Diritto commerciale (II semestre)
Società di capitali
Con la riforma del diritto delle società entrata in vigore nel 2004, l'ordinamento di S.R.L. e di S.P.A. è cambiato.
S.P.A. - Società per azioni
Art. 2325 "Responsabilità"
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362.
La normativa delle S.P.A. si apre con la norma sulla responsabilità. Per le società di persone il primo articolo è sulla fattispecie ("Nozione").
Caratteristiche tipologiche delle S.P.A. (elemento indefettibile, senza il quale si determinerebbe un cambiamento del tipo sociale) = responsabilità limitata e morfologia delle partecipazioni (Art. 2346) → senza responsabilità limitata sarebbero uguali alle S.A.P.A., senza la particolare morfologia delle partecipazioni sarebbero uguali alle S.R.L.
Art. 2325-bis "Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio"
Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
Esistono diversi tipi di S.P.A.
- Società aperte (che fanno ricorso al capitale di rischio)
Capitale di rischio = investimento, l'apportante del capitale non ha diritto di credito sulla società ma partecipa all'esito dell'impresa sociale, è il contrario del capitale di debito (finanziamento).
- Società le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati (= quotate in borsa) → i titoli della società possono essere compravenduti al prezzo di listino della borsa.
- Società le cui azioni sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
- Società chiuse
Art. 2326 "Denominazione sociale"
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni.
Nella S.P.A. il creditore può agire solo nei confronti del patrimonio della società, quindi per tutelarlo è importante che si esprima l'ammontare del capitale sociale, non chi sono i soci → la denominazione sociale deve contenere "S.P.A."
Art. 2327 "Ammontare minimo del capitale"
La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro.
Minimo = 120.000€
Art. 2328 "Atto costitutivo"
La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
- Il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi.
- La denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie.
- L'attività che costituisce l'oggetto sociale.
- L'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato.
- Il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione.
- Il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura.
- Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti.
- I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori.
- Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società.
- Il numero dei componenti il collegio sindacale.
- La nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
- L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
- La durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
La costituzione della S.P.A. può essere:
- Per pubblica sottoscrizione → processo lungo, raro, solo in caso di raccolta di ingenti capitali.
- Istantanea → più diffusa, solo tramite atto pubblico (a pena della nullità della costituzione) con un atto costitutivo (= USA: incorporation deed; UK: memorandum) e uno statuto (USA: by laws; UK: articles of association).
In caso di disaccordo fra atto costitutivo e statuto, prevale lo statuto.
- Per atto unilaterale → se c'è un unico socio.
La costituzione nell'S.P.A. è un procedimento, la società acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese.
Procedimento di costituzione simultanea della S.P.A.
Si articola in 4 fasi:
- Procedura del conferimento = attribuzione patrimoniale (apporto di capitale di rischio) da parte del socio a vantaggio della società → elemento essenziale del contratto di società. La natura del conferimento può essere variegata, per la S.P.A. si possono conferire denaro (= il conferimento è in denaro se non è dichiarato diversamente nello statuto), crediti e beni in natura (= beni immobili, mobili registrati e immateriali).
- Sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto davanti a un notaio, che deve controllare che l'atto sia legale prima della presentazione al registro.
- Iscrizione nel registro delle imprese ha valore costitutivo, serve per far esistere la S.P.A., mentre nelle società di persone serve per realizzare la pubblicità (= rende opponibile ai terzi l'esistenza della società).
- Rilascio di autorizzazioni amministrative controllo da parte dell'amministrazione dello Stato, solo per le S.P.A. la cui attività è regolamentata (= imprese farmaceutiche, sanitarie, bancarie, editoriali...).
Art. 2331 "Effetti dell'iscrizione"
Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.
Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.
Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari.
Nella fase di controllo dell'atto costitutivo e dello statuto, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, le attività che compiono i soci comportano obbligazioni anche se la società formalmente non esiste ancora (= die Vorgesellschaft).
Per queste obbligazioni rispondono personalmente e illimitatamente chi ha agito, consentito e autorizzato gli atti e il socio unico fondatore. Quando la società viene iscritta si instaura un processo di ratifica → la società ha l'obbligo di sostituirsi ai soci per la responsabilità e fornire loro i risarcimenti.
Art. 2342 "Conferimenti"
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
Il conferimento è la misura di rischio del socio. I soci devono versare almeno il 25% dei propri conferimenti in denaro. Se la società è unipersonale, il socio unico deve versare l'intero ammontare del capitale sociale e accanto alla denominazione sociale dev'essere esplicitato che la società è unipersonale, e nel registro delle imprese dev'essere indicato il nome dell'unico socio, a pena di responsabilità illimitata del socio.
Assunzione dell'obbligo del conferimento = tramite sottoscrizione dell'atto costitutivo. Esecuzione del conferimento = tramite versamento del totale del conferimento. Capitale deliberato = totale del capitale sociale. Capitale versato = ammontare versato. Capitale sottoscritto = valore degli obblighi di conferimento. L'amministrazione può "chiamare i decimi mancanti" → richiedere ai soci di versare la parte mancante del capitale sociale.
Stima dei conferimenti → esistono due criteri diversi per stabilirla (Art. 2343 e Art. 2343-ter / 2343-quater).
Art. 2343 "Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti"
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.
Il socio deve richiedere la nomina di un perito da parte del tribunale, l'esperto valuterà il bene secondo criteri da lui stesso indicati nella valutazione allegata all'atto costitutivo.
Principio della corretta formazione del capitale sociale → ciò che si dichiara capitale dev'essere capitale.
Principio della conservazione del capitale sociale → il capitale viene garantito nella sua consistenza durante la vita della società.
La violazione dei principi determina sanzioni penali, perché salvaguardano i soci e l'interesse dei terzi (= creditori e risparmiatori). Gli amministratori devono controllare le valutazioni in 180 giorni → può risultarne che:
- La perizia è giusta.
- La perizia sovrastimava il bene → se la differenza di stima rientra in un quinto del valore del bene, non succede niente; se eccede un quinto del valore, gli amministratori devono ridurre il capitale sociale della differenza di stima, ma se ne risulta un capitale sociale al di sotto del minimo (= 120.000€) la società non può esistere. Il socio conferente può decidere di coprire la differenza in denaro o recedere dalla società ritirando il bene conferito, e in questo caso gli amministratori devono ridurre il capitale sociale.
- La perizia sottostimava il bene → emergono delle riserve, le azioni vengono consegnate al socio.
Art. 2343-ter "Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima"
Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.
Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
- Al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;
- Al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo. L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.
In caso di:
- Conferimenti di valori mobiliari (= titoli azionari, azioni negoziate in mercati regolamentati).
- Conferimenti di strumenti del mercato monetario (= moneta straniera) → c'è il problema del tasso di cambio, richiedere una perizia per determinare il valore dei beni in base ai tassi in ogni momento sarebbe troppo complicato, quindi si fa riferimento ai tassi sui listini di cambio o di borsa.
Si utilizza la media ponderata degli ultimi 6 mesi, non c'è bisogno della relazione di stima. Per tutti i beni e i crediti per cui non è applicabile il primo comma, si applica una disciplina in relazione al soggetto conferente. Presupponendo che si parli di una società di capitali che redige un bilancio per cui è prevista una revisione contabile:
- Se i beni sono già iscritti nel bilancio approvato e revisionato con una relazione del revisore contabile → il valore può essere assunto senza bisogno di relazione di stima come valore del capitale sociale (= fair value).
- Se i beni sono stati valutati da un esperto non oltre 6 mesi prima della data del conferimento, se l'esperto è indipendente (= non ha vincoli con chi esegue il conferimento, esercita controllo sul conferente o con la società/i soci) e di comprovata professionalità.
Gli amministratori devono depositare entro 30 giorni dall'iscrizione della società la conferma dei valori o indicare che i requisiti di indipendenza e professionalità del revisore sussistono → più responsabilità agli amministratori rispetto alla modalità dell'art. 2343, ma l'operazione è più rapida, più efficiente e meno costosa.
Azioni
Caratteristiche della quota (per le società di persone)
- Il numero di quote è uguale al numero dei soci.
- Le quote possono avere diverso valore.
- Le quote sono divisibili.
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