Appunti: diritto penale
Introduzione al diritto penale
Prof. Angelo Carmona
Libro di testo: Fiandaca-Musco, Diritto penale
1° lezione: 28 settembre 2010 ore 15:00 / 17:00
Diritto a perdersi. Il diritto penale è l’extrema ratio dell’intervento dell’ordinamento giuridico. L’ordinamento giuridico regola la vita con progressiva incisività, dal rispetto spontaneo di una regola alla sua imposizione... fino all’intervento penale che prevede una pena, che può essere personale o patrimoniale.
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. Le norme che contengono reati sono composte da un precetto e da una sanzione la quale è diversa a seconda che si tratti di delitti, che può essere l’ergastolo o la reclusione come sanzione personale e la multa come sanzione patrimoniale, o che si tratti di contravvenzioni, che prevede l’arresto come sanzione personale e l’ammenda come patrimoniale.
Articoli del codice penale
Art 575 cp: “Omicidio - Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.
Art 589 cp: “Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
- Soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- Soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.
Offesa al bene giuridico
Nelle norme penali la pena è commisurata al livello dell’offesa al bene giuridico, ma per avere reato è necessario che l’offesa sia realizzata con certe modalità. Negli articoli sopra, l’offesa al bene giuridico vita è la morte, che è uguale sia per l’omicidio doloso che colposo, ma le sanzioni sono diverse perché tengono conto anche della condotta e della modalità dell’offesa.
Il reato è un illecito (penale) a modalità di aggressione. A seconda del modo dell’offesa viene fuori la rilevanza penale. Due elementi: la tutela estrema di un bene giuridico rilevante con una privazione della libertà.
Art 579 cp: “Omicidio del consenziente - Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:
- Contro una persona minore degli anni diciotto;
- Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizione di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno”.
L’inizio dell’articolo 579 è uguale a quello del 575. La gran parte della pena è connessa alla modalità dell’aggressione piuttosto che dell’offesa. Il diritto penale è politica perché gestisce la libertà dei consociati e perché tiene conto delle loro modalità di condotta.
Il legislatore si occupa della libertà di tutti, anche del reo. Il diritto penale regola la vita di tutti noi, ma non ce ne accorgiamo perché non ci consideriamo ladri o assassini. La legislazione penale è immensa e spesso incongrua. Legge Merli: prima disciplina ambientale.
Art 527 cp: “Atti osceni - Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro”.
L'articolo tutela il bene giuridico pudore. Il terzo comma è stato modificato e in questo la pena è stata depenalizzata da una multa a una sanzione amministrativa pecuniaria. Il diritto penale gestisce la libertà di tutti attraverso la selezione delle modalità di offesa rilevate.
2° lezione: 29 settembre 2010 ore 15:00 / 17:00
Reato: illecito a modalità di aggressione. Il codice penale del 1930 è composto da tre libri: Dei reati in generale, dei delitti in particolare, delle contravvenzioni in particolare.
Il codice penale attualmente in vigore in Italia è il frutto di un percorso legislativo durato 5 anni, dal 4 dicembre 1925, giorno in cui venne pubblicata la legge n. 2260 con la quale il governo venne delegato ad emendare il codice penale allora in vigore (cd. codice Zanardelli), al 19 ottobre 1930 giorno in cui venne promulgato il codice, realizzato tecnicamente sotto la direzione del Manzini, e con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1930, n. 251, supplemento ordinario. Il regio decreto di promulgazione riporta in calce le firme del Re d'Italia Vittorio Emanuele III, dell'allora Capo del Governo Benito Mussolini, e del Ministro della Giustizia (Guardasigilli) Alfredo Rocco; per questo il Codice penale viene chiamato Codice Rocco.
Il codice penale è fascista ma anche liberale. Esso tutela i beni giuridici rilevanti per l’ordinamento ma la tutela che questo assicura non è assoluta ma frammentaria. Vi è la necessità di un diritto frammentario, alcuni parlano del principio di frammentarietà, sarebbe meglio dire che una delle caratteristiche del diritto penale è la frammentarietà.
La frammentarietà consente la libertà e ne è la sua più alta garanzia. Ciò consente al giurista (che dovrebbe sapere come fare) di passare da una modalità di reato ad un’altra. Se commetto un reato con modalità non previste non sono penalmente sanzionabile.
Si parla, a proposito di omicidio doloso dell’articolo 575 cp, come di un reato a condotta libera (“Chiunque cagiona la morte di un uomo”) che produce una tutela assoluta del bene vita perché è punito chiunque la offende senza necessità di tenere alcuna modalità. Ma questa è la dottrina minoritaria. Il prof segue quella secondo la quale neanche l’omicidio è tutelato in modo assoluto. Ha sì una tutela molto ampia ma le modalità rilevano comunque, tant’è che l’aborto è lecito.
Il feto è vita ma in determinate circostanze si può abortire, quindi l’ordinamento ammette un’ipotesi di omicidio lecito => tutela frammentaria. La frammentarietà è un carattere importantissimo del diritto penale e garantisce la nostra libertà. Ma si tratta di libertà o di impunità? La prima può diventare la seconda perché l’arbitrio del legislatore può confondere le due cose, ma noi oggi abbiamo nella Costituzione una bussola.
Reati di duello. Art 394 cp: “Sfida a duello - Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila. La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga”.
Art 395 cp: “Portatori di sfida - I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila; ma la pena è diminuita se il duello non avviene”.
Art 396 cp: “Uso delle armi in duello - Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all’avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a due milioni. Il duellante è punito:
- Con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all’avversario una lesione personale, grave o gravissima;
- Con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.
Ai padrini o ai secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire centomila a due milioni. Se i padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell’articolo precedente”.
Art 397 cp: “Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l’omicidio e per la lesione personale - In luogo delle disposizioni dell’articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo:
- Se le condizioni del combattimento sono state precedentemente stabilite dai padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
- Se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, o sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se non sono armi di precisione o a più colpi;
- Se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;
- Se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.
La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l’autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento”.
Art 583 cp: “Circostanze aggravanti - La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
- Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- Se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- Se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
- Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- La perdita di un senso;
- La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- L’aborto della persona offesa”.
Reato plurioffensivo
Reato in cui per offendere un bene giuridico tutelato se ne offende anche uno o più altri. Per esempio, il furto è anche violenza. Truffa delle etichette: comporta un uso distorto e politico del diritto penale dove la libertà diventa immunità. Nelle norme sulla sfida ciò che è tutelato non è alcun bene giuridico rilevante ma il codice cavalleresco e quindi è chiaro che lo scopo politico è la tutela dell’aristocrazia e delle sue usanze.
Art 523 cp: “Ratto a fine di libidine - Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata”.
Art 605 cp: “Sequestro di persona - Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
- In danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
- Da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni”.
La misura della pena indica la rilevanza e la gravità dell’offesa.
Art 525 cp: “Circostanze attenuanti - Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza avere commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa”.
Rocco era sì fascista e liberale ma era soprattutto un giurista e il suo compito era tradurre la cultura del suo sistema politico in norme giuridiche. E questo compito l’ha fatto bene.
Art 565 cp: “Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica - Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da lire duecentomila a un milione”.
Si dice che questa norma abbia trovato solo due applicazioni. Con essa il legislatore ha provato ad imporre una morale (familiare in questo caso), la quale si evolve spontaneamente e non può essere bloccata, usando la legge.
Art 559 cp: “Adulterio - La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito”.
La norma è stata dichiarata incostituzionale ma è l’esempio di un uso sapiente delle modalità di aggressione. Rocco usa il diritto penale come strumento di controllo sociale.
3° lezione: 5 ottobre 2010 ore 15:00 / 17:00
Necessariamente il diritto penale ha un contenuto politico. Il legislatore può trasformare il diritto penale da strumento di repressione a strumento di controllo sociale.
Art 649 cp: “Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti – Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduto da questo titolo in danno:
- Del coniuge non legalmente separato;
- Di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;
- Di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articolo 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone”.
Art 29 Cost: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”.
La famiglia è fondata sul matrimonio che è fondato sull’uguaglianza con il fine della più ampia tutela individuale. L’articolo 649 cp però toglie lo scudo alle persone più deboli. È vero che tratta le persone allo stesso modo ma toglie alla vittima la tutela penale che dovrebbe essere riconosciuta a tutti. Norma in favor rei, la norma tutela la famiglia come istituzione ma si riferisce alla famiglia fascista pre-costituzione nella quale il legislatore non interferiva per non alterarne gli assetti. In questo modo si trasforma il diritto penale da strumento di repressione a strumento di controllo sociale.
Art 640 cp: “Truffa – Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €51 a €1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da €309 a €1.549:
- Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- Se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;
- Se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.
Art 641 cp: “Insolvenza fraudolenta – Chiunque, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a €516. L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato”.
Artifizio: si mostra una realtà diversa da quella vera; Raggiro: si racconta una storia diversa da quella vera. Ciò che trasforma l’inadempimento civile in reato è il dissimulare che non è e non può essere né un artifizio né un raggiro. Dopo lungo dibattito, si è stabilito che dissimulare significa non far sapere, non parlare, lasciare che l’altra parte ignori la situazione.
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