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SISTEMI DI GOVERNANCE SOCIETARIA
Nello statuto della società deve essere indicato il modello di governance utilizzato
Sistema tradizionale
Il sistema di governance tradizionale di una S.P.A. si costituisce di 3 funzioni:
1. Funzione organizzatoria
Dare alla società la sua struttura portante (sede, capitale sociale, amministratori...), è affidata agli
azionisti attraverso il diritto di voto in quanto titolari dell'interesse economico
Il diritto di voto è parte della funzione organizzatoria e si esercita in assemblea
Nelle società di capitali vige la regola maggioritaria → le delibere vengono effettuate a
maggioranza e vincolano tutti i soci, anche i dissenzienti e gli assenti
Procedimento assembleale:
1. Predisposizione della documentazione informativa da parte degli amministratori (es.
bilancio) depositata presso la sede sociale
2. Convocazione → avviso di convocazione contenente ODG dell'assemblea, luogo e data,
scritta dagli amministratori e trasmessa ai soci
3. Riunione → formata da sotto-procedimenti:
- Costituzione dell'ufficio di presidenza → si stabiliscono i ruoli:
segretario dell'assemblea = predispone il verbale
presidente dell'assemblea = verifica che chi interviene sia socio e abbia diritto di partecipare
(es. deleghe, diritti di voto...) e verifica se sussiste il quorum costitutivo (almeno il 51%
delle azioni)
- Apertura della discussione → tutti gli azionisti possono intervenire, si forma il consenso
- Votazione
- Proclamazione dei risultati della votazione da parte del presidente → viene assunta una
decisione che è vincolante per tutti, anche per assenti, astenuti e dissenzienti, è una
decisione della società. I soci dissenzienti sono tutelati dal diritto di recesso (a. 2437)
Le assemblee possono essere di due tipi:
Assemblea ordinaria → approva il bilancio, nomina gli amministratori...
• Assemblea straordinaria → approva modifiche dello statuto, scioglimento della società,
• argomenti di particolare sensibilità, quindi ha ulteriori elementi di disciplina:
Il segretario dell'assemblea è un notaio → garante di legalità, fa sì che il verbale sia un atto
pubblico
Viene aggiunta la fase del deposito del verbale presso il registro delle imprese al fine di
rendere pubbliche le modifiche dell'atto costitutivo
Art. 2364 Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza -
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (1);
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni
eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la
responsabilità di questi per gli atti compiuti;
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e
comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior
termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio
consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in
questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.
L'assemblea ordinaria può decidere di sottoporre ai soci i dettagli delle decisioni amministrative, ma
la responsabilità della decisione è comunque degli amministratori
2. Funzione gestoria
Si divide in amministrazione e rappresentanza:
Amministrazione = condurre l'impresa sociale → assumere tutte le decisioni gestorie, ma non agire
L'organo di amministrazione può essere monocratico (= un solo amministratore) o collegiale (=
consiglio di amministrazione). Nel consiglio di amministrazione le decisioni vengono prese a
maggioranza
Rappresentanza = esteriorizzazione dell'amministrazione, comunicazione delle decisioni gestorie
all'esterno
Il rappresentante è il presidente del consiglio di amministrazione o un amministratore delegato.
Limitazioni della rappresentanza:
Nella SS → i limiti sono opponibili se portati a conoscenza dei terzi con mezzi idonei
• Nella SNC e nella SAS → i limiti sono opponibili se iscritti nel registro delle imprese
• Nella SPA → i limiti non sono mai opponibili perché la dimensione dell'impresa rende non
• agevole la consultazione del registro delle imprese ai terzi
→ qualunque atto del rappresentante (anche se in violazione dei suoi limiti) vincola la società
3. Funzione di controllo (interno)
Esercitata dal collegio sindacale → svolge attività di vigilanza sul rispetto della legge e dell'atto
costitutivo e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e amministrativi della società
attraverso riunioni semestrali, consultazioni, ecc...
→ non controlla solo gli amministratori ma su tutto il funzionamento della società!
Sistema dualistico (di ispirazione tedesca)
Si compone di due organi:
consiglio di gestione → simile al consiglio di amministrazione del sistema tradizionale, ma
• può essere solo collegiale
consiglio di sorveglianza → svolge funzioni di controllo e alcune funzioni organizzative che
• nel sistema tradizionale sono di competenza dei soci (es. approva il bilancio, nomina e
revoca gli amministratori, stabilisce gli stipendi degli amministratori...)
Art. 2409-terdecies Competenza del consiglio di sorveglianza -
Il consiglio di sorveglianza:
[...]
f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della
società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.
È un organo potente perché può svolgere anche le funzioni degli azionisti e degli amministratori
Sistema monistico (di ispirazione anglosassone)
La funzione gestoria e quella di controllo sono svolte da un unico organo → il consiglio di
amministrazione deve avere alcuni amministratori indipendenti (= non possono avere rapporti di
parentela con altri amministratori o relazioni con la società e devono avere requisiti di
professionalità)
Non è mai stato utilizzato in Italia perché riduce la severità del controllo sugli amministratori e
rende più probabile che il controllore sia compiacente → viene usato prevalentemente dalle banche
Art. 2436 “Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni -
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto , entro trenta giorni, verificato l'adempimento
delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e
allega le eventuali autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel
registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e
comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori,
nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al
tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina
l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua
redazione aggiornata.”
Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
Terminata l'assemblea e redatto il verbale (in forma di atto pubblico), il notaio verifica la
• legalità della verifica → il notaio deve redarre il verbale anche se si parla di questioni
contrarie alla legge, perché in quel momento agisce in veste di segretario, non di notaio,
quindi non può valutarne la legalità se non dopo l'assemblea
Se la modificazione è conforme alla legge la delibera viene iscritta nel registro delle imprese
• e così diventa opponibile ai terzi
Se la modificazione non viene approvata, il notaio comunica agli amministratori che non
• può essere iscritta
Se gli amministratori non sono d'accordo con la valutazione possono ricorrere al giudice(= il
• presidente del tribunale della circoscrizione della sede legale della società), che fa una
valutazione a sé sulla base del verbale indipendentemente dal giudizio del notaio
→ se la valutazione del notaio è positiva la iscrive nel registro delle imprese, se no perde
ogni effetto
Se gli amministratori sono d'accordo con la valutazione del notaio convocano l'assemblea
• straordinaria per la modifica della delibera → la nuova delibera sostituisce la precedente e
viene iscritta nel registro delle imprese
Art. 2442. “Passaggio di riserve a capitale -
L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto
disponibili.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono
essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute .
L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.”
Aumento del capitale nominale (o gratuito) → passaggio di riserve a capitale, non c'è aumento di
patrimonio tramite conferimenti, c'è solo una diversa allocazione delle risorse perché la riserva
disponibile viene tramutata in capitale sociale
Le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione →
affinché il valore nominale (= n° azioni / capitale sociale) rimanga uguale, bisogna aumentare il
numero delle azioni
Il valore patrimoniale (= n° azioni / patrimonio netto) cambia dopo l