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CONCORSO DI REATI
Può accadere che nei confronti di una medesima condotta confluiscano più norme incriminatrici: tale confluenza può dare luogo ad un vero e proprio concorso di reati, ovvero ad un concorso apparente di norme.
Il concorso di reati si distingue in:
- Materiale: uno stesso soggetto realizza, con più azioni od omissioni, più violazioni della stessa (c.m. omogeneo) o di diverse norme incriminatrici (c.m. eterogeneo).
- Formale: uno stesso soggetto commette più reati, con una sola azione o omissione.
L'art. 81 comma 1° stabilisce che chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge, è punito "con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo".
Il reato continuato è una particolare figura di concorso materiale, la pluralità dei reati commessi dalla
stessa persona appare emanazione di un “medesimo disegno criminoso”; l’art. 81 cpv ammette la continuazione dei reati anche in presenza della violazione di norme incriminatrici eterogenee. Gli elementi costitutivi del reato continuato sono:
- Una pluralità di azioni od omissioni: pluralità di condotte autonome, cheo danno luogo ad altrettanti episodi criminosi. Le azioni od omissioni possono essere commesse anche in tempi diversi.
- Più violazioni di legge
- Il medesimo disegno criminoso
Al reato continuato si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave, aumentata fino al triplo; la pena non può essere comunque superiore a quella che sarebbe applicabile sommando le singole pene previste per i reati in concorso. “CONCORSO APPARENTE DI NORME”
In taluni casi il confluire di più norme incriminatici nei confronti di un medesimo fatto non è reale, ma solo apparente; i presupposti sono:
- L’esistenza di
una medesima situazione di fatto2. La convergenza di una pluralità di norme che sembrano prestarsi a regolarla
Sono stati elaborati tre criteri: