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Capitolo II - Il delitto tentato
La figura del delitto tentato affianca la figura di delitto consumato. Anzi, il primo assume una modifica della figura di delitto consumato. Il delitto tentato è una previsione normativa autonoma: è la condotta con la quale si tenta, senza riuscirvi, di commettere un fatto corrispondente al delitto consumato. Il delitto tentato ha piena individualità formale e sostanziale: riceve i dati contenutistici dal delitto consumato, ma mantiene una sua propria autonomia.
Viene ora da chiedersi perché si puniscano atti volti senza successo a realizzare un delitto, e perché essi sono sanzionati alla stregua di un titolo autonomo nel codice penale. E vedremo che ciò deriva da ragioni storico-giuridiche.
Per il senso comune si ha delitto tentato quando taluno intraprende un iter criminoso che poi viene troncato, indipendentemente dalla sua volontà, prima che giunga a conclusione. Invece, il delitto perfetto...
È il delitto che è giunto alla meta. Il cammino verso la consumazione di un delitto perfetto può arrestarsi a tappe più o meno distanti dalla realizzazione dell'evento. Può a.e. non verificarsi l'azione idonea a produrre l'evento (a.e. Tizio compie tutti gli atti preparatori per uccidere Caio, ma poi non spara per qualche motivo); oppure l'azione può verificarsi, ma essere inidonea al prodursi dell'evento (il colpo non è ben sparato e non colpisce la vittima designata). Perché punire questi atti, che il nostro codice definisce come "atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto"? Se la focalizza l'attenzione sui risultati esterni, oggettivi del comportamento del soggetto, un tentativo è inequivoco di un determinato soggetto. Il soggetto ha con il tentativo manifestato di essere pericoloso, ed il fatto.che l'evento si sia realizzato o meno passa in secondo piano. Dunque, chi ha manifestato questi sintomi va sanzionato, e non c'è motivo di applicargli una sanzione più lieve. Scuola della volontà. Alle stesse conclusioni arrivano i seguaci della Scuola che pone l'attenzione sulle caratteristiche intrinseche o modali dall'agire del soggetto, al suo libero arbitrio. Il soggetto, con il delitto tentato, ha per questa scuola ribellione, mancanza di volontà ai vincoli che la comunità esige. Manifestato la sua Non c'è quindi motivo di non punirlo, e la sua colpevolezza è pari a quella di chi è riuscito nell'intento. La soluzione legislativa. Fra le due strade, il nostro legislatore ha scelto quella di mezzo. Ha, cioè, riconosciuto rilevanza al delitto tentato, ma anche disposto di punirlo in misura minore rispetto al modo in cui è punito l'illecito realizzato. È l'art. 56 a fissaregli estremi sono presenti e si verifica l'evento previsto dalla legge come conseguenza del delitto.”L'essenza si riscontrano nel fatto perpetrato". Realizzato sul quando un fatto possa considerarsi abbiamo già discusso nel volume I, nella parte sulla successione dell'ereati necessariamente permanenti, leggi penali nel tempo. Conviene ora tuttavia soffermarci di nuovo sui dei quali un esempio potrebbe essere rinvenuto nel sequestro di persona, art. 605. Istantaneo Se l'illecito è composto da elementi verificatisi i quali è impossibile pensare ad una ulteriore perpetrazione permanente. Lasso di tempo del fatto, non è così per l'illecito Qui la condotta tipica deve perpetrarsi per un apprezzabile; a.e., nel sequestro di persona, la privazione della libertà deve avere consistenza apprezzabile. Nell'omicidio, invece, la morte dell'uomo è elemento che, con la sua presenza, chiude il fenomeno criminoso. Se tale tentativo lasso di tempo apprezzabile manca, è allora che si avrà nel reato permanente: a.e., sempre
nell'ipotesi del 605,se la persona riesce a divincolarsi.Dunque, se negli illeciti istantanei è perfetto quel reato che è lecito definire consumato e realizzato, negli illecitipermanenti il tentativo si verifica prima della realizzazione, non della consumazione.Portata dell'art. 56 c.p. requisiti generali ed indifettibili del tentativo.L'art. 56 è la norma che fissa i Segna il superamento dellaformulazione del Codice Zanardelli, risalente al 1889, il quale esigeva per la punibilità a titolo di tentativo almeno il"atti idonei diretti in modo noncominciamento del delitto avuto di mira. Il Codice Rocco esige, invece, la presenza diequivoco ...". Tuttavia, nonostante la differente formulazione, il significato non cambia. Entrambe le norme hanno larilievo a condotte nonstessa funzione: quella di far acquistare che, alla stregua delle varie fattispecie di parte generale,saebbero penalmente rilevanti. In altri termini, se l'art. 56non esistesse, la condotta volta a porre in essere un delitto che non sortisse l'effetto dovuto sarebbe penalmente irrilevante. Né si potrebbe trovare un altro modo per farle acquistare questo rilievo, dal momento che l'analogia in campo penale – soprattutto quando si tratta di analogia rigore della tassatività sfavorevole al reo – è vietatissima. Il della legge penale può quindi essere superato soltanto con una norma di tal fatta: l'art. 56 è quindi indispensabile nel sistema per la punibilità a titolo di tentativo.
effetto estensivo: Come opera tale disposizione nell'ordinamento? Per Gallo lo fa tramite il suo effetto che non si innesta solo sulle singole fattispecie di parte speciale, ma che opera con riguardo all'intero significato.
Quale, invece, il che presenta la punibilità di quegli atti volti a porre in essere un delitto, ma che non sortiscono l'effetto voluto? Per Gallo è un
Il significato del frutto di valutazioni e volontà è squisitamente quello di disporre in avanti la soglia di rilevanza penale, linea avanzata di trincea, di questi comportamenti, di disporre una difesa degli interessi ritenuti meritevoli di tutela dalla norma penale. Tale allungamento della soglia di rilevanza deriva, a parere di molti commentatori, dalle preoccupazioni proprie di uno stato che mirava a presentarsi come "totalitario". Ma che, per Gallo, ha comunque sortito un effetto positivo.
La struttura del delitto tentato. Idoneità e direzione non equivoca degli atti: termini di relazione. Non esiste tentativo di reato contravvenzionale. Dall'art 56 si coglie un primo dato: nel nostro ordinamento ma solo di delitto. È questa una presa di posizione che si coordina con la mancata previsione di tentativo delitto colposo. Affinché gli atti possano risultare idonei e rilevanti a titolo di tentativo, essi debbono essere qualificati da due
note: Idoneità;
● Direzione non equivoca.
● referenteQual'è però il al quale queste note debbono essere rivolte? Cioè, a cosa dovevano essere idonei quegli atti, edsoggettivoa cosa non equivocabilmente diretti? Al delitto. Per Gallo dovrà essere tenuto in considerazione l'elementofinalistico, a cosa effettivamente tendesseal fine di determinare il comportamento dell'agente. Perché, qualora fosserosufficienti le sole caratteristiche obbiettive, esteriori, fenomeniche per qualificare un atto "idoneo e non equivoco". Peraccertare l'intenzione: Gallo è necessario a.e. non sarebbe punibile per tentato delitto quel ladro che compie atti disopralluogo per un futuro furto; atti che, tuttavia, potrebbero esteriormente essere interpretati come atti di tentativo. La Relazione al Re non sosteneva qualcosa di molto diverso: in essa è scritto che la non equvocità va desunta dalle nulla vieta che siano prese
anche altre circostanze esterne, obiettive, fenomeniche; tuttavia in considerazione. Comunque sia, anche l'indagine sull'intenzione – per Gallo necessaria – andrà comunque condotta sulla base del criterio dell'id quod plerumque accidit: il problema dell'indagine sull'intenzione è quindi un non problema, dal massime di esperienza. momento che l'indagine sull'intenzione è possibile solo grazie alle L'idoneità degli atti rapporto di idoneità La dottrina vuole delineare il prendendo l'evento come riferimento. Ma quale evento deve essere preso in considerazione? L'evento naturalistico o l'evento Il secondo: meno sostenibile è la posizione di chi ritiene si tratti di evento naturalistico. Se fosse così, infatti, resterebbero esclusi dalla possibilità di essere commessi per tentativo tutti i reati di mera condotta, che sono per definizione quelli sprovvisti.di evento naturalistico. Capacità dell'atto a porsiPrendendo in considerazione l'evento giuridico, l'idoneità potrebbe essere definita come lacon efficacia condizionante nella serie causale che avrebbe condotto alla realizzazione del delitto, ove non fosseintervenuto qualcosa che abbia interrotto il crimine, indipendentemente dalla volontà dell'agente. L'idoneità è dunquecondizione virtualità:insieme e condizione per il motivo appena esposto, virtualità perché sappiamo che, nel casoconcreto, l'evento non si è verificato. L'idoneità va misurata in concreto, Gallo ripete più e più volte che non in astratto. Ciò perché un atto che, secondo lecomuni massime di esperienza, potrebbe essere inidoneo a costituire un tentativo, nel caso concreto potrebbe invecerivelarsi come tale. Nessuno, per esempio, osa pensare che un cucchiaino di zucchero possa essere idoneo aquesto caso è molto controverso e dipende da molteplici fattori. È importante consultare un medico specializzato prima di prendere qualsiasi decisione riguardante la somministrazione di farmaci a una persona con diabete grave.