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OGGETTIVA.
Se si osserva l’art. 59 si rendiamo conto che a livello topografico, testuale, c’è una netta distinzione
tra l’idea dell’attenuanti e quella della aggravanti, l’articolo in questione al 1° comma si occupa solo
delle circostanze che attenuano o escludono la pena fissando il principio della rilevanza oggettiva.
Per quanto riguarda le aggravanti abbiamo il 2° comma dell’art. 59: “le circostanze che aggravano
la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per
colpa, o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.”
Analizziamo l’enunciato:
• Concetto di conoscenza : l’agente affinché possa vedersi addebitato la circostanza
aggravante deve essersi rappresentato la sussistenza della circostanza aggravante. 1°
requisito
• Ignoranza colpevole : all’agente può essere addebitata una circostanza aggravante non
solo quando questi avesse piena conoscenza, ma anche ne caso in cui, questa
conoscenza avrebbe potuto acquisirla ma non lo ha fatto per colpa.
Questa disposizione è particolarmente importante se la realtà è stata profondamente modificata,
facciamo appello alla riforma del 90’, perché prima il regime di addebito delle aggravanti era un
regime a carattere obiettivo, anche per l’addebito a seguito di una aggravante il legislatore non
riteneva necessaria nessun accertamento sul piano psicologico es, Il soggetto agente poneva in
essere un dato fatto illecito quel fatto illecito era caratterizzato dalla presenza di una circostanza
aggravante sul piano della disposizione normativa prima della riforma non c’era null’altro da
chiederci, RILEVANZA OGGETTIVA DELLE AGGRAVATI.
Dopo la riforma del 90’ è cambiato tutto perche per l’applicazione delle aggravanti necessitiamo
della verificazione delle presenza di un coefficiente psicologico in capo all’agente.
Il giudice deve valutare che l’agente conoscesse la circostanza aggravante oppure l’abbia ritenuta
per errore dovuta a colpa, inesistente.
La rilevanza oggettiva delle aggravanti rispondeva a quella logica precedente del codice secondo
cui stante il fatto che si è perpetrata una azione penalmente illecita si deve rispondere per tutte le
eventuali conseguenze che dal quel fatto illecito possono derivare. Era una logica che tendeva ad
introdurre un criterio di maggiore rigore, non ci si domandava sull’eventuale esistenza di un criterio
di matrice psicologica. In parallelo all’articolo 59 c.p. dobbiamo leggere l’art. 60 c.p.
• Analisi dell’art. 60 c.p .
È importante innanzitutto richiamare l’argomento dell’aberratio.
Nell’art. 60 noi abbiamo l’introduzione della disciplina dell’errore sulla persona, se leggiamo il
comma 2: “sono valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che
concernono le condizioni le qualità e i rapporti tra l’offeso ed il colpevole”.
l’art. in questione disciplina la cosiddetta aberratio ictus(art. 82 c.p.) ipotesi nella quale noi abbiamo
un agente che vuole colpire un determinato soggetto ma per errore nell’uso dei mezzi di
esecuzione del reato o per altra causa non cagione l’offesa a danno della vittima designata ma a
danno di un terzo.
L’art. 60 disciplina le circostanze di questa vicenda.
Cosa significa valutare erroneamente le circostanze supposte?
Es: se io voglio colpire tizio in quanto questo mi ha provocato(attenuante della provocazione)ma
nella fase attuativa colpisco sempronio(che non è quello che di fatto mi ha provocato) l’articolo 60
c.p. mi dice che l’attenuante che io ho erroneamente supposto(provocazione)deve essere valutata
a mio favore, quindi abbiamo la c.d. “prevalenza del putativo sul reale”, cioè si da rilevanza alla
supposizione erronea di quelle circostanze che in realtà non avevano riguardo al soggetto terzo
che io ho concretamente colpito ma alla vittima originariamente designata.
Provocatore era tizio, io sparando cado in aberratio ictus, colpisco sempronio, l’attenuante della
provocazione che attiene alla vicenda tra me e tizio mi viene comunque valutata.
Con l’articolo 60 c.p. noi abbiamo una delega al criterio base, previsto dall’articolo 59 3° comma,
nel quale leggiamo: “se l’agente ritiene per errore che esistano circostante aggravanti o
attenuanti queste non sono valutate contro o a favore di lui.”
Riassumendo: disciplina base quella dell’art. 59 3° comma, ossia le circostanze erroneamente
supposte non vanno valutate, se trattasi di circostanze “particolari” come quelle dell’articolo 60
c.p., che hanno riguardo cioè a qualità o condizioni dell’offeso, o rapporto tra agente e soggetto
passivo, abbiamo la prevalenza del putativo sul reale e quindi quelle circostanze che ho
erroneamente supposto dovrà essere valutata a mio favore.
In tal senso abbiamo un’altra deroga sul piano delle attenuanti, fino adesso abbiamo detto che
dopo la riforma del 90’ le aggravanti per essere addebitate ad un soggetto devono essere da lui
conosciute o quantomeno conoscibili(errore dovuto a colpa).
