Secondo semestre lezione 29 febbraio 2016
Delitto tentato, reato putativo, reato impossibile
Tre istituti che sono correlati fra loro.
Art 49 c.p.
Art 49.1 tratta la situazione del reato supposto erroneamente. Questa disposizione è un fondamento del diritto penale. La disposizione afferma che un fatto che viene ritenuto criminoso da parte di chi lo commette, in realtà come reato è un qualcosa di inesistente.
ES: Comprare un gelato e consumarlo sulla pubblica via non costituisce reato, ma se il soggetto che lo pone in essere crede che costituisca il reato, si rientra in questo primo comma.
- Errore di fatto: tizio ritiene di impossessarsi di una cosa altrui mentre in realtà si impossessa di una cosa propria. ES: bagaglio caricato in stiva, all'aeroporto siamo convinti di prendere la valigia di un altro, ma per sbaglio riprendi la tua valigia.
- Errore di diritto: tizio crede di commettere il delitto di bigamia, perché contrare un matrimonio civile avendo contratto già un matrimonio civile, ma in realtà il reato di bigamia prevede che il precedente matrimonio deve avere effetti civili, se ha solo effetti canonici il primo matrimonio, non si rientra nel reato di bigamia.
Il reato putativo è una ipotesi di errore. Il reato putativo è una situazione nella quale il soggetto crede di commettere un reato, vuole commettere reato, ma il fatto posto in essere non costituisce reato per errore di fatto o di diritto. Con l'art 49.1 c.p. si mette in rilievo l'orientamento oggettivistico del diritto penale, vale a dire che si puniscono le condotte che mettono in pericolo o ledono beni giuridici protetti. Il reato putativo non è reato (?).
Il reato putativo può rivelare una inclinazione soggettiva, ma questa condizione è insufficiente per costituire la base per l'inflizione di una pena. (Nessuno può essere imputato per un pensiero, cogitationis nemo.)
Teorie sul tentativo
La storia del tentativo è chiusa fra due teorie, quelle oggettive e quelle soggettive. Il cristianesimo valorizza l'aspetto soggettivo della condotta. (Confesso ad inizio messa, pensieri, parole ed omissioni... I pensieri è riferito a questo istituto, la valorizzazione di una certa soggettività).
1800 circa, Feuerbach riteneva che il fondamento del tentativo, sta nell'oggettiva esposizione a pericolo del bene giuridico, se il bene giuridico non è stato messo in pericolo non possiamo punire per tentativo. Nel tentativo occorre il disvalore d'evento e questo lo rileviamo nell'approccio oggettivistico.
I comandamenti della religione cristiana, con approccio soggettivistico come ad esempio "non desiderare la roba d'altri e non desiderare la donna d'altri" questo evidenzia come si imputa al tentativo. Il tentativo si poggia diversamente nella religione cattolica rispetto al laico diritto.
Riguardo al comandamento sul desiderio della donna: per il diritto scienza, il solo desiderio non è sufficiente, ma occorre una condotta fisica di desiderio, una molestia, mettendo le mani addosso alla donna.
All'approccio soggettivistico non importa se sei riuscito ad uccidere o ci hai solo provato. Questa teoria, che fa riferimento alla sola volontà, andrebbe quindi punito il tentativo inidoneo, es il tentativo di uccidere con un'arma che ha una potenza inferiore rispetto alla necessità per uccidere la vittima.
Infatti oggi il diritto tedesco, ha una visione più ampia e forte sul tentativo a porre reato. Questo fa capire che nello stabilire la pena in Germania, è forte sia per il tentato che per il commesso reato. Forte disvalore, conta moltissimo la volontà rispetto all'effettiva consumazione.
IN ITALIA, questa forbice è più grande, ed il tentativo è tutelato al solo fine della prevenzione.
Differenza fra tentativo e consumazione del reato
Tentativo: pericolo potenziale. Consumazione: Lesione effettiva. La differenza è data dal diverso grado di offensività. La pena è minore nel tentativo perché si punisce la potenzialità di mettere in pericolo quel bene giuridico.
