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Il problema del contributo dei concorrenti

La rilevanza del contributo individuale

In secondo luogo è necessario che ciascun concorrente abbia fornito un contributo penalmente rilevante, considerando i principi:

  • di materialità: ciascun concorrente deve porre in essere un comportamento materiale esteriore percepibile dai sensi;
  • di responsabilità personale: il comportamento esteriore di cui sopra deve concretizzarsi in un contributo rilevante, materiale o morale, alla realizzazione del reato (a livello ideativo, preparatorio o esecutivo).

Che tipo di contributo occorre per aversi concorso? In proposito esistono diverse teorie:

  • Teoria causale - condizionalistica

È penalmente rilevante il contributo che sia stato condicio sine qua non della realizzazione del fatto. In altre parole, senza di esso il reato non si sarebbe verificato.

CRITICHE - È un criterio troppo restrittivo, poiché esclude le ipotesi di partecipazione non necessaria,

come i contributi solo agevolatori;
  1. la partecipazione ex ante necessaria ma rivelatasi ex post inutile o dannosa;
  2. Oltretutto costringerebbe ad una probatio diabolica dell’efficacia condizionalistica del contributo ed èsmentita dal diritto positivo agli artt. 114 e 116 c.p.

CORRETTIVI AL CRITERIO CONDIZIONALISTICO (NON ADEGUATI A RISOLVERE IL PROBLEMA)

Parte della dottrina: è causale anche la condotta condicio sine qua non del reato come concretamenteverificatosi, nel senso che senza di essa il reato si sarebbe verificato, ma con modalità diverse. Il problema èche le modalità concrete non possono delimitarsi a priori.

Altra parte della dottrina: sono concausali le condotte che fanno parte del concreto piano organizzativo.Tuttavia così non si comprendono gli aiuti sopravvenuti non contemplati nel piano organizzativo e nonnecessari alla riuscita del crimine.

Teoria secondo la quale è sufficiente un qualsiasi aiuto diretto alla

realizzazione del reato. Si riduce il concorso ad una fattispecie di pericolo presunto, vulnerando il principio di offensività perché non è richiesto che il contributo sia pericoloso per il bene giuridico e trascurando il profilo della tassatività perché la categoria resta priva di contenuto.

Teoria della causalità agevolatrice o di rinforzo: è penalmente rilevante non solo l'azione che è condicio sine qua non della realizzazione del fatto, ma anche quella che ha agevolato o comunque facilitato il conseguimento dell'obiettivo finale.

CRITICHE - Si lascia impunita la partecipazione ex ante necessaria o agevolatrice ma ex post rivelatasi inutile o dannosa.

Teoria della prognosi postuma: è penalmente rilevante il contributo del complice che appariva ex ante idoneo ad accrescere le possibilità di realizzazione del reato, anche se ex post il contributo si rivela inutile o dannoso.

CRITICHE - Il

Il giudizio prognostico ha senso solo nel tentativo perché l'evento non si è realizzato, ma non trova giustificazione nel caso di reato perfezionato. Si finisce così per rendere punibile il tentativo di concorso da un lato e, dall'altro, per lasciare impunite le condotte inutili ex ante ma essenziali ex post.

Soluzione del Mantovani: La partecipazione punibile deve coincidere con una delle due tipologie ontologiche di condotta con cui un soggetto può prendere effettivamente parte alla realizzazione concorsuale del reato. E cioè quando l'agente nella fase ideativa, preparatoria od esecutiva del reato e secondo un giudizio ex post abbia dato, a livello materiale o morale:

  • un contributo necessario perché condicio sine qua non della realizzazione del reato (o determinando in altri un proposito criminoso prima inesistente oppure attività concorsuali essenziali o apportando un contributo fisico essenziale);
  • un contributo agevolatore,
avendo soltanto facilitato la realizzazione del reato (avendola resa più probabile, più facile o più grave secondo un giudizio ex post) col rafforzamento dell'altrui proposito criminale oppure col sostegno psicologico delle altrui attività concorsuali; o apportando un contributo fisico agevolatore. Quanto al concorso morale, la Cassazione ha sempre richiesto, per la punibilità del concorrente, che il contributo sia apprezzabile quanto meno sotto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminale. N.B. - Mentre nella fattispecie monosoggettiva occorre che il soggetto abbia causato materialmente il reato, nella fattispecie plurisoggettiva basta che egli ne abbia agevolato l'esecuzione da parte di altri, poiché in forza del vincolo associativo diventano sue proprie anche le condotte causali dei soci. Si tratta della concezione unitaria del concorso di persone, che ha trovato l'adesione della giurisprudenza di

legittimità.1.2.2.b

IL CONCORSO PER OMISSIONE NEL REATO COMMISSIVO ALTRUI

Il contributo del concorrente può estrinsecarsi in forma omissiva, se si tratta di un soggetto che ha un obbligo giuridico d’impedire l’evento (art. 40 cpv c.p.).

Esempio. – Il custode notturno di un museo non attiva il sistema di allarme, per consentire l’ingresso ai ladri; Tizio, agente di polizia, assiste inerte alla violenza sessuale contro una donna.

Artt. 100 + 40/2 + fattispecie incriminatrice di parte speciale. ≠ concorso nel reato omissivo altrui, che si deve esplicare in un contributo attivo per il concorrente che non sia gravato dall’obbligo di garanzia (es. l’amante che convince l’amata a far morire di fame il figlioletto avuto dal marito.)