Nell’art. 60 abbiamo un'altra deroga qui le aggravanti qualora riguardano quella particolare
categoria di aggravanti(condizioni o qualità della persona)potranno essere valutate a carico del
soggetto solo qualora siano state effettivamente conosciute. Es: voglio sparare a tizio di cui però
ignoro il fatto che sia mio padre, l’aggravante del parricidio è prevista dal 577 c.p. nel caso di
stretta parentela tra l’agente e la vittima si ha la previsione espressa dal suddetto art. del caso del
parricidio, ma la circostanza aggravante che riguarda la qualità della persona ex art. 60 punirà in
questo caso la mia effettiva conoscenza così io non potrò rispondere a titolo di parricidio in quanto
ignoravo la sussistenza di questo vincolo di parentela, devo necessariamente essermelo
rappresentato.
• Criteri che distintivi tra circostanza ed elemento essenziale
Innanzi tutto va premesso che non c’è nessuna differenza tra elemento circostanziale ed elemento
essenziale sul piano ontologico(sul modo di essere), nel momento in cui mi trovo a dover
comprendere se un elemento è circostanza o elemento essenziale non c’è alcun criterio che
immediatamente ci fa capire dal punto di vista ontologico se ci troviamo nell’uno o nell’altro caso.
Il legislatore può secondo il suo arbitrio classificare l’elemento tanto come circostanza quanto
come elemento essenziale.
All’inizio della trattazione abbiamo detto che la circostanza è un elemento accessorio, ossia un
elemento che “aggiunge” ad un fatto strutturalmente già perfetto, dobbiamo quindi individuare un
cd. “rapporto di specialità” tra il delitto circostanziato e la disciplina base.
• Prima di tutto per “rapporto di specialità” (in questo caso) intendiamo specialità per
aggiunta.
Se una norma è composta dagli elementi strutturali a+b+c(fattispecie base), la fattispecie
circostanziata sarà a+b+c+d(necessaria presenza di un elemento ulteriore, s. per
aggiunta).
• Poi vi è il caso della specialità per specificazione.
In questo caso non abbiamo l’addizione di un elemento ma la fattispecie speciale va a
definire ulteriormente a specificare un elemento della fattispecie base, es: la circostanza
aggravante di cui all’art. 625 del c.p. aggravamento della pena per il reato di furto se il reato
è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro,
chiaramente tale caratteristica è una specificazione della cosa mobile, elemento costitutivo
di base dell’art 624. Definisce ulteriormente ma non aggiunge nulla alla fattispecie di base.
Quindi premessa la specialità, se guardiamo alla circostanza come elemento accessorio, si accede
quindi a qualcosa che è già perfetto, dobbiamo far riferimento alla nozione di specialità per
aggiunta, allora andremo a dire necessariamente che si ha una fattispecie base in relazione ad
una fattispecie circostanziata, qualora ci sia un rapporto di specialità per aggiunta.
Occorre tuttavia appurare se tale affermazione è vera, se risulterà la regola essere sempre cosi.
Se noi leggiamo l’articolo 583, dove vi è la disciplina delle lesioni gravi o gravissime, osserviamo
come questo criterio nei termini assoluti come l’abbiamo descritto noi risulterà essere fallace.
Art. 583: lesioni gravi o gravissime, quindi è lo stesso legislatore che qualifica l’ipotesi come
fattispecie circostanziata, “la lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette
anni: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa,
1) ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un
tempo superiore ai quaranta giorni.”
Perché ci soffermiamo sulla parola “ovvero” o “o”, perché hanno un ruolo sistematico
fondamentale, se noi abbiamo detto che il rapporto tra ipotesi base e ipotesi circostanziata segue
lo schema della specialità per aggiunta come conciliamo questa affermazione con il fatto che ai
sensi del 583 1° comma ritroviamo un elemento a carattere sostitutivo dell’ipotesi base. È
presente una disgiuntiva nella frase e ciò ci fa capire proprio che quel criterio iniziale non ha
carattere generale non possiamo impiegarlo sempre, l’ipotesi base 582 c.p. prevede la fattispecie
di lesione nel caso in cui si arreca una lesione personale dalla quale deriva una
malattia(intendendo come malattia un’alterazione dell’organismo peggiorativa tanto delle funzioni
fisiche tanto di quelle psichiche). Ipotesi base fa appello al concetto di malattia come alterazione
dell’organismo peggiorativa, la fattispecie circostanziata (583 c.p.) fa riferimento alla malattia ma in
alternativa all’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg.
Quindi qui abbiamo a che fare con un elemento sostitutivo, non con un elemento aggiuntivo.
Cosi lo schema che abbiamo trattato prima che ci permette di dire: circostanza elemento
accessorio perché si aggiunge allo schema del reato già di per se perfetto qui non potrebbe essere
applicabile in quanto circostanza = elemento sostitutivo.
Il Gallo quindi arriva a domandarsi se nel caso in cui ci troviamo di fronte ad una rubrica espressa,
in chiave ermeneutica l’interprete possa in qualche modo superarla, si chiede cioè che il fatto che
583 c.p. parli espressamente di circostanze è una qualifica vincolante o no. Precisamente,
l’interprete a fron