Delitto tentato: Il tentativo è perfetto, perché vi sono gli elementi, sia il fatto tipico sia antigiuridico sia colpevole, e questi elementi sono presenti nel tentativo. La differenza che talune circostanze non hanno portato al completamento dell'opera di delitto, ma il tentativo è completo degli elementi, ma manca della consumazione: art 56 c.p.
Art 56 c.p. Delitto tentato
Il ruolo dell'art 56 c.p. nel sistema è di avere una funzione estensiva, vale a dire rende punibile a titolo temporaneo di tentativo quei reati che nella parte speciale il codice descrive soltanto come delitti consumati.
Gli articoli del codice penale parlano di fatti CONSUMATI. Omicidio, furto e violenza sessuale, sono norme che senza la funzione estensiva del tentativo, non avremmo strumenti di tutela.
La funzione dell'art 56 c.p. è una funzione estensiva, che viene collegata ad una norma di parte speciale, consentendo la punibilità di atti di tentativo. L'art 56 c.p. Ottempera anche ad un fatto di economia giuridica. Il legislatore doveva quindi per ogni fattispecie descrivere sia la punibilità per tentativo e per l'effettivo compimento... Quindi aliando in modo farraginoso tutti gli articoli, ed invece questo articolo permette di evitare questo lavoro.
L'idea portante è quella oggettivistica, per la punibilità del tentativo. Si può punire il tentativo in quanto quella condotta ha creato una situazione di pericolo rispetto al bene oggetto di tutela.
Da che momento in poi posso dire che sei punibile a titolo di tentativo? Sicuramente non può essere commesso il reato, perché andremmo non più nel tentativo ma siamo nel caso specifico consumato. Questo è un problema importante del diritto penale, perché se sposto l'asticella più avanti o più indietro esco fuori dall'istituto.
ES: se si nota l'attività di pedinamento e studio abitudini per preparare un omicidio, posso essere considerati tentativo? Questo non è sufficiente occorre qualche dato in più. Se si aggiunge già l'acquisto di armi, possiamo rientrare nel tentativo? Di fondo si punirebbe il pensiero, non si ha materialità del fatto.
Il criterio che deve fare da guida è la messa in pericolo del bene protetto: significa che realmente il bene oggetto di tutela deve correre il pericolo. Il pericolo è la potenzialità del danno. Attraverso quali costruzioni giuridiche il legislatore ha creato questo criterio guida.
Lezione 1 marzo 2016
La norma dell'art 56 c.p. non può essere applicata a qualsiasi caso previsto dalla parte speciale. Fissare la soglia di punibilità, inteso come punto dal quale momento in poi si può parlare di diritto tentato mentre prima no. Tirando indietro la soglia, si potrebbe punire anche il semplice pensiero, anche la semplice attività preparatoria. Se la spostiamo troppo in avanti si mortificherebbero le normali funzioni intrinseche del diritto penale, già punibile con le norme speciali in quanto già ha leso un bene tutelato.
Stabilire l'inizio dell'attività punibile:
Il diritto penale protegge determinati beni giuridici stabiliti dall'ordinamento degni di tutela penale. La Messa in pericolo del bene protetto, è il criterio giuda, Criterio relativamente al punto di inizio della punibilità del tentativo. Ad esempio gli atti preparatori di un attentato non mettendo in pericolo il bene protetto.
ES: il Brigatista che ha pedinato, preso informazioni per l'attento del prof. Biagi di Bologna, ha compiuto una serie di atti preparatori che di per sé non sono sufficienti per essere individuati quali tentativi. Necessario è quindi distinguere in due tipi di atti: questa distinzione è stata fatta sia dal codice Zanardelli del 1889 al 1930, sia dal codice Napoleone.
- Atti preparatori: non possono rientrare nell'ambito di punibilità del tentativo.
- Atti esecutivi: rientrato nell'ambito della punibilità del tentativo.
Es: con il cod Zanardelli, accade che un socialista rivoluzionario si piazza nell'albergo davanti a Montecitorio e piazza un fucile di precisione puntato sulla porta di ingresso dove usciva Benito Mussolini. L'attentato non andò in porto ma su queste basi il Codice Rocco del 1930 abbandona il concetto di inizio di esecuzione e giunge alla formula prevista dall'art 56 c.p.
