persone

1.2.1 La pluralità dei soggetti

1.2.2 La realizzazione di un reato

1.2.3 L’elemento soggettivo: il dolo di concorso e il concorso colposo

1.3 Le ipotesi di responsabilità oggettiva (vedi tabella allegata in excel)

A : il concorso di persone nei reati associativi.

PPENDICE INTEGRATIVO

1.1 INTRODUZIONE

a) Nozione: il concorso di persone previsto dall’art. 110 c.p. si configura quando più persone pongono in

essere insieme un reato che, astrattamente, può essere realizzato anche da una sola persona. È

denominato anche “concorso eventuale” per distinguerlo dal “concorso necessario di persone”: con

quest’ultima denominazione si indica la struttura dei reati plurisoggettivi che richiedono, per la loro

esistenza, una pluralità di soggetti attivi.

b) Funzione dell’art. 110: l’art. 110 ha una funzione estensiva della tipicità: la norma generale si combina

con la fattispecie di parte speciale e dà origine ad un’autonoma fattispecie incriminatrice plurisoggettiva,

dotata di una sua tipicità. Così, si puniscono condotte che altrimenti non sarebbero penalmente rilevanti per

la fattispecie monosoggettiva in cui il soggetto agente deve porre in essere nell’interezza dei suoi elementi

costitutivi il fatto previsto, ma che sono perseguite grazie all’art. 110.

c) Il principio della pari responsabilità dei concorrenti: il nostro ordinamento non differenzia

aprioristicamente la responsabilità dei concorrenti sulla base di tipologie astratte (autore e partecipe), ma

ammette la possibilità di graduarla concretamente in rapporto al reale contributo del concorrente: così,

accanto ai criteri di commisurazione della pena intraedittale ex art. 133, il codice Rocco prevede aggravanti

ed attenuanti con cui modulare la gravità del comportamento dei concorrenti nel caso di specie.

Perché ci sia concorso occorre che il vincolo creato fra i concorrenti sia di natura occasionale, ossia sia volto

alla commissione di uno o più reati determinati; laddove, al contrario, il vincolo sia stabile ed esista un

1

programma criminoso relativo ad un insieme indeterminato di reati si parla invece di “associazione a

delinquere” (art.416 c.p.).

Art. 110 c.p. (Pena per coloro che concorrono nel reato)

«Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per

questo stabilita […]. »

Art. 416 co. 1 e 2 c.p. (Associazione per delinquere)

«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono

o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre e

sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.»

1.2 LA STRUTTURA DEL CONCORSO DI PERSONE

1.2.1 LA PLURALITÀ DEI SOGGETTI

Il primo requisito perché si integri un concorso di persone nel reato è l’esistenza di un numero minimo di

agenti superiore a quello che la legge richiede per la fattispecie incriminatrice prevista di parte speciale. Ciò

indipendentemente dal fatto che siano poi tutti imputabili o comunque punibili (assoggettabili a pena): ad

esempio, la circostanza che uno dei due correi sia ritenuto incapace di intendere e di volere non fa venir

meno il concorso.

Contra: teoria dell’autore mediato. L’autore mediato è chi usa un altro essere umano non punibile come

strumento materiale per commettere il reato. I sostenitori di tale teoria di origine tedesca – dottrina

decisamente minoritaria in Italia – asseriscono che in queste ipotesi il reo dovrebbe rispondere della

fattispecie monosoggettiva e non di quella concorsuale.

Il nostro codice prevede alcune ipotesi di autore mediato:

o art. 111 c.p.: chi determina al reato persona non imputabile o non punibile;

o art. 86 c.p.: chi produce in altri uno stato di incapacità di intendere e di volere al fine di fargli

commettere un reato, poi commesso;

o artt. 46 e 54/3 c.p.: chi costringe con violenza fisica o psichica altri a commettere un reato;

o art. 48 c.p.: chi inganna altri per fargli commettere un reato, poi realizzato; 2

o art. 51/2-4 c.p.: il pubblico ufficiale che impone al subordinato, mediante un ordine insindacabile, di

tenere un comportamento costituente reato.

La tesi dell’autore mediato deve essere respinta per i seguenti motivi:

 nasconde un’analogia in malam partem della fattispecie incriminatrice di parte speciale, che per il

principio di tassatività non può essere estesa a più soggetti agenti di quelli contemplati nella norma;

 inutile, visto che le disposizioni suelencate già prevedono la non punibilità del soggetto usato come

strumento per commettere il reato;

 la qualificazione come concorso di persone delle ipotesi di autore mediato deriva da

un’interpretazione sistematica degli artt. 111, 112/4 e dall’art. 119, dai quali si ricava che possono

concorrere nel reato le persone non punibili per mancanza di dolo o di imputabilità.

La Cassazione, conformemente a quanto detto, tende a ritenere oggettivamente configurabile il concorso ex

110 anche quando l’altro partecipe sia non punibile.

1.2.2 LA REALIZZAZIONE DI UN REATO

Occorre in primo luogo che i contributi dei singoli concorrenti abbiano portato alla realizzazione comune di

una fattispecie oggettiva di reato.

Non occorre che il reato sia effettivamente consumato; tuttavia occorre quantomeno che il delitto sia giunto

allo stadio del tentativo, in quanto il semplice accordo o l’istigazione volti alla commissione di un reato non

sono punibili, salvo casi particolari previsti in parte speciale.

Punibile il concorso nel tentativo, ma non punibile il tentativo di concorso, che si ha con l’attività svolta al

fine di partecipare alla realizzazione di un reato che poi non viene posto in essere, neanche a livello di

tentativo. Art. 115 co. 1 e 3 c.p.

«Salvo che la legge disponga altrimenti (ci sono ipotesi legali di parte speciale che puniscono l’istigazione

e l’accordo di per se stessi), qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato,

e questo non sia commesso (neanche nella forma del tentativo), nessuna di esse è punibile per il solo

fatto dell’accordo.

[…] Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l’istigazione

non è stata accolta (o se è stata accolta e il reato non è stato commesso, neanche nella forma del

tentativo)»

N. B. Tali comportamenti, anche se non costituiscono reato e sono quindi esenti da pena, possono essere il

presupposto dell’applicazione di una misura di sicurezza (la libertà vigilata) sempre che il giudice ritenga che

i soggetti che li hanno posti in essere siano socialmente pericolosi. 3

Quanto all’esecuzione materiale, il reato può essere posto in essere, indifferentemente:

 da uno o taluni soltanto dei concorrenti;

 da ciascuno dei concorrenti, allorché ognuno di essi ponga in essere l’azione tipica;

 da tutti i concorrenti insieme, qualora ciascuno di essi ponga in essere soltanto una frazione

dell’intera condotta tipica.

Da tenere presente:

Sul problema causale. Se la condotta esecutiva è posta in essere da un solo concorrente, la disciplina è del

tutto identica a quella della fattispecie monosoggettiva; invece, nel caso di esecuzione frazionata occorre

considerare, ai fini del procedimento di eliminazione mentale, l’insieme dei vari contributi di partecipazione

integranti la causa dell’evento (es. dosi di veleno via via propinate dagli infermieri di turno).

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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