Delitto colposo
Altra fattispecie, sempre di tipo concorsuale, riguarda il delitto colposo ed è l’art. 113 “cooperazione nel delitto colposo” (“nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”). Quindi questo è concorso di persone però sostenuto da un elemento e dato psicologico diverso dal dolo, cioè solo dalla colpa. Ed è visto solo in questa disposizione per il delitto, non anche per le contravvenzioni.
Prima del 1930, quindi prima del codice Rocco, la dottrina riteneva che non si potesse configurare e non fosse penalmente rilevante il concorso colposo, perché al tempo si riteneva che fosse strumento strutturale imprescindibile del concorso l’accordo tra le parti, e se c’è un accordo tra i partecipi è chiaro che la colpa non si può configurare, perché l’accordo postula necessariamente il dolo. Quando invece nel 1930 entrò il codice Rocco, questa disputa si è risolta dall’alto (perché l’ha stabilito il legislatore che invece è configurabile). Ma da un punto di vista della ratio, è facile capire che è configurabile, perché noi abbiamo detto che dal punto di vista psicologico non è solo l’accordo rilevante, ma anche l’adesione unilaterale (uno sa di partecipare con l’altro, l’altro non lo sa).
È sufficiente e necessario che si abbia la consapevolezza a partecipare con la propria condotta insieme ad altri nella realizzazione di qualcosa. Non deve sapere necessariamente ovviamente della natura colposa della condotta altrui, non bisogna sapere che altri sta tenendo una condotta colposa. Deve semplicemente sapere che la sua condotta converge con quella di un altro. Perché non è necessario sapere che l’altro sta tenendo una condotta colposa? Se io devo necessariamente sapere che l’altra persona sta tenendo una condotta colposa, rispondo solo di per colpa cosciente con previsione. Resterebbero fuori i casi di colpa incosciente.
Questa necessità e consapevolezza di partecipare con la propria condotta alla condotta altrui fa da collante, da un punto di vista psicologico tra i diversi contributi concorsuali. È l’elemento che fa nascere la cooperazione colposa. In assenza di questo elemento quando più condotte colpose convergono nella posizione di un medesimo evento ma senza la consapevolezza della condotta altrui, si ha un concorso di cause colpose indipendenti. Il concorso di cause indipendenti manca di questo legame psicologico e il suo referente normativo è l’art. 41 c. 3. (art. 41 già trattato nell’ambito del nesso di causalità).
Cooperazione colposa vs concorso di cause indipendenti
Qual è anche la ricaduta applicativa di questa struttura diversa tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti? Un esempio di cooperazione colposa è quando il soggetto che siede accanto al conducente di un mezzo lo istiga e incita a superare i limiti di velocità e a seguito di queste due condotte si realizza un incidente mortale, quindi avremo in questo caso un unico reato di omicidio stradale, di cui risponderanno tanto tizio quanto caio.
Invece un esempio del concorso di cause colpose indipendenti è quello di chi viola una norma del Codice Stradale, per esempio uno non si ferma allo stop e l’altro passa a velocità superiore ai limiti stabiliti dal Codice. In questo caso tutti e due autonomamente hanno tenuto una condotta colposa. Ma la convergenza di queste due condotte colpose determina un unico evento lesivo. L’evento lesivo, seppure unico, determinerà però una pluralità di imputazioni: ciascuno risponderà di reati ed omicidio stradale. E questo è importante perché quando si tratta di due reati diversi e non di reato unico, se la vittima o chi per lei rimette, ad esempio, la querela nei confronti di uno dei due, l’altro continuerà il suo percorso giudiziario.
Invece, nella cooperazione colposa, un’eventuale remissione di querela non determina questo effetto perché produce effetti nei confronti di tutti i compartecipi. Quali sono gli elementi strutturali della cooperazione colposa? Anche qui sono per lo più gli stessi del concorso di persona: anche qui concorrono due persone, anche qui occorre la realizzazione delittuosa (parliamo però ora solo di un delitto, e in questo caso deve essere un delitto consumato, non può essere un delitto tentato perché il tentativo colposo non è configurabile quindi deve essere necessariamente consumato), poi deve esserci un contributo causale da parte di tutti i compartecipi alla realizzazione del fatto (anche qui si accerta con la teoria condizionalistica) e poi l’elemento soggettivo che abbiamo detto consiste nella consapevolezza di partecipare con la propria condotta ad una condotta altrui.
Profili rilevanti dell'art. 113
Si discute se ogni contributo che fa parte della cooperazione colposa debba violare una norma cautelare: se tutti i contributi causali devono essere anche colposi, nel senso della violazione di una norma cautelare. E la risposta prevalente che ha una sua motivazione condivisibile, plausibile ed affermativa, per tutti i contributi. Tutti i compartecipi devono violare una norma di condotta, altrimenti il rischio quale sarebbe? Quello di dilatare eccessivamente l’ambito di operatività dell’art. 113.