Si intende tentativo quando siamo in presenza di atti idonei ed atti univoci. Requisiti strutturali per parale di tentativo, sono quindi la sussistenza di atti ideino nei ed univoci.
- Atti idonei: Quando si parla di atti, non si parla di mezzi (la quale porterebbe a conclusioni forti ed errate, come dire che un chiodo non è mezzo idoneo). Per stabilire se un atto è idoneo, bisogna vedere se l'atto può provocare qualche cosa. Il concetto di atti idonei NON DEVE essere riferito allo specifico evento, ma inteso come adeguatezza, come congruità dell'atto a provocare un determinato delitto. (Ma questi concetti hanno diversi livelli, ecco che allora il termine idonei dell'art 56 c.p. è adeguabile sul piano letterale a molte situazioni, ecco perché bisogna ragionare sullo scopo sulle finalità in misura alle finalità. Il tentativo è pericolo quando gli atti possiedo la rilevante attitudine a ledere il bene protetto. È quindi logico parlare di idoneo come probabile, probabilità di costituire un atto idoneo concretamente pericoloso a mettere ad esempio in pericolo la vita di una persona).
- ES: si può tentate di uccidere una persone offrendogli un bicchiere di acqua zuccherata? No, ma se so che ha un livello altissimo di diabete, allora il bicchiere di acqua con parecchio zucchero, il soggetto va in coma diabetico e muore. Ecco perché il concetto di idoneità degli atti va misurato sulle conoscenze dell'uomo medio ed arricchite dalle ulteriori conoscenze in più che ha la gente.
- Atti univoci: Univocità degli atti, è un requisito che riguarda la direzione degli atti. Es chiedere quando riceve un professore universitario è di per sé un atto non univoco, anche se mi occorre l'informazione per capire bene le attività del professore che deve essere ucciso.
L'atto è univoco quando parla da solo, quando l'atto è diretto a compiere un'azione lesiva del bene. Atto dal punto di vista logico è prossimo a mettere in pericolo il bene tutelato. Il proposito criminoso (termine soggettivo) non è valido per capire l'univocità, in quanto l'univocità rientra nella sfera oggettiva. Per parlare di atto univoco, ci vuole una prossimità logico cronologica della messa in pericolo del bene protetto. (es comprare un'arma di per sé è un fatto che non parla da solo, non è univoco).
Il delitto imperfetto non va confuso con il tentativo. Il delitto tentato è un delitto come gli altri e si compone di tutti gli elementi del reato, fatto tipico, antigiuridicità e colpevolezza.
Anche il tentativo necessità dell'elemento psicologico:
- Infatti il tentativo NON È MAI applicabile ai reati colposi.
- Dal punto di vista ontologico il delitto tentato è compatibile SOLO con un reato doloso (ma non per tutti i tipi di dolo).
Il dolo per il delitto consumato è lo stesso richiesto per il delitto tentato. Questa affermazione è leggera, perché non tutti i tentativi di delitto sono uguali. Il dolo ha più forme "Es dolo eventuale" non ha le stesse intenzione, e non può essere, anche se vi è la volontà ma non può essere la stessa per il tentativo è per il delitto riuscito. Il tentativo quindi rientra nel dolo, ma non nel dolo eventuale.
Il comma 2 dell'art 56 c.p. Parla di pene, che ovviamente sono ridotte per il tentativo rispetto al delitto consumato.
Il comma 3 dell'art 56 c.p. Prende in considerazione l'azione della DESISTENSA. (abbandono scena del tentativo) La norma si basa su precise ragioni di politica criminale. "Ponti d'oro al nemico che fugge" questa massima è dogma dell'arte militare. Il legislatore del c.p. Ha utilizzato lo stesso criterio.
Es: il ladro prima scavalca il recinto arriva alla villa e capisce che non può entrare dentro la villa con porte fortificate e torna indietro ed uscendo viene visto dalle forze di polizia e viene arrestato, in questo caso l'arrestato non risponde di tentato furto, ma di violazione di domicilio. La DESISTENSA non è una condotta meritevole, non è presente il pentimento, perché ad esempio un ladro può desistere perché disturbato, o magari torna la prossima volta o torna con attrezzature più adatte, quindi l'interesse del legislatore è momentaneo, vale a dire l'abbandono dell'attività.
Il comma 4 dell'art 56 c.p. prende in considerazione il RAVVEDIMENTO OPEROSO, IL RECESSO ATTIVO: si parla di tentativo compiuto, già si è realizzato.
ES: avveleno un parente perché voglio ereditare, il parente mangia e si comincia a sentire male. La mia intenzione si sta realizzando ma all'improvviso mentre si sente male mi ravvedo, lo porto al centro antiveleni dico cosa ho dato, e lo salvo. Il recesso attivo è condotta caratterizzata da un'attività volta a neutralizzare gli effetti di una condotta criminosa. (si tratta di attenuante specifica prevista dal legislatore SOLO per il delitto tentato). Sarò quindi in definitiva imputato di tentato delitto, ma con pena ridotta da 1/3 al 50%.
L'art 56 c.p. Parla di DELITTO tentato, questo significa che il legislatore ha previsto questa disciplina esclusivamente per i delitti, non per le contravvenzioni.
NON SI PUÒ MAI PARLARE DI REATO TENTO, il TENTO è SOLO IL DELITTO. Si può avere un tentativo di contravvenzione ma non una tentata contravvenzione (?).
I delitti di attentato
Sono dei delitti dei quali il nostro legislatore ha fatto uso abbondante, nel titolo 1 Libro II
- Art 295 c.p. Attento a capì esterni
- Art 289 c.p. Attento Contro organi costituzionali e contro assemblee regionali.
Punire un delitto consumato qualcosa che è semplicemente un tentativo. Art 285 c.p. il delitto di attento punisce il maggior numero di attività anche quelle semplicemente preparatorio al fine di tutelare il regime che vigeva al tempo del 1930. Con il codice Rocco l'idea è stata quella di dividere il delitto di attento, reso autonomo, rispetto alla disciplina del tentativo.
Lezione 7 marzo 2016 tenuta dall'assistente
Prof. Terracina di penale II
Concorso di persona nel reato: omicidio commesso da più persone unite?
Il codice analizza le specie di reato in modo mono soggettivo. Però se per es parliamo di reato di corruzione, rissa etc parliamo di reati svolti da più soggetti.
Art 110 c.p.
- Parla esclusivamente della pena. Quando più persone concorrono nello stesso reato, i soggetti soggiaciono alla pena per questo stabilita.
- Non viene stabilito le modalità di stabilite.
- Il legislatore del 1930, rispetto al codice Zanardelli, fermo restando la stessa disposizione generica mono soggettiva, nel codice Rocco si ha un modello unitario, vale a dire che tutti quelli che concorrono nello stesso reato, hanno la stessa pena, a prescindere dalla diversa colpevolezza.
- Mentre il codice Zanardelli, ricostruiva categorie tipiche, quali autore, coautore, complice e mero agevolate, tipizzando le diverse forme di concorso nel reato si aveva un modello differenziato, attribuendo la pena in base alla responsabilità.
- L'inversione di rotta di Rocco hanno diversa natura: Un PRIMO MOTIVO, si trova nel carattere autoritario, perché ti poni conto la collettività e rispondi a prescindere dalla qualità o dalla quantità di partecipazione. Il codice Rocco è orientato al fatto con vene autoritarie tenendo a riconoscere ed ha risposte sanzionatorie per i soggetti che si pongono contro il diritto.
- Un SECONDO MOTIVO, è dato dalla difficoltà del codice Zanardelli, di individuare le condotte diverse fattispecie individuate dal codice, e anche dalla possibilità di altre fattispecie non graduate ovviamente dal codice, perché il diverso apporto ha eccessive sfumature.
Quindi il legislatore del 1930 opta per un modello unitario:
- Estensione di punibilità tassativamente determinato deve essere stabilito dal legislatore, in modo tassativo, preciso.
- Il fondamento si può individuare attraverso vari teorie: 1) teoria dell'accessorietà, la condotta del concorrente è una condotta accessoria, ma non viene definita quando è.
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Diritto penale per operatori sociali
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Diritto penale II
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Diritto Commerciale II semestre
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Diritto penale II - lesioni