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Reato circostanziato

Definizione e funzione delle circostanze

Le circostanze si definiscono come: “accidentali a delicti”. Elementi accessori, accidentali, elementi quindi che definiscono ulteriormente l’operato, la cui struttura però è già di per sé perfetta. A questo concetto di “accidentali a delicti” contrapponiamo invece il concetto di “essenziali a delicti”, ossia elementi costitutivi del reato, elementi che vanno a delineare la struttura della fattispecie (adesso definizione la diamo per buona poi la analizzeremo con tutte le critiche).

Funzione delle circostanze: leggendo l’art. 27 della Costituzione, leggiamo che la responsabilità penale è personale, tale concetto nella sua accezione minima personalità significa non possibilità di rispondere per un fatto perpetrato da altri, ma nella sua essenza, quindi sotto il profilo contenutistico più rilevante, rispondere per un fatto personalmente significa che il legislatore deve parametrare la sanzione al fatto effettivamente connesso, es: io rispondo a titolo personale per un fatto illecito, tenendo conto delle modalità concrete con cui questo fatto ha avuto attuazione.

Dalle modalità attuative del reato deriva ovviamente la possibilità di valutare anche il disvalore di questo fatto, le circostanze quindi, attenuanti o aggravanti, servono a permettere che ci sia la cd. “giustizia del caso concreto”, apparentemente formula un po’ vuota però se ci riflettiamo su giustizia del caso concreto significa che necessariamente io devo rispondere per quanto effettivamente ho commesso, quindi non una valutazione meramente astratta, ma una valutazione che sia globale e che tenga conto di tutti gli elementi del fatto.

Rilevanza costituzionale delle circostanze

La rilevanza costituzionale che giustifica la presenza delle circostanze nella dinamica del fatto illecito le ritroviamo innanzi tutto nell’art. 27 Cost., oltre a leggere personalità della responsabilità penale leggiamo anche che il fine della funzione è quella di rieducare il reo, ossia far in modo che il soggetto possa essere reinserito nella società, possa essere recuperato, una sanzione è rieducativa solo qualora tende effettivamente a conformarsi al fatto così come questo ha avuto concreta realizzazione.

Riassumendo, due obiettivi fondamentali per la pena sono previsti a livello costituzionale:

  • La personalità della responsabilità
  • La funzione rieducativa

Questo perché il nostro ordinamento in chiave generale fa riferimento alla cd. “concezione retributiva” della sanzione; la sanzione non ha il ruolo di stigmatizzare il fatto illecito o meglio lo ha ma in parte, la sanzione proprio perché è rieducativa deve tener conto del fatto e degli elementi che hanno caratterizzato il fatto, primi tra tutti le circostanze, tanto con valenza attenuante (riduzione della sanzione), quanto con valenza aggravante (aumento della sanzione).

Analisi delle circostanze nel codice penale

  • Cerchiamo di capire se l’utilizzo del termine “circostanze” che il legislatore fa in modo piuttosto variegato fa espresso riferimento solo alle circostanze di cui agli articoli: 61 e 62 c.p. oppure se è un termine utilizzato in chiave più generale.

Se analizziamo l’art. 59 c.p., art base delle circostanze: “Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.” In questo caso per individuare la portata del termine circostanze, occorre fare un rimando alla disciplina delle scriminati, prevista dal c.p. all’art. 59 comma 1 e comma 4, per mezzo dell’espressione “circostanze che escludono la pena”.

Se noi facessimo un ragionamento un po’ semplicistico non riusciremmo neanche a comprendere la distinzione semantica che intercorre tra scriminanti e circostanze.

  • Le prime sono elementi negativi del fatto, escludono la sussistenza del fatto illecito conseguentemente escludono la responsabilità penale e quindi la possibilità di comminare una sanzione.
  • Le circostanze invece postulano sul piano logico ancor prima che su quello giuridico, la presenza di un fatto illecito, la responsabilità penale, una pena da irrogare su cui poi andremo ad incidere in termini di aggravamento o di riduzione. Quindi distinguiamo rigorosamente le circostanze (scriminanti) art. 59 comma 1 e 4 dalle circostanze oggetto della trattazione, disciplinate dall’art. 59 dal 1° al 3° comma.

Distinzione delle circostanze

  • Distinguiamo le circostanze in senso tecnico art. 59, 60, 61, 62 c.p. dalle circostanze in senso atecnico. Circostanze in senso atecnico: gli indici impiegati nell’art. 133 del c.p. sono diretti all’organo giudicante (parametri di valutazione) a cui il giudice deve attenersi nel momento in cui determina in concreto l’entità della sanzione, se noi prendiamo l’articolo 133 del c.p. leggiamo: “gravità del reato, valutazione agli effetti della pena”, poiché il codice distingue al primo comma gli indici che ci permettono di valutare la gravità del reato, al secondo comma gli indici che ci permettono di vagliare la capacità a delinquere.

Di fatto però questi indici non sono circostanze in senso tecnico perché le circostanze implicano una riduzione (attenuanti) o una maggiorazione (aggravanti) della pena già completamente definita. Sappiamo che le fattispecie criminose prevedono una forbice edittale, cioè un minimo e un massimo entro il quale l’organo giudicante è chiamato a definire la sanzione in concreto, le circostanze in senso tecnico postulano che questa operazione sia già avvenuta ed io possa muovermi in termini di aggravamento o riduzione.

Classificazione delle circostanze

  • Circostanze ad effetto comune: sono le circostanze che implicano un aggravamento o una riduzione entro i limiti di 1/3.
  • Circostanze ad effetto speciale (art. 73 comma 3°): qualora la riduzione o aggravamento della sanzione viene effettuato in misura superiore ad 1/3.
  • Circostanze indipendenti: circostanze che determinano la misura della sanzione in modo del tutto avulso rispetto alla forbice edittale (base) prevista. Es: Art. 635 comma 2° c.p., danneggiamento, la pena base viene fissata al primo comma, la pena prevista per effetto dell’aggravante di cui al 2° comma è totalmente scissa rispetto alla forbice edittale fissata al primo comma, vale a dire che se noi al primo comma leggiamo che è prevista una sanzione da 10 giorni a tre anni al secondo comma leggiamo da sei mesi a tre anni, non si ha una maggiorazione progressiva al secondo comma rispetto alla sanzione base edittale.
  • Circostanze autonome: determinano una variazione della sanzione, della species della sanzione. Qui vale l’esempio del 575 del c.p., se per l’omicidio è prevista la sanzione nella misura non inferiore ad anni 21 ai sensi del 577 c.p. nel caso in cui ricorra l’esempio del parricidio abbiamo una variazione della sanzione, non si parla più di reclus...
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliolamartora di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Trapani Mario.
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