Requisiti del concorso per omissione:

  • l’omissione deve essere condizione necessaria od agevolatrice del reato;
  • l’omissione deve violare l’obbligo giuridico di garanzia consistente

Nell'impedire i reati altrui del tipo di quello commesso, nel senso che il garante, tenendo il comportamento doveroso, avrebbe impedito o reso più ardua la commissione del delitto. È connivenza, che si ha quando il soggetto assiste passivamente alla perpetrazione di un reato, che ha solo la possibilità materiale, ma non anche l'obbligo giuridico di impedire: non è punibile! La non punibilità di queste ipotesi è avallata dalla giurisprudenza della Cassazione.

Tesi tradizionale: la combinazione degli artt. 110 e 40/2 può applicarsi a tutti i reati (Mantovani, Leoncini) perché "evento" (40/2) va inteso, in senso normativo, come comprensivo di "reato". Gli appartenenti alle forze dell'ordine hanno un obbligo generalizzato derivante dalla legge di impedire i reati commessi alla loro presenza. Tesi minoritaria: può applicarsi solo ai reati d'evento a condotta libera, poiché

L'evento di cui il 40/2 tratta è solo quello naturalistico (Risicato, Fiandaca). Le forze dell'ordine non hanno l'obbligo generale di impedire reati commessi alla loro presenza, per la mancanza di specificità dell'obbligo e di pericolosità dei soggetti.

1.2.3 L'ELEMENTO SOGGETTIVO

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

L'elemento soggettivo della fattispecie plurisoggettiva deve essere determinato in base ai principi generali e alle peculiarità del concorso di persone

Suitas della condotta (art. 42/1): occorre che al concorrente sia attribuibile psicologicamente anzitutto la sua azione od omissione, secondo i principi generali.

Configurabili:

  • il concorso doloso nel reato doloso (art. 110);
  • il concorso colposo nel reato colposo (art. 113).

Sull'esistenza del concorso doloso nel reato colposo e sul concorso colposo nella contravvenzione dolosa ci sono invece delle perplessità.

Cassazione sez. IV, 9/10/2002, n. 39680:

prendendo le distanze da una precedente pronuncia della medesima sezione IV (11/ott./96), la Cassazione asserisce che la regola dell'espressa previsione della punibilità per colpa dell'art. 42 cpv. c.p. non riguarderebbe né la disposizione del concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p., né tantomeno la cooperazione colposa di cui all'art. 113 c.p., ma solo le norme di parte speciale. Nessun ostacolo si frapporrebbe, in sostanza, all'applicazione delle fattispecie concorsuali a titolo soggettivo differenziato, pur non espressamente previste dal dato normativo. Risulterebbero quindi ammissibili non solo le forme di concorso omogeneo (concorso doloso nel delitto doloso e la cooperazione colposa nel delitto colposo), ma anche quelle di concorso con coefficiente psicologico eterogeneo (concorso doloso nel delitto colposo e il concorso colposo nel delitto doloso). Non così per la dottrina prevalente, vedi più avanti, sotto l'art.

113. 71.2.3.1 IL DOLO DI CONCORSO

Quanto alla struttura, non occorre il previo accordo a commettere il reato (come ritiene anche la Cassazione, spec. Nei casi di aiuto prestato in corso d'opera), anche se i soggetti non devono agire all'insaputa l'uno dell'altro.

Non è necessaria la reciproca consapevolezza del contributo altrui per aversi concorso (basta che uno solo dei concorrenti la abbia), mentre occorre la coscienza e volontà di cooperare che è necessaria in ogni singolo agente perché risponda a titolo di concorso.

LA STRUTTURA DEL DOLO DI CONCORSO

A) CONSAPEVOLEZZA DEL CONTRIBUTO ALTRUI (ANCHE SOLO PER UNO DEI CONCORRENTI) = TEORIA DEL CONCORSO UNILATERALE: c'è concorso anche quando tale consapevolezza è presente in uno solo dei concorrenti. Rende possibile punire a titolo di concorso l'autore mediato (vedi sopra) e rende possibile configurare il concorso doloso nel reato colposo (il soggetto concorre, con una

condotta atipica, nell'altrui fatto colposo, strumentalizzandolo). B) COSCIENZA E VOLONTÀ DI COOPERARE (PRESENTE IN TUTTI I CONCORRENTI PERCHÉ RISPONDANO A TITOLO DI CONCORSO) L'OGGETTO DEL DOLO DI CONCORSO Oggetto del dolo di concorso (concorrere con altri alla realizzazione del reato di parte speciale): - la coscienza e volontà di realizzare un fatto di reato; - la consapevolezza delle condotte che gli altri concorrenti hanno esplicato, esplicano o esplicheranno; - la volontà di contribuire con la propria condotta insieme alle altre alla realizzazione del reato. PROBLEMA DELL'AGENTE PROVOCATORE (cioè colui che, istigando od offrendo l'occasione, provoca la commissione di reati, al fine di coglierne gli autori in flagranza o comunque di farli scoprire e punire) – deve essere punito come concorrente se ha voluto davvero l'evento criminoso oppure ne ha accettato il rischio. Invece, la giurisprudenza tendenzialmente

escludeva la punibilità dell'agente provocatore invocandola scriminante dell'adempimento del dovere imposto dal

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A.A. 2007-2008
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.