Un altro profilo rilevante è quello della funzione dell’art. 113. Abbiamo detto che l’art. 113 svolge una funzione sia incriminatrice sia una di disciplina. Anch’esso svolge una funzione tanto incriminatrice quanto di disciplina (come l’art. 110). Per quelle di disciplina non vi è nessun problema perché è disciplinalmente ammessa, infatti il c. 2 dell’art. 113 parla proprio di aumento della pena, perché ha determinato (e quindi ha istigato, non art. 115, determinare nel senso di far nascere un proposito criminoso) altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite negli artt. 111, ecc. Chiaramente denuncia una funzione di disciplina.
Il problema è se svolga una funzione anche incriminatrice. Noi sappiamo che i reati possono essere anche reati colposi, sia a forma libera che a forma vincolata, sia ad evento che a pura condotta. Nei reati ad evento e puri non possiamo parlare di forma incriminatrice secondo l’art. 113 perché se più persone colposamente concorrono nella realizzazione di un omicidio colposo e il contributo di ciascuno, abbiamo detto, deve essere necessariamente colposo, ciascuno risponde direttamente ai sensi dell’art. 589: la sua condotta è già tipica ai sensi della fattispecie incriminatrice colposa di parte speciale. Qui il 113 svolge solo una funzione di disciplina, perché la collaborazione di più persone nella realizzazione di un fatto colposo, per esempio di un omicidio colposo, è chiaro che verrà sottoposto alla disciplina di quell’art. 113. Non risponderanno singolarmente ma come cooperazione.
Una funzione incriminatrice però la si può lo stesso ravvisare nell’art. 113, in relazione alle fattispecie colpose o a forma vincolata, quindi di evento a forma vincolata, o di pura condotta. Perché in questi casi, la condotta atipica non riconducibile alla fattispecie colposa a forma vincolata di evento o causale pura, non potrebbe essere perseguito se atipico, ed invece viene perseguito grazie all’art. 113.
Esempio. Sono casi ovviamente piuttosto rari. Esempio è l’art. 452 combinato col 438: reato di diffusione di germi patogeni. Chi risponde di questo reato? Chi diffonde per colpa una epidemia attraverso la diffusione di germi patogeni. Ma se qualcuno da un contributo alla condotta atipica prevista dall’art che punisce l’epidemia colposa, non potrebbe rispondere di epidemia colposa se non in virtù dell’art. 113.
Quindi chi diffonde una epidemia perché diffonde germi patogeni, tiene una condotta atipica e risponde ai sensi della norma di parte speciale. Chi dà un contributo diciamo atipico, che non si può ricondurre direttamente alla norma di parte speciale, non risponderebbe di nulla pur avendo dato un contributo penalmente e causalmente rilevante, e allora ne risponderanno ai sensi dell’art. 113. Tizio e caio risponderanno quindi all’ex art. 113 e fattispecie di epidemia colposa (art. 452).
Contravvenzioni colpose
Resta quindi aperto il discorso delle contravvenzioni colpose. Il 110 parla di reato e noi abbiamo parlato di concorso di persone nel reato colposo. Il 113 parla di delitto colposo. E allora le contravvenzioni colpose si possono commettere in concorso o no? E qua ci sono diversi orientamenti, perché la giurisprudenza, che appunto nei confronti del concorso di persone ha un atteggiamento piuttosto rigoroso, ammette pacificamente la commissione in concorso di contravvenzioni colpose.
La dottrina è invece divisa tra chi dice che il 113 prevedendo solo la cooperazione nel delitto colposo ha voluto tagliar fuori dalla rilevanza penale il concorso nelle contravvenzioni colpose. Quindi il fatto di non averle menzionato, di non aver detto “cooperazione nel reato colposo” significa che le contravvenzioni colpose sono state lasciate fuori ed impunite. Secondo altri (e secondo me è più convincente questa tesi), il concorso nelle contravvenzioni colpose può rientrare nell’art. 110, dove si parla di reato. E siccome per le contravvenzioni non è necessaria una previsione espressa a titolo di colpa, mentre per i delitti si, per i delitti vale il 113, per le contravvenzioni colpose così come per quelle dolose si applica il 110.
Poi ci sono anche altre questioni che non trattiamo ma che sono inerenti il concorso a titolo di diversi, cioè se è configurabile o meno un concorso colposo in fatto colposo o doloso.
Concorso apparente di norma
Il concorso di norme, più norme applicabili a uno stesso fatto, può essere effettivo o apparente. Quando è effettivo, quando è reale avremmo un concorso di reati, si contesteranno all’imputato quindi tutti i vari reati commessi. Se il concorso effettivo è reale si ha un concorso per reati, se il concorso di norme è apparente si ha un concorso apparente di norme. Uno stesso fatto nel concorso apparente di norme, sembra riconducibile a due o più fattispecie incriminatrici, ma in verità è riconducibile ad una sola norma.
Perché è un tema complesso? Perché sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico applicativo, non è facile per nulla trovare una soluzione a questo problema. Non ci sono norme di riferimento abbastanza precise o abbastanza complete, cioè non abbracciano tutti i possibili casi di concorso apparente di norme, e poi comunque l’unico criterio che il legislatore ci ha fornito è del tutto inefficiente.
Ora, noi abbiamo detto in apertura che un concorso apparente di norme riguarda fattispecie incriminatrici perché è il caso più frequente anche esemplificato. Ma nulla esclude che un concorso apparente di norme si può avere anche rispetto alle norme di non punibilità o di attenuazione della pena. Qualunque tipo di norma può entrare in concorso apparente di norma con altra norma.
Per esempio. Nei delitti contro l’onore abbiamo una situazione e la provocazione che esclude la punibilità, mentre tra le attenuanti abbiamo la stessa situazione che attenua la risposta sanzionatoria, la provocazione. È chiaro che se si verifica una provocazione di una diffamazione si applicherà la norma speciale, la norma prevista proprio per la diffamazione.
Perché parliamo di norma speciale? Perché l’unico che ci fornisce il legislatore è proprio il principio di specialità, che è dettato dall’art. 15 del Codice Penale si intitola “materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni nella medesima legge penale”: “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.
Quando allora una norma è speciale rispetto ad un’altra norma generale? Quando ritaglia un’area della norma generale specificandone l’ambito applicativo, o la specificazione avviene perché si aggiunge un elemento alla fattispecie generale, o perché se ne specifica un altro, o perché si specifica e si aggiunge. Il rapporto di specialità può sussistere sia per specificazione che per aggiunta. In termini grafici, questa situazione ce la possiamo immaginare come due cerchi concentrici: immaginate un cerchio più ampio, che è la norma generale, ed un cerchio al suo interno, la norma speciale.
Il rapporto tra norma generale e norma speciale consiste in questo, che se non ci fosse la norma speciale a disciplinare quell’ipotesi peculiare, quell’ipotesi peculiare rientrerebbe nella norma generale. Omicidio comune, art. 575, chi cagiona la morte di un uomo; omicidio consenziente, art. 579, chi cagione la morte di un uomo col consenso di lui. Quindi l’omicidio consenziente è una norma speciale rispetto all’omicidio comune: se non ci fosse il 579, chi ammazza il consenziente, chi ammazza con la pena attenuata, risponderebbe con la pena prevista dall’omicidio comune. E questo è un esempio di specificazione, cioè specifica.
Il principio di specialità è un principio logico formale, è un principio strutturale, non di valore. Vi sono nella parte speciale del codice, e anche nella legislazione complementare, alcune ipotesi in cui è lo stesso legislatore a stabilire quando si applica un’altra norma rispetto a quella che sembrerebbe applicabile, e questo viene fatto attraverso clausole di riserva. Ci sono molte ipotesi di parte speciale in cui troviamo o “salvo che il fatto costituisca altro reato” o “salvo che il fatto costituisca più grave reato” o “salvo che il fatto costituisca reato x”. Queste clausole di riserva vengono ricondotte ad un altro principio che spiega il concorso apparente di norme, che è il principio di sussidiarietà, cioè il rapporto principale di norma e norma sussidiaria.
Questo principio descritto all’art. 15 è un principio logico-strutturale ed è tale perché mette a confronto le fattispecie astratte. Le fattispecie così come sono descritte dal legislatore, i loro elementi strutturali, a prescindere da come si svolge il fatto concreto.
Esempi di norme speciali
Prendiamo due fattispecie. L’art. 610 punisce la violenza privata: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito”. L’altra disposizione che mettiamo a confronto con questa è il 609bis sulla violenza sessuale: “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito”. Queste due disposizioni sono in rapporto di specialità l’una con l’altra. Qual è la norma generale e quale la speciale? La norma speciale è quella per violenza sessuale ed è per specificazione rispetto al “costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”, poi “mediante abuso di autorità” è un’ipotesi e non una specificazione.
Poi abbiamo l’ipotesi di specialità per aggiunta, nel 624 furto e 628 rapina. “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito” e “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito”. Qual è la norma speciale? La rapina ed è speciale per aggiunta, perché è tutto uguale al furto, salvo le modalità della condotta che sono quelle violente o minacciose (violenza alla persona o minaccia). Anche il sequestro di persona e il sequestro di persona a scopo di estorsione sono in rapporto di specialità.
Poi vi sono anche norme che sono speciali sia per specificazione che per aggiunta. Per esempio, l’art. 306 “banda armata” “quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, perciò solo, alla pena della reclusione”. L’art. 416 “associazione per delinquere” con “quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti”. Prevede sia l’aggiunta che la specificazione. Dov’è l’aggiunta e dov’è la specificazione? È una differenza tra gli elementi costitutivi, non con le sanzioni. In entrambi i casi sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano. Il fine nel 416 è commettere delitti, nel 306 è commettere uno dei delitti indicati nell’art. 302. Quindi è speciale per specificazione, per aggiunta, la banda (almeno 3 persone) armata, quindi devono avere armi.
Altro esempio, 57, reato di omicidio colposo comune “chiunque cagiona la morte di un uomo è punito” e il 578 “la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita”. Il secondo è